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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. MI RU Presidente
3) Dott.ssa AN Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 155/2025 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL IT
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
O' LO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2025, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 20.07.1985, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 153, parte II, serie
A, anno 1985.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: ed , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. 1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
• pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito;
• condannare il signor a corrispondere alla signora un assegno CP_1 Pt_1
mensile di almeno euro 500 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_3
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese
[...] straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Trapani;
• assegnare alla signora la casa coniugale, sita in Alcamo al Largo Borremans Pt_1
n.1, come sopra descritta in catasto;
• ritenere e dichiarare che il signor per quanto sopra rassegnato, è CP_1
responsabile del danno patito dalla signora come descritto in parte motiva, a causa Pt_1 della grave violazione da parte dello stesso dei doveri nascenti dal matrimonio e, per l'effetto,
• condannare il signor a corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1
risarcimento del danno endofamiliare, la somma di euro 116.000, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
• ordinare, come per legge, all' Ufficiale dello Stato Civile di Alcamo di procedere all'annotazione della sentenza.
• Con condanna del resistente a spese e compensi del giudizio.
*****
Si costituiva il resistente segnalando di aver interloquito con la Controparte_1 parte ricorrente al fine di conciliare la lite.
Alla prima udienza del 5.06.2025, la ricorrente, liberamente sentita, dichiarava di essere addivenuta ad un accordo con il marito e, successivamente, i coniugi depositavano note congiunte con cui chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
b. Nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro, fatto salvo quanto infra precisato e pattuito al punto d).
c. I coniugi dichiarano e danno atto di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, fatto salvo quanto infra precisato e pattuito al punto successivo.
2 d. A titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale nascente dal matrimonio e di qualsiasi eventuale reciproca voce di debito e credito nascente dal rapporto di coniugio e/o dal presente procedimento di separazione, le parti, rinunciando a qualsiasi ulteriore domanda e pretesa, convengono che:
il signor si obbliga, con ogni garanzia di legge, a trasferire alla signora Controparte_1
, che al detto titolo accetta, la quota di proprietà di sua spettanza, pari a Parte_1 un mezzo, dell'immobile già adibito a residenza familiare e sue pertinenze, e precisamente: immobile sito in Comune di Alcamo nella via Borremans n.1, censito in catasto,
l'appartamento, al foglio 51, particella 862, Sub.6, categoria A/3, classe 6, 6,5 vani, il garage di pertinenza, al foglio n.51, Particella 862, Sub.10, categoria C/6, classe 3, 25 metri quadrati.
Il signor dichiara e garantisce che la quota di un mezzo di detto immobile è di CP_1
sua piena proprietà e che la stessa non è gravata da pesi, ipoteche, pignoramenti e vincoli pregiudizievoli di alcun genere.
e. Entrambe le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto
è esente da ogni imposizione fiscale, in quanto lo stesso costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale di cui al presente giudizio e si obbligano ad intervenire all'atto pubblico di trasferimento, che dovrà essere stipulato entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della emittenda sentenza di separazione presso lo studio del Notaio sito in Alcamo, nonché a sottoscrivere tutti gli atti, le Persona_4 istanze e i documenti che dovessero essere necessari al fine della stipula. Ciascuna delle parti espressamente si obbliga, al medesimo fine, a consegnare presso lo studio notarile, entro giorni cinque dalla relativa comunicazione (da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, dei rispettivi procuratori costituiti nel presente giudizio), tutta la documentazione richiesta dallo studio medesimo per il rogito.
Ai fini fiscali le parti richiedono le agevolazioni di cui all'articolo 19 L.06/03/1987 n.74 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999 e, pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa. Le spese notarili restano a carico di . Parte_1
3 S'intende che in caso di mancato trasferimento dell'immobile in favore della signora Parte_1
, per qualsivoglia causale, gli effetti del presente accordo saranno caducati e la
[...] ricorrente potrà riproporre le domande già rinunciate.
f. Entrambe le parti si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza per i periodi precedenti al presente accordo, dichiarando espressamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per l'uso del sopra descritto bene immobile, né a qualsivoglia altro titolo, nulla essendo dovuto dall'uno all'altra in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura.
g. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per il figlio , che, ancorchè maggiorenne, non è ancora Per_2
economicamente autosufficiente, in misura di euro 250 mensili rivalutabili secondo gli indici
ISTAT; spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Trapani, da ripartirsi al 50% fra i genitori.
h. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione.
i. Compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, nonché la pacifica circostanza che la ricorrente abbia instaurato una nuova relazione.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, le spese del giudizio andranno compensate, come convenuto dalle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario,
[...] in data 20.07.1985, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 153, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice estensore
AN Lo AS
Il Presidente
MI RU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. MI RU Presidente
3) Dott.ssa AN Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 155/2025 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL IT
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
O' LO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2025, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 20.07.1985, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 153, parte II, serie
A, anno 1985.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: ed , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. 1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
• pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito;
• condannare il signor a corrispondere alla signora un assegno CP_1 Pt_1
mensile di almeno euro 500 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_3
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese
[...] straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Trapani;
• assegnare alla signora la casa coniugale, sita in Alcamo al Largo Borremans Pt_1
n.1, come sopra descritta in catasto;
• ritenere e dichiarare che il signor per quanto sopra rassegnato, è CP_1
responsabile del danno patito dalla signora come descritto in parte motiva, a causa Pt_1 della grave violazione da parte dello stesso dei doveri nascenti dal matrimonio e, per l'effetto,
• condannare il signor a corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1
risarcimento del danno endofamiliare, la somma di euro 116.000, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
• ordinare, come per legge, all' Ufficiale dello Stato Civile di Alcamo di procedere all'annotazione della sentenza.
• Con condanna del resistente a spese e compensi del giudizio.
*****
Si costituiva il resistente segnalando di aver interloquito con la Controparte_1 parte ricorrente al fine di conciliare la lite.
Alla prima udienza del 5.06.2025, la ricorrente, liberamente sentita, dichiarava di essere addivenuta ad un accordo con il marito e, successivamente, i coniugi depositavano note congiunte con cui chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
b. Nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro, fatto salvo quanto infra precisato e pattuito al punto d).
c. I coniugi dichiarano e danno atto di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, fatto salvo quanto infra precisato e pattuito al punto successivo.
2 d. A titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale nascente dal matrimonio e di qualsiasi eventuale reciproca voce di debito e credito nascente dal rapporto di coniugio e/o dal presente procedimento di separazione, le parti, rinunciando a qualsiasi ulteriore domanda e pretesa, convengono che:
il signor si obbliga, con ogni garanzia di legge, a trasferire alla signora Controparte_1
, che al detto titolo accetta, la quota di proprietà di sua spettanza, pari a Parte_1 un mezzo, dell'immobile già adibito a residenza familiare e sue pertinenze, e precisamente: immobile sito in Comune di Alcamo nella via Borremans n.1, censito in catasto,
l'appartamento, al foglio 51, particella 862, Sub.6, categoria A/3, classe 6, 6,5 vani, il garage di pertinenza, al foglio n.51, Particella 862, Sub.10, categoria C/6, classe 3, 25 metri quadrati.
Il signor dichiara e garantisce che la quota di un mezzo di detto immobile è di CP_1
sua piena proprietà e che la stessa non è gravata da pesi, ipoteche, pignoramenti e vincoli pregiudizievoli di alcun genere.
e. Entrambe le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto
è esente da ogni imposizione fiscale, in quanto lo stesso costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale di cui al presente giudizio e si obbligano ad intervenire all'atto pubblico di trasferimento, che dovrà essere stipulato entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della emittenda sentenza di separazione presso lo studio del Notaio sito in Alcamo, nonché a sottoscrivere tutti gli atti, le Persona_4 istanze e i documenti che dovessero essere necessari al fine della stipula. Ciascuna delle parti espressamente si obbliga, al medesimo fine, a consegnare presso lo studio notarile, entro giorni cinque dalla relativa comunicazione (da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, dei rispettivi procuratori costituiti nel presente giudizio), tutta la documentazione richiesta dallo studio medesimo per il rogito.
Ai fini fiscali le parti richiedono le agevolazioni di cui all'articolo 19 L.06/03/1987 n.74 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999 e, pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa. Le spese notarili restano a carico di . Parte_1
3 S'intende che in caso di mancato trasferimento dell'immobile in favore della signora Parte_1
, per qualsivoglia causale, gli effetti del presente accordo saranno caducati e la
[...] ricorrente potrà riproporre le domande già rinunciate.
f. Entrambe le parti si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza per i periodi precedenti al presente accordo, dichiarando espressamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per l'uso del sopra descritto bene immobile, né a qualsivoglia altro titolo, nulla essendo dovuto dall'uno all'altra in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura.
g. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per il figlio , che, ancorchè maggiorenne, non è ancora Per_2
economicamente autosufficiente, in misura di euro 250 mensili rivalutabili secondo gli indici
ISTAT; spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Trapani, da ripartirsi al 50% fra i genitori.
h. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione.
i. Compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, nonché la pacifica circostanza che la ricorrente abbia instaurato una nuova relazione.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, le spese del giudizio andranno compensate, come convenuto dalle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario,
[...] in data 20.07.1985, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 153, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice estensore
AN Lo AS
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