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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 13511 /2024 R.G.
Promossa da (Carta d'identità brasiliana Parte_1
RG n. ), nata il [...], a [...], RA, PF Numero_1
, nata il C.F._1 Parte_2
27/11/2008 a Rio Branco/AC, PF n° C.F._2 [...]
nata il [...] a [...]/AC, PF n° Controparte_1
, tutti residenti in [...]de Araujo, n° C.F._3
138, Bosque, Rio Branco/AC, CEP: 69.900-517, Controparte_2 nata il [...] a [...], RA, PF
[...] C.F._4
[..
, residente in [...], 96, Bairro Recanto dos Pássaros,
Engenheiro Coelho/SP, CEP: 13.448-259, Parte_3
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nata il [...], a NumeroDi_2
Campo Grande/MS, PF , residente in [...], C.F._5
n° 96, Bairro Recanto dos Pássaros, Engenheiro Coelho/SP, CEP:
13.448-259, nato il [...], in [...] Controparte_3
Grande/MS, PF , residente in [...], n° 96, C.F._6
Bairro Recanto dos Pássaros, Engenheiro Coelho/SP, CEP: 13.448- Cod
, nato il [...] a [...] Controparte_4
(MS) RA, PF: , residente in [...], C.F._8
221, Bairro Morada do Sossego, Campo Grande/MS, CEP: , C.F._9
1 (Carta d'identità brasiliana RG n. Parte_4
), nato il [...] a [...], PF: NumeroDi_3
044.597.351-05, residente in [...], n° 1.312, Jardim Leblon,
Campo Grande/MS, CEP: 79.092-035, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Antonino Laganà e Tommaso Veneziano
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_5 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...], Persona_1
Italia, il 07.07.1865 cittadino italiano, emigrato in RA dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_5 domanda formulando le seguenti conclusioni:Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio. >>; 2 Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_5
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_5
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza
3 italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_5 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_5
4 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889 in RA , nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi: “ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla
5 cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa nello stabilire è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
6 Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: nato a [...], Italia, Persona_1 in data 07.07.1865, cittadino italiano per nascita emigrato in RA, che si univa in matrimonio con
; Persona_2
• Dall'unione coniugale nasceva nata a Persona_3
NF IS (RS) RA il 21.06.1914 , che si univa in matrimonio con , cittadino Persona_4 brasiliano, perdendo la cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana del marito secondo la normativa all'epoca vigente;
• Dall'unione coniugale nasceva il Persona_5
15/06/1934 a SC AN (SP), RA che si univa in matrimonio con , con Controparte_6 matrimonio celebrato in data 28.04.1953 a Comarca de
Arapongas (PR), RA;
• dall'unione coniugale nascevano , nato il Persona_6
10.07.1954 a Rua Pavao, Centro, RA, CP_2
, nata l'[...] a [...]
[...]
(MS), RA, odierna ricorrente, e , Parte_5 nata il [...] a [...];
• si univa in matrimonio con Persona_6 [...] cui nacque una figlia, Controparte_7
, nata il [...] a Parte_1
Dourados (MS), RA, odierna ricorrente;
7 • si univa in matrimonio con Parte_1
e dall'unione Controparte_8 nascevano due figlie, Parte_2
nata il [...] a [...]
[...]
e , nata il [...] Controparte_1
a Rio Branco Acre, RA entrambe odierne ricorrenti minori tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
• conobbe e sposò il Sig. CP_2 Persona_7
in data 28.12.1982 a Dourados (MS), RA e
[...] dalla loro unione nacquero due figli: Parte_3
, nata il [...] a [...], RA e
[...]
nato il [...] a [...] Controparte_3
Grande (MS) RA (All. n. 25), entrambi odierni ricorrenti;
• Ilda si unì in matrimonio con Parte_5 [...] con matrimonio celebrato in data Persona_8
07.07.1985 a Dourados (MS) RA ed in seguito la coppia ebbe due figli: nato il Controparte_4
27.10.1987 a Campo Grande (MS) RA e
[...]
nato il [...] a [...] Persona_9
(MS) RA, entrambi odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
8 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
,
[...] Parte_2 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_3 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_5
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 13511 /2024 R.G.
Promossa da (Carta d'identità brasiliana Parte_1
RG n. ), nata il [...], a [...], RA, PF Numero_1
, nata il C.F._1 Parte_2
27/11/2008 a Rio Branco/AC, PF n° C.F._2 [...]
nata il [...] a [...]/AC, PF n° Controparte_1
, tutti residenti in [...]de Araujo, n° C.F._3
138, Bosque, Rio Branco/AC, CEP: 69.900-517, Controparte_2 nata il [...] a [...], RA, PF
[...] C.F._4
[..
, residente in [...], 96, Bairro Recanto dos Pássaros,
Engenheiro Coelho/SP, CEP: 13.448-259, Parte_3
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nata il [...], a NumeroDi_2
Campo Grande/MS, PF , residente in [...], C.F._5
n° 96, Bairro Recanto dos Pássaros, Engenheiro Coelho/SP, CEP:
13.448-259, nato il [...], in [...] Controparte_3
Grande/MS, PF , residente in [...], n° 96, C.F._6
Bairro Recanto dos Pássaros, Engenheiro Coelho/SP, CEP: 13.448- Cod
, nato il [...] a [...] Controparte_4
(MS) RA, PF: , residente in [...], C.F._8
221, Bairro Morada do Sossego, Campo Grande/MS, CEP: , C.F._9
1 (Carta d'identità brasiliana RG n. Parte_4
), nato il [...] a [...], PF: NumeroDi_3
044.597.351-05, residente in [...], n° 1.312, Jardim Leblon,
Campo Grande/MS, CEP: 79.092-035, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Antonino Laganà e Tommaso Veneziano
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_5 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...], Persona_1
Italia, il 07.07.1865 cittadino italiano, emigrato in RA dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_5 domanda formulando le seguenti conclusioni:
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_5
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_5
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza
3 italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_5 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_5
4 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889 in RA , nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi: “ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla
5 cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa nello stabilire è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
6 Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: nato a [...], Italia, Persona_1 in data 07.07.1865, cittadino italiano per nascita emigrato in RA, che si univa in matrimonio con
; Persona_2
• Dall'unione coniugale nasceva nata a Persona_3
NF IS (RS) RA il 21.06.1914 , che si univa in matrimonio con , cittadino Persona_4 brasiliano, perdendo la cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana del marito secondo la normativa all'epoca vigente;
• Dall'unione coniugale nasceva il Persona_5
15/06/1934 a SC AN (SP), RA che si univa in matrimonio con , con Controparte_6 matrimonio celebrato in data 28.04.1953 a Comarca de
Arapongas (PR), RA;
• dall'unione coniugale nascevano , nato il Persona_6
10.07.1954 a Rua Pavao, Centro, RA, CP_2
, nata l'[...] a [...]
[...]
(MS), RA, odierna ricorrente, e , Parte_5 nata il [...] a [...];
• si univa in matrimonio con Persona_6 [...] cui nacque una figlia, Controparte_7
, nata il [...] a Parte_1
Dourados (MS), RA, odierna ricorrente;
7 • si univa in matrimonio con Parte_1
e dall'unione Controparte_8 nascevano due figlie, Parte_2
nata il [...] a [...]
[...]
e , nata il [...] Controparte_1
a Rio Branco Acre, RA entrambe odierne ricorrenti minori tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
• conobbe e sposò il Sig. CP_2 Persona_7
in data 28.12.1982 a Dourados (MS), RA e
[...] dalla loro unione nacquero due figli: Parte_3
, nata il [...] a [...], RA e
[...]
nato il [...] a [...] Controparte_3
Grande (MS) RA (All. n. 25), entrambi odierni ricorrenti;
• Ilda si unì in matrimonio con Parte_5 [...] con matrimonio celebrato in data Persona_8
07.07.1985 a Dourados (MS) RA ed in seguito la coppia ebbe due figli: nato il Controparte_4
27.10.1987 a Campo Grande (MS) RA e
[...]
nato il [...] a [...] Persona_9
(MS) RA, entrambi odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
8 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
,
[...] Parte_2 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_3 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_5
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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