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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRASCA MATTEO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1948/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento numero TY301W100262/2025 emesso per IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e imposta sostitutiva per cedolare secca per il periodo d'imposta 2020.
Dedusse la carenza di motivazione dell'atto e l'infondatezza della pretesa nel merito.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
Come è noto, l'art. 22 del d.lgs. 546/1992 prevede che il ricorrente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, che, ex art. 20 del medesimo decreto, va effettuata mediante notifica ai sensi del precedente art. 16.
Orbene, nella fattispecie in esame il ricorrente, dopo aver notificato l'atto introduttivo del giudizio ad AdER il 22 aprile 2025, ha deposito il ricorso soltanto il 26 maggio 2025, oltre, quindi, il termine di rito.
Tanto basta, quindi, per ritenere tardiva la costituzione in giudizio del ricorrente e precluso l'esame del merito, con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che ben possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese processuali. Così deciso a
Palermo il 16 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRASCA MATTEO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1948/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W100262/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento numero TY301W100262/2025 emesso per IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e imposta sostitutiva per cedolare secca per il periodo d'imposta 2020.
Dedusse la carenza di motivazione dell'atto e l'infondatezza della pretesa nel merito.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
Come è noto, l'art. 22 del d.lgs. 546/1992 prevede che il ricorrente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, che, ex art. 20 del medesimo decreto, va effettuata mediante notifica ai sensi del precedente art. 16.
Orbene, nella fattispecie in esame il ricorrente, dopo aver notificato l'atto introduttivo del giudizio ad AdER il 22 aprile 2025, ha deposito il ricorso soltanto il 26 maggio 2025, oltre, quindi, il termine di rito.
Tanto basta, quindi, per ritenere tardiva la costituzione in giudizio del ricorrente e precluso l'esame del merito, con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che ben possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese processuali. Così deciso a
Palermo il 16 gennaio 2026 Il Giudice monocratico