CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/09/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 644/2021 promossa da:
(già ) in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in SAVONA Via Paleocapa 21/A presso l'avv.
Ferdinando Acqua BARRALIS che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di riassunzione ex art 392 e ss cpc in atti
APPELLANTE in RIASSUNZIONE contro
, ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del liquidatore, elettivamente domiciliati Controparte_3 all'indirizzo pec presso l'avv. Abbondio CAUSA che li Email_1 rappresenta e difende per mendato in atti
APPELLATI in riassunzione contumaci
E nei confronti di
Controparte_4
[...]
(Già ) Controparte_5 CP_6
Controparte_7
1
CP_8
CP_9
Controparte_10
Controparte_11
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma,
- in parziale riforma della sentenza impugnata n. 697/2013 del Tribunale di Savona, laddove la stessa ha disposto: a) la revoca dell'ordinanza in data 24.04.2007 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha approvato il progetto di distribuzione redatto dal Professionista Delegato dott. in Per_1 data 16.04.2007; b) la redazione di un nuovo progetto di distribuzione nel quale, in relazione alla posizione di
si tenga conto del solo credito derivante dal rapporto di finanziamento menzionato Pt_2 dalla banca nel proprio atto di intervento in data 01.09.1994 depositato il 06.09.1994 (contratto di finanziamento ad impresa artigiana per l'importo di Euro 21.484,61 - già Lire 41.600.000, sottoscritto dal sig. in data 23.02.1990); Controparte_2 c) il versamento ad opera di – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Parte_2 su libretto di deposito postale intestato alle procedure esecutive riunite gli importi da essa percepiti sulla base del progetto di distribuzione approvato con la ordinanza del 24.04.2007, aumentati degli interessi al tasso legale decorrenti dalla riscossione degli importi medesimi, sia compensato integralmente le spese di causa;
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
- dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto o come meglio e comunque respingere le domande tutte proposte dalla sig.ra Parte_3
e della , in persona dell'ultimo liquidatore
[...] Controparte_3 pro-tempore, nei confronti di , Controparte_12 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, mandando l'istituto bancario completamente assolto. Con vittoria nelle spese e compensi di tutti e tre i gradi di giudizio nonché della odierna fase nei confronti dei sig.ri sig. e della Parte_3 Controparte_2 [...]
, in persona dell'ultimo liquidatore pro-tempore”. Controparte_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 interveniva in n. 4 procedure esecutive riunite - pendenti nei confronti di Parte_2
e in qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_13 garanti di posizioni altrui (fideiussione di in favore di Controparte_3 [...]
debitore a sua volta di;
fideiussione di e Parte_4 Pt_2 Controparte_2 CP_1 in favore di , debitrice di e fideiussione degli stessi in favore di Controparte_3 Pt_2
quale garante di - per Parte_4 CP_1 Controparte_2 soddisfare i crediti maturati sul c/c 6511/20/21 intestato sul conto Controparte_3 corrente 7417/201 intestato sul conto corrente 7418/201 intestato Parte_4
sul c/c 9573/20/21intestato e sul c/c Parte_4 Parte_4
9112/20/201 intestato sulla scorta di n. 5 certificati saldaconto. Controparte_2
A distanza di un anno interveniva nuovamente nel processo esecutivo di primo grado Pt_2 allegando quale titolo esecutivo l'atto pubblico di ricognizione del debito con contestuale concessione di ipoteca volontaria sottoscritto da il 1.02.1993. CP_1
e proponevano opposizione al CP_1 Controparte_2 Controparte_13 progetto di distribuzione del ricavato ed all'esecuzione deducendo che fosse Parte_2 priva di titolo esecutivo in quanto intervenuta nelle procedure sulla base dei soli certificati di saldaconto nei quali il credito complessivo era stato determinato applicando interessi anatocistici illegittimi (in quanto pretesi sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva il rinvio agli usi su piazza e che dunque era nulla).
Il Tribunale, con sentenza 697/2013, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'ordinanza con cui il GE aveva approvato il progetto di riparto e disponeva che venisse redatto un nuovo progetto di distribuzione in cui il credito della banca dovesse essere esposto al netto degli interessi anatocistici illegittimi, ordinando alla di versare su libretto di deposito postale Pt_2 le somme già percepite sulla base del progetto di distribuzione revocato.
Proponevano appello principale ed appello incidentale Parte_2 CP_1
e . Controparte_14 Controparte_3
La Corte d'appello rigettava l'appello principale proposto da ed accoglieva in parte Pt_2
l'appello incidentale argomentando che:
a) Correttamente il Tribunale avesse dichiarato la nullità della clausola sugli interessi anatocistici e dunque imprescrittibile l'azione relativa;
3 b) La non aveva assolto all'onere di provare la consistenza del proprio credito, non Pt_2 avendo mai depositato estratti conto integrali ma solo certificati di saldaconto, e tale mancata prova non era superata dall'atto di ricognizione di debito sottoscritto da che non aveva valenza di titolo esecutivo autonomo;
CP_1
c) La indeterminatezza dei crediti della rendeva nulle le fideiussioni prestate dagli Pt_2 opponenti.
d) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, doveva ritenersi che la garanzia prestata da dovesse limitarsi al credito scaturente dal finanziamento CP_1 concesso da a il 23 febbraio 1990 per l'importo di euro Pt_2 Controparte_2
41.600,00, l'unico rispetto al quale vi fosse prova della obbligazione e della validità della fideiussione.
proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi. Parte_2
Con il primo motivo la banca lamentava che erroneamente la Corte d'Appello avesse ritenuto sussistente un interesse ad agire degli opponenti , e CP_1 Controparte_2
. Controparte_13
Con il secondo motivo censurava la sentenza della Corte d'Appello nella Parte_2 parte in cui aveva escluso che qualsiasi eventuale nullità del contratto principale e di quelli di garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) dovesse ritenersi superata dalla ricognizione di debito compiuta da con l'atto del 1.02.1993. In ogni caso CP_1 erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto nulle le fideiussioni sottoscritte da CP_1
innanzitutto in quanto contratti autonomi di garanzia, - come tali validi a prescindere
[...] dalla validità dell'atto principale - e poi perché contenevano una clausola approvata specificamente per iscritto di rinuncia del garante a far valere le cause di invalidità del contratto principale.
Erroneamente inoltre aveva ritenuto che la nullità delle clausole che prevedevano interessi anatocistici si estendesse all'intero contratto autonomo di garanzia.
Con il terzo motivo lamentava la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito Pt_2 ovvero degli importi pagati in virtù di contratto nullo (dieci anni dalla chiusura del conto).
La Corte di Cassazione rigettava il primo motivo, accoglieva parzialmente il secondo e dichiarava assorbito il terzo.
4 In particolare, la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, in parziale accoglimento del secondo motivo, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'impugnazione aveva ritenuto che l'atto di ricognizione di debito sottoscritto da CP_1 il 1.02.1993 non costituisse autonomo titolo esecutivo, conseguentemente rigettando
[...]
l'appello della banca.
Sosteneva la Cassazione nella propria ordinanza che l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito costituisce, al contrario, titolo esecutivo autonomo ex art 474 cpc
(all'unica condizione che il credito ivi indicato sia stato riconosciuto “con carattere di certezza e liquidità” - Cass 6083/2015). Erroneamente dunque la Corte d'Appello aveva affermato che la non avendo provato l'ammontare del proprio credito, non potesse partecipare alla Pt_2 distribuzione del ricavato: la ricognizione di debito produce difatti l'effetto dell'astrazione processuale, in virtù della quale non è onere del creditore provare esistenza ed ammontare del credito, bensì onere del debitore dimostrare l'inesistenza e/o invalidità del rapporto da cui è scaturito il credito oggetto di ricognizione.
All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata rinviata al 10.03.2022 per la verifica delle notifiche alle parti non costituite, quindi d'ufficio all'udienza del 24.11.2022 in cui è stata dichiarata la contumacia di tutti gli appellati non costituiti. Rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023, anticipata al 22.06.2023, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione.
In data 8 .03.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte della parte CP_1
Riassunto il giudizio da e fissata in prosecuzione l'udienza del 19.09.2024,
[...] Pt_1 nessuna delle parti appellate si è costituita, è stata dichiarata tuttavia la contumacia della sola eredità giacente e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.12.2024, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia altresì di tutte le parti appellate non costituitesi all'esito della riassunzione in prosecuzione conseguente alla interruzione del giudizio dichiarata in seguito al decesso della signora . CP_1
Va premesso che “La sentenza di Cassazione vincola il Giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il
5 principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusione che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione” ( Cass civ 15952/2006)
Con il proprio atto di citazione in riassunzione (già Parte_1 Parte_2
ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 697/013,
[...] laddove la stessa aveva disposto la revoca dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato, la redazione di nuovo progetto che limitasse la posizione di al solo credito derivante dal rapporto di Pt_2 finanziamento sottoscritto da il 23.02.1990 , ed il versamento da parte di Controparte_2 su libretto postale intestato alle procedure esecutive in cui era intervenuta degli Pt_2 importi già percepiti in virtù del piano di distribuzione approvato, venissero rigettate le domande di opposizione tutte spiegate da (e per essa oggi Curatela dell'eredità CP_1 giacente), e nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di Parte_2 rinvio.
Dopo essersi inizialmente costituiti nel giudizio di riassunzione, Controparte_2
e l'eredità giacente successivamente Controparte_3 CP_1 all'interruzione del giudizio dichiarata in conseguenza della morte di , non si CP_1 sono costituiti nel giudizio in prosecuzione riassunto da , restando contumaci. Pt_1
In ottemperanza alla natura del giudizio di rinvio ed a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12880/2021, ed in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di Genova 8 settembre 2017 n. 1105, deve accogliersi l'appello della ed Pt_2 affermarsi la validità del titolo esecutivo utilizzato da (oggi Parte_2 Pt_1 rappresentato dall'atto pubblico per notaio n. Rep. 3883 del 1.02.1993 di ricognizione Per_2 di debito sottoscritto da con contestuale concessione di ipoteca volontaria, con CP_1 conseguenziale rigetto della opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dagli odierni appellati contumaci. Come enunciato dalla Corte di Cassazione, difatti, l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito è titolo esecutivo autonomo ex art 474 cpc nel testo
6 applicabile ratione temporis, all'unica condizione che il credito ivi indicato sia stato riconosciuto con carattere di certezza e liquidità, cosa che nel caso in ispecie è avvenuta. In virtù dell'effetto di astrazione processuale prodotto dalla ricognizione di debito, non era onere del creditore dimostrare esistenza e ammontare del credito – come erroneamente sostenuto dalla Corte d'Appello – bensì onere del debitore dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto da cui è scaturito il credito oggetto di ricognizione. In accoglimento dell'appello proposto da (oggi ) ed in riforma della sentenza di prime cure n. Parte_2 Pt_1
697/2013 del Tribunale di Savona, le domande di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi spiegate da dal sig e da CP_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di (già debbono Controparte_3 Pt_1 Parte_2 essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore - scaglione fino ad euro 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi dei tre gradi di giudizio, tuttavia, in ragione delle minori somme ricavate da rispetto al maggior credito conteggiato oggetto della domanda, Pt_1 andranno compensate in misura pari al 40%, cedendo per la restante parte(60%) a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate pertanto come segue: quanto al primo grado
per la fase di studio della controversia euro 1.531,00
per la fase introduttiva euro 976,00
per la fase istruttoria euro 3.402,00
per la fase decisoria euro 2.551,00
per un totale di euro 8.460,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 1.786,00
per la fase introduttiva euro 1.147,00
per la fase istruttoria euro 2.596,00
per la fase decisoria euro 3.061,00
7 per un totale di euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto al giudizio in Cassazione:
per la fase di studio della controversia euro 2.041,00
per la fase introduttiva euro 1.487,00
per la fase decisoria euro 1.065,00
per un totale di euro 4.593,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto al giudizio di rinvio:
per la fase di studio della controversia euro 1.786,00
per la fase introduttiva euro 1.147,00
per la fase istruttoria euro 2.596,00
per la fase decisoria euro 3.061,00
per un totale di euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Stante il mancato svolgimento di attività difensiva, e l'assenza di domande nei loro confronti, debbono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, e tra
[...] Controparte_4 Controparte_11 Controparte_1
e da una parte e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_15 Controparte_10 CP_4
, dall'altra.
[...] Controparte_11
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione da Cassazione con rinvio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza n. 697/2013 del 16 – 22.08.2013 del Tribunale di Parte_1
8 Savona
Rigetta tutte le domande proposte da e CP_1 Controparte_2 CP_3
in persona dell'ultimo liquidatore pro tempore.
[...] Controparte_3
Condanna la curatela dell'Eredità giacente in persona del curatore pro tempore, CP_1
e in liquidazione in persona del liquidatore pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, in solido, alle spese di lite in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentane pro tempore che, compensate in misura pari al 40%, liquida: quanto al primo grado di giudizio in euro 8.460,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio in Cassazione in euro 4.593,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge, e quanto al giudizio di rinvio in euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_15 Controparte_10 CP_4
, , e tra l'Eredità giacente in persona del curatore
[...] Controparte_11 CP_1 pro tempore, e in persona del Controparte_2 Controparte_3 liquidatore pro tempore da una parte e Controparte_4 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_7 CP_15
, ,
[...] Controparte_10 Controparte_4 Controparte_11 dall'altra.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 12 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
9
(già ) in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in SAVONA Via Paleocapa 21/A presso l'avv.
Ferdinando Acqua BARRALIS che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di riassunzione ex art 392 e ss cpc in atti
APPELLANTE in RIASSUNZIONE contro
, ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del liquidatore, elettivamente domiciliati Controparte_3 all'indirizzo pec presso l'avv. Abbondio CAUSA che li Email_1 rappresenta e difende per mendato in atti
APPELLATI in riassunzione contumaci
E nei confronti di
Controparte_4
[...]
(Già ) Controparte_5 CP_6
Controparte_7
1
CP_8
CP_9
Controparte_10
Controparte_11
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma,
- in parziale riforma della sentenza impugnata n. 697/2013 del Tribunale di Savona, laddove la stessa ha disposto: a) la revoca dell'ordinanza in data 24.04.2007 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha approvato il progetto di distribuzione redatto dal Professionista Delegato dott. in Per_1 data 16.04.2007; b) la redazione di un nuovo progetto di distribuzione nel quale, in relazione alla posizione di
si tenga conto del solo credito derivante dal rapporto di finanziamento menzionato Pt_2 dalla banca nel proprio atto di intervento in data 01.09.1994 depositato il 06.09.1994 (contratto di finanziamento ad impresa artigiana per l'importo di Euro 21.484,61 - già Lire 41.600.000, sottoscritto dal sig. in data 23.02.1990); Controparte_2 c) il versamento ad opera di – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Parte_2 su libretto di deposito postale intestato alle procedure esecutive riunite gli importi da essa percepiti sulla base del progetto di distribuzione approvato con la ordinanza del 24.04.2007, aumentati degli interessi al tasso legale decorrenti dalla riscossione degli importi medesimi, sia compensato integralmente le spese di causa;
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
- dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto o come meglio e comunque respingere le domande tutte proposte dalla sig.ra Parte_3
e della , in persona dell'ultimo liquidatore
[...] Controparte_3 pro-tempore, nei confronti di , Controparte_12 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, mandando l'istituto bancario completamente assolto. Con vittoria nelle spese e compensi di tutti e tre i gradi di giudizio nonché della odierna fase nei confronti dei sig.ri sig. e della Parte_3 Controparte_2 [...]
, in persona dell'ultimo liquidatore pro-tempore”. Controparte_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 interveniva in n. 4 procedure esecutive riunite - pendenti nei confronti di Parte_2
e in qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_13 garanti di posizioni altrui (fideiussione di in favore di Controparte_3 [...]
debitore a sua volta di;
fideiussione di e Parte_4 Pt_2 Controparte_2 CP_1 in favore di , debitrice di e fideiussione degli stessi in favore di Controparte_3 Pt_2
quale garante di - per Parte_4 CP_1 Controparte_2 soddisfare i crediti maturati sul c/c 6511/20/21 intestato sul conto Controparte_3 corrente 7417/201 intestato sul conto corrente 7418/201 intestato Parte_4
sul c/c 9573/20/21intestato e sul c/c Parte_4 Parte_4
9112/20/201 intestato sulla scorta di n. 5 certificati saldaconto. Controparte_2
A distanza di un anno interveniva nuovamente nel processo esecutivo di primo grado Pt_2 allegando quale titolo esecutivo l'atto pubblico di ricognizione del debito con contestuale concessione di ipoteca volontaria sottoscritto da il 1.02.1993. CP_1
e proponevano opposizione al CP_1 Controparte_2 Controparte_13 progetto di distribuzione del ricavato ed all'esecuzione deducendo che fosse Parte_2 priva di titolo esecutivo in quanto intervenuta nelle procedure sulla base dei soli certificati di saldaconto nei quali il credito complessivo era stato determinato applicando interessi anatocistici illegittimi (in quanto pretesi sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva il rinvio agli usi su piazza e che dunque era nulla).
Il Tribunale, con sentenza 697/2013, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'ordinanza con cui il GE aveva approvato il progetto di riparto e disponeva che venisse redatto un nuovo progetto di distribuzione in cui il credito della banca dovesse essere esposto al netto degli interessi anatocistici illegittimi, ordinando alla di versare su libretto di deposito postale Pt_2 le somme già percepite sulla base del progetto di distribuzione revocato.
Proponevano appello principale ed appello incidentale Parte_2 CP_1
e . Controparte_14 Controparte_3
La Corte d'appello rigettava l'appello principale proposto da ed accoglieva in parte Pt_2
l'appello incidentale argomentando che:
a) Correttamente il Tribunale avesse dichiarato la nullità della clausola sugli interessi anatocistici e dunque imprescrittibile l'azione relativa;
3 b) La non aveva assolto all'onere di provare la consistenza del proprio credito, non Pt_2 avendo mai depositato estratti conto integrali ma solo certificati di saldaconto, e tale mancata prova non era superata dall'atto di ricognizione di debito sottoscritto da che non aveva valenza di titolo esecutivo autonomo;
CP_1
c) La indeterminatezza dei crediti della rendeva nulle le fideiussioni prestate dagli Pt_2 opponenti.
d) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, doveva ritenersi che la garanzia prestata da dovesse limitarsi al credito scaturente dal finanziamento CP_1 concesso da a il 23 febbraio 1990 per l'importo di euro Pt_2 Controparte_2
41.600,00, l'unico rispetto al quale vi fosse prova della obbligazione e della validità della fideiussione.
proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi. Parte_2
Con il primo motivo la banca lamentava che erroneamente la Corte d'Appello avesse ritenuto sussistente un interesse ad agire degli opponenti , e CP_1 Controparte_2
. Controparte_13
Con il secondo motivo censurava la sentenza della Corte d'Appello nella Parte_2 parte in cui aveva escluso che qualsiasi eventuale nullità del contratto principale e di quelli di garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) dovesse ritenersi superata dalla ricognizione di debito compiuta da con l'atto del 1.02.1993. In ogni caso CP_1 erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto nulle le fideiussioni sottoscritte da CP_1
innanzitutto in quanto contratti autonomi di garanzia, - come tali validi a prescindere
[...] dalla validità dell'atto principale - e poi perché contenevano una clausola approvata specificamente per iscritto di rinuncia del garante a far valere le cause di invalidità del contratto principale.
Erroneamente inoltre aveva ritenuto che la nullità delle clausole che prevedevano interessi anatocistici si estendesse all'intero contratto autonomo di garanzia.
Con il terzo motivo lamentava la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito Pt_2 ovvero degli importi pagati in virtù di contratto nullo (dieci anni dalla chiusura del conto).
La Corte di Cassazione rigettava il primo motivo, accoglieva parzialmente il secondo e dichiarava assorbito il terzo.
4 In particolare, la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, in parziale accoglimento del secondo motivo, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'impugnazione aveva ritenuto che l'atto di ricognizione di debito sottoscritto da CP_1 il 1.02.1993 non costituisse autonomo titolo esecutivo, conseguentemente rigettando
[...]
l'appello della banca.
Sosteneva la Cassazione nella propria ordinanza che l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito costituisce, al contrario, titolo esecutivo autonomo ex art 474 cpc
(all'unica condizione che il credito ivi indicato sia stato riconosciuto “con carattere di certezza e liquidità” - Cass 6083/2015). Erroneamente dunque la Corte d'Appello aveva affermato che la non avendo provato l'ammontare del proprio credito, non potesse partecipare alla Pt_2 distribuzione del ricavato: la ricognizione di debito produce difatti l'effetto dell'astrazione processuale, in virtù della quale non è onere del creditore provare esistenza ed ammontare del credito, bensì onere del debitore dimostrare l'inesistenza e/o invalidità del rapporto da cui è scaturito il credito oggetto di ricognizione.
All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata rinviata al 10.03.2022 per la verifica delle notifiche alle parti non costituite, quindi d'ufficio all'udienza del 24.11.2022 in cui è stata dichiarata la contumacia di tutti gli appellati non costituiti. Rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023, anticipata al 22.06.2023, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione.
In data 8 .03.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte della parte CP_1
Riassunto il giudizio da e fissata in prosecuzione l'udienza del 19.09.2024,
[...] Pt_1 nessuna delle parti appellate si è costituita, è stata dichiarata tuttavia la contumacia della sola eredità giacente e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.12.2024, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia altresì di tutte le parti appellate non costituitesi all'esito della riassunzione in prosecuzione conseguente alla interruzione del giudizio dichiarata in seguito al decesso della signora . CP_1
Va premesso che “La sentenza di Cassazione vincola il Giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il
5 principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusione che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione” ( Cass civ 15952/2006)
Con il proprio atto di citazione in riassunzione (già Parte_1 Parte_2
ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 697/013,
[...] laddove la stessa aveva disposto la revoca dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato, la redazione di nuovo progetto che limitasse la posizione di al solo credito derivante dal rapporto di Pt_2 finanziamento sottoscritto da il 23.02.1990 , ed il versamento da parte di Controparte_2 su libretto postale intestato alle procedure esecutive in cui era intervenuta degli Pt_2 importi già percepiti in virtù del piano di distribuzione approvato, venissero rigettate le domande di opposizione tutte spiegate da (e per essa oggi Curatela dell'eredità CP_1 giacente), e nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di Parte_2 rinvio.
Dopo essersi inizialmente costituiti nel giudizio di riassunzione, Controparte_2
e l'eredità giacente successivamente Controparte_3 CP_1 all'interruzione del giudizio dichiarata in conseguenza della morte di , non si CP_1 sono costituiti nel giudizio in prosecuzione riassunto da , restando contumaci. Pt_1
In ottemperanza alla natura del giudizio di rinvio ed a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12880/2021, ed in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di Genova 8 settembre 2017 n. 1105, deve accogliersi l'appello della ed Pt_2 affermarsi la validità del titolo esecutivo utilizzato da (oggi Parte_2 Pt_1 rappresentato dall'atto pubblico per notaio n. Rep. 3883 del 1.02.1993 di ricognizione Per_2 di debito sottoscritto da con contestuale concessione di ipoteca volontaria, con CP_1 conseguenziale rigetto della opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dagli odierni appellati contumaci. Come enunciato dalla Corte di Cassazione, difatti, l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito è titolo esecutivo autonomo ex art 474 cpc nel testo
6 applicabile ratione temporis, all'unica condizione che il credito ivi indicato sia stato riconosciuto con carattere di certezza e liquidità, cosa che nel caso in ispecie è avvenuta. In virtù dell'effetto di astrazione processuale prodotto dalla ricognizione di debito, non era onere del creditore dimostrare esistenza e ammontare del credito – come erroneamente sostenuto dalla Corte d'Appello – bensì onere del debitore dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto da cui è scaturito il credito oggetto di ricognizione. In accoglimento dell'appello proposto da (oggi ) ed in riforma della sentenza di prime cure n. Parte_2 Pt_1
697/2013 del Tribunale di Savona, le domande di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi spiegate da dal sig e da CP_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di (già debbono Controparte_3 Pt_1 Parte_2 essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore - scaglione fino ad euro 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi dei tre gradi di giudizio, tuttavia, in ragione delle minori somme ricavate da rispetto al maggior credito conteggiato oggetto della domanda, Pt_1 andranno compensate in misura pari al 40%, cedendo per la restante parte(60%) a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate pertanto come segue: quanto al primo grado
per la fase di studio della controversia euro 1.531,00
per la fase introduttiva euro 976,00
per la fase istruttoria euro 3.402,00
per la fase decisoria euro 2.551,00
per un totale di euro 8.460,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 1.786,00
per la fase introduttiva euro 1.147,00
per la fase istruttoria euro 2.596,00
per la fase decisoria euro 3.061,00
7 per un totale di euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto al giudizio in Cassazione:
per la fase di studio della controversia euro 2.041,00
per la fase introduttiva euro 1.487,00
per la fase decisoria euro 1.065,00
per un totale di euro 4.593,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto al giudizio di rinvio:
per la fase di studio della controversia euro 1.786,00
per la fase introduttiva euro 1.147,00
per la fase istruttoria euro 2.596,00
per la fase decisoria euro 3.061,00
per un totale di euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Stante il mancato svolgimento di attività difensiva, e l'assenza di domande nei loro confronti, debbono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, e tra
[...] Controparte_4 Controparte_11 Controparte_1
e da una parte e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_15 Controparte_10 CP_4
, dall'altra.
[...] Controparte_11
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione da Cassazione con rinvio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza n. 697/2013 del 16 – 22.08.2013 del Tribunale di Parte_1
8 Savona
Rigetta tutte le domande proposte da e CP_1 Controparte_2 CP_3
in persona dell'ultimo liquidatore pro tempore.
[...] Controparte_3
Condanna la curatela dell'Eredità giacente in persona del curatore pro tempore, CP_1
e in liquidazione in persona del liquidatore pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, in solido, alle spese di lite in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentane pro tempore che, compensate in misura pari al 40%, liquida: quanto al primo grado di giudizio in euro 8.460,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio in Cassazione in euro 4.593,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge, e quanto al giudizio di rinvio in euro 8.590,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_15 Controparte_10 CP_4
, , e tra l'Eredità giacente in persona del curatore
[...] Controparte_11 CP_1 pro tempore, e in persona del Controparte_2 Controparte_3 liquidatore pro tempore da una parte e Controparte_4 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_7 CP_15
, ,
[...] Controparte_10 Controparte_4 Controparte_11 dall'altra.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 12 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
9