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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/12/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto ad Rg. n. 74 2025 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06.08.2025, domandava che Parte_1 fosse dichiarata dal Tribunale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico dell'imprenditore individuale avente sede in Controparte_1
Fano via Vittorio Veneto n. 83 ed esercente attività di costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice nonostante la ritualità della notifica operata a mezzo pec da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi;
Ciò posto, e rilevato che:
1 (-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Fano e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
(-) il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa individuale pacificamente esercente attività commerciale;
(-) quanto alla legittimazione alla domanda ai sensi dell'art. 37 co. 2 cod. crisi, la parte ricorrente – ex dipendente dell'imprenditore - risulta ancora titolare di un credito di euro
2.354,00 (oltre interessi e spese di recupero) a titolo di competenze salariali;
(-) il credito di cui sopra è attestato dal decreto ingiuntivo in atti n. 127/25 emesso in data 30.05.2025 dal Tribunale di Pesaro, ciò che consente di ravvisare – ai fini che qui rilevano - l'esistenza e la titolarità del diritto in capo al ricorrente;
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi – ricordato che detta condizione è ricavabile “ …dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (cass. n. 7087/22) - l'impresa debitrice non pare essere, in effetti, più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• l'esistenza di un credito che, ancorché esiguo, non è stato mai pagato;
• l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare azionata (peraltro sul saldo di un conto risultava presente altro pignoramento);
• un rilevante indebitamento fiscale;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, non essendosi costituita l'impresa resistente, nulla
è apprezzabile sul punto, motivo per il quale eventuali fatti impeditivi in tal senso non possono ritenersi dimostrati;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili – come visto più sopra anche in forza dell'istruttoria d'ufficio condotta ex art. 42 cod. crisi - oltrepassa la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
2 (-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 cod. crisi
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa
[...] avente sede in Fano via Vittorio Veneto n. 83 (REA PS – 284460) Controparte_1
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Lucia Sorcinelli con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce
3 il giorno 13.04.2026 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 del presente provvedimento in presenza dei requisiti.
Pesaro, il 12/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
L. Pini D. Storti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto ad Rg. n. 74 2025 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06.08.2025, domandava che Parte_1 fosse dichiarata dal Tribunale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico dell'imprenditore individuale avente sede in Controparte_1
Fano via Vittorio Veneto n. 83 ed esercente attività di costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice nonostante la ritualità della notifica operata a mezzo pec da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi;
Ciò posto, e rilevato che:
1 (-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Fano e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
(-) il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa individuale pacificamente esercente attività commerciale;
(-) quanto alla legittimazione alla domanda ai sensi dell'art. 37 co. 2 cod. crisi, la parte ricorrente – ex dipendente dell'imprenditore - risulta ancora titolare di un credito di euro
2.354,00 (oltre interessi e spese di recupero) a titolo di competenze salariali;
(-) il credito di cui sopra è attestato dal decreto ingiuntivo in atti n. 127/25 emesso in data 30.05.2025 dal Tribunale di Pesaro, ciò che consente di ravvisare – ai fini che qui rilevano - l'esistenza e la titolarità del diritto in capo al ricorrente;
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi – ricordato che detta condizione è ricavabile “ …dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (cass. n. 7087/22) - l'impresa debitrice non pare essere, in effetti, più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• l'esistenza di un credito che, ancorché esiguo, non è stato mai pagato;
• l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare azionata (peraltro sul saldo di un conto risultava presente altro pignoramento);
• un rilevante indebitamento fiscale;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, non essendosi costituita l'impresa resistente, nulla
è apprezzabile sul punto, motivo per il quale eventuali fatti impeditivi in tal senso non possono ritenersi dimostrati;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili – come visto più sopra anche in forza dell'istruttoria d'ufficio condotta ex art. 42 cod. crisi - oltrepassa la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
2 (-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 cod. crisi
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa
[...] avente sede in Fano via Vittorio Veneto n. 83 (REA PS – 284460) Controparte_1
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Lucia Sorcinelli con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce
3 il giorno 13.04.2026 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 del presente provvedimento in presenza dei requisiti.
Pesaro, il 12/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
L. Pini D. Storti
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