Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/01/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12033 del 2022, proposto dalle società EN S.p.A. ed EN IN S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Francesca Lalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ladispoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’autorizzazione del Comune di Ladispoli, Area III, Settore I, Lavori pubblici, Idrico integrato, Igiene urbana, n. 13 del 5 luglio 2022, allo scarico di acque reflue nella fognatura comunale, in parte qua ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società EN S.p.A., in data 1.1.2020, ha conferito mandato ad EN IN S.p.A. per il compimento degli atti giuridici necessari ad assicurare la “ Gestione delle attività ambientali nei siti attivi e dismessi e di decommissioning dei siti dismessi RK e WPS/GPL ”, consistente nella gestione operativa, tecnica ed amministrativa dei procedimenti ambientali inerenti le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, sedimenti, acque sotterranee e superficiali ed amianto.
1.1. A tal fine EN IN S.p.A. ha stipulato con la società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. un contratto di appalto avente ad oggetto “ Attività ambientali di campo: demolizione, indagini, valutazione interventi di risanamento ambientale, ingegneria, bonifica e certificazione interventi in ambito Punti Vendita Attivi e Dismessi EN GTR&M e in caso di effrazione su oleodotti afferenti alla linea di Logistica Primaria di EN GTR&M. LOTTO 2 CENTRO ”, contratto concernente, tra gli altri, il Punto Vendita carburanti EN n. 55854, sito in Ladispoli (RM), Via Settevene Palo, km 1,000, presso il quale sono in corso, a seguito di comunicazione ai sensi del D.M. n. 471/1999 da parte di EN S.p.A., interventi di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) a seguito di riscontrata potenziale contaminazione delle acque sotterranee.
1.2. La Società A.C.R., titolare, gestore e proprietaria di un impianto M.I.S.E. mediante il quale svolge attività di emungimento, trattamento e depurazione delle acque di falda prima dell’immissione in pubblica fognatura, ha chiesto quindi al Comune di Ladispoli, con istanza del 26.1.2022, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura comunale provenienti dall’impianto M.I.S.E.
Il Comune, con nota del 18 marzo 2022, ha chiesto a EN IN S.p.A. e ad A.C.R. di produrre una “ dichiarazione di contitolarità dello scarico tra EN IN S.p.A. e A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. ”. Le interessate hanno risposto rappresentando che l’istanza di autorizzazione allo scarico è stata presentata da A.C.R. “ in qualità di unico titolare, gestore e proprietario dell’impianto di Messa in Sicurezza, in modalità “Pump & Treat”, che verrà istallato sul sito in oggetto una volta ottenuta l’autorizzazione allo Scarico ”.
Il Comune ha quindi rilasciato ad A.C.R. l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura comunale ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, individuando quale responsabile ambientale dell’attività l’ing. Paolo Pozzetti, direttore della società A.C.R. e quale responsabile in solido quest’ultima, in qualità di titolare, gestore e proprietario dell’impianto, prevedendo inoltre la “responsabilità in solido” in capo a EN IN S.p.A. e a EN S.p.A.
1.3. Con l’odierno ricorso EN IN S.p.A. ed EN S.p.A. hanno impugnato l’autorizzazione, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui pone in capo ad esse la responsabilità in solido, deducendone l’illegittimità per “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 3, L. 241/1990; artt. 124 e 74, lett. ff); artt. 242 e 243, comma 4, D.lgs. 152/2006; art. 6, L. 689/1981; artt. 1292 e 2055 c.c.; Principio di legalità e principio di tipicità dell’atto amministrativo, art. 97, Cost.; Principio “chi inquina paga”, art. 3- ter , D.lgs. 152/2006); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ”, poiché:
- il provvedimento impugnato individuerebbe una ipotesi di “responsabilità in solido” (anche) a carico di EN S.p.A. e EN IN S.p.A. in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 1292 e 2055 c.c., “ in quanto il rapporto giuridico con l’Amministrazione è esclusivamente di tipo pubblicistico, non rilevando i rapporti interni di natura privatistica ”, e al di fuori delle fattispecie di responsabilità in solido previste dalla l. n. 689/1981 per il caso di violazione dell’autorizzazione allo scarico;
- verrebbero violati i principi del “ chi inquina paga ” e di legalità, in quanto: i) “ individuare quale responsabile in solido un soggetto che non è titolare dell’autorizzazione allo scarico, né dell’impianto da cui tale scarico origina, si pone in contrasto con le finalità di “internalizzare” il costo del potenziale inquinamento nel processo di produzione, perseguite dal richiamato principio ”; ii) l’autorizzazione impugnata in parte qua conterrebbe una previsione non riconducibile ad alcuna disposizione di legge;
- mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine alla introduzione della “responsabilità in solido” delle ricorrenti.
1.4. Il Comune intimato non si è costituito.
1.5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso – in disparte i dubbi circa la sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso una mera indicazione riportata nel provvedimento gravato, che allo stato non risulta avere avuto attuazione - è infondato, per le ragioni di seguito esposte nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
2.1. Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, le ragioni poste a base della attribuzione della responsabilità in solido in capo a EN IN S.p.A. ed EN S.p.A. sono chiaramente evincibili dalla semplice lettura del provvedimento impugnato.
In particolare:
- la responsabilità in solido di EN IN S.p.A. discende dal suo ruolo di “ Mandataria di ENI SpA per l’attuazione delle attività ambientali presso il sito in oggetto ”;
- la responsabilità in solido di EN S.p.A. discende dal suo ruolo di “ Mandante di ENI IN SpA per l’attuazione delle attività ambientali presso il sito in oggetto ”.
Ebbene, i rapporti contrattuali intercorrenti tra EN S.p.A. ed EN IN S.p.A. da una parte, e tra EN IN S.p.A. e A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (titolare, gestore e proprietario del M.I.S.E.) dall’altra, contrariamente a quanto sostenuto dall’esponente, giustificano l’estensione della responsabilità in via solidale in capo a EN S.p.A. ed EN IN S.p.A. proprio alla luce dei principi evocati dalla stessa ricorrente, che non hanno solo “ una funzione repressiva, in un contesto risarcitorio, una volta che il danno si sia verificato ”, ma anche “ una funzione finalizzata a ricondurre i costi ambientali fra quelli produttivi a carico dell’imprenditore, così da incentivare politiche aziendali virtuose sotto il profilo ambientale (CGUE n. 15 del 2019) ”, nell’ottica “ di “internalizzare” il costo del potenziale inquinamento nel processo di produzione ”, nel quale non possono che essere ricompresi anche gli operatori economici che traggono immediata utilità dalle attività svolte dal titolare, gestore e proprietario del M.I.S.E. ( cuius commoda, eius et incommoda ), ossia in ultima analisi, nella fattispecie, anche EN IN S.p.A. ed EN S.p.A.
Tanto basta a concludere per l’infondatezza di tutte le censure.
2.2. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
OS ON, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS ON | AU EN |
IL SEGRETARIO