Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/12/2025, n. 22914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22914 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 12669 del 2025, proposto da
VI ZI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Formez Pa, n persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
NN VA, IC OL, ZI Del Giudice, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa l’adozione di misure cautelari collegiali
- dello “Avviso: soglia minima di accesso alla prova scritta” del 21 luglio 2025, relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 75 unità nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della cultura”, codici ARCH, CHI, ING, REST, INF, BIO, GEST, GEO, STAT, nella parte in cui fissa per il codice MIC/REST la soglia di ammissione a 22,5/30 e, comunque, nella parte in cui non reca graduatoria nominativa né approvazione dei relativi atti;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: • gli atti della Commissione attuativa/RIPAM/Formez relativi alla determinazione ex post della soglia; • i verbali di seduta e di approvazione degli esiti della prova preselettiva; • la “lista punteggi” mai pubblicata sul sito istituzionale; • nonché il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta;
- del Bando, nella parte in cui si presti a consentire l’introduzione in itinere di criteri o soglie non previamente fissati e pubblicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Presidente TA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Premesso che:
la ricorrente, che ha partecipato al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 75 unità nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della cultura”, per il profilo REST (Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale- competenze in restauro), con il gravame all’esame del Collegio censura la soglia minima di accesso alla prova scritta, fissata a 22,5 punti su 30 per il suddetto profilo, per effetto della quale la stessa non vi è stata ammessa;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione;
- alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
gli artt. 3 e 6 del bando prevedevano appunto l’espletamento della prova preselettiva per l’ipotesi che il numero dei candidati che avessero presentato domanda di partecipazione al concorso fosse pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei codici;
l’art. 6 del bando, specificamente riferito proprio alla prova preselettiva, stabiliva, poi, al comma 2, che detta prova sarebbe stata superata, con ammissione alla prova scritta, da “un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice di concorso, compresi gli ex aequo” ;
pertanto, la lex specialis del concorso era chiara nello specificare che il superamento della prova preselettiva volto all’ammissione alla prova scritta non fosse ancorato al raggiungimento di un predeterminato punteggio, ma fosse correlato al punteggio conseguito dall’ultimo dei candidati ricompresi in un numero pari a 10 volte quello da reclutare con gli ex aequo ;
ne deriva che nella specie, trattandosi, per il profilo di interesse, di un numero di concorrenti da assumere pari a 5, sarebbero stati ammessi a partecipare alla prova scritta 50 di essi, oltre gli ex aequo di quello col minor punteggio, che è poi risultato essere pari a 22,5 punti;
diversamente da quanto dedotto in ricorso, evidentemente è stata fatta corretta applicazione del bando, non essendo stato introdotto alcun nuovo criterio di superamento della prova preselettiva, ma essendo stato seguito pedissequamente il criterio ivi enucleato;
non si rendeva necessaria la pubblicazione degli ammessi alla prova scritta, essendo sufficiente la comunicazione della soglia di sbarramento in concreto determinatasi ed essendo comunque sempre possibile chiedere di accedere al relativo elenco, che in questo caso è stato poi depositato in giudizio, con l’indicazione dei punteggi degli ammessi, sebbene oscurato nella parte recante i loro nomi;
la previsione della lex specialis non si pone in contrasto con l’invocato art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, il quale si riferisce alle vere e proprie prove di concorso tese a verificare la preparazione dei candidati ai fini del successivo posizionamento in graduatoria e della conseguente assunzione in servizio, e non già a quella eventuale preselettiva, introdotta unicamente per esigenze di snellezza e celerità nello svolgimento della procedura concorsuale;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso debba essere rigettato, in quanto infondato;
- in ragione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisino i presupposti per compensare le spese di giudizio integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
TA CO, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CO |
IL SEGRETARIO