Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
EN ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere DO RA Primo referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio n. 23105, relativa al conto giudiziale n. 39347 – SaER IO, in qualità di agente contabile (consegnatario beni di consumo) dell’istituto nazionale di ricovero e cura per gli anziani INRCA - IRCCS – esercizio 2017, (C.F. SLRGNN57B05D086A) nato a [...] il [...], residente a IT (CS) alla via G. Marconi n. 2, elettivamente domiciliato in Piane Crati alla via Rizzuso n. 3 presso lo studio legale dell’avv.
IO OR (C.F. [...]) dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti (giovanniporco@pec.it).
letti gli atti e documenti di causa;
nella pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2025, uditi per l’agente contabile l’avv. Loredana Lo Faro, per delega del difensore costituito, e per l’ufficio di procura il pubblico ministero dott. Pasquale Pedace; nessuno è comparso per l’amministrazione.
Sentenza n. 53/2026
FATTO
1. Con relazione di irregolarità n° 303/2021 il Magistrato istruttore rappresentava che con ordinanza n. 88 dell’8 giugno 2021, depositata in data 19 luglio 2021, la sezione giurisdizionale per la Regione Marche – dopo aver provveduto alla riunione dei giudizi per connessione oggettiva – ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione giurisdizionale per la Regione Calabria con riguardo ai conti giudiziali presentati per gli esercizi 2013-2018 e con atto del 21.9.2021 la procura regionale ha riassunto i giudizi di conto dinanzi a questa sezione chiedendo di esprimersi in ordine alla sussistenza della propria competenza.
2. Con sentenza n. 70/2022 la sezione giurisdizionale dichiarava la propria competenza territoriale, la procedibilità dei conti e rimetteva gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’esame.
3. Con relazione integrativa del 30.10.2024 il magistrato istruttore rappresentava, tra l’altro, che il prospetto sottoscritto e trasmesso non è un conto giudiziale: consta infatti di ben n.
98 pagine e seppure la copertina sia intestata “Conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo”, in realtà è una stampa denominata “situazione di magazzino sintetica” costituente l’inventario di magazzino, con valorizzazione delle scorte (giacenza finale) al costo medio; inoltre, tale stampa contiene indistintamente l’elencazione – articolo per articolo – di beni sanitari e beni non sanitari, laddove avrebbero dovuto redigersi due conti, uno per i primi (magazzino farmacia) ed uno per i secondi (beni di consumo), a cui il conto è intestato, ravvisandosi una situazione di confusione gestionale; tale stampa, poi, non presenta in allegato un prospetto riepilogativo contenente le giacenze inziali (quantità e valore), le acquisizioni, i beni consegnati e le giacenze finali (per ogni sezione a quantità e valore), con i rispettivi totali distinti tra beni sanitari e beni non sanitari.
Veniva altresì evidenziato un problema di valorizzazione, poiché nell’inventario i beni sono valorizzati al costo medio ponderato e non al costo di acquisto, come, peraltro, previsto dal piano attuativo della certificabilità – area rimanenze paragrafo 5.4: procedura di rilevazione e valorizzazione delle scorte (E.3).
Infine, veniva indicato che la situazione sintetica di magazzino riporta le firme autografe dell’economo (sig. Umberto Sposato) e del dirigente amministrativo (dr. Francesco Pichierri), e le firme a stampa ex art. 3, c.2, del d. Lgs. n. 39/1993 dell’agente contabile e del responsabile dell’UO amministrazione e finanza.
Pertanto, riteneva che il conto fosse da dichiarare improcedibile, considerato che, anche in ragione della giurisprudenza di questa sezione giurisdizionale, la stampa inviata non rappresenta il conto giudiziale e quest’ultimo non è, pertanto, rappresentativo della gestione in esame.
4. Con memoria del 22.5.2025 l’agente contabile riferiva di essere stato infermiere e che veniva adibito (anzi demansionato)
a commesso di magazzino, senza alcun potere gestorio, decisorio o di conservazione a lui ascrivibile e, pertanto, di non poter essere considerato, in alcun caso, agente contabile della farmacia dell’Inrca.
Indicava, poi, come evidenziato dalla stessa relazione che il conto presentato altro non sarebbe che una situazione di magazzino sintetica e la paternità del documento non può essergli attribuita in nessun caso; concludeva per la declaratoria d’inammissibilità della domanda e l’assoluta estraneità a tutti gli addebiti mossi in relazione al conto giudiziale.
5. All’udienza del 14 ottobre 2025 per l’agente contabile l’avv.
Lo Faro si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate. Il pubblico ministero concludeva rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il conto è improcedibile.
Si osserva, infatti, che in adesione con quanto rilevato dal magistrato istruttore la stampa inviata non rappresenta il conto giudiziale e, dunque, non è rappresentativa della gestione in esame.
Incidono su detta valutazioni le criticità evidenziate nella relazione rispetto al documento presentato:
- stampa denominata “situazione di magazzino sintetica”
costituente in realtà l’inventario di magazzino, con valorizzazione delle scorte (giacenza finale) al costo medio;
- l’elencazione indistinta di beni sanitari e beni non sanitari
(dunque di quelli del magazzino farmacia e beni di consumo)
senza presentare un prospetto riepilogativo contenente le giacenze inziali (quantità e valore), le acquisizioni, i beni consegnati e le giacenze finali (per ogli sezione a quantità e valore);
- la valorizzazione dei beni, essendo stati valorizzati al costo medio ponderato e non al costo di acquisto, come previsto dal piano attuativo della certificabilità – area rimanenze paragrafo 5.4: procedura di rilevazione e valorizzazione delle scorte (E.3).
Tutti tali elementi evidenziano rispetto al conto presentato una situazione di confusione gestionale che non consente l’esame del conto nel rispetto della normativa.
Merita di essere evidenziato, per coerenza di ragionamento, che il presente conto è stato oggetto di scrutinio, in via preliminare, da parte della sezione (seppur da altro Collegio) che con sentenza n. 70/2022 ha dichiarato la propria competenza territoriale e la procedibilità del conto; tuttavia, in quella sede la procedibilità era legata ad un profilo meramente formale (depositato in formato pdf, in copia e senza attestazione di conformità all’originale), superato in ragione della previsione dell’art. 2712 c.c. e senza alcuna valutazione ulteriore; nel caso di specie, invece, la questione della procedibilità attiene alla valutazione del conto sotto un profilo sostanziale legato alla corretta rappresentazione, valorizzazione e imputazione delle poste a seguito dell’esame del magistrato istruttore.
Si osserva, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l’agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.
5. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23105 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’improcedibilità del conto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
DO RA EN ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente