Corte Cost., sentenza 09/12/2025, n. 183
CCOST
Sentenza 9 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, all’art. 101 TFUE e all’art. 4 TUE

    Le questioni sono inammissibili perché la reductio ad legitimitatem richiederebbe un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo rimesse alla discrezionalità del legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo (es. tornare a un OFM fisso o ridurre significativamente l'aliquota).

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Massime1

Quando il rimedio alvulnusriscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45784; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 96/2022 - mass. 44717; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – in quanto il rimedio alvulnusriscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, 101 TFUE e 4 TUE, dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dagli artt. 1, comma 1074, della legge n. 145 del 2018, 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019, 1, comma 122, della legge n. 197del 2022 e 1, comma 48, lett.a, n. 3, della legge n. 213 del 2023, che disciplina le modalità di attuazione dell’onere fiscale minimo/OFM da applicare per la vendita delle sigarette, previsto dalla citata direttiva. La disposizione censurata, nello stabilire un meccanismo di indicizzazione dell’OFM al prezzo medio ponderato/PMP-sigarette – per cui lo stesso viene rideterminato automaticamente ogni anno in funzione del prezzo di vendita delle sigarette relativo all’anno precedente – e nel fissare il livello di adeguamento al PMP in una percentuale estremamente elevata, progressivamente aumentata negli anni, presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità in quanto comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi dei produttori di sigarette. Tale meccanismo, infatti, innesca un automatismo che incide drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa” con un effetto di protezione della “fascia alta” cui consegue il pregiudizio della finalità della tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute. Tuttavia, lareductio ad legitimitatem, data la molteplicità di soluzioni idonee allo scopo, espressive di diverse scelte di sistema, non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, fermo restando che la concreta determinazione dell’OFM deve essere informata a criteri di proporzionalità e di contemperamento dei citati obiettivi.) (Precedente: S. 220/2023 - mass.45897).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 09/12/2025, n. 183
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 183
Data del deposito : 9 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo