Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 12
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 47 cod. pen. per errore sulla natura ostativa della condanna

    La Corte di appello ha ritenuto che l'errore sulla natura ostativa della condanna costituisca errore su norme integratrici del precetto penale, inidoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 5 cod. pen. Non si è trattato di una diversa valutazione di prove dichiarative, ma di diverse conseguenze giuridiche tratte dalla versione dei fatti fornita dall'imputato.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione riguardo all'inverosimiglianza della dimenticanza della condanna per art. 416 bis cod. pen. e assenza di finalità fraudolente

    La Corte ha ritenuto non illogico che l'imputato dovesse ricordare una condanna per un reato grave come l'art. 416 bis cod. pen. Ai fini della responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva

    Ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. La difesa non contesta l'applicazione della recidiva, ma solo la mancata prevalenza delle attenuanti.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 597 e 603 cod. proc. pen. per riforma della sentenza assolutoria senza rinnovazione istruttoria

    La Corte di appello non ha compiuto una diversa valutazione di prove dichiarative, ma ha ritenuto che l'errore non fosse inidoneo ad escludere la punibilità. Non si è trattato di diversa interpretazione del contenuto di prova, ma di diverse conseguenze giuridiche. Il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse.

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Commentario1

  • 1La sola positività alle urine non prova lo stato di alterazione da stupefacenti alla guida (Cass. Pen. n. 6711/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2026

    Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 12
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12
Data del deposito : 2 gennaio 2026

Testo completo