Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23963 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10519 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del rigetto del ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare di corpo prot. nr. M_D
-OMISSIS- del 26 maggio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del 2 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. GI RD AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato il 2 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “ atteso che la sanzione disciplinare di corpo oggetto del ricorso è stata cancellata dallo stato matricolare per effetto del decorso del biennio chiede che la causa passi in decisione con declaratoria di cessata materia del contendere ”;
ritenuto, anche in difetto di contestazioni ad opera della parte resistente, di disporre in conformità a tali conclusioni;
ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, in ragione del difetto dei presupposti per ravvisare la c.d. soccombenza virtuale, avendo il ricorrente potuto predisporre le proprie difese nel procedimento disciplinare (cfr., in relazione ai primi due motivi di ricorso, Cons. Stato, Sez. III, 1° marzo 2017, n. 949) e dovendo essere richiamato, in relazione al terzo motivo, il disposto dell’art. 1355, comma 3, lett. d), C.O.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
GI RD AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RD AN | RI AV |
IL SEGRETARIO