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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1493/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048525683000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2379/2024 del registro generale, notificato in data 27.11.2023, il sig. MB
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239001220700000, notificata in data 02.10.2023, e l'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 29320160048525683000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2011, per un importo di € 360,75 oltre spese.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito:
1) la nullità della cartella di pagamento per omessa e/o invalida notifica, avendo avuto conoscenza della stessa solo tramite l'intimazione opposta;
2) l'intervenuta prescrizione triennale del credito;
3) la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione per mancata notifica del verbale di accertamento;
4) il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della cartella di pagamento, asseritamente notificata in data 08.03.2017 e non opposta nei termini di legge.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la regolarità della notifica della cartella, l'insussistenza della prescrizione in virtù di atti interruttivi e della sospensione per l'emergenza
Covid-19, e la sufficienza della motivazione dell'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo sulle proprie difese e contestando la documentazione probatoria prodotta dalla parte resistente in ordine alla notifica della cartella di pagamento.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate, la quale sostiene che il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto di impugnare la cartella di pagamento n.
29320160048525683000, non avendola opposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, che l'Ufficio assume perfezionatasi in data 08.03.2017. Tale eccezione è strettamente connessa al primo motivo di ricorso, con cui si contesta la validità di detta notifica, e deve essere pertanto esaminata congiuntamente al merito di tale doglianza.
Il ricorrente lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, affermando di non averla mai ricevuta ritualmente. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la relazione di notificazione dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in data 08.03.2017, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a persona qualificatasi come "moglie convivente" del destinatario. Il ricorrente, nelle proprie memorie, contesta la ritualità di tale procedura, eccependo la mancata prova, da parte dell'ente impositore, dell'avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa, adempimento necessario per il perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario.
L'assunto del ricorrente è fondato. La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia, per quanto qui di interesse, all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Quest'ultima norma, a sua volta, richiama le disposizioni del codice di procedura civile. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta per il tramite di un messo notificatore che ha proceduto alla consegna a mani di un familiare convivente. In tale ipotesi, è pacifico che la procedura notificatoria si perfeziona non con la mera consegna dell'atto, ma solo con la spedizione, da parte dell'agente notificatore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione.
L'onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, e quindi anche l'invio della raccomandata informativa, grava sull'amministrazione che intende avvalersi degli effetti dell'atto notificato.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, non ha fornito la prova della spedizione e, soprattutto, della ricezione di tale raccomandata. La documentazione prodotta a tal fine non è idonea a surrogare la prova richiesta, che deve essere fornita mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.
La mancata prova di tale adempimento essenziale vizia irrimediabilmente il procedimento notificatorio, determinando la nullità della notifica della cartella di pagamento. Di conseguenza, il termine perentorio per l'impugnazione non ha mai iniziato a decorrere. L'impugnazione della cartella, proposta unitamente all'atto successivo (l'intimazione di pagamento), deve pertanto ritenersi tempestiva e ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio resistente.
Accertata la nullità della notifica, occorre passare all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dal ricorrente.
Il credito azionato attiene a tasse automobilistiche per l'anno 2011. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n.
953/1982, il diritto alla riscossione di tale tributo si prescrive nel termine di tre anni. Tale termine decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per il tributo relativo all'anno 2011, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2012 ed è spirato il 31 dicembre 2014.
La cartella di pagamento impugnata reca il numero 29320160048525683000, indicando che è stata formata nel 2016, e la sua (irrituale) notifica è stata tentata solo nel marzo 2017. Appare dunque evidente che, al momento dell'emissione e della notifica della cartella, il diritto di credito dell'amministrazione era già ampiamente estinto per intervenuta prescrizione.
L'invalidità della notificazione della cartella esclude che la stessa possa aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Né possono avere tale effetto gli atti successivi menzionati dall'Agenzia delle Entrate, quali la proposta di compensazione del 2022 o la stessa intimazione di pagamento del 2023, in quanto un termine di prescrizione già compiuto non è suscettibile di interruzione. Del pari, risulta irrilevante la sospensione dei termini legata all'emergenza pandemica da Covid-19, intervenuta in un'epoca in cui il diritto era già prescritto da anni. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, fondata.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusi i vizi di decadenza e di difetto di motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Giudice
LA LL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048525683000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2379/2024 del registro generale, notificato in data 27.11.2023, il sig. MB
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239001220700000, notificata in data 02.10.2023, e l'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 29320160048525683000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2011, per un importo di € 360,75 oltre spese.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito:
1) la nullità della cartella di pagamento per omessa e/o invalida notifica, avendo avuto conoscenza della stessa solo tramite l'intimazione opposta;
2) l'intervenuta prescrizione triennale del credito;
3) la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione per mancata notifica del verbale di accertamento;
4) il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della cartella di pagamento, asseritamente notificata in data 08.03.2017 e non opposta nei termini di legge.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la regolarità della notifica della cartella, l'insussistenza della prescrizione in virtù di atti interruttivi e della sospensione per l'emergenza
Covid-19, e la sufficienza della motivazione dell'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo sulle proprie difese e contestando la documentazione probatoria prodotta dalla parte resistente in ordine alla notifica della cartella di pagamento.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate, la quale sostiene che il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto di impugnare la cartella di pagamento n.
29320160048525683000, non avendola opposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, che l'Ufficio assume perfezionatasi in data 08.03.2017. Tale eccezione è strettamente connessa al primo motivo di ricorso, con cui si contesta la validità di detta notifica, e deve essere pertanto esaminata congiuntamente al merito di tale doglianza.
Il ricorrente lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, affermando di non averla mai ricevuta ritualmente. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la relazione di notificazione dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in data 08.03.2017, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a persona qualificatasi come "moglie convivente" del destinatario. Il ricorrente, nelle proprie memorie, contesta la ritualità di tale procedura, eccependo la mancata prova, da parte dell'ente impositore, dell'avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa, adempimento necessario per il perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario.
L'assunto del ricorrente è fondato. La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia, per quanto qui di interesse, all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Quest'ultima norma, a sua volta, richiama le disposizioni del codice di procedura civile. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta per il tramite di un messo notificatore che ha proceduto alla consegna a mani di un familiare convivente. In tale ipotesi, è pacifico che la procedura notificatoria si perfeziona non con la mera consegna dell'atto, ma solo con la spedizione, da parte dell'agente notificatore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione.
L'onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, e quindi anche l'invio della raccomandata informativa, grava sull'amministrazione che intende avvalersi degli effetti dell'atto notificato.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, non ha fornito la prova della spedizione e, soprattutto, della ricezione di tale raccomandata. La documentazione prodotta a tal fine non è idonea a surrogare la prova richiesta, che deve essere fornita mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.
La mancata prova di tale adempimento essenziale vizia irrimediabilmente il procedimento notificatorio, determinando la nullità della notifica della cartella di pagamento. Di conseguenza, il termine perentorio per l'impugnazione non ha mai iniziato a decorrere. L'impugnazione della cartella, proposta unitamente all'atto successivo (l'intimazione di pagamento), deve pertanto ritenersi tempestiva e ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio resistente.
Accertata la nullità della notifica, occorre passare all'esame dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dal ricorrente.
Il credito azionato attiene a tasse automobilistiche per l'anno 2011. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n.
953/1982, il diritto alla riscossione di tale tributo si prescrive nel termine di tre anni. Tale termine decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per il tributo relativo all'anno 2011, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2012 ed è spirato il 31 dicembre 2014.
La cartella di pagamento impugnata reca il numero 29320160048525683000, indicando che è stata formata nel 2016, e la sua (irrituale) notifica è stata tentata solo nel marzo 2017. Appare dunque evidente che, al momento dell'emissione e della notifica della cartella, il diritto di credito dell'amministrazione era già ampiamente estinto per intervenuta prescrizione.
L'invalidità della notificazione della cartella esclude che la stessa possa aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Né possono avere tale effetto gli atti successivi menzionati dall'Agenzia delle Entrate, quali la proposta di compensazione del 2022 o la stessa intimazione di pagamento del 2023, in quanto un termine di prescrizione già compiuto non è suscettibile di interruzione. Del pari, risulta irrilevante la sospensione dei termini legata all'emergenza pandemica da Covid-19, intervenuta in un'epoca in cui il diritto era già prescritto da anni. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, fondata.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusi i vizi di decadenza e di difetto di motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Giudice
LA LL