CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. La sola positività alle urine non prova lo stato di alterazione da stupefacenti alla guida (Cass. Pen. n. 6711/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2026
Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 30 novembre 2023. NT CH, che in primo grado era stato assolto dall'imputazione ascrittagli «perché il fatto non costituisce reato», è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso il 20 febbraio 2017) per aver falsamente dichiarato, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non aver riportato condanne ostative all'ammissione al beneficio essendo stato invece condannato, con sentenza irrevocabile, per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto applicabili all'imputato le circostanze attenuanti generiche e le ha 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/12/2025 valutate equivalenti alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., determinando la pena nella misura di anni uno di reclusione ed C 500 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolando quattro motivi. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 47 cod. pen. Rileva che, come osservato dal giudice di primo grado, la dichiarazione era contenuta in un modulo prestampato predisposto dal difensore e l'imputato la firmò facendo affidamento sui consigli del proprio legale. Sostiene, dunque, che la Corte di appello non avrebbe potuto escludere un errore sulla natura ostativa della condanna e si tratterebbe di errore di diritto che determina errore sul fatto. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto inverosimile che l'imputato non ricordasse la condanna per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e sottolinea che, alla data del fatto, dalla condanna erano trascorsi più di sei anni. In tesi difensiva, inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la totale assenza di finalità fraudolente, desumibile dal fatto che l'imputato, privo di preparazione giuridica, agì sotto la guida del difensore. Col terzo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva. Col quarto motivo, deduce violazione degli artt. 597 e 603 cod. proc. pen. dolendosi che la sentenza assolutoria di primo grado sia stata riformata senza procedere a rinnovazione istruttoria. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità 5. Per evidenti ragioni logiche deve essere esaminato per primo il quarto motivo, col quale la difesa si duole della mancata rinnovazione istruttoria. Basta in proposito osservare che la Corte di appello non ha compiuto una diversa valutazione di prove dichiarative, ma ha ritenuto che l'errore cui il giudice di primo grado aveva attribuito rilievo - consistente nel non sapere che la condanna per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. fosse ostativa all'ammissione al beneficio - dovesse essere considerato come un errore su norme integratrici del precetto penale e fosse quindi inidoneo ad escludere la punibilità ai sensi 3 dell'art. 5 cod. pen. Non si è trattato, quindi, di una diversa interpretazione del contenuto di una prova dichiarativa, essendo state tratte diverse conseguenze giuridiche dalla versione dei fatti fornita dall'imputato. Una versione dei fatti che (lo si deve ricordare) CH non ha fornito sottoponendosi ad esame, ma rendendo dichiarazioni spontanee;
la cui verosimiglianza, peraltro, non è stata contestata dalla Corte di appello. Va ricordato, allora, che, quando procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., «nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata» (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Rv. 284860; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146,Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867). 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come sottolineato dalla Corte di appello, infatti, la circostanza che la dichiarazione fosse precompilata non esimeva l'imputato, che la sottoscrisse, dal verificare che fosse corrispondente al vero. Per giurisprudenza costante, inoltre, «deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente» (Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Rv. 248404). In applicazione di questi principi, la giurisprudenza ha sempre escluso che l'art. 76 d.P.R. 115/2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso decreto, costituisca legge extrapenale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). 7. Non ha maggior pregio il secondo motivo, non essendo manifestamente illogico aver ritenuto che l'imputato dovesse ricordare una condanna per un reato grave come è quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. Quanto alla asserita assenza di finalità fraudolente, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali 4 Il Consigliere estensore Il P esidente dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192). 8. Il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen e all'imputato è stata contestata, appunto, questa recidiva, che la Corte di appello ha ritenuto applicabile perché «l'indole frodatoria dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale induce a reputare il nuovo delitto come espressione di accresciuta capacità criminale» (pag. 2 della sentenza impugnata). La difesa, peraltro, non si duole dell'applicazione della recidiva, ma solo del fatto che le attenuanti generiche non siano state valutate prevalenti sulla aggravante. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 12 dicembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 30 novembre 2023. NT CH, che in primo grado era stato assolto dall'imputazione ascrittagli «perché il fatto non costituisce reato», è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso il 20 febbraio 2017) per aver falsamente dichiarato, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non aver riportato condanne ostative all'ammissione al beneficio essendo stato invece condannato, con sentenza irrevocabile, per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto applicabili all'imputato le circostanze attenuanti generiche e le ha 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/12/2025 valutate equivalenti alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., determinando la pena nella misura di anni uno di reclusione ed C 500 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolando quattro motivi. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 47 cod. pen. Rileva che, come osservato dal giudice di primo grado, la dichiarazione era contenuta in un modulo prestampato predisposto dal difensore e l'imputato la firmò facendo affidamento sui consigli del proprio legale. Sostiene, dunque, che la Corte di appello non avrebbe potuto escludere un errore sulla natura ostativa della condanna e si tratterebbe di errore di diritto che determina errore sul fatto. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto inverosimile che l'imputato non ricordasse la condanna per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e sottolinea che, alla data del fatto, dalla condanna erano trascorsi più di sei anni. In tesi difensiva, inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la totale assenza di finalità fraudolente, desumibile dal fatto che l'imputato, privo di preparazione giuridica, agì sotto la guida del difensore. Col terzo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva. Col quarto motivo, deduce violazione degli artt. 597 e 603 cod. proc. pen. dolendosi che la sentenza assolutoria di primo grado sia stata riformata senza procedere a rinnovazione istruttoria. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità 5. Per evidenti ragioni logiche deve essere esaminato per primo il quarto motivo, col quale la difesa si duole della mancata rinnovazione istruttoria. Basta in proposito osservare che la Corte di appello non ha compiuto una diversa valutazione di prove dichiarative, ma ha ritenuto che l'errore cui il giudice di primo grado aveva attribuito rilievo - consistente nel non sapere che la condanna per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. fosse ostativa all'ammissione al beneficio - dovesse essere considerato come un errore su norme integratrici del precetto penale e fosse quindi inidoneo ad escludere la punibilità ai sensi 3 dell'art. 5 cod. pen. Non si è trattato, quindi, di una diversa interpretazione del contenuto di una prova dichiarativa, essendo state tratte diverse conseguenze giuridiche dalla versione dei fatti fornita dall'imputato. Una versione dei fatti che (lo si deve ricordare) CH non ha fornito sottoponendosi ad esame, ma rendendo dichiarazioni spontanee;
la cui verosimiglianza, peraltro, non è stata contestata dalla Corte di appello. Va ricordato, allora, che, quando procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., «nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata» (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Rv. 284860; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146,Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867). 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come sottolineato dalla Corte di appello, infatti, la circostanza che la dichiarazione fosse precompilata non esimeva l'imputato, che la sottoscrisse, dal verificare che fosse corrispondente al vero. Per giurisprudenza costante, inoltre, «deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente» (Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Rv. 248404). In applicazione di questi principi, la giurisprudenza ha sempre escluso che l'art. 76 d.P.R. 115/2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso decreto, costituisca legge extrapenale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). 7. Non ha maggior pregio il secondo motivo, non essendo manifestamente illogico aver ritenuto che l'imputato dovesse ricordare una condanna per un reato grave come è quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. Quanto alla asserita assenza di finalità fraudolente, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali 4 Il Consigliere estensore Il P esidente dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192). 8. Il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen e all'imputato è stata contestata, appunto, questa recidiva, che la Corte di appello ha ritenuto applicabile perché «l'indole frodatoria dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale induce a reputare il nuovo delitto come espressione di accresciuta capacità criminale» (pag. 2 della sentenza impugnata). La difesa, peraltro, non si duole dell'applicazione della recidiva, ma solo del fatto che le attenuanti generiche non siano state valutate prevalenti sulla aggravante. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 12 dicembre 2025