Decreto cautelare 28 novembre 2025
Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 30/12/2025, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6597 del 2025, proposto da
-OMISSIS- Nella Qualità di Genitore Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 28.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’I.I.S. “L. da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 35 ore di frequenza settimanali;
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 35 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa DA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig.ra -OMISSIS-, madre del minore -OMISSIS- in condizione di handicap grave ai sensi del comma 3, dell’art. 3, della L. 104/90, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente ad assicurare al minore la copertura integrale dell’orario di frequenza scolastica a mezzo di insegnante di sostegno; ha, infatti, evidenziato che il PEI redatto per l’a.s. 2025/2026 riconosceva al minore solo 18 ore settimanali di sostegno.
Si è costituito il Ministero resistente, depositando documentazione, ed evidenziando che a seguito di una riunione del GLO tenutasi in data 28.10.2025, era stato deciso di assicurare al minore la copertura, mediante insegnante di sostegno, dell’intero orario scolastico.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla parte ricorrente, che con le note depositate in vista dell’udienza camerale del 18.12.2025 ha riconosciuto che: “ …. l’orario effettivo, ed in vigore attualmente, è indicato nel doc. 3, agli atti dell’Istituto, e corrisponde ad ore 35 di frequenza settimanali, vale a dire 7 ore giornaliere per 5 giorni a settimana ”.
A detta udienza il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. In ragione di quanto precede la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della effettiva assegnazione al minore di una copertura totale dell’orario di presenza a scuola a mezzo di insegnante di sostegno, seppure in epoca successiva all’introduzione del giudizio (come si desume dalla circostanza che in sede di ricorso introduttivo è stata rappresentata una situazione di fatto difforme, e non essendo stato dimostrato dal Ministero resistente il contrario), le stesse si compensano nella misura del 50%, ponendole nel resto a carico della parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente nella misura del 50%, liquidandole in euro 1000,00, oltre accessori e C.U., compensandole nel resto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente
DA VA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA VA | AN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.