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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. AN Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
NN MAZZU' che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
MA MI SO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MARCELLO COLONNA, giusta procura in atti;
- resistente -
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Con ricorso depositato il 24.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva: di aver contratto matrimonio con il resistente Controparte_1
il 20.09.1999 – atto trascritto al n. 113, P.II, S.A, vol. 1; che dalla predetta unione nascevano e , oggi entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni; che venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi il si allontanava dalla casa familiare, sita in Barcellona P.G., CP_1
Via Leonardo Sciascia n. 5.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti provvisori di separazione tra i coniugi e l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà. Chiedeva, altresì, che venisse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno CP_1
mensile di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
il quale forniva la propria ricostruzione dei fatti, sottolineava come
[...]
la crisi familiare fosse imputabile ai comportamenti violenti e prevaricatori della moglie, la quale era solita gestire i figli in totale autonomia, screditando ai loro occhi la figura paterna. Da ultimo, la , nonostante le peggiorate Pt_1
condizioni cliniche del (a cui era stato diagnosticato nel 2008 un CP_1
disturbo bipolare compensato farmacologicamente negli anni) non faceva seguire il marito da uno specialista ma si limitava, quale medico di base, a prescrivere farmaci che ne peggioravano il quadro clinico. Precisava di aver lasciato l'abitazione familiare non spontaneamente e che, a causa delle telefonate e dei messaggi inviati per tentare di contattare i familiari, veniva querelato dalla per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. A Pt_1
seguito di ordinanza cautelare veniva trasferito presso la CTA di Santa
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile CA IT e, per l'effetto, sospeso dall'albo degli Avvocati con conseguenziale impossibilità di svolgere la professione. Ciò premesso il resistente chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione a ed un assegno per il suo mantenimento pari ad euro 2.000,00 Parte_1
mensili, o in subordine, assegno alimentare di euro 1.500,00 mensili. Aderiva alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla e si Pt_1
rendeva disponibile a versare quale contributo al mantenimento dei figli la cifra mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre il 10% delle spese straordinarie necessarie nel loro interesse.
Con note depositate in data 25 settembre 2024, parte ricorrente chiedeva in via preliminare, la nomina di un curatore speciale per Controparte_1
contestandogli la mancanza di capacità di intendere e di volere necessaria per essere validamente parte nel giudizio, nonché l'accoglimento totale delle domande esplicate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre, il Giudice riteneva necessaria la comparizione personale delle parti al fine di verificare la capacità di stare in giudizio del e rinviava all'udienza del 7 novembre 2024. CP_1
A seguito della predetta udienza il Giudice disponeva consulenza tecnica al fine di verificare “se lo stato mentale del resistente, sia tale da Controparte_1
impedirne l'attuale e cosciente partecipazione al procedimento nonché se, alla luce della documentazione in atti e di quella che il nominato c.t.u. riterrà di acquisire, il resistente fosse, al momento del rilascio della procura al difensore (13 luglio 2024), capace di intendere e di volere”
Depositata la consulenza, all'udienza del 4.2.2025 il Giudice prendeva atto del
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sezione civile fatto che dalla predetta consulenza emergeva l'incapacità di intendere e di volere del alla data di conferimento della procura all'avv. Mancuso, CP_1
(differentemente dallo stato attuale in cui appare capace di partecipare al giudizio) e disponeva darsi corso al procedimento dando atto che il CP_1
era rappresentato dall'Avv. Colonna a cui aveva conferito valida procura in data 13.11.2024 e assegnando termine perentorio per l'eventuale rinnovazione della procura rilasciata all'Avv. Mancuso.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, il
Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, ordinava alla stessa di corrispondere al resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di 1.200,00 euro quale contributo al mantenimento del coniuge a decorrere dal luglio
2024, ordinava al di corrispondere alla euro 400,00 mensili CP_1 Pt_1
(200,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre il 30% delle spese straordinarie, con trasmissione di copia degli atti al
Comando della Guardia di Finanza competente territorialmente per gli accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Con atto del 10.2.2025, l'avv. Mancuso si costituiva nuovamente in giudizio in aggiunta all'avv. Colonna, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate in atti.
Depositata la relazione della Guardia di Finanza la causa appariva matura per la decisione essendo superflue le prove richieste dalle parti, venivano così assegnati termini per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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sezione civile Ciò posto, vanno innanzitutto esaminate le richieste istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
Va in proposito confermata l'ordinanza dell'8 maggio 2025 con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
L'ordinanza sopra menzionata va confermata, altresì, in relazione alla richiesta di revoca dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, reiterata nella comparsa conclusionale di parte ricorrente, poiché, come già rappresentato, ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere oggetto di apposito reclamo.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
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sezione civile Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa l'intollerabilità della convivenza, come pure il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che entrambi hanno rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, cui il resistente si è associato.
Con riguardo alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in
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sezione civile modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, rilevando che quest'ultima, nel corso della vita matrimoniale, ha posto in essere comportamenti violenti e prevaricatori, anche riguardo all'istruzione ed educazione dei figli e che, da ultimo, ha mancato di prestare assistenza materiale e morale al coniuge.
Ciò premesso, la domanda di addebito proposta dal resistente non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso non ha fornito alcuna richiesta di carattere istruttorio, finalizzata a dimostrare l'attribuibilità causale della disgregazione del nucleo familiare alla sola . Non basta, infatti, un Pt_1
riscontro di una condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri del matrimonio, ma si sarebbe dovuto accertare che tale condotta abbia reso o contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, le parti sono in contrasto sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore del resistente.
Il ha chiesto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
2.000,00 mensili o, in subordine un assegno alimentare pari ad euro 1.500,00
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sezione civile rappresentando uno stato di disoccupazione incolpevole, frutto prima dell'internamento presso la CTA di Catania e, poi, della difficoltà di eventuali clienti ad affidarsi al patrocinio di un legale cui tutte le vicende sanitarie e giudiziarie sarebbero note nell'intero interland barcellonese ove svolgeva la propria attività legale.
Di contro, la ricorrente, ha chiesto nella comparsa conclusionale del
18.10.2025 di “revocare la corresponsione dell'assegno in favore del a far data CP_1
dalla sua corresponsione (luglio 2024) o, in subordine, da altra data successiva o, in ulteriore subordine, dalla data odierna. In subordine ridurre mensilmente il suddetto assegno ad € 300,00 mensili, sempre a far data dal luglio 2024 o da altra successiva o, in subordine, dalla data odierna in considerazione dei cospicui risparmi di cui il CP_1
dispone, che dei molteplici crediti professionali dallo stesso vantati e, soprattutto, in virtù della sua piena e totale capacità lavorativa, come certificata dal CTU, Dott. . Per_3
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze,
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sezione civile ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 12/12/2023, n.34728).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
in ragione della disparità reddituale esistente tra i coniugi.
[...]
Ed invero, per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, alla luce della documentazione reddituale in atti e degli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente per il periodo di imposta
2024 ha percepito i seguenti compensi: 76.524,240 euro quale reddito da lavoro dipendente erogato dall' ed è titolare della ditta CP_2
individuale denominata attiva dal 2004 per servizi degli Parte_1
studi di medicina generale. Di contro, il non ha percepito compensi CP_1
anche se risulta dal 1997 titolare dell'omonima ditta che svolge attività di studio legale. Entrambe le parti non risultano avere partecipazioni di imprese o società.
La risulta, inoltre, aver accantonato risparmi, costituiti dal saldo Pt_1
giacente su diversi conti corrente e su buoni postali per un importo pari circa euro 141.000,00 (tenuto conto della metà degli importi rispetto ai buoni cointestati). Il ha risparmi per un totale di euro circa 33.300,00. CP_1
Per quanto riguarda i beni immobili, la ricorrente è proprietaria di diversi
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sezione civile immobili (v. immobili di via Amendola e contrada Petraro), nonché comproprietaria di ulteriori immobili mentre il non risulta CP_1
intestatario di alcun immobile.
Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che lo squilibrio reddituale delle parti non è notevolmente mutato nel corso del giudizio tanto da giustificare una modifica del quantum previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, peraltro non oggetto di rituale reclamo.
La sperequazione sussistente tra le parti con riferimento alle risorse a loro disposizione a netto vantaggio della ricorrente è stata sostanzialmente confermata dagli accertamenti tributari disposti come sopra compendiati e che hanno cristallizzato la situazione reddituale al 2024 e le possidenze economiche al 28.02.2025.
Già con il ricorso introduttivo la ricorrente depositava certificazione reddituale per il periodo d'imposta 2020, 2021, 2022 ove si evince reddito complessivo pari ad euro 45.503,00, 56.784,00 e 53.137,00; parimenti, parte resistente con il suo atto introduttivo allegava la certificazione reddituale per il periodo d'imposta 2020, 2021, 2022 con redditi di euro 38.175,00, 27.133,00 e
26.628,00 nonché la documentazione inerente la sospensione dall'albo degli avvocati per le vicende che lo hanno riguardato. Con la prima memoria del
13.09.2024 il resistente depositava autocertificazione reddituale in cui attestava di aver percepito per l'anno precedente reddito lordo pari ad euro
47.000,00 ma di non percepire, alla data del 31.8.2024, alcun reddito. Dava atto di essere proprietario di una autovettura “Ford ecosport” e due motocicli, una vespa Piaggio del 1986 e una del 1967 (tuttavia non presenti nel rapporto della Guardia di Finanza) e di essere titolare di rapporto di conto corrente con
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sezione civile saldo approssimativo al 31.12.23 pari ad euro 17.600. Parimenti depositava dichiarazione dei redditi per anno di imposta 2024 con reddito complessivo pari ad euro 32.605,00.
La ricorrente con memoria del 5 settembre 2024 depositava autocertificazione reddituale in cui dichiarava di essere medico convenzionato e CP_2
medico specialista con reddito per l'anno 2023 pari ad euro 80158,00 per le attività sopra indicate oltre che per l'attività di CTU svolta sino all'anno 2022
e di percepire in atto un reddito mensile pari ad euro 5.000,00.
Così considerata la situazione economica complessiva non può valere in senso diverso il rilievo della possibile liquidazione delle somme percepibili a titolo di gratuito patrocinio, per le cause patrocinate in passato dal atteso CP_1
che, allo stato, tali somme non risultano essere percepite dal resistente, né può assumere valenza dirimente la mera attestazione del commercialista di parte ricorrente in data 22.09.2025 – avente mera valenza assertiva e non probatoria
– circa la presenza di oneri previdenziali e fiscali da decurtare al reddito complessivo d'imposta del 2024 in capo alla , che avrebbero indotto la Pt_1
ricorrente a dichiarare nell'autocertificazione un reddito diverso da quello reale.
Resta fermo il principio che in tema di diritto di famiglia i provvedimenti sono resi rebus sic stantibus, ammettendone dunque la modificabilità allorché mutino i presupposti di fatto sulla cui base gli stessi sono stati resi.
Passando all'esame delle ulteriori questioni relative ai figli, avendo gli stessi ormai raggiunto la maggiore età, nulla va disposto in ordine al loro affidamento, collocamento prevalente e al diritto di visita da parte dei genitori.
Va, in ogni caso, disposta l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva
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sezione civile proprietà della , alla ricorrente, non essendovi sul punto alcun Pt_1
contrasto tra le parti.
Residua la decisione sul quantum del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, da porre a carico del resistente, in quanto conviventi con la madre.
Alla luce di quanto sopra, stante la condizione di studenti, appare necessario confermare a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli con un assegno mensile pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale degli indici ISTAT tenuto conto delle esigenze dei figli nonché della convivenza con la madre e dei tempi di permanenza con la stessa.
In punto di mantenimento, si deve osservare che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. La somma disposta, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Tenuto conto della conferma del divario reddituale tra le parti ed in difetto di modifiche quantitative significative intervenute in corso di giudizio, le spese
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sezione civile straordinarie occorrenti per i figli, previamente concordate e documentate, dovranno gravare a carico della ricorrente in misura del 70% mentre il restante 30% resterà a carico del padre, come già disposto nella parte dispositiva dell'ordinanza del 7.02.2025.
Tenuto conto dei rilievi sollevati da ultimo da parte ricorrente circa la gestione delle spese straordinarie, si precisa che in tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese
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sezione civile farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Tenuto conto della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande svolte (parte resistente soccombente in punto di addebito della separazione;
parte ricorrente sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge;
entrambe le parti sono soccombenti sulla quantificazione del mantenimento per i figli), si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti, ciascuna in ragione di metà.
Va rigettata la domanda articolata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di , essendo sul punto sufficiente rilevare il difetto Controparte_1
della soccombenza integrale di quest'ultimo, quale presupposto legale di applicabilità dell'istituto invocato.
- 14 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 20 settembre 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 113, parte 2, Serie A, vol. 1, Uff.1, Anno 1999; conferma nel resto l'ordinanza depositata in data 7 febbraio 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti, ciascuna in ragione di metà; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di . Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. AN Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 15 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. AN Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
NN MAZZU' che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
MA MI SO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MARCELLO COLONNA, giusta procura in atti;
- resistente -
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Con ricorso depositato il 24.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva: di aver contratto matrimonio con il resistente Controparte_1
il 20.09.1999 – atto trascritto al n. 113, P.II, S.A, vol. 1; che dalla predetta unione nascevano e , oggi entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni; che venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi il si allontanava dalla casa familiare, sita in Barcellona P.G., CP_1
Via Leonardo Sciascia n. 5.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti provvisori di separazione tra i coniugi e l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà. Chiedeva, altresì, che venisse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno CP_1
mensile di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
il quale forniva la propria ricostruzione dei fatti, sottolineava come
[...]
la crisi familiare fosse imputabile ai comportamenti violenti e prevaricatori della moglie, la quale era solita gestire i figli in totale autonomia, screditando ai loro occhi la figura paterna. Da ultimo, la , nonostante le peggiorate Pt_1
condizioni cliniche del (a cui era stato diagnosticato nel 2008 un CP_1
disturbo bipolare compensato farmacologicamente negli anni) non faceva seguire il marito da uno specialista ma si limitava, quale medico di base, a prescrivere farmaci che ne peggioravano il quadro clinico. Precisava di aver lasciato l'abitazione familiare non spontaneamente e che, a causa delle telefonate e dei messaggi inviati per tentare di contattare i familiari, veniva querelato dalla per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. A Pt_1
seguito di ordinanza cautelare veniva trasferito presso la CTA di Santa
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile CA IT e, per l'effetto, sospeso dall'albo degli Avvocati con conseguenziale impossibilità di svolgere la professione. Ciò premesso il resistente chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione a ed un assegno per il suo mantenimento pari ad euro 2.000,00 Parte_1
mensili, o in subordine, assegno alimentare di euro 1.500,00 mensili. Aderiva alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla e si Pt_1
rendeva disponibile a versare quale contributo al mantenimento dei figli la cifra mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre il 10% delle spese straordinarie necessarie nel loro interesse.
Con note depositate in data 25 settembre 2024, parte ricorrente chiedeva in via preliminare, la nomina di un curatore speciale per Controparte_1
contestandogli la mancanza di capacità di intendere e di volere necessaria per essere validamente parte nel giudizio, nonché l'accoglimento totale delle domande esplicate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre, il Giudice riteneva necessaria la comparizione personale delle parti al fine di verificare la capacità di stare in giudizio del e rinviava all'udienza del 7 novembre 2024. CP_1
A seguito della predetta udienza il Giudice disponeva consulenza tecnica al fine di verificare “se lo stato mentale del resistente, sia tale da Controparte_1
impedirne l'attuale e cosciente partecipazione al procedimento nonché se, alla luce della documentazione in atti e di quella che il nominato c.t.u. riterrà di acquisire, il resistente fosse, al momento del rilascio della procura al difensore (13 luglio 2024), capace di intendere e di volere”
Depositata la consulenza, all'udienza del 4.2.2025 il Giudice prendeva atto del
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sezione civile fatto che dalla predetta consulenza emergeva l'incapacità di intendere e di volere del alla data di conferimento della procura all'avv. Mancuso, CP_1
(differentemente dallo stato attuale in cui appare capace di partecipare al giudizio) e disponeva darsi corso al procedimento dando atto che il CP_1
era rappresentato dall'Avv. Colonna a cui aveva conferito valida procura in data 13.11.2024 e assegnando termine perentorio per l'eventuale rinnovazione della procura rilasciata all'Avv. Mancuso.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, il
Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, ordinava alla stessa di corrispondere al resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di 1.200,00 euro quale contributo al mantenimento del coniuge a decorrere dal luglio
2024, ordinava al di corrispondere alla euro 400,00 mensili CP_1 Pt_1
(200,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre il 30% delle spese straordinarie, con trasmissione di copia degli atti al
Comando della Guardia di Finanza competente territorialmente per gli accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Con atto del 10.2.2025, l'avv. Mancuso si costituiva nuovamente in giudizio in aggiunta all'avv. Colonna, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate in atti.
Depositata la relazione della Guardia di Finanza la causa appariva matura per la decisione essendo superflue le prove richieste dalle parti, venivano così assegnati termini per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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sezione civile Ciò posto, vanno innanzitutto esaminate le richieste istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
Va in proposito confermata l'ordinanza dell'8 maggio 2025 con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
L'ordinanza sopra menzionata va confermata, altresì, in relazione alla richiesta di revoca dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, reiterata nella comparsa conclusionale di parte ricorrente, poiché, come già rappresentato, ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere oggetto di apposito reclamo.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
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sezione civile Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa l'intollerabilità della convivenza, come pure il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che entrambi hanno rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, cui il resistente si è associato.
Con riguardo alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in
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sezione civile modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, rilevando che quest'ultima, nel corso della vita matrimoniale, ha posto in essere comportamenti violenti e prevaricatori, anche riguardo all'istruzione ed educazione dei figli e che, da ultimo, ha mancato di prestare assistenza materiale e morale al coniuge.
Ciò premesso, la domanda di addebito proposta dal resistente non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso non ha fornito alcuna richiesta di carattere istruttorio, finalizzata a dimostrare l'attribuibilità causale della disgregazione del nucleo familiare alla sola . Non basta, infatti, un Pt_1
riscontro di una condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri del matrimonio, ma si sarebbe dovuto accertare che tale condotta abbia reso o contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, le parti sono in contrasto sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore del resistente.
Il ha chiesto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
2.000,00 mensili o, in subordine un assegno alimentare pari ad euro 1.500,00
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sezione civile rappresentando uno stato di disoccupazione incolpevole, frutto prima dell'internamento presso la CTA di Catania e, poi, della difficoltà di eventuali clienti ad affidarsi al patrocinio di un legale cui tutte le vicende sanitarie e giudiziarie sarebbero note nell'intero interland barcellonese ove svolgeva la propria attività legale.
Di contro, la ricorrente, ha chiesto nella comparsa conclusionale del
18.10.2025 di “revocare la corresponsione dell'assegno in favore del a far data CP_1
dalla sua corresponsione (luglio 2024) o, in subordine, da altra data successiva o, in ulteriore subordine, dalla data odierna. In subordine ridurre mensilmente il suddetto assegno ad € 300,00 mensili, sempre a far data dal luglio 2024 o da altra successiva o, in subordine, dalla data odierna in considerazione dei cospicui risparmi di cui il CP_1
dispone, che dei molteplici crediti professionali dallo stesso vantati e, soprattutto, in virtù della sua piena e totale capacità lavorativa, come certificata dal CTU, Dott. . Per_3
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze,
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sezione civile ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 12/12/2023, n.34728).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
in ragione della disparità reddituale esistente tra i coniugi.
[...]
Ed invero, per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, alla luce della documentazione reddituale in atti e degli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente per il periodo di imposta
2024 ha percepito i seguenti compensi: 76.524,240 euro quale reddito da lavoro dipendente erogato dall' ed è titolare della ditta CP_2
individuale denominata attiva dal 2004 per servizi degli Parte_1
studi di medicina generale. Di contro, il non ha percepito compensi CP_1
anche se risulta dal 1997 titolare dell'omonima ditta che svolge attività di studio legale. Entrambe le parti non risultano avere partecipazioni di imprese o società.
La risulta, inoltre, aver accantonato risparmi, costituiti dal saldo Pt_1
giacente su diversi conti corrente e su buoni postali per un importo pari circa euro 141.000,00 (tenuto conto della metà degli importi rispetto ai buoni cointestati). Il ha risparmi per un totale di euro circa 33.300,00. CP_1
Per quanto riguarda i beni immobili, la ricorrente è proprietaria di diversi
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sezione civile immobili (v. immobili di via Amendola e contrada Petraro), nonché comproprietaria di ulteriori immobili mentre il non risulta CP_1
intestatario di alcun immobile.
Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che lo squilibrio reddituale delle parti non è notevolmente mutato nel corso del giudizio tanto da giustificare una modifica del quantum previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, peraltro non oggetto di rituale reclamo.
La sperequazione sussistente tra le parti con riferimento alle risorse a loro disposizione a netto vantaggio della ricorrente è stata sostanzialmente confermata dagli accertamenti tributari disposti come sopra compendiati e che hanno cristallizzato la situazione reddituale al 2024 e le possidenze economiche al 28.02.2025.
Già con il ricorso introduttivo la ricorrente depositava certificazione reddituale per il periodo d'imposta 2020, 2021, 2022 ove si evince reddito complessivo pari ad euro 45.503,00, 56.784,00 e 53.137,00; parimenti, parte resistente con il suo atto introduttivo allegava la certificazione reddituale per il periodo d'imposta 2020, 2021, 2022 con redditi di euro 38.175,00, 27.133,00 e
26.628,00 nonché la documentazione inerente la sospensione dall'albo degli avvocati per le vicende che lo hanno riguardato. Con la prima memoria del
13.09.2024 il resistente depositava autocertificazione reddituale in cui attestava di aver percepito per l'anno precedente reddito lordo pari ad euro
47.000,00 ma di non percepire, alla data del 31.8.2024, alcun reddito. Dava atto di essere proprietario di una autovettura “Ford ecosport” e due motocicli, una vespa Piaggio del 1986 e una del 1967 (tuttavia non presenti nel rapporto della Guardia di Finanza) e di essere titolare di rapporto di conto corrente con
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sezione civile saldo approssimativo al 31.12.23 pari ad euro 17.600. Parimenti depositava dichiarazione dei redditi per anno di imposta 2024 con reddito complessivo pari ad euro 32.605,00.
La ricorrente con memoria del 5 settembre 2024 depositava autocertificazione reddituale in cui dichiarava di essere medico convenzionato e CP_2
medico specialista con reddito per l'anno 2023 pari ad euro 80158,00 per le attività sopra indicate oltre che per l'attività di CTU svolta sino all'anno 2022
e di percepire in atto un reddito mensile pari ad euro 5.000,00.
Così considerata la situazione economica complessiva non può valere in senso diverso il rilievo della possibile liquidazione delle somme percepibili a titolo di gratuito patrocinio, per le cause patrocinate in passato dal atteso CP_1
che, allo stato, tali somme non risultano essere percepite dal resistente, né può assumere valenza dirimente la mera attestazione del commercialista di parte ricorrente in data 22.09.2025 – avente mera valenza assertiva e non probatoria
– circa la presenza di oneri previdenziali e fiscali da decurtare al reddito complessivo d'imposta del 2024 in capo alla , che avrebbero indotto la Pt_1
ricorrente a dichiarare nell'autocertificazione un reddito diverso da quello reale.
Resta fermo il principio che in tema di diritto di famiglia i provvedimenti sono resi rebus sic stantibus, ammettendone dunque la modificabilità allorché mutino i presupposti di fatto sulla cui base gli stessi sono stati resi.
Passando all'esame delle ulteriori questioni relative ai figli, avendo gli stessi ormai raggiunto la maggiore età, nulla va disposto in ordine al loro affidamento, collocamento prevalente e al diritto di visita da parte dei genitori.
Va, in ogni caso, disposta l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva
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sezione civile proprietà della , alla ricorrente, non essendovi sul punto alcun Pt_1
contrasto tra le parti.
Residua la decisione sul quantum del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, da porre a carico del resistente, in quanto conviventi con la madre.
Alla luce di quanto sopra, stante la condizione di studenti, appare necessario confermare a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli con un assegno mensile pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale degli indici ISTAT tenuto conto delle esigenze dei figli nonché della convivenza con la madre e dei tempi di permanenza con la stessa.
In punto di mantenimento, si deve osservare che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. La somma disposta, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Tenuto conto della conferma del divario reddituale tra le parti ed in difetto di modifiche quantitative significative intervenute in corso di giudizio, le spese
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sezione civile straordinarie occorrenti per i figli, previamente concordate e documentate, dovranno gravare a carico della ricorrente in misura del 70% mentre il restante 30% resterà a carico del padre, come già disposto nella parte dispositiva dell'ordinanza del 7.02.2025.
Tenuto conto dei rilievi sollevati da ultimo da parte ricorrente circa la gestione delle spese straordinarie, si precisa che in tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese
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sezione civile farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Tenuto conto della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande svolte (parte resistente soccombente in punto di addebito della separazione;
parte ricorrente sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge;
entrambe le parti sono soccombenti sulla quantificazione del mantenimento per i figli), si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti, ciascuna in ragione di metà.
Va rigettata la domanda articolata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di , essendo sul punto sufficiente rilevare il difetto Controparte_1
della soccombenza integrale di quest'ultimo, quale presupposto legale di applicabilità dell'istituto invocato.
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sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 20 settembre 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 113, parte 2, Serie A, vol. 1, Uff.1, Anno 1999; conferma nel resto l'ordinanza depositata in data 7 febbraio 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti, ciascuna in ragione di metà; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di . Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. AN Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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sezione civile