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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 920/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. in epigrafe, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via Papa Roncalli n. 30, rappresentata e difesa, dall' Avv. Francesco Impellizzeri, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi CP_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina, giusta procura in atti;
- RESISTENTE –
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.01.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.08.2020, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio concordatario CP_1
a Piazza Armerina in data 19.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 24, parte II, serie A, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni, precisando che dalla predetta unione coniugale è nato un figlio, (nato ad [...] il [...]), con Persona_1 lei convivente.
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha esposto che l'unione coniugale, col passare del tempo, si è rivelata infelice, a causa del comportamento prevaricatore del marito, che da sempre ha assunto nei suoi confronti un atteggiamento denigratorio e aggressivo, sia verbalmente che fisicamente, in un clima di crescente tensione. La ricorrente ha inoltre dedotto che il resistente ha anche violato l'obbligo di fedeltà coniugale, intraprendendo una relazione extraconiugale.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito: (i) di addebitare la separazione al marito;
(ii) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di lei;
(iii) di prevedere la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iv) di disporre l'obbligo del marito di versarle un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per quello del figlio minore.
Instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il vincolo coniugale si è disgregato a causa dei forti contrasti e delle notevoli divergenze caratteriali tra lui e la moglie. Il resistente ha aderito alla domanda di separazione, opponendosi tuttavia alla richiesta di un assegno per il mantenimento della moglie e dichiarandosi disponibile a corrispondere un assegno mensile di € 150,00 esclusivamente per il mantenimento del figlio minore.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale dell'8.02.2021 è stato disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio, con collocamento presso la madre;
è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento e quello del figlio nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per il figlio ed € 200,00 per la moglie), oltre al 75% delle spese straordinarie del figlio.
La causa è quindi proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione, l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione di un teste.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 24.01.2025. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…)” (cfr. Cass. civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto prove dirette a dimostrare l'asserita imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere provata la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti dalla stessa dedotti quali violazioni di specifici doveri coniugali da parte del resistente e la disgregazione del nucleo familiare.
Ed invero, parte ricorrente ha imputato la crisi dell'unione familiare alla condotta aggressiva ed ostile del marito, nonché, in particolare, ai tradimenti asseritamente perpetrati dal marito.
Tuttavia, le generiche allegazioni di parte attrice in ordine alle condotte aggressive del marito e alla relazione extraconiugale con un'altra donna (AN) sono rimaste del tutto prive di conforto probatorio.
Ed invero, le dichiarazioni rese all'udienza del 22.09.2022 dal teste fratello Testimone_1 dell'odierna ricorrente, non possono certamente provare l'esistenza della relazione extraconiugale del resistente, in quanto il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione tra il cognato e la presunta amante “AN”, per essergli stata la predetta circostanza riferita dalla sorella, odierna ricorrente (cfr. verbale del 22.09.2022).
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. ordinanza n. 16859/2015).
Nel caso di specie, oltre a non essere stata provata l'esistenza di una relazione extraconiugale da parte del resistente, è emerso, invece, che preesisteva già da tempo un clima fortemente conflittuale tra le parti, connotato da frequenti discussioni.
Ne consegue quindi che la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre del figlio minore, nonché in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il quale potrà incontrare il figlio minore soltanto in presenza della madre e, salvi i diversi accordi tra i coniugi, per almeno tre pomeriggi alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 18.30, atteso che il figlio non desidera stare da solo con il padre.
Anche in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa familiare va confermato quanto disposto con l'ordinanza presidenziale. Ed invero, dal momento che è incontroverso che non esista una vera e propria casa coniugale, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Infine, in punto di oneri economici, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, deve trovare conferma la misura del contributo posto a carico del resistente in sede presidenziale pari ad € 400,00 mensili, di cui € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minorenne ed € 200,00 quale contributo al mantenimento della moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 75% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Ai fini della decisione sugli oneri economici, non rileva, quale elemento di giudizio diverso o ulteriore, quanto dedotto dal resistente, nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, in ordine alla nascita di una seconda figlia da una relazione intrapresa dalla ricorrente con un'altra persona, atteso che nulla viene dedotto né tantomeno provato in merito all'effettiva convivenza della ricorrente con un altro soggetto.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
); C.F._2
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Piazza Armerina di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al
Numero 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013, della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione;
4) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato ad [...] il Persona_1
07.03.2014), con collocazione prevalente presso la madre;
5) Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
6) Rigetta la domanda formulata da parte ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare;
7) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € 400,00 CP_1 Parte_1 mensili, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa ricorrente ed €
200,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre al 75% delle spese Persona_1 straordinarie;
8) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott. Rosario Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. in epigrafe, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via Papa Roncalli n. 30, rappresentata e difesa, dall' Avv. Francesco Impellizzeri, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi CP_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina, giusta procura in atti;
- RESISTENTE –
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.01.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.08.2020, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio concordatario CP_1
a Piazza Armerina in data 19.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 24, parte II, serie A, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni, precisando che dalla predetta unione coniugale è nato un figlio, (nato ad [...] il [...]), con Persona_1 lei convivente.
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha esposto che l'unione coniugale, col passare del tempo, si è rivelata infelice, a causa del comportamento prevaricatore del marito, che da sempre ha assunto nei suoi confronti un atteggiamento denigratorio e aggressivo, sia verbalmente che fisicamente, in un clima di crescente tensione. La ricorrente ha inoltre dedotto che il resistente ha anche violato l'obbligo di fedeltà coniugale, intraprendendo una relazione extraconiugale.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito: (i) di addebitare la separazione al marito;
(ii) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di lei;
(iii) di prevedere la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iv) di disporre l'obbligo del marito di versarle un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per quello del figlio minore.
Instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il vincolo coniugale si è disgregato a causa dei forti contrasti e delle notevoli divergenze caratteriali tra lui e la moglie. Il resistente ha aderito alla domanda di separazione, opponendosi tuttavia alla richiesta di un assegno per il mantenimento della moglie e dichiarandosi disponibile a corrispondere un assegno mensile di € 150,00 esclusivamente per il mantenimento del figlio minore.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale dell'8.02.2021 è stato disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio, con collocamento presso la madre;
è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento e quello del figlio nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per il figlio ed € 200,00 per la moglie), oltre al 75% delle spese straordinarie del figlio.
La causa è quindi proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione, l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione di un teste.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 24.01.2025. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…)” (cfr. Cass. civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto prove dirette a dimostrare l'asserita imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere provata la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti dalla stessa dedotti quali violazioni di specifici doveri coniugali da parte del resistente e la disgregazione del nucleo familiare.
Ed invero, parte ricorrente ha imputato la crisi dell'unione familiare alla condotta aggressiva ed ostile del marito, nonché, in particolare, ai tradimenti asseritamente perpetrati dal marito.
Tuttavia, le generiche allegazioni di parte attrice in ordine alle condotte aggressive del marito e alla relazione extraconiugale con un'altra donna (AN) sono rimaste del tutto prive di conforto probatorio.
Ed invero, le dichiarazioni rese all'udienza del 22.09.2022 dal teste fratello Testimone_1 dell'odierna ricorrente, non possono certamente provare l'esistenza della relazione extraconiugale del resistente, in quanto il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione tra il cognato e la presunta amante “AN”, per essergli stata la predetta circostanza riferita dalla sorella, odierna ricorrente (cfr. verbale del 22.09.2022).
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. ordinanza n. 16859/2015).
Nel caso di specie, oltre a non essere stata provata l'esistenza di una relazione extraconiugale da parte del resistente, è emerso, invece, che preesisteva già da tempo un clima fortemente conflittuale tra le parti, connotato da frequenti discussioni.
Ne consegue quindi che la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre del figlio minore, nonché in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il quale potrà incontrare il figlio minore soltanto in presenza della madre e, salvi i diversi accordi tra i coniugi, per almeno tre pomeriggi alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 18.30, atteso che il figlio non desidera stare da solo con il padre.
Anche in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa familiare va confermato quanto disposto con l'ordinanza presidenziale. Ed invero, dal momento che è incontroverso che non esista una vera e propria casa coniugale, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Infine, in punto di oneri economici, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, deve trovare conferma la misura del contributo posto a carico del resistente in sede presidenziale pari ad € 400,00 mensili, di cui € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minorenne ed € 200,00 quale contributo al mantenimento della moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 75% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Ai fini della decisione sugli oneri economici, non rileva, quale elemento di giudizio diverso o ulteriore, quanto dedotto dal resistente, nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, in ordine alla nascita di una seconda figlia da una relazione intrapresa dalla ricorrente con un'altra persona, atteso che nulla viene dedotto né tantomeno provato in merito all'effettiva convivenza della ricorrente con un altro soggetto.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
); C.F._2
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Piazza Armerina di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al
Numero 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2013, della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione;
4) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato ad [...] il Persona_1
07.03.2014), con collocazione prevalente presso la madre;
5) Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
6) Rigetta la domanda formulata da parte ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare;
7) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € 400,00 CP_1 Parte_1 mensili, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa ricorrente ed €
200,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre al 75% delle spese Persona_1 straordinarie;
8) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott. Rosario Vacirca