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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 16829 / 2022
All'udienza del 01/07/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 01/07/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 16829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16829/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Mario Imbriani n° C.F._1
149, presso lo studio dell' Avv. LICCIARDELLO MARIA GRAZIA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro
, in persona del Dirigente pro-tempore, CF: Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 14 CATANIA presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. PRINCIPATO LEA , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
Part
CITTÀ METROPOLITANA CATANIA (C.F. ), in persona P.IVA_2
2 pro tempore, avv. Enrico Trantino, elettivamente domiciliato Controparte_2
in Catania, via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. dell'Ente Nicola Alleruzzo;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2022 00221667 47, con cui l intimava Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 3.113,73 comprensivo di interessi e sanzioni inerente il presunto omesso pagamento dell'ordinanza ingiunzione anno 2017, n. 187/17 del
03.08.2017 e notificata in data 06.10.2017.
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica della sanzione amministrativa, la decadenza dell'ente impositore dall'iscrizione a ruolo, ed infine la prescrizione del credito portato dalla cartella.
Costituitisi in giudizio, la e l Controparte_3 Controparte_4
chiedevano il rigetto della domanda.
[...]
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Disaminando partitamente le eccezioni sollevate da parte ricorrente si osserva quanto segue:
3 l'eccezione di mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione, posta a base della cartella di pagamento, è del tutto infondata in quanto, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in atti dal resistente, la stessa è stata notificata in data 06.10.2017, avendo ritirato il plico la figlia dell'odierna ricorrente.
Infondata risulta anche l'eccezione sollevata da parte resistente, Controparte_3
, secondo la quale il ricorso è inammissibile perché la ricorrente avrebbe
[...]
eccepito soltanto la mancata notifica dell'atto presupposto.
Tale eccezione è infondata in quanto la ricorrente ne ha sollevato, unitamente a tale eccezione, anche altre, afferenti ad attività successiva alla detta notifica.
In relazione all'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, si osserva che la norma invocata da parte ricorrente recita così testualmente: “ 35-bis. A decorrere dal
1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al Dlgs 285/1992 , per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".
Dalla semplice lettura della norma, si evince che la stessa non trova applicazione nella fattispecie in esame, che si riferisce a sanzioni elevate dalla Controparte_3
, non aventi per oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della
[...]
strada, con la conseguenza che anche l'eccezione di decadenza va rigettata.
Infine risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti nella fattispecie in esame, trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81 secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute
4 per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Infatti, la cartella oggi opposta è stata notificata in data 25.11.2022, mentre l'ordinanza- ingiunzione, atto presupposto, è stato notificato in data 06.10.2017.
Orbene al fine di vagliare la detta eccezione di prescrizione, non si può prescindere dal fare riferimento al DL 18/2020, regolarmente convertito, ed a quanto statuito dall'art. 68, comma 4 bis, che così recita: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19 comma 2, lettera a) del Dlgs 112/1999;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Pertanto, alla luce della citata norma, anche l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata in quanto nel computo del termine quinquennale bisogna tenere conto della sospensione disposta dall'art. 68, comma 4 bis DL 18/2020.
Va infine, in parte, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall , in quanto la stessa risulta essere legittimata con Controparte_4
riferimento all'eccezione di prescrizione e decadenza.
5 Ritenuto quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Ritenuta la parziale soccombenza reciproca tra le parti, le spese vanno compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n. 293 2022 00221667 47, con cui l intimava il pagamento dell'importo di € Controparte_1
3.113,73 comprensivo di interessi e sanzioni.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 01/07/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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