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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Roberta Santoni Rugiu Presidente dr. Stefania Carlucci Consigliere dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 475/2024 RG promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Aragiusto, Daniela Cantisani appellante
contro
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_1 Controparte_2
)
[...] con gli avv.ti Andrea Bollani, Micaela Caloja, Andrea Del Re appellata
appellata contumace Controparte_3
a cui è riunita la causa n. 699/2024 RG promossa da
(nella quale si è fusa per incorporazione ) Controparte_1 Controparte_2 con gli avv.ti Andrea Bollani, Micaela Caloja, Andrea Del Re appellante contro
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Aragiusto, Daniela Cantisani appellata
Controparte_3 con l'avv. Francesco Vanni appellata oggetto: appello della sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14.5.2024
1 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
, nel ricorso davanti al Tribunale di Pisa, aveva Parte_1 dedotto:
-di essere rappresentante di pellame per calzature borse e accessori, iscritto presso l'apposita sezione
REA della CCIA di Pisa
-di avere svolto in modo stabile e continuativo, dal 1.1.2002, su tutto il territorio europeo (Italia compresa) attività di agente di affari in mediazione in favore di consistente nella Controparte_2 promozione dei pellami, anche già lavorati, e di una vasta gamma di prodotti semifiniti o finiti di altissima qualità, presso le principali griffe internazionali, fra cui Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ed altri;
occupandosi anche della vendita dei prodotti, consegna,
[...] Controparte_11 vidimazione bolle, contratti con spendita del nome della trasmissione informazioni sul CP_2 mercato nella zona geografica di sua competenza
-di avere percepito trimestralmente una provvigione pari al 3% dell'ammontare del fatturato che derivava dalle vendite da lui promosse
-a seguito della incorporazione della nel , il aveva Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 avanzato una richiesta al sig. Presidente del C.d.A, per la sottoscrizione di un documento che CP_1 avesse ad oggetto le condizioni operative ed economiche in base alle quali fino ad allora aveva operato, richiesta a fronte della quale gli veniva comunicata l'intenzione di interrompere il rapporto in essere
-di avere comunicato la propria disponibilità a continuare il rapporto previo pagamento da parte della società della contribuzione fin dall'inizio del rapporto nonché previa stipula del CP_3 contratto di agenzia
-a fronte della negazione della società dell'esistenza di un rapporto di agenzia, il aveva Pt_1 impugnato detta comunicazione, mettendo in mora la stessa società per il pagamento delle indennità di fine rapporto, dei contributi , oltre che in ordine al pagamento delle provvigioni CP_3 relative al terzo trimestre e quarto 2018, nonché per il pagamento di una somma per risarcimento danni.
Pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
“-IN TESI: accertato l'inadempimento della rispetto all'obbligo di Controparte_2 consegnare al sig. ex art. 1742, 2° comma, c.c. un documento dalla stessa Parte_1 sottoscritto riproducente il contenuto del contratto di agenzia e delle clausole aggiuntive, dichiarare
2 costituito e/o formalizzato ex art. 2932 c.c., con decorrenza 01.01.2002, ovvero dalla diversa data che sarà accertata, tra la (Preponete) e Controparte_2 Parte_1
(Agente), iscritto presso l'apposita sezione REA della CCIA di Pisa, il seguente contratto
[...] di agenzia:
a. Oggetto: promozione di contratti di vendita di pellami, anche già lavorati, e di una vasta gamma di prodotti semifiniti o finiti di altissima qualità, alle principali griffe internazionali in favore della proponente;
b. Zona in esclusiva: Europa (compresa Italia);
c. Clienti , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...
; ; …. Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
d. Provvigione: percentuale del 3% sugli affari commerciali i intermediati e conclusi dall'Agente, pagata trimestralmente all'esito della consegna di regolari rendiconti l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso delle quale il credito viene maturato;
e. Durata: a tempo indeterminato;
f. Obbligo di rendiconto per la preponente con allegata copia delle fatture MIURA di vendita a terzi della merce per la verifica da parte dell'agente del calcolo della provvigione;
g. Potere di rappresentanza dell'Agente nell'ambito degli affari commerciali dal medesimo procacciati, con esclusione della firma dei contratti;
h. delega all'Agente a ricevere e rispondere ai reclami dei Clienti;
Per effetto della sentenza costitutiva del contratto di agenzia, accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente al versamento dei contributi maturati dal 01.01.2002 su tutte le somme CP_3 pagate a qualsiasi titolo all'agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso), nonché su quelle dovute in ragione delle provvigioni maturate successivamente alla conclusione del rapporto, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, integralmente a carico dalla ditta mandante, la quale ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. Con riserva di agire in separato giudizio per la condanna.
Sempre per effetto della sentenza costitutiva del contratto di agenzia tra Controparte_2
(preponete) e (Agente), accertata e dichiarata la giusta Parte_1 causa del recesso da parte del sig. in ragione del rifiuto espresso dalla Parte_1 in data 12.11.2018, nonché dell'attività di ostruzionismo posta in essere Controparte_2 nei suoi confronti, condannare la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 comma 3 c.c. e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., nelle rispettive misure di € 383.769,36 e € 604.130,23, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, nonché condannare la convenuta a pagare al
3 ricorrente la provvigione maturata per il IV trimestre 2018, pari di € 148.677,75 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi a partire dal dì del dovuto all'effettivo saldo, oltre interessi al tasso legale dal dovuto e al tasso di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla data di notifica del ricorso al saldo e, comunque, di rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
-IN IPOTESI: accertato l'inadempimento della rispetto all'obbligo di Controparte_2 consegnare al sig. ex art. 1742, 2° comma, c.c. un documento dalla stessa Parte_1 sottoscritto riproducente il contenuto del contratto di agenzia e delle clausole aggiuntive, condannare la a risarcire il danno per l'effetto subito dal ricorrente, Controparte_2 quantificato almeno in € 987.899,59, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, nonché a pagare al ricorrente la provvigione maturata per il IV trimestre 2018, pari di € 148.677,75 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi al tasso legale dal dovuto e al tasso di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla data di notifica del ricorso al saldo e, comunque, di rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
Il tutto, con vittoria di competenze, compensi e onorari del presente giudizio e rimborso del CUIR versato pari a € 843,00 e con espressa riserva per ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto tra le parti, incluso la domanda per ulteriori provvigioni”.
Si era costituito il che aveva negato la sussistenza di un rapporto di agenzia, per Controparte_1 essersi il rapporto sempre svolto come procacciamento di affari;
aveva affermato poi di avere provveduto al pagamento delle provvigioni relativa al IV trimestre 2018.
Veniva quindi integrato il contraddittorio con la che si costituiva, rilevando la Controparte_3 sussistenza di un verbale ispettivo del 2.7.2021 che aveva riguardato il e la società, per il Pt_1 periodo 1.4.2016-31.3.2021 (escluso il periodo prescritto), per l'importo complessivo di € 15.716,94,
a titolo di contributi e sanzioni.
Il TRIBUNALE accoglieva parzialmente il ricorso nei seguenti termini:
1) dichiarava la sussistenza di un rapporto di agenzia dal 1.1.2002 tra Parte_1
e la condannando il subentrato al pagamento dei
[...] CP_2 CP_2 Controparte_1 contributi, sanzioni e pena pecuniaria nei confronti di per complessivi € 15.716,94; CP_3
2) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di €
148.677,75, provvigione IV trimestre 2018
3) condannava il al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente per Controparte_1
€ 2.700,00, oltre accessori nonché nei confronti di per € 2.109,00, oltre accessori. CP_3
A fondamento di detta decisione assumeva:
-sul rapporto di agenzia.
4 Premessa la differenza tra rapporto di agenzia e procacciamento di affari attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15993/2022; n. 2828/2016; 13629/2005), caratterizzandosi il primo rapporto per la continuità e stabilità dell'attività svolta dall'agente, assumeva che rivestiva un ruolo essenziale nella individuazione della tipologia del rapporto la ricostruzione della comune intenzione delle parti.
A tal fine, per il contratto di agenzia era prevista (ex art 1742, comma 2, cc) la forma scritta ad probationem, conseguendone l'inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni,
a cui si poteva ricorrere solo in caso di perdita incolpevole del documento. La giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato la possibilità anche di provare il contratto di agenzia facendo ricorso a scritture diverse dal contratto medesimo, sebbene tali scritture dovessero palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass n. 1824/2013; 8838/1996); escludendosi tuttavia che tali scritture potessero avere ad oggetto mere circostanze fattuali dalle quali risalire alla stipulazione del contratto, altrimenti ragionandosi in termini presuntivi (Cass . n.
29422/2023).
Il ricorrente aveva prodotto una serie di documenti (rendiconti periodici provenienti dalla proponente corredata dagli ordini dei clienti che trovavano conferma nelle fatture emesse dal ricorrente e dalle comunicazioni e-mail attestanti l'inequivoca provenienza e paternità dei predetti rendiconti) dai quali si evinceva quali fossero i patti e le condizioni del rapporto di agenzia: dai rendiconti emergeva che il ricorrente era identificato come “agente 17”; la percentuale riconosciutagli del 3%, i clienti gestiti corrispondenti alle principali griffe internazionali;
evidenziandosi la stabilità e continuità del rapporto continuativamente per sedici anni, in esclusiva;
l'oggetto del rapporto nella promozione per la conclusione di contratti di vendita con i clienti;
la zona assegnata in esclusiva (territorio nazionale e europeo); il pagamento trimestrale della provvigione all'esito della consegna dei rendiconti l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso delle quali le stesse erano state maturate e ad ogni rendiconto veniva allegata copia delle fatture di vendita a terzi della merce per la verifica da parte dell'agente del calcolo della provvigione.
Pertanto, poteva ritenersi provato che tra le parti fosse intercorso un rapporto stabile idoneo a configurare un rapporto di agenzia, essendo l'agente iscritto all'Enasarco quale agente di commercio, non rilevando la mancata formalizzazione dell'incarico, essendo la forma del contratto richiesta a fini probatori, non anche per la validità dell'accordo stesso, vigendo il principio della libertà di forma.
Per contro, il rapporto di procacciamento di affari, riguardava un'attività senza vincolo di stabilità, posta in essere in via del tutto episodica e occasionale, e finalizzata alla raccolta delle ordinazioni dei
5 clienti, con trasmissione al committente che aveva dato l'incarico di procacciamento;
occasionalità ed episodicità che non si rinvenivano nella specie.
-indennità di cessazione del rapporto
L'art. 1751 cc aveva previsto determinati requisiti per la concessione dell'indennità in questione, tra cui era condizione indefettibile il fatto che il preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti o con nuovi clienti che l'agente gli avesse procurato. Nella specie, il ricorrente non aveva assolto all'onere della prova sul punto, nulla essendo stato né provato né dedotto. Per contro, con il doc. n. 6, la società aveva dimostrato che, nel raffronto tra i dati del
2018 e del 2019, era emerso un tracollo delle vendite dei clienti con riferimento alle grandi Pt_1 griffe, calo più vistoso rispetto ai clienti che si rapportavano direttamente con la preponente (calo degli ordinativi: -56% per -74% per , -42% per , -12% per CP_9 CP_5 CP_7 CP_4
-94% per -57% per , -62% per , -42% per .
[...] CP_11 CP_10 CP_6 CP_8
In sostanza, non era stato assolto all'onere di allegazione, non essendo stati indicati quali fossero gli affari conclusi dall'agente e da cui erano derivati nuovi clienti;
in che termini avesse sviluppato il giro di affari e se ne traesse ancora vantaggi. Né poteva supplire la richiesta di esibizione avanzata e non accolta, dal momento che tale richiesta non poteva sostituirsi ad un onere non assolto (Cass. n.
8310/02)
-indennità sostitutiva di preavviso.
Premesso che nella valutazione della giusta causa di recesso andava operato un diverso criterio rispetto ad un rapporto di lavoro subordinato (per la maggiore autonomia dell'agente nella gestione del rapporto), erano condivisibili le obiezioni della società sul fatto che, nella specie, mancava comunque un atto formale di recesso, tanto che a fronte delle richieste del ricorrente, la società si era limitata ad escludere un rapporto di agenzia;
mentre il si era riservato di recedere dal Pt_1 rapporto, circostanze che dovevano indurre ad affermare che il rapporto si era risolto in concreto in modo consensuale: conseguendone che nessuna indennità era dovuta
-sulla regolarizzazione contributiva . CP_3
Accertato il rapporto di agenzia, doveva richiamarsi l'art 7 L. n. 12/1973, secondo cui il preponente
è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, con diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio che deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
La aveva redatto un verbale di accertamento, da cui si evinceva l'obbligo di versamento CP_3 di: € 11.706,50, a titolo di Contributi Fondo di Previdenza;
€ 3.760,44 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 2, del Regolamento Enasarco, per un totale di € 15.716,94.
6 -provvigioni IV trimestre: andava dichiarata la cessata materia del contendere, per avvenuto pagamento.
La sentenza viene impugnata da individuale (giudizio RG n. 475/2024) Parte_2
e dal (giudizio RG n. 699/2024), appelli successivamente riuniti. Controparte_1
GIUDIZIO N. 475/2024
appella la sentenza, replicando le conclusioni Parte_1 di cui al primo grado, per i seguenti motivi:
A) la sentenza era errata per non avere riconosciuto l'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 cc. Il veva procurato nuovi clienti e sviluppato la clientela esistente, come evincibile dalle Pt_1 fatture e dai rendiconti. Lo sviluppo degli affari degli ultimi cinque anni si evinceva dai numeri stessi di cui ai documenti (€ 544.089, 51, per il 2013; 512.516,85, per il 2014; € 428.264,58, per il 2015; €
596.199,94, per il 2016; € 716.131,05, per il 2017; 767.538,71, per il 2018, con un aumento dal 2014 al 2018 del 70,09%), dati che non erano stati smentiti dalla società; peraltro, questa aveva il Pt_1 come unico agente e quindi lo stesso aveva dimostrato il suo diritto (sul punto, era stata formulata istanza di prova per testi in merito). Era poi provata anche la circostanza che il preponente continuasse a ricevere sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con i medesimi clienti. Il calo del fatturato dedotto non smentiva il fatto che si continuasse a mantenere i medesimi vantaggi, dal momento che tale calo era dovuto a circostanze contingenti ed estranee all'agente: nel 2020, alla pandemia Covid;
nel 2019, ad una crisi dell'intero settore della pelletteria, come dimostrato dal rapporto Infocamere Movimprese
(come da relativi documenti che produceva). Sussisteva infine l'intrinseca equità dell'indennità dopo sedici annui di proficua collaborazione. Peraltro, i criteri in questione non erano mai stati contestati e il recesso era imputabile al solo preponente
B) sull'indennità sostitutiva del preavviso, era da contestarsi l'asserita risoluzione consensuale del rapporto per la mancanza di un atto formale di recesso, come dimostravano le vicende che avevano portato alla cessazione dello stesso: l'incorporazione della le dichiarazioni del Controparte_2
Presidente del C.d.A., che intendeva cambiare la situazione e voleva un venditore e non un CP_1 rappresentante della società; la richiesta del i sottoscrivere un documento con le condizioni Pt_1 operative economiche del rapporto;
la comunicazione del di volere interrompere il rapporto;
CP_1 la cessazione del pagamento delle provvigioni;
la volontà dichiarata del di continuare il Pt_1 rapporto a condizione che venissero adempiute le sue richieste anche economiche;
il conseguente rifiuto della società e la presa di atto dell'agente della volontà della preponente di chiudere il rapporto, essendo imputabile solo alla società tale volontà. Sussisteva poi la giusta causa di recesso, per l'esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, per cui il aveva diritto al Pt_1 pagamento dell'indennità in questione.
7 C) vi era stata omessa pronuncia sulla domanda in ipotesi, ossia sulla richiesta di risarcimento del danno. Per l'assenza di un contratto scritto, l'appellante aveva subito un ingente danno, essendo stato disconosciuto con malafede il suo ruolo di agente con un gravissimo danno patrimoniale, avendo lo stesso lavorato per anni solo per tale società e dovendo assolvere ad obblighi familiari. L'art 1751, comma 4, cc stabiliva che il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto non precludeva il diritto all'eventuale risarcimento dei danni subiti secondo equità (sul diritto al risarcimento anche Corte di
Giustizia UE, sent.
3.12.2015 C. 338/2014).
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande dell'appellante. Controparte_1
Non esisteva in atti un formale atto di recesso della società e la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante era contraddittoria, laddove nella medesima missiva del 7.1.2018 aveva fatto riferimento ad un presunto recesso della società e si riservava di recedere;
aveva impugnato l'asserito recesso che altro non era che una risposta della società sull'inesistenza di un rapporto di agenzia;
nel ricorso faceva riferimento ad un suo recesso per giusta causa, senza indicare con quali forme e in quali date tale recesso sarebbe avvenuto;
affermando poi in questo grado che il rapporto sarebbe cessato con il ricorso di primo grado: fatto del tutto nuovo e inammissibile. Era poi da escludersi la giusta causa, per un comportamento inadempiente della società tollerato per anni.
Quanto all'indennità ex art 1751 cc non era stato assolto l'onere probatorio sul mantenimento dei vantaggi;
mentre il calo del fatturato dedotto e dimostrato dalla società smentiva che il dato sui vantaggi sarebbe incontestato da parte della stessa;
dovevano poi espungersi i doc nn 24 e 25 (prodotti solo in questo grado) sulla contrazione nel settore pelletteria. Erano da contestarsi i conteggi della indennità di cessazione del rapporto fondati sul doc. n. 20, i cui dati erano forniti dalla stessa parte, così come era da contestare la rivendicazione dell'indennità di fine rapporto nella misura massima. Il
Tribunale non aveva omesso la decisione sulla domanda risarcitoria, ritenendola assorbita per il fatto che, non sussistendo i presupposti per il pagamento delle indennità, non poteva esserci neppure risarcimento.
Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per dichiarata Controparte_3 contumace.
GIUDIZIO N. 699/2024
ha concluso per il rigetto dell'appello e la condanna di alla Controparte_1 CP_3 restituzione di € 18.794, 22, somma già corrisposta con riserva di ripetizione.
In estrema sintesi, assume:
1) violazione del principio tra chiesto e pronunciato: il aveva chiesto di accertare Pt_1
l'inadempimento della società in merito all'omessa consegna di un documento riproducente gli accordi intervenuti con la e, per l'effetto, aveva richiesto di pronunciare una sentenza ex CP_2
8 art 2932 cc che costituisse il rapporto contrattuale. La sentenza invece aveva emesso una pronuncia dichiarativa dell'esistenza di un contratto di agenzia intercorso tra le parti a decorrere dal 2002: in tal modo, la sentenza aveva pronunciato oltre la domanda del ricorrente
2) era errata la sentenza laddove aveva affermato sussistere la prova del rapporto di agenzia attraverso il ricorso a documenti diversi da un documento contenente il contratto di agenzia, venendo così il
Tribunale a svolgere un ragionamento probatorio in termini di presunzione, con conseguente inammissibilità della prova. In merito, potevano richiamarsi Cass. n. 5165/2015 e Cass. n. 1821/2013
3) in ogni caso, anche ritenendo ammissibile il ragionamento effettuato attraverso i documenti richiamati, il Tribunale non aveva valutato compiutamente e correttamente il “contenuto” della prova, limitandosi ad affermare che il rapporto aveva avuto una durata complessiva e continuativa, ma non erano stati valutati gli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di agenzia, ossia l'assunzione di un obbligo promozionale verso il preponente e la soggezione dell'agente alle istruzioni di quest'ultimo che non si riscontravano nei documenti valutati dal Tribunale. Il era stato solo Pt_1 un procacciatore di affari, peraltro essendosi lui stesso definito agente d'affari in mediazione;
né vi era prova in atti della asserita esclusività accertata dal Tribunale.
4) sui contributi previdenziali, la sentenza andava riformata in conseguenza della riforma della sentenza per le ragioni di cui ai precedenti punti
5) andavano poi riproposte ex art 346 cpc le eccezioni formulate in primo grado. Secondo le difese di in primo grado, l'obbligo della forma scritta ad probationem potrebbe eludersi, quando Pt_1 una delle parti risultava inadempiente all'obbligo di consegnare il documento, tesi che tuttavia finiva per abrogare il requisito della forma scritta. Risultava comunque maturata la prescrizione decennale dell'obbligo di consegna, avendo azionato il diritto una sola volta nel 2018. Né era comunque applicabile l'art 2932 cc che presupponeva un obbligo di contrarre, mentre nella specie vi era soltanto un obbligo di consegna.
si è costituito, preliminarmente sollevando una Parte_1 eccezione di inammissibilità/improcedibilità per violazione dell'art 333 cpc, dal momento che il ricorso in appello autonomo poteva sussistere solo laddove non fosse possibile il ricorso in via incidentale di cui all'art 333 cpc, ossia nelle ipotesi in cui chi aveva promosso il giudizio non aveva ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (nella specie, invece, notificato in data 2.9.2024).
Non sussisteva alcun vizio di ultra petizione, dal momento che il thema decidendum della causa di merito era l'accertamento di un rapporto di agenzia. La mancanza della forma scritta del contratto
(preclusiva della prova per testi e per presunzioni) non era di ostacolo all'accertamento del rapporto anche attraverso altra documentazione che implicava l'esecuzione del contratto e il riconoscimento volontario delle sue condizioni: in tal senso, si era espressa anche Cass. n. 29422/2023. Quanto al
9 contenuto di tale documentazione, era sufficiente la prova dei caratteri distintivi del rapporto di agenzia (sussistenti nella specie), ossia i requisiti di stabilità e continuità del rapporto;
la prestazione dell'agente corrispondeva non solo all'assunzione di un obbligo promozionale, ma anche nel compimento di tutta una serie di atti di vario contenuto finalizzati alla conclusione di contratti in una zona predeterminata.
si è costituita e ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza Controparte_3 di primo grado, contestando analiticamente i singoli motivi di appello e facendo riferimento al verbale di accertamento dalla stessa redatto.
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E' logicamente preliminare l'esame dei motivi dell'appello proposto del (nel Controparte_1 giudizio n. 699/2024 RG), in quanto si contesta la sussistenza del rapporto di agenzia come accertato dal Tribunale.
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione ex art 333 cpc sollevata dall'appellato in tale giudizio, relativamente al fatto che l'appellante avrebbe dovuto proporre appello incidentale una volta ricevuta la notifica dell'appello e non introdurre con un autonomo appello un secondo giudizio (l'art 333 cpc ha previsto che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo).
Si osserva che, in una ipotesi in cui era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso autonomo benché nel termine indicato dall'art 436 cpc per la proposizione con memoria dell'appello incidentale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33127/2024) ha dichiarato che tale appello anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, deve ritenersi comunque ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, lo stesso appello si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale.
Nella specie, la costituzione della società nel giudizio n. 475/2024 era avvenuta il 4.4.2025 (per l'udienza del 15.4.2025) e l'autonomo appello della stessa società (n. 699/2024) era stato depositato in data 14.11.2024, quindi entro i termini dell'art 436 cpc.
Sui singoli motivi di appello della società, si osserva:
1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art 112 cpc).
La domanda proposta in primo grado dal aveva ad oggetto la costituzione e/o la Parte_1 formalizzazione ex art 2932 cc (sin dal 1.1.2002) di un contratto di agenzia avente determinate caratteristiche, di oggetto, competenza territoriale, clienti, provvigioni ecc. (conformemente alle condizioni operative del rapporto come fino allora svolto); richiesta che derivava dall'inadempimento
10 dell'obbligo di consegnare allo stesso un documento sottoscritto riproducente le clausole di un contratto di agenzia.
La sussistenza di tale violazione deve essere valutata interpretando la domanda proposta dal Pt_1 in relazione a quello che era il risultato che lo stesso intendeva perseguire agendo in giudizio, ovverosia il riconoscimento di un rapporto di agenzia. Dall'interpretazione della domanda si evince che l'agente aveva denunciato un inadempimento consistente, nella sostanza, nell'omessa consegna di un contratto di agenzia sottoscritto dalle parti che formalizzasse il rapporto di agenzia in atto e di cui chiedeva il riconoscimento da parte del Tribunale. Pertanto, in considerazione di tale volontà e a prescindere dalla norma invocata nella specie dal ricorrente (art 2932 cc), la sentenza che aveva pronunciato sulla sussistenza del rapporto di agenzia non era incorsa in violazione dell'art 112 cpc, in relazione a quanto dallo stesso richiesto.
2) inammissibilità del ragionamento presuntivo come svolto in sentenza in merito all'accertamento del rapporto di agenzia.
La Suprema Corte (Cass n. 29422/2023, già richiamata dallo stesso Tribunale), dopo avere dedotto sul ruolo della forma scritta nella ricostruzione della comune intenzione delle parti nella stipula del contratto di agenzia (anche al fine di distinguerlo da altre figure contrattuali similari, tra cui il procacciamento di affari), forma richiesta ad probationem con conseguente inammissibilità della prova per testi e per presunzioni, assume che “…… la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto….”.
Il Tribunale, nel citare tale giurisprudenza, aveva richiamato anche tale ultimo inciso, affermando che tale eventualità (ossia il rischio di un ragionamento di tipo presuntivo) era scongiurato in quanto quelle scritture su cui fondava la sua decisione (rendiconti e fatture) avevano ad oggetto proprio i patti e le condizioni essenziali del rapporto di agenzia;
quindi non contenevano mere circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza del rapporto, ma elementi costituenti essi stessi l'essenza del
11 rapporto in questione, tanto che poteva riscostruirsi quella che era stata la volontà delle parti in merito al contenuto da dare al medesimo rapporto, volontà peraltro protratta nel tempo a far data dal 2002.
Quindi la sentenza aveva motivato sulle ragioni per cui nella specie il ragionamento adottato dal
Tribunale non potesse essere qualificato in termini presuntivi: in merito, l'appello non propone specifiche censure atte a smontare tale motivazione.
3) non sarebbe stato valutato il “contenuto” della prova posta a base della decisione: secondo l'appellante, anche a volere ritenere l'ammissibilità delle scritture in questione, dal loro contenuto non potrebbe evincersi la sussistenza di un rapporto di agenzia, perché farebbe difetto la prova degli elementi costitutivi essenziali del rapporto di agenzia, ovverosia l'assunzione dell'obbligo di promozione delle vendite nonché la soggezione dell'agente alle istruzioni del preponente.
Il aveva prodotto in giudizio (docc. n.n. 6 e 7) le fatture sui singoli semestri dal 2002 al Pt_1
2018 nonché i rendiconti trimestrali dal 2002 al 2018 provenienti dalla società (sulla promozione di vendite in Italia e all'estero), con ciò evidenziando già di per sé una stabilità del rapporto tra le parti nonché una sua effettiva continuità anche nell'atteggiarsi del rapporto. Tali documenti, oltre a dar atto dei clienti del dell'importo degli affari conclusi, della percentuale di provvigione (cioè Pt_1 nella sostanza di quelle che erano le vere e proprie condizioni di contratto), attestavano pertanto che allo stesso agente era stato attribuito un vero e proprio obbligo di promozione delle vendite che nel tempo si era svolto continuativamente con le medesime caratteristiche.
Inoltre, il doc. n. 4 (fascicolo , relativo a comunicazioni e reclami, dimostra altresì una Pt_1 corrispondenza continua via mail tra e la società in merito alla situazione dei singoli clienti Pt_1 aventi ad oggetto questioni di vario tipo che richiedevano un continuo contatto tra l'agente e la società: ad es. si trattava di questioni relative a ritardi nelle consegne, alla effettuazione dei test di prodotti richiesti dai clienti o a problemi delle pelli rilevati in sede di collaudi, ecc;
con richieste e comunicazioni provenienti da ciascuna parte: il tutto, a riprova che il rapporto del con la Pt_1 società - oltre ad avere ad oggetto non solo la promozione delle vendite, ma anche le ulteriori fasi del rapporto in sede di esecuzione nonché le problematiche che potevano insorgere - doveva conformarsi alle istruzioni ricevute dalla stessa società, con la quale interloquiva costantemente e alla stessa riferiva in merito ai vari problemi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i criteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
per contro, il procacciamento di affari consiste nella più limitata
12 attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (Cass 1263/2025; nello stesso senso Cass n.
23214/2024).
Non vi è dubbio che, nella specie, il rapporto del con la non fosse un Pt_1 CP_2 rapporto occasionale, ma si fosse svolto con i connotati del rapporto di agenzia, non solo per la durata e la continuità negli anni con le stesse modalità, ma anche per il contenuto del medesimo rapporto, con conseguente infondatezza dell'appello sul punto.
4) quanto alla richiesta di riforma della decisione in punto di contribuzione, l'appello va disatteso, stante le conclusioni sulla sussistenza di un effettivo rapporto di agenzia, come sopra dedotto.
5) in merito alla riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite, le argomentazioni suesposte consentono di superare le argomentazioni dell'appellante sulla forma ad probationem e sull'art 2932 cc;
mentre è infondata l'eccezione di prescrizione decennale dell'obbligo di consegna avente ad oggetto nella sostanza un contratto di agenzia che non era mai stato stipulato.
Pertanto, l'appello proposto dal è infondato e va respinto. Controparte_1 individuale (n. 475/2024 RG) ha impugnato la sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
A) mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione ex art 1751 cc, pur sussistendo i relativi presupposti che, secondo l'appellante, erano stati tutti provati.
B) mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per l'assenza di un atto formale di recesso.
I due motivi richiedono una trattazione congiunta sulla risoluzione del rapporto di agenzia, atteso che il Tribunale - in assenza di un formale atto di risoluzione della società - aveva dichiarato che il rapporto doveva intendersi risolto per mutuo consenso.
Dal doc. n. 9 e ss del fascicolo emergono le seguenti circostanze relative ai colloqui e alla Pt_1 corrispondenza intercorsa tra l'agente e la società:
-nella conversazione del luglio 2018 tra e (oggetto di trascrizione non contestata), il CP_1 Pt_1 assumeva che nel 2018 non aveva più senso avere un rappresentante, ma era necessario un CP_1 venditore della che il rapporto con oteva continuare, ma non alle condizioni attuali;
CP_2 Pt_1 che il aveva necessità di un ripensamento in merito e che il doveva intanto CP_1 Pt_1 continuare a lavorare
-nel messaggio whatsapp dell'ottobre 2018 (in prosecuzione di un ulteriore colloquio), il Pt_1 chiedeva al di rilasciargli un documento scritto che attestasse l'esistenza del rapporto di CP_1 agenzia e il rilevava che non aveva senso tutto ciò quando si era deciso di chiudere un rapporto CP_1
13 -con lettera del 7.11.2018, il - preso atto della volontà della società di chiudere il rapporto Pt_1
- rivendicava il diritto alle proprie spettanze;
precisando che la sua volontà di prosecuzione dello stesso era condizionata dalla stipulazione di un contratto che precedentemente non era stato mai necessario, visti i pregressi rapporti con i precedenti proprietari;
che se, tuttavia, tale formalizzazione del rapporto non fosse avvenuta nel termine di 30 giorni, stante anche la crescente ostilità dimostrata nei suoi confronti con divieti e limitazioni, si riservava la facoltà di procedere per giusta causa
-con lettera del 12.11.2018, la società negava la sussistenza di un rapporto di agenzia come dimostrato dal fatto che la stipulazione del contratto veniva richiesta solo dopo tanto tempo, non potendo trovare accoglimento le rivendicazioni dell'agente
-con lettera del 14.11.2018, il impugnava il recesso e chiedeva le spettanze di fine rapporto. Pt_1
Quanto al tenore degli atti del primo grado, nel suo ricorso, il aveva dedotto che la società Pt_1 aveva violato i principi di correttezza e buona fede nonché l'art 1742, comma 2, cc, violazioni costituenti una giusta causa di scioglimento e di recesso senza preavviso del rapporto di agenzia;
nella memoria della società veniva evidenziata la contraddittorietà dell'agire del he, nella lettera Pt_1 del 7 novembre, dava atto dello scioglimento del rapporto da parte della società e al contempo si riservava il recesso;
impugnava il recesso, asseritamente costituito da una mera lettera della società in cui veniva contestata soltanto la sussistenza di un rapporto di agenzia;
infine, nel ricorso di primo grado non riferiva più di un atto di recesso della società, ma di dimissioni sostenute da giusta causa.
Ad avviso della Corte, la domanda di primo grado proposta dal è del tutto incerta in punto Pt_1 di allegazioni, dal momento che la rappresentazione dei fatti relativi alla risoluzione del rapporto di agenzia non consente di individuare la sussistenza di un atto di recesso imputabile all'una o all'altra parte.
Tale considerazione, dirimente, trova una sua conferma anche nella medesima documentazione in atti
(e sopra riportata nei contenuti) relativa ai colloqui e allo scambio di corrispondenza tra le parti in causa da cui non si evince alcun elemento decisivo nell'individuazione di un atto di risoluzione del rapporto di agenzia.
Ne consegue che deve comunque essere esclusa la sussistenza di un recesso dell'agente (assistito da giusta causa), non essendo conseguentemente dovuta alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Le conclusioni suindicate escludono altresì che possa ritenersi dovuta l'indennità di fine rapporto ex art 1751 cc.
In ogni caso, tale indennità non sarebbe comunque spettante, come dedotto dalla sentenza che aveva affrontato in modo approfondito la questione relativa al fatto che non sarebbe stata data dimostrazione che il preponente aveva mantenuto ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con i
14 clienti, richiamando il doc. n. 6 della società sul tracollo del fatturato, nel raffronto tra l'anno 2018 e l'anno 2019, con riferimento ai singoli clienti (trattasi di un prospetto incontestato).
Dando anche per ammesso e provato che il come unico agente per l'Italia, avesse Pt_1 contribuito a fornire o a incrementare gli importanti clienti da lui gestiti, aumentando di conseguenza il fatturato dell'azienda, non appare dimostrato il requisito dei vantaggi mantenuti.
Il doc. n. 6 dimostra effettivamente una forte contrazione del fatturato anche con riferimento ai clienti che il aveva indicato come da lui gestiti, nelle percentuali indicate nel medesimo prospetto Pt_1 ed evidenziate in sentenza: a fronte di ciò, la medesima parte avrebbe dovuto dimostrare che quel calo era imputabile a fattori dipesi da forza maggiore o che comunque non si sarebbe verificato un tale tracollo se non fossero intervenuti fattori diversi ed estranei.
Solo in questo grado, la parte chiede di produrre i docc. n. 24 (nota congiunturale settore pelletterie
2019) e n. 25 (monitor distretti Toscana aprile 2020), volti a dimostrare la crisi del settore pelletteria: documenti tuttavia inammissibili, trattandosi di documentazione che poteva essere prodotta con il ricorso o, al più, come documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
C) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria: nella prospettazione di cui al ricorso di primo grado
(pag.13 e ss), tale domanda sembra avanzata quale domanda in ipotesi rispetto alle rivendicazioni della indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto (chiedendosi una sua liquidazione in via equitativa). Si sostiene che l'agente avrebbe subito un gravissimo danno patrimoniale, essendosi trovato da un giorno all'altro privo di ogni mezzo di sostentamento dopo sedici anni di attività in regime di monomandato per la condotta in malafede della società.
La domanda non può trovare accoglimento sia per quanto considerato in punto di recesso sia perchè, in ogni caso, non sarebbe provato il danno subito, in presenza di allegazioni del tutto generiche sul medesimo danno, senza alcuna specificazione della situazione patrimoniale del e senza Pt_1 comunque allegare e dimostrare alcunché a supporto della sua esistenza.
Pertanto, anche l'appello proposto dall'agente va respinto.
Quanto al regime delle spese, possono compensarsi integralmente le spese del grado tra e Pt_1
, ex art 92 cpc, stante la reciproca soccombenza delle parti. CP_1 CP_1
Quanto alle spese del presente grado sostenute da (costituito nel solo giudizio n. 699/2024 CP_3
RG), le stesse vanno poste a carico del e vengono liquidate ex DM. n. 55/2014 e Controparte_1 successivi aggiornamenti, considerato il valore della causa in relazione a tale parte e l'attività compiuta, come da dispositivo.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione al e a dell'art. 13 del Testo Controparte_1 Parte_1
Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto
15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge gli appelli proposti da (incorporante e da Controparte_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza di primo grado che conferma;
Parte_1
-compensa integralmente le spese del grado tra (incorporante Controparte_1 Controparte_2
e ; Parte_1
-condanna (incorporante al pagamento delle spese del grado Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, oltre Controparte_3
Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti (incorporante e Controparte_1 Controparte_2
sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma Parte_1
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se e in quanto dovuto.
Firenze, 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Roberta Santoni Rugiu
16
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Roberta Santoni Rugiu Presidente dr. Stefania Carlucci Consigliere dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 475/2024 RG promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Aragiusto, Daniela Cantisani appellante
contro
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_1 Controparte_2
)
[...] con gli avv.ti Andrea Bollani, Micaela Caloja, Andrea Del Re appellata
appellata contumace Controparte_3
a cui è riunita la causa n. 699/2024 RG promossa da
(nella quale si è fusa per incorporazione ) Controparte_1 Controparte_2 con gli avv.ti Andrea Bollani, Micaela Caloja, Andrea Del Re appellante contro
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Aragiusto, Daniela Cantisani appellata
Controparte_3 con l'avv. Francesco Vanni appellata oggetto: appello della sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14.5.2024
1 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
, nel ricorso davanti al Tribunale di Pisa, aveva Parte_1 dedotto:
-di essere rappresentante di pellame per calzature borse e accessori, iscritto presso l'apposita sezione
REA della CCIA di Pisa
-di avere svolto in modo stabile e continuativo, dal 1.1.2002, su tutto il territorio europeo (Italia compresa) attività di agente di affari in mediazione in favore di consistente nella Controparte_2 promozione dei pellami, anche già lavorati, e di una vasta gamma di prodotti semifiniti o finiti di altissima qualità, presso le principali griffe internazionali, fra cui Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ed altri;
occupandosi anche della vendita dei prodotti, consegna,
[...] Controparte_11 vidimazione bolle, contratti con spendita del nome della trasmissione informazioni sul CP_2 mercato nella zona geografica di sua competenza
-di avere percepito trimestralmente una provvigione pari al 3% dell'ammontare del fatturato che derivava dalle vendite da lui promosse
-a seguito della incorporazione della nel , il aveva Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 avanzato una richiesta al sig. Presidente del C.d.A, per la sottoscrizione di un documento che CP_1 avesse ad oggetto le condizioni operative ed economiche in base alle quali fino ad allora aveva operato, richiesta a fronte della quale gli veniva comunicata l'intenzione di interrompere il rapporto in essere
-di avere comunicato la propria disponibilità a continuare il rapporto previo pagamento da parte della società della contribuzione fin dall'inizio del rapporto nonché previa stipula del CP_3 contratto di agenzia
-a fronte della negazione della società dell'esistenza di un rapporto di agenzia, il aveva Pt_1 impugnato detta comunicazione, mettendo in mora la stessa società per il pagamento delle indennità di fine rapporto, dei contributi , oltre che in ordine al pagamento delle provvigioni CP_3 relative al terzo trimestre e quarto 2018, nonché per il pagamento di una somma per risarcimento danni.
Pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
“-IN TESI: accertato l'inadempimento della rispetto all'obbligo di Controparte_2 consegnare al sig. ex art. 1742, 2° comma, c.c. un documento dalla stessa Parte_1 sottoscritto riproducente il contenuto del contratto di agenzia e delle clausole aggiuntive, dichiarare
2 costituito e/o formalizzato ex art. 2932 c.c., con decorrenza 01.01.2002, ovvero dalla diversa data che sarà accertata, tra la (Preponete) e Controparte_2 Parte_1
(Agente), iscritto presso l'apposita sezione REA della CCIA di Pisa, il seguente contratto
[...] di agenzia:
a. Oggetto: promozione di contratti di vendita di pellami, anche già lavorati, e di una vasta gamma di prodotti semifiniti o finiti di altissima qualità, alle principali griffe internazionali in favore della proponente;
b. Zona in esclusiva: Europa (compresa Italia);
c. Clienti , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...
; ; …. Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
d. Provvigione: percentuale del 3% sugli affari commerciali i intermediati e conclusi dall'Agente, pagata trimestralmente all'esito della consegna di regolari rendiconti l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso delle quale il credito viene maturato;
e. Durata: a tempo indeterminato;
f. Obbligo di rendiconto per la preponente con allegata copia delle fatture MIURA di vendita a terzi della merce per la verifica da parte dell'agente del calcolo della provvigione;
g. Potere di rappresentanza dell'Agente nell'ambito degli affari commerciali dal medesimo procacciati, con esclusione della firma dei contratti;
h. delega all'Agente a ricevere e rispondere ai reclami dei Clienti;
Per effetto della sentenza costitutiva del contratto di agenzia, accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente al versamento dei contributi maturati dal 01.01.2002 su tutte le somme CP_3 pagate a qualsiasi titolo all'agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso), nonché su quelle dovute in ragione delle provvigioni maturate successivamente alla conclusione del rapporto, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, integralmente a carico dalla ditta mandante, la quale ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. Con riserva di agire in separato giudizio per la condanna.
Sempre per effetto della sentenza costitutiva del contratto di agenzia tra Controparte_2
(preponete) e (Agente), accertata e dichiarata la giusta Parte_1 causa del recesso da parte del sig. in ragione del rifiuto espresso dalla Parte_1 in data 12.11.2018, nonché dell'attività di ostruzionismo posta in essere Controparte_2 nei suoi confronti, condannare la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 comma 3 c.c. e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., nelle rispettive misure di € 383.769,36 e € 604.130,23, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, nonché condannare la convenuta a pagare al
3 ricorrente la provvigione maturata per il IV trimestre 2018, pari di € 148.677,75 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi a partire dal dì del dovuto all'effettivo saldo, oltre interessi al tasso legale dal dovuto e al tasso di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla data di notifica del ricorso al saldo e, comunque, di rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
-IN IPOTESI: accertato l'inadempimento della rispetto all'obbligo di Controparte_2 consegnare al sig. ex art. 1742, 2° comma, c.c. un documento dalla stessa Parte_1 sottoscritto riproducente il contenuto del contratto di agenzia e delle clausole aggiuntive, condannare la a risarcire il danno per l'effetto subito dal ricorrente, Controparte_2 quantificato almeno in € 987.899,59, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, nonché a pagare al ricorrente la provvigione maturata per il IV trimestre 2018, pari di € 148.677,75 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi al tasso legale dal dovuto e al tasso di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla data di notifica del ricorso al saldo e, comunque, di rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
Il tutto, con vittoria di competenze, compensi e onorari del presente giudizio e rimborso del CUIR versato pari a € 843,00 e con espressa riserva per ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto tra le parti, incluso la domanda per ulteriori provvigioni”.
Si era costituito il che aveva negato la sussistenza di un rapporto di agenzia, per Controparte_1 essersi il rapporto sempre svolto come procacciamento di affari;
aveva affermato poi di avere provveduto al pagamento delle provvigioni relativa al IV trimestre 2018.
Veniva quindi integrato il contraddittorio con la che si costituiva, rilevando la Controparte_3 sussistenza di un verbale ispettivo del 2.7.2021 che aveva riguardato il e la società, per il Pt_1 periodo 1.4.2016-31.3.2021 (escluso il periodo prescritto), per l'importo complessivo di € 15.716,94,
a titolo di contributi e sanzioni.
Il TRIBUNALE accoglieva parzialmente il ricorso nei seguenti termini:
1) dichiarava la sussistenza di un rapporto di agenzia dal 1.1.2002 tra Parte_1
e la condannando il subentrato al pagamento dei
[...] CP_2 CP_2 Controparte_1 contributi, sanzioni e pena pecuniaria nei confronti di per complessivi € 15.716,94; CP_3
2) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di €
148.677,75, provvigione IV trimestre 2018
3) condannava il al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente per Controparte_1
€ 2.700,00, oltre accessori nonché nei confronti di per € 2.109,00, oltre accessori. CP_3
A fondamento di detta decisione assumeva:
-sul rapporto di agenzia.
4 Premessa la differenza tra rapporto di agenzia e procacciamento di affari attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15993/2022; n. 2828/2016; 13629/2005), caratterizzandosi il primo rapporto per la continuità e stabilità dell'attività svolta dall'agente, assumeva che rivestiva un ruolo essenziale nella individuazione della tipologia del rapporto la ricostruzione della comune intenzione delle parti.
A tal fine, per il contratto di agenzia era prevista (ex art 1742, comma 2, cc) la forma scritta ad probationem, conseguendone l'inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni,
a cui si poteva ricorrere solo in caso di perdita incolpevole del documento. La giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato la possibilità anche di provare il contratto di agenzia facendo ricorso a scritture diverse dal contratto medesimo, sebbene tali scritture dovessero palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass n. 1824/2013; 8838/1996); escludendosi tuttavia che tali scritture potessero avere ad oggetto mere circostanze fattuali dalle quali risalire alla stipulazione del contratto, altrimenti ragionandosi in termini presuntivi (Cass . n.
29422/2023).
Il ricorrente aveva prodotto una serie di documenti (rendiconti periodici provenienti dalla proponente corredata dagli ordini dei clienti che trovavano conferma nelle fatture emesse dal ricorrente e dalle comunicazioni e-mail attestanti l'inequivoca provenienza e paternità dei predetti rendiconti) dai quali si evinceva quali fossero i patti e le condizioni del rapporto di agenzia: dai rendiconti emergeva che il ricorrente era identificato come “agente 17”; la percentuale riconosciutagli del 3%, i clienti gestiti corrispondenti alle principali griffe internazionali;
evidenziandosi la stabilità e continuità del rapporto continuativamente per sedici anni, in esclusiva;
l'oggetto del rapporto nella promozione per la conclusione di contratti di vendita con i clienti;
la zona assegnata in esclusiva (territorio nazionale e europeo); il pagamento trimestrale della provvigione all'esito della consegna dei rendiconti l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso delle quali le stesse erano state maturate e ad ogni rendiconto veniva allegata copia delle fatture di vendita a terzi della merce per la verifica da parte dell'agente del calcolo della provvigione.
Pertanto, poteva ritenersi provato che tra le parti fosse intercorso un rapporto stabile idoneo a configurare un rapporto di agenzia, essendo l'agente iscritto all'Enasarco quale agente di commercio, non rilevando la mancata formalizzazione dell'incarico, essendo la forma del contratto richiesta a fini probatori, non anche per la validità dell'accordo stesso, vigendo il principio della libertà di forma.
Per contro, il rapporto di procacciamento di affari, riguardava un'attività senza vincolo di stabilità, posta in essere in via del tutto episodica e occasionale, e finalizzata alla raccolta delle ordinazioni dei
5 clienti, con trasmissione al committente che aveva dato l'incarico di procacciamento;
occasionalità ed episodicità che non si rinvenivano nella specie.
-indennità di cessazione del rapporto
L'art. 1751 cc aveva previsto determinati requisiti per la concessione dell'indennità in questione, tra cui era condizione indefettibile il fatto che il preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti o con nuovi clienti che l'agente gli avesse procurato. Nella specie, il ricorrente non aveva assolto all'onere della prova sul punto, nulla essendo stato né provato né dedotto. Per contro, con il doc. n. 6, la società aveva dimostrato che, nel raffronto tra i dati del
2018 e del 2019, era emerso un tracollo delle vendite dei clienti con riferimento alle grandi Pt_1 griffe, calo più vistoso rispetto ai clienti che si rapportavano direttamente con la preponente (calo degli ordinativi: -56% per -74% per , -42% per , -12% per CP_9 CP_5 CP_7 CP_4
-94% per -57% per , -62% per , -42% per .
[...] CP_11 CP_10 CP_6 CP_8
In sostanza, non era stato assolto all'onere di allegazione, non essendo stati indicati quali fossero gli affari conclusi dall'agente e da cui erano derivati nuovi clienti;
in che termini avesse sviluppato il giro di affari e se ne traesse ancora vantaggi. Né poteva supplire la richiesta di esibizione avanzata e non accolta, dal momento che tale richiesta non poteva sostituirsi ad un onere non assolto (Cass. n.
8310/02)
-indennità sostitutiva di preavviso.
Premesso che nella valutazione della giusta causa di recesso andava operato un diverso criterio rispetto ad un rapporto di lavoro subordinato (per la maggiore autonomia dell'agente nella gestione del rapporto), erano condivisibili le obiezioni della società sul fatto che, nella specie, mancava comunque un atto formale di recesso, tanto che a fronte delle richieste del ricorrente, la società si era limitata ad escludere un rapporto di agenzia;
mentre il si era riservato di recedere dal Pt_1 rapporto, circostanze che dovevano indurre ad affermare che il rapporto si era risolto in concreto in modo consensuale: conseguendone che nessuna indennità era dovuta
-sulla regolarizzazione contributiva . CP_3
Accertato il rapporto di agenzia, doveva richiamarsi l'art 7 L. n. 12/1973, secondo cui il preponente
è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, con diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio che deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
La aveva redatto un verbale di accertamento, da cui si evinceva l'obbligo di versamento CP_3 di: € 11.706,50, a titolo di Contributi Fondo di Previdenza;
€ 3.760,44 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 2, del Regolamento Enasarco, per un totale di € 15.716,94.
6 -provvigioni IV trimestre: andava dichiarata la cessata materia del contendere, per avvenuto pagamento.
La sentenza viene impugnata da individuale (giudizio RG n. 475/2024) Parte_2
e dal (giudizio RG n. 699/2024), appelli successivamente riuniti. Controparte_1
GIUDIZIO N. 475/2024
appella la sentenza, replicando le conclusioni Parte_1 di cui al primo grado, per i seguenti motivi:
A) la sentenza era errata per non avere riconosciuto l'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 cc. Il veva procurato nuovi clienti e sviluppato la clientela esistente, come evincibile dalle Pt_1 fatture e dai rendiconti. Lo sviluppo degli affari degli ultimi cinque anni si evinceva dai numeri stessi di cui ai documenti (€ 544.089, 51, per il 2013; 512.516,85, per il 2014; € 428.264,58, per il 2015; €
596.199,94, per il 2016; € 716.131,05, per il 2017; 767.538,71, per il 2018, con un aumento dal 2014 al 2018 del 70,09%), dati che non erano stati smentiti dalla società; peraltro, questa aveva il Pt_1 come unico agente e quindi lo stesso aveva dimostrato il suo diritto (sul punto, era stata formulata istanza di prova per testi in merito). Era poi provata anche la circostanza che il preponente continuasse a ricevere sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con i medesimi clienti. Il calo del fatturato dedotto non smentiva il fatto che si continuasse a mantenere i medesimi vantaggi, dal momento che tale calo era dovuto a circostanze contingenti ed estranee all'agente: nel 2020, alla pandemia Covid;
nel 2019, ad una crisi dell'intero settore della pelletteria, come dimostrato dal rapporto Infocamere Movimprese
(come da relativi documenti che produceva). Sussisteva infine l'intrinseca equità dell'indennità dopo sedici annui di proficua collaborazione. Peraltro, i criteri in questione non erano mai stati contestati e il recesso era imputabile al solo preponente
B) sull'indennità sostitutiva del preavviso, era da contestarsi l'asserita risoluzione consensuale del rapporto per la mancanza di un atto formale di recesso, come dimostravano le vicende che avevano portato alla cessazione dello stesso: l'incorporazione della le dichiarazioni del Controparte_2
Presidente del C.d.A., che intendeva cambiare la situazione e voleva un venditore e non un CP_1 rappresentante della società; la richiesta del i sottoscrivere un documento con le condizioni Pt_1 operative economiche del rapporto;
la comunicazione del di volere interrompere il rapporto;
CP_1 la cessazione del pagamento delle provvigioni;
la volontà dichiarata del di continuare il Pt_1 rapporto a condizione che venissero adempiute le sue richieste anche economiche;
il conseguente rifiuto della società e la presa di atto dell'agente della volontà della preponente di chiudere il rapporto, essendo imputabile solo alla società tale volontà. Sussisteva poi la giusta causa di recesso, per l'esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, per cui il aveva diritto al Pt_1 pagamento dell'indennità in questione.
7 C) vi era stata omessa pronuncia sulla domanda in ipotesi, ossia sulla richiesta di risarcimento del danno. Per l'assenza di un contratto scritto, l'appellante aveva subito un ingente danno, essendo stato disconosciuto con malafede il suo ruolo di agente con un gravissimo danno patrimoniale, avendo lo stesso lavorato per anni solo per tale società e dovendo assolvere ad obblighi familiari. L'art 1751, comma 4, cc stabiliva che il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto non precludeva il diritto all'eventuale risarcimento dei danni subiti secondo equità (sul diritto al risarcimento anche Corte di
Giustizia UE, sent.
3.12.2015 C. 338/2014).
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande dell'appellante. Controparte_1
Non esisteva in atti un formale atto di recesso della società e la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante era contraddittoria, laddove nella medesima missiva del 7.1.2018 aveva fatto riferimento ad un presunto recesso della società e si riservava di recedere;
aveva impugnato l'asserito recesso che altro non era che una risposta della società sull'inesistenza di un rapporto di agenzia;
nel ricorso faceva riferimento ad un suo recesso per giusta causa, senza indicare con quali forme e in quali date tale recesso sarebbe avvenuto;
affermando poi in questo grado che il rapporto sarebbe cessato con il ricorso di primo grado: fatto del tutto nuovo e inammissibile. Era poi da escludersi la giusta causa, per un comportamento inadempiente della società tollerato per anni.
Quanto all'indennità ex art 1751 cc non era stato assolto l'onere probatorio sul mantenimento dei vantaggi;
mentre il calo del fatturato dedotto e dimostrato dalla società smentiva che il dato sui vantaggi sarebbe incontestato da parte della stessa;
dovevano poi espungersi i doc nn 24 e 25 (prodotti solo in questo grado) sulla contrazione nel settore pelletteria. Erano da contestarsi i conteggi della indennità di cessazione del rapporto fondati sul doc. n. 20, i cui dati erano forniti dalla stessa parte, così come era da contestare la rivendicazione dell'indennità di fine rapporto nella misura massima. Il
Tribunale non aveva omesso la decisione sulla domanda risarcitoria, ritenendola assorbita per il fatto che, non sussistendo i presupposti per il pagamento delle indennità, non poteva esserci neppure risarcimento.
Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per dichiarata Controparte_3 contumace.
GIUDIZIO N. 699/2024
ha concluso per il rigetto dell'appello e la condanna di alla Controparte_1 CP_3 restituzione di € 18.794, 22, somma già corrisposta con riserva di ripetizione.
In estrema sintesi, assume:
1) violazione del principio tra chiesto e pronunciato: il aveva chiesto di accertare Pt_1
l'inadempimento della società in merito all'omessa consegna di un documento riproducente gli accordi intervenuti con la e, per l'effetto, aveva richiesto di pronunciare una sentenza ex CP_2
8 art 2932 cc che costituisse il rapporto contrattuale. La sentenza invece aveva emesso una pronuncia dichiarativa dell'esistenza di un contratto di agenzia intercorso tra le parti a decorrere dal 2002: in tal modo, la sentenza aveva pronunciato oltre la domanda del ricorrente
2) era errata la sentenza laddove aveva affermato sussistere la prova del rapporto di agenzia attraverso il ricorso a documenti diversi da un documento contenente il contratto di agenzia, venendo così il
Tribunale a svolgere un ragionamento probatorio in termini di presunzione, con conseguente inammissibilità della prova. In merito, potevano richiamarsi Cass. n. 5165/2015 e Cass. n. 1821/2013
3) in ogni caso, anche ritenendo ammissibile il ragionamento effettuato attraverso i documenti richiamati, il Tribunale non aveva valutato compiutamente e correttamente il “contenuto” della prova, limitandosi ad affermare che il rapporto aveva avuto una durata complessiva e continuativa, ma non erano stati valutati gli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di agenzia, ossia l'assunzione di un obbligo promozionale verso il preponente e la soggezione dell'agente alle istruzioni di quest'ultimo che non si riscontravano nei documenti valutati dal Tribunale. Il era stato solo Pt_1 un procacciatore di affari, peraltro essendosi lui stesso definito agente d'affari in mediazione;
né vi era prova in atti della asserita esclusività accertata dal Tribunale.
4) sui contributi previdenziali, la sentenza andava riformata in conseguenza della riforma della sentenza per le ragioni di cui ai precedenti punti
5) andavano poi riproposte ex art 346 cpc le eccezioni formulate in primo grado. Secondo le difese di in primo grado, l'obbligo della forma scritta ad probationem potrebbe eludersi, quando Pt_1 una delle parti risultava inadempiente all'obbligo di consegnare il documento, tesi che tuttavia finiva per abrogare il requisito della forma scritta. Risultava comunque maturata la prescrizione decennale dell'obbligo di consegna, avendo azionato il diritto una sola volta nel 2018. Né era comunque applicabile l'art 2932 cc che presupponeva un obbligo di contrarre, mentre nella specie vi era soltanto un obbligo di consegna.
si è costituito, preliminarmente sollevando una Parte_1 eccezione di inammissibilità/improcedibilità per violazione dell'art 333 cpc, dal momento che il ricorso in appello autonomo poteva sussistere solo laddove non fosse possibile il ricorso in via incidentale di cui all'art 333 cpc, ossia nelle ipotesi in cui chi aveva promosso il giudizio non aveva ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (nella specie, invece, notificato in data 2.9.2024).
Non sussisteva alcun vizio di ultra petizione, dal momento che il thema decidendum della causa di merito era l'accertamento di un rapporto di agenzia. La mancanza della forma scritta del contratto
(preclusiva della prova per testi e per presunzioni) non era di ostacolo all'accertamento del rapporto anche attraverso altra documentazione che implicava l'esecuzione del contratto e il riconoscimento volontario delle sue condizioni: in tal senso, si era espressa anche Cass. n. 29422/2023. Quanto al
9 contenuto di tale documentazione, era sufficiente la prova dei caratteri distintivi del rapporto di agenzia (sussistenti nella specie), ossia i requisiti di stabilità e continuità del rapporto;
la prestazione dell'agente corrispondeva non solo all'assunzione di un obbligo promozionale, ma anche nel compimento di tutta una serie di atti di vario contenuto finalizzati alla conclusione di contratti in una zona predeterminata.
si è costituita e ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza Controparte_3 di primo grado, contestando analiticamente i singoli motivi di appello e facendo riferimento al verbale di accertamento dalla stessa redatto.
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E' logicamente preliminare l'esame dei motivi dell'appello proposto del (nel Controparte_1 giudizio n. 699/2024 RG), in quanto si contesta la sussistenza del rapporto di agenzia come accertato dal Tribunale.
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione ex art 333 cpc sollevata dall'appellato in tale giudizio, relativamente al fatto che l'appellante avrebbe dovuto proporre appello incidentale una volta ricevuta la notifica dell'appello e non introdurre con un autonomo appello un secondo giudizio (l'art 333 cpc ha previsto che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo).
Si osserva che, in una ipotesi in cui era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso autonomo benché nel termine indicato dall'art 436 cpc per la proposizione con memoria dell'appello incidentale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33127/2024) ha dichiarato che tale appello anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, deve ritenersi comunque ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, lo stesso appello si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale.
Nella specie, la costituzione della società nel giudizio n. 475/2024 era avvenuta il 4.4.2025 (per l'udienza del 15.4.2025) e l'autonomo appello della stessa società (n. 699/2024) era stato depositato in data 14.11.2024, quindi entro i termini dell'art 436 cpc.
Sui singoli motivi di appello della società, si osserva:
1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art 112 cpc).
La domanda proposta in primo grado dal aveva ad oggetto la costituzione e/o la Parte_1 formalizzazione ex art 2932 cc (sin dal 1.1.2002) di un contratto di agenzia avente determinate caratteristiche, di oggetto, competenza territoriale, clienti, provvigioni ecc. (conformemente alle condizioni operative del rapporto come fino allora svolto); richiesta che derivava dall'inadempimento
10 dell'obbligo di consegnare allo stesso un documento sottoscritto riproducente le clausole di un contratto di agenzia.
La sussistenza di tale violazione deve essere valutata interpretando la domanda proposta dal Pt_1 in relazione a quello che era il risultato che lo stesso intendeva perseguire agendo in giudizio, ovverosia il riconoscimento di un rapporto di agenzia. Dall'interpretazione della domanda si evince che l'agente aveva denunciato un inadempimento consistente, nella sostanza, nell'omessa consegna di un contratto di agenzia sottoscritto dalle parti che formalizzasse il rapporto di agenzia in atto e di cui chiedeva il riconoscimento da parte del Tribunale. Pertanto, in considerazione di tale volontà e a prescindere dalla norma invocata nella specie dal ricorrente (art 2932 cc), la sentenza che aveva pronunciato sulla sussistenza del rapporto di agenzia non era incorsa in violazione dell'art 112 cpc, in relazione a quanto dallo stesso richiesto.
2) inammissibilità del ragionamento presuntivo come svolto in sentenza in merito all'accertamento del rapporto di agenzia.
La Suprema Corte (Cass n. 29422/2023, già richiamata dallo stesso Tribunale), dopo avere dedotto sul ruolo della forma scritta nella ricostruzione della comune intenzione delle parti nella stipula del contratto di agenzia (anche al fine di distinguerlo da altre figure contrattuali similari, tra cui il procacciamento di affari), forma richiesta ad probationem con conseguente inammissibilità della prova per testi e per presunzioni, assume che “…… la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto….”.
Il Tribunale, nel citare tale giurisprudenza, aveva richiamato anche tale ultimo inciso, affermando che tale eventualità (ossia il rischio di un ragionamento di tipo presuntivo) era scongiurato in quanto quelle scritture su cui fondava la sua decisione (rendiconti e fatture) avevano ad oggetto proprio i patti e le condizioni essenziali del rapporto di agenzia;
quindi non contenevano mere circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza del rapporto, ma elementi costituenti essi stessi l'essenza del
11 rapporto in questione, tanto che poteva riscostruirsi quella che era stata la volontà delle parti in merito al contenuto da dare al medesimo rapporto, volontà peraltro protratta nel tempo a far data dal 2002.
Quindi la sentenza aveva motivato sulle ragioni per cui nella specie il ragionamento adottato dal
Tribunale non potesse essere qualificato in termini presuntivi: in merito, l'appello non propone specifiche censure atte a smontare tale motivazione.
3) non sarebbe stato valutato il “contenuto” della prova posta a base della decisione: secondo l'appellante, anche a volere ritenere l'ammissibilità delle scritture in questione, dal loro contenuto non potrebbe evincersi la sussistenza di un rapporto di agenzia, perché farebbe difetto la prova degli elementi costitutivi essenziali del rapporto di agenzia, ovverosia l'assunzione dell'obbligo di promozione delle vendite nonché la soggezione dell'agente alle istruzioni del preponente.
Il aveva prodotto in giudizio (docc. n.n. 6 e 7) le fatture sui singoli semestri dal 2002 al Pt_1
2018 nonché i rendiconti trimestrali dal 2002 al 2018 provenienti dalla società (sulla promozione di vendite in Italia e all'estero), con ciò evidenziando già di per sé una stabilità del rapporto tra le parti nonché una sua effettiva continuità anche nell'atteggiarsi del rapporto. Tali documenti, oltre a dar atto dei clienti del dell'importo degli affari conclusi, della percentuale di provvigione (cioè Pt_1 nella sostanza di quelle che erano le vere e proprie condizioni di contratto), attestavano pertanto che allo stesso agente era stato attribuito un vero e proprio obbligo di promozione delle vendite che nel tempo si era svolto continuativamente con le medesime caratteristiche.
Inoltre, il doc. n. 4 (fascicolo , relativo a comunicazioni e reclami, dimostra altresì una Pt_1 corrispondenza continua via mail tra e la società in merito alla situazione dei singoli clienti Pt_1 aventi ad oggetto questioni di vario tipo che richiedevano un continuo contatto tra l'agente e la società: ad es. si trattava di questioni relative a ritardi nelle consegne, alla effettuazione dei test di prodotti richiesti dai clienti o a problemi delle pelli rilevati in sede di collaudi, ecc;
con richieste e comunicazioni provenienti da ciascuna parte: il tutto, a riprova che il rapporto del con la Pt_1 società - oltre ad avere ad oggetto non solo la promozione delle vendite, ma anche le ulteriori fasi del rapporto in sede di esecuzione nonché le problematiche che potevano insorgere - doveva conformarsi alle istruzioni ricevute dalla stessa società, con la quale interloquiva costantemente e alla stessa riferiva in merito ai vari problemi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i criteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
per contro, il procacciamento di affari consiste nella più limitata
12 attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (Cass 1263/2025; nello stesso senso Cass n.
23214/2024).
Non vi è dubbio che, nella specie, il rapporto del con la non fosse un Pt_1 CP_2 rapporto occasionale, ma si fosse svolto con i connotati del rapporto di agenzia, non solo per la durata e la continuità negli anni con le stesse modalità, ma anche per il contenuto del medesimo rapporto, con conseguente infondatezza dell'appello sul punto.
4) quanto alla richiesta di riforma della decisione in punto di contribuzione, l'appello va disatteso, stante le conclusioni sulla sussistenza di un effettivo rapporto di agenzia, come sopra dedotto.
5) in merito alla riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite, le argomentazioni suesposte consentono di superare le argomentazioni dell'appellante sulla forma ad probationem e sull'art 2932 cc;
mentre è infondata l'eccezione di prescrizione decennale dell'obbligo di consegna avente ad oggetto nella sostanza un contratto di agenzia che non era mai stato stipulato.
Pertanto, l'appello proposto dal è infondato e va respinto. Controparte_1 individuale (n. 475/2024 RG) ha impugnato la sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
A) mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione ex art 1751 cc, pur sussistendo i relativi presupposti che, secondo l'appellante, erano stati tutti provati.
B) mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per l'assenza di un atto formale di recesso.
I due motivi richiedono una trattazione congiunta sulla risoluzione del rapporto di agenzia, atteso che il Tribunale - in assenza di un formale atto di risoluzione della società - aveva dichiarato che il rapporto doveva intendersi risolto per mutuo consenso.
Dal doc. n. 9 e ss del fascicolo emergono le seguenti circostanze relative ai colloqui e alla Pt_1 corrispondenza intercorsa tra l'agente e la società:
-nella conversazione del luglio 2018 tra e (oggetto di trascrizione non contestata), il CP_1 Pt_1 assumeva che nel 2018 non aveva più senso avere un rappresentante, ma era necessario un CP_1 venditore della che il rapporto con oteva continuare, ma non alle condizioni attuali;
CP_2 Pt_1 che il aveva necessità di un ripensamento in merito e che il doveva intanto CP_1 Pt_1 continuare a lavorare
-nel messaggio whatsapp dell'ottobre 2018 (in prosecuzione di un ulteriore colloquio), il Pt_1 chiedeva al di rilasciargli un documento scritto che attestasse l'esistenza del rapporto di CP_1 agenzia e il rilevava che non aveva senso tutto ciò quando si era deciso di chiudere un rapporto CP_1
13 -con lettera del 7.11.2018, il - preso atto della volontà della società di chiudere il rapporto Pt_1
- rivendicava il diritto alle proprie spettanze;
precisando che la sua volontà di prosecuzione dello stesso era condizionata dalla stipulazione di un contratto che precedentemente non era stato mai necessario, visti i pregressi rapporti con i precedenti proprietari;
che se, tuttavia, tale formalizzazione del rapporto non fosse avvenuta nel termine di 30 giorni, stante anche la crescente ostilità dimostrata nei suoi confronti con divieti e limitazioni, si riservava la facoltà di procedere per giusta causa
-con lettera del 12.11.2018, la società negava la sussistenza di un rapporto di agenzia come dimostrato dal fatto che la stipulazione del contratto veniva richiesta solo dopo tanto tempo, non potendo trovare accoglimento le rivendicazioni dell'agente
-con lettera del 14.11.2018, il impugnava il recesso e chiedeva le spettanze di fine rapporto. Pt_1
Quanto al tenore degli atti del primo grado, nel suo ricorso, il aveva dedotto che la società Pt_1 aveva violato i principi di correttezza e buona fede nonché l'art 1742, comma 2, cc, violazioni costituenti una giusta causa di scioglimento e di recesso senza preavviso del rapporto di agenzia;
nella memoria della società veniva evidenziata la contraddittorietà dell'agire del he, nella lettera Pt_1 del 7 novembre, dava atto dello scioglimento del rapporto da parte della società e al contempo si riservava il recesso;
impugnava il recesso, asseritamente costituito da una mera lettera della società in cui veniva contestata soltanto la sussistenza di un rapporto di agenzia;
infine, nel ricorso di primo grado non riferiva più di un atto di recesso della società, ma di dimissioni sostenute da giusta causa.
Ad avviso della Corte, la domanda di primo grado proposta dal è del tutto incerta in punto Pt_1 di allegazioni, dal momento che la rappresentazione dei fatti relativi alla risoluzione del rapporto di agenzia non consente di individuare la sussistenza di un atto di recesso imputabile all'una o all'altra parte.
Tale considerazione, dirimente, trova una sua conferma anche nella medesima documentazione in atti
(e sopra riportata nei contenuti) relativa ai colloqui e allo scambio di corrispondenza tra le parti in causa da cui non si evince alcun elemento decisivo nell'individuazione di un atto di risoluzione del rapporto di agenzia.
Ne consegue che deve comunque essere esclusa la sussistenza di un recesso dell'agente (assistito da giusta causa), non essendo conseguentemente dovuta alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Le conclusioni suindicate escludono altresì che possa ritenersi dovuta l'indennità di fine rapporto ex art 1751 cc.
In ogni caso, tale indennità non sarebbe comunque spettante, come dedotto dalla sentenza che aveva affrontato in modo approfondito la questione relativa al fatto che non sarebbe stata data dimostrazione che il preponente aveva mantenuto ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con i
14 clienti, richiamando il doc. n. 6 della società sul tracollo del fatturato, nel raffronto tra l'anno 2018 e l'anno 2019, con riferimento ai singoli clienti (trattasi di un prospetto incontestato).
Dando anche per ammesso e provato che il come unico agente per l'Italia, avesse Pt_1 contribuito a fornire o a incrementare gli importanti clienti da lui gestiti, aumentando di conseguenza il fatturato dell'azienda, non appare dimostrato il requisito dei vantaggi mantenuti.
Il doc. n. 6 dimostra effettivamente una forte contrazione del fatturato anche con riferimento ai clienti che il aveva indicato come da lui gestiti, nelle percentuali indicate nel medesimo prospetto Pt_1 ed evidenziate in sentenza: a fronte di ciò, la medesima parte avrebbe dovuto dimostrare che quel calo era imputabile a fattori dipesi da forza maggiore o che comunque non si sarebbe verificato un tale tracollo se non fossero intervenuti fattori diversi ed estranei.
Solo in questo grado, la parte chiede di produrre i docc. n. 24 (nota congiunturale settore pelletterie
2019) e n. 25 (monitor distretti Toscana aprile 2020), volti a dimostrare la crisi del settore pelletteria: documenti tuttavia inammissibili, trattandosi di documentazione che poteva essere prodotta con il ricorso o, al più, come documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
C) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria: nella prospettazione di cui al ricorso di primo grado
(pag.13 e ss), tale domanda sembra avanzata quale domanda in ipotesi rispetto alle rivendicazioni della indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto (chiedendosi una sua liquidazione in via equitativa). Si sostiene che l'agente avrebbe subito un gravissimo danno patrimoniale, essendosi trovato da un giorno all'altro privo di ogni mezzo di sostentamento dopo sedici anni di attività in regime di monomandato per la condotta in malafede della società.
La domanda non può trovare accoglimento sia per quanto considerato in punto di recesso sia perchè, in ogni caso, non sarebbe provato il danno subito, in presenza di allegazioni del tutto generiche sul medesimo danno, senza alcuna specificazione della situazione patrimoniale del e senza Pt_1 comunque allegare e dimostrare alcunché a supporto della sua esistenza.
Pertanto, anche l'appello proposto dall'agente va respinto.
Quanto al regime delle spese, possono compensarsi integralmente le spese del grado tra e Pt_1
, ex art 92 cpc, stante la reciproca soccombenza delle parti. CP_1 CP_1
Quanto alle spese del presente grado sostenute da (costituito nel solo giudizio n. 699/2024 CP_3
RG), le stesse vanno poste a carico del e vengono liquidate ex DM. n. 55/2014 e Controparte_1 successivi aggiornamenti, considerato il valore della causa in relazione a tale parte e l'attività compiuta, come da dispositivo.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione al e a dell'art. 13 del Testo Controparte_1 Parte_1
Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto
15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge gli appelli proposti da (incorporante e da Controparte_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza di primo grado che conferma;
Parte_1
-compensa integralmente le spese del grado tra (incorporante Controparte_1 Controparte_2
e ; Parte_1
-condanna (incorporante al pagamento delle spese del grado Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, oltre Controparte_3
Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti (incorporante e Controparte_1 Controparte_2
sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma Parte_1
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se e in quanto dovuto.
Firenze, 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Roberta Santoni Rugiu
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