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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6111 R.G.A.C. per l'anno 2019,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Soverato, Via Carlo Amirante n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Lancellotti che lo rappresenta e difende, giusta procura posta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
-ATTORE-
E
(P.IVA ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1
del titolare , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Soverato (CZ),
Corso Umberto I n. 102, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione e risposta con chiamata in garanzia.
-CONVENUTO-
NONCHE'
(C.F. ), con sede in Milano, Via Scarsellini n. Controparte_3 P.IVA_2
14, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catanzaro, in
Via Ciaccio n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Simona De Septis, che la rappresenta e difende, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-TERZA CHIAMATA-
1 Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da atti e da verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio con ricorso ex art. 702 bis cpc, affinché venga Parte_1
accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Controparte_4
, corrente in Davoli (CZ) in merito al sinistro occorsogli, con
[...]
condanna al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di €
26.000,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia e/o in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, nonché condanna al pagamento delle spese e compensi professionali.
A fondamento della domanda ha dedotto che in data 4.6.2018 alle ore 20.00 circa si trovava in Davoli, al , per partecipare ad una partita di Controparte_1
calcetto che avrebbe dovuto tenersi nel campo A dalle 20.00 alle 21.00;
Senonché nell'entrare nel rettangolo di gioco, cadeva a terra poiché il proprio piede destro restava bloccato al di sotto del manto erboso sintetico, non ancorato alla base di cemento.
Ha dedotto che a seguito della caduta riportava gravi lesioni tali da rendersi necessario il trasporto presso il pronto Soccorso dell'Ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, ove gli veniva diagnosticata “frattura frammentata e scomposta del III medio – distale della clavicola dx”.
Ha evidenziato di essere stato sottoposto a bendaggio del tipo BSO e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico e che a seguito delle dimissioni del 12.06.2018, seguiva un periodo di recupero con sedute di FKT ed una prognosi di
90 giorni;
a seguito delle successive visite la prognosi gli veniva prorogata fino alla data del 13.12.2018, in cui veniva attestata la guarigione clinica del ricorrente con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede medico -legale.
2 Ha evidenziato di aver regolarmente inviato al Sportivo richiesta di CP_1
risarcimento danni e mezzo racc. a.r. nelle date 8.6.2018 e 8.2.2019 e che nonostante la denuncia del sinistro da parte del Centro alla propria compagnia nessun risarcimento gli era stato corrisposto.
In diritto ha dedotto che sussiste responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che la mancata aderenza del tappeto sintetico alla base di cemento, rappresenta un'insidia / trabocchetto poiché non visibile;
ha precisato che una struttura che ospita attività sportiva ha l'obbligo di mantenere e custodire le proprie attrezzature al fine di evitare danni. Ha chiarito che nessun dubbio può essere mosso in ordine al nesso di causalità tra i danni riportati e l'evento lesivo.
Pertanto ha chiesto a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di €
26.000,00 comprendente il danno biologico, il danno morale ed il danno emergente.
Si è costituito in giudizio il , formulando in via Controparte_1
preliminare chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, CP
, al fine di essere da quest'ultima manlevata in virtù di contratto di polizza n.
[...]
60092856; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata;
in via subordinata ha chiesto accertarsi la corresponsabilità del ricorrente;
in via ulteriormente subordinata ha chiesto di limitare la richiesta risarcitoria alla misura che sarà accertata in corso di giudizio con condanna della ricorrente e della terza chiamata al pagamento delle spese di lite e compensi di giudizio.
Autorizzata la chiamata della compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio l' , contestando sia l'an che il quantum della domanda attorea. Controparte_3
Pertanto ha chiesto in via preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore e per la propria carenza legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto ha chiesto rigetto della domanda in quanto priva di riscontro probatorio. In subordine ha chiesto di contenere le pretese e riconoscere una responsabilità concorsuale dell'istante nell'occorso, con riduzione della pretesa risarcitoria e compensazione delle spese processuali.
3 Questo giudicante con ordinanza del 9.3.2021 ritenendo che la causa necessitasse di un'istruttoria non sommaria ha disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa è stata istruita con prova testimoniale ed all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto in ragione del carico di ruolo all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova preliminarmente rilevare che l'evento si è verificato presso il
[...]
corrente in Davoli (CZ), con conseguente responsabilità Controparte_1
dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto è consolidata la giurisprudenza per cui “Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi” (Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza
37708 del 1.12.2021).
Con riferimento all'onere probatorio si condivide ai fini decisori il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
4 liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere anche esclusiva.” (in tal senso Cass. Civ. nella parte motiva dell'Ordinanza n. 27724 del 2018, nonché Cass. Civ. ordinanza n. 7172 del 4 marzo 2022).
Ed ancora, “ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. 19960/2023 del 12.7.2023).
Applicando i principi summenzionati al caso di specie l'istruttoria espletata ha consentito di accertare una responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.
In punto di an, l'escussione dei testi di parte attorea ha confermato la circostanza che in data 4.6.2018, alle ore 20.00 circa, il si trovava all'interno del Pt_1 [...]
per partecipare ad una partita di calcetto, quando inciampava Controparte_1
con il piede destro nell'intercapedine tra tappeto sintetico e base di cemento cadendo a terra e riportando i danni fisici poi accertati all'arrivo in ospedale.
In particolare il teste escusso all'udienza del 3.11.2022, ha Testimone_1
confermato le circostanze di tempo e di luogo dell'accaduto, precisando, altresì che
“…L'ho visto personalmente perché avevo finito di giocare a tennis e mi ero fermato proprio all'ingresso dove entravano i giocatori perché c'era un mio amico che dovevo salutare. In quell'istante notavo la caduta del che era inciampato”. Pt_1
Ha altresì chiarito, in relazione al capitolo 3) dell'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie, che il manto erboso sintetico era scollato dalla base di cemento e che questo aspetto è stato notato dal teste “…Subito dopo la caduta” .
5 Il teste escusso all'udienza del 9.2.2023, ha confermato l'accaduto Testimone_2
ed ha precisato “si l'ho visto personalmente perché ero proprio dietro di lui mentre stavamo facendo l'ingresso nel campo” … chiarendo, altresì, a domanda dell'avv.
Romeo, che il riportava lesioni alla spalla destra. Pt_1
Per contro né il convenuto, né la terza chiamata , Controparte_1 Controparte_3
hanno fornito prova volta a destituire di fondamento le pretese attoree o in grado di escludere il nesso causale tra la cosa in custodia e le conseguenze che ne sono derivate, né hanno provato che la non aderenza del tappeto sintetico alla base di cemento fosse in qualche modo segnalata, di modo che il potesse avvedersi Pt_1
del pericolo.
Ininfluente ai fini del danno occorso è da ritenersi la documentazione versata dalla terza chiamata volta a mostrare le buone condizioni di manutenzione, cura ed illuminazione del campetto, nonché la circostanza che il tappeto erboso sintetico fosse della migliore qualità, non solo perché i testi hanno confermato lo scollamento del manto erboso dalla base di cemento, ma anche perché nella stessa relazione prodotta dalla terza chiamata si legge testualmente che non sono stati eseguiti lavori di ripristino e/o manutenzione straordinaria, anche se l'assicurato dichiara che deve comunque eseguirli onde incollare bene il manto sintetico al gradino di accesso.
All'altezza del gradino di ingresso al campetto la copertura sintetica eccedere rispetto il gradone, ovvero è possibile in caso di disattenzione inciampare. Pur tuttavia l'anomalia è ben visibile, tanto è che non si sono registrati simili episodi
(allegato due bis della costituzione della terza chiamata).
Da ciò si evince chiaramente come lo stesso consulente incaricato dalla compagnia assicurativa abbia verificato lo scollamento del manto erboso, confermando l'assunto attoreo, corroborato non solo dall'escussione dei testi ma anche dalla documentazione fotografica agli atti (vedi allegato 16 al ricorso introduttivo).
2.1. Per ciò che attiene alle conseguenze che sono derivate dal sinistro il CTU -
Dott.ssa , ha riconosciuto che il sig. , a seguito del Persona_1 Parte_1
sinistro del 4.6.2018 ha riportato “frattura scomposta III laterale clavicola dx” e che
6 le lesioni riportate Le suddette lesioni appaiono correlate all'evento lesivo sopradescritto, poiché sono soddisfatti i principali criteri medico legali di efficienza lesiva, criterio cronologico e seriazione degli eventi per affermare la sussistenza del nesso causale.
Dette lesioni, secondo le indicazioni contenute nella CTU hanno determinato un periodo di inabilità temporanea pari a 130 giorni così determinato: 40 giorni di ITT,
20 giorni di ITP al 75%, 40 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%. Il danno biologico è stato quantificato dal CTU nella misura del 5%.
Il CTU inoltre ha documentato spese mediche per l'importo di € 870,00.
Trattasi di conclusioni che appiano prive di vizi logici e che quindi vengono pienamente recepite da questo giudicante a fini decisori.
Pertanto in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, considerato che l'odierno attore al momento del sinistro aveva compiuto 44 anni dovranno essergli corrisposti i seguenti importi: a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 40 € 4.600,00, a titolo di invalidità temporanea parziale nella misura del 75% per giorni 20 € 1.725,00, a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 40 € 2.300,00, a titolo di invalidità temporanea parziale al 25 % per giorni
30 € 862,50 e a titolo di danno biologico nella misura del 5% la somma di €
6.836,00, oltre spese mediche documentate e riportate in CTU pari ad € 870,00, nonché € 793,48 a titolo di rimborso spese documentate sostenute dall'attore per gli spostamenti con la moglie da e per Milano dove ha subito l'intervento operatorio
(All. 17 del fascicolo di parte attorea), per un importo totale di € 17.986,98.
Sulla predetta somma devalutata al dì del sinistro (4.6.2018) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia, dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
2.
2. Nessuna personalizzazione del danno, né il risarcimento del danno morale possono essere corrisposti all'attore.
7 In particolare con riferimento alla personalizzazione del danno la Suprema Corte nella parte motiva della sentenza n. 25164/2020 ha chiarito che ai fini della personalizzazione il danno deve incidere su specifici aspetti dinamico- relazionali.
Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Sempre nella parte motiva della predetta sentenza con riferimento al danno morale la
Suprema Corte ha affermato che Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un 11 valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie portano questo giudicante ad escludere sia la possibilità di procedere ad una personalizzazione del danno non essendo state allegate dall'attore circostanze eccezionali o specifiche da correlarsi all'evento, sia la sussistenza di un danno morale da risarcire, ove si consideri che parte attorea ha subito una lesione fisica, quantificata dal CTU nella misura del 5%.
3. Deve a questo punto essere esaminata la domanda di manleva formulata dal
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_3
8 La domanda di manleva è fondata.
Sul punto giova evidenziare che la compagnia assicurativa non contesta l'esistenza della polizza con il , peraltro allegata dal convenuto Controparte_1
(vedi allegato due dalla comparsa di costituzione e risposta del ), Controparte_1
chiedendo soltanto, in modo generico che la garanzia operi nei limiti delle franchigie e delle limitazioni previste dalla polizza.
Ora dalla disamina della polizza emerge che il massimale previsto in caso di responsabilità civile verso terzi per danni alla persona è pari ad € 500.000,00 per cui l'importo riconosciuto con la presente pronuncia rientra perfettamente nel massimale, mentre dalla lettura della polizza non è dato evincere l'esistenza di alcuna franchigia.
Ne consegue che la garanzia risulta pienamente operante e quindi il centro sportivo deve essere tenuto indenne dal pagamento degli importi riconosciuti in CP_1
favore del . Pt_1
La manleva deve ritenersi operante anche in relazione alle spese legali che il
[...]
è tenuto a corrispondere in favore di , nonché per le spese CP_1 Parte_1
di resistenza avendo la Corte di Cassazione chiaramente affermato che In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914
c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
9 Si riporta anche la parte motiva dell'ordinanza n. 3011/2021 in cui i giudici di legittimità hanno testualmente affermato che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne
l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917, comma terzo, c.c.). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle Ric. 2018 n. 27351 sez. M3 - ud.
12-11-2020 -5- parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, comma primo, c.c.). L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rivalere
l'assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi. Il primo di tali obblighi, pertanto, si estenderà o ridurrà a seconda del crescere o ridursi del secondo. Ammettere che
l'assicuratore della responsabilità civile, per determinati fatti commessi dall'assicurato, possa essere obbligato a manlevare l'assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all'art. 1917, comma terzo, c.c.: deroga, come s'è detto, vietata dall'art.
1932 c.c..
Peraltro di tali principi e delle norme summenzionate sembra essere perfettamente consapevole la compagnia assicurativa che non ha chiesto espressamente che dalla manleva vengano escluse le spese legali conseguenti alla condanna, né le spese di resistenza.
Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della disposta CTU già liquidate con separato decreto, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
10 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1
p. del suo titolare al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
17.986,98 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva;
2) condanna il in persona del titolare, alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che vengono liquidate in € 176,38 per Parte_1
esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) accoglie la domanda di manleva formulata dal Centro sportivo nei CP_1
confronti di e per l'effetto condanna in persona Controparte_3 Controparte_3
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle somme riconosciute ai punti 1 e 2 in favore di . Parte_1
4) Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese della CTU per come già liquidate con separato decreto;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 23.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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