Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/04/2025 al n. 1906/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASOTTO BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
PASOTTO BENEDETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SALVADORI MARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. SALVADORI MARIO
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni divorzio ex artt. 473 bis.47 ss,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
si impegna a traferire a titolo di regolarizzazione dei rapporti tra ex CP_1
coniugi, a favore di , senza nulla pretendere, la sua quota del 50% Parte_1
immobile sito in Ostiglia (MN) via Carlo Porta 6 identificato al foglio 33
particella 65, subalterno 1, classe 3^, categoria C6, metri quadri 21 nonché
foglio 33, particella 190, subalterno 3 categoria A3, vani 3,5, classe 1°, foglio
33, particella 190, subalterno , categoria A3, classe 1°, vani 3,0, con atto da stipularsi entro novanta giorni, salvo problematiche urbanistiche e notarili dal deposito che accoglierà la presente richiesta di modifica e/o revisione delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile fra CP_1
e . Con richiesta di usufruire dei benefici di legge 74/1987 per il Parte_1
trasferimento di immobili nell'ambito di atti di separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili. Tutte le spese per la regolarizzazione dell'immobile e per il trasferimento dello stesso della quota del 50% saranno a carico di . CP_1
2) accettare e accertare che l'assegno di mantenimento di Parte_1
erogato da sarà ridotto ad €500,00 (cinquecento/00) mensili, in CP_1
luogo degli attuali €800,00 (ottocento), a decorrere dal mese successivo dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile sito in
Ostiglia (MN) via Carlo Porta n. 6 a favore della IG.ra , per la Parte_1
durata di 20 (venti) mesi. Sino alla decorrenza della modifica dell'assegno di mantenimento, così come sopra precisata, il IG. continuerà a CP_1
versare l'importo di €800,00 mensili quale assegno di mantenimento a favore della IG.ra . Parte_1
pagina 2 di 4 3) accettare e accertare che con la perfetta e puntale esecuzione dei precedenti accordi e nulla hanno da pretende l'uno dall'altro CP_1 Parte_1
rinunciando espressamente i medesimi a qualsiasi loro reciproca ulteriore pretesa, sotto qualsiasi profilo;
4) le spese legali per l'accordo di mediazione n. 247/2024 dell'Organismo di
Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Mantova nonché quelle per il presente procedimento si intendono compensate fra le parti obbligandosi
[...]
a provvedere al pagamento del proprio difensore Avv. Mario Salvadori CP_1
e al pagamento del proprio avvocato Avv. Benedetta Pasotto”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Omologa le condizioni esposte nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 24/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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