Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
In caso di caducazione del vincolo di inedificabilità (nella specie, verde pubblico), cui una determinata zona del territorio comunale sia stata assoggettata dal P.R.G., tale zona va assimilata a quelle prive di disciplina urbanistica, con la conseguenza che la facoltà di realizzare costruzioni è soggetta all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 17 legge n. 765 del 1967 e, in caso d'inapplicabilità di tale norma per non essere stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G. (quarto comma art. cit.), all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 873 cod. civ., con conseguente applicabilità, nell'una o nell'altra ipotesi, dell'art. 876 cod. civ. in tema di costruzioni in aderenza. Peraltro, anche la costruzione realizzata in zona soggetta a vincolo di inedificabilità deve osservare le norme in materia di distanza previste dalla legislazione speciale o, in via residuale, dal codice civile, poiché la tutela ripristinatoria prevista da tali norme non può venire meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle distanze, ne', tantomeno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT RN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUPI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FULICI LIVIA, MASSAGRANDE BENVENUTO, elettivamente domiciliati in ROMA Via FRATELLI RUSPOLI 8, presso lo studio degli avvocati SCROFANA e RUGGERI, difesi dagli avvocati CLAUDIO PITTELLI (revocato successivamente), GIANFRANCO RUGGERI, PAOLA SCROFANA, per procura speciale del notaio Dott.ssa Maria Antonietta CAVALLO in Roma, del 26/9/01 rep. n. 2552;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1475/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Mario LUPI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gianfranco RUGGERI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto da RN TT avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 5 luglio 1993, da IA FU e EN DE, lo aveva condannato alla demolizione di alcuni manufatti, costruiti in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ed in aderenza a preesistente fabbricato di proprietà degli attori, nonché sull'appello incidentale proposto dalla FU e dal DE, con sentenza resa in data 12 maggio 1999 ha rigettato il gravame principale ed, in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, ha condannato il TT a rimuovere il dislivello creato, mediante riporto di terreno, tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti.
In ordine all'appello principale, la corte di merito ha, in primo luogo, escluso che il Tribunale, disponendo la demolizione della costruzione perché realizzata in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità, avesse accolto una domanda inammissibile perché nuova, osservando che gli attori, nell'affermare in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice il proprio "diritto all'osservanza della normativa vigente in materia di edificabilità rispetto alle proprie costruzioni" e nel chiedere, conseguentemente, la "demolizione della costruzione illegittimamente realizzata in aderenza", non solo non avevano prospettata una nuova causa petendi, dal momento che già con l'atto introduttivo del giudizio avevano fatta valere anche la violazione di detta normativa, ma non avevano neppure rinunciato a denunciare la violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati. Peraltro, a rendere inammissibile una domanda nuova, non è sufficiente la mancata accettazione del contraddittorio, occorrendo un esplicito rifiuto del contraddittorio stesso, che nella specie era mancato. Nel merito, il giudice d'appello ha ritenuto che la norma del Piano Regolatore Generale che sottoponeva a vincolo d'inedificabilità la zona in cui era sorta la costruzione del TT, perché destinata a "verde pubblico", non solo era d'immediata applicazione, ma si caratterizzava come norma integratrice delle norme codicistiche in tema di distanze tra fabbricati, con la conseguente invocabilità, da parte del vicino danneggiato, anche della tutela ripristinatoria.
A giustificazione di tale conclusione ha affermato che, dovendosi, la natura di norma integrativa delle disposizioni codicistiche di una norma regolamentare, desumere dallo scopo della norma regolamentare, nel caso in esame andava valorizzato il rilievo che, mentre per alcune zone del territorio il P.R.G. prevedeva il vincolo d'inedificabilità, per tutte le altre zone prescriveva determinati distacchi dai confini e dalle costruzioni confinanti, diversi a seconda della zona;
sicché, risultava evidente la volontà di completare e rafforzare, con l'imposizione del vincolo d'inedificabilità in alcune zone, la tutela dei privati accanto alla volontà di perseguire interessi generali o urbanistici. Quanto all'appello incidentale, la corte territoriale, rilevata, comunque l'accettazione implicita del contraddittorio da parte del TT, sulla domanda di rimozione del rilevato di terreno creato tra i due fondi ha ritenuto che tale domanda fosse compresa in quella, originariamente proposta, di condanna alla rimozione di tutte le opere illegittime e che essa risultasse fondata, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., poiché dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio era emerso che la spinta esercitata dal rilevato di terreno contro il fabbricato degli appellati incidentali aveva contribuito a danneggiarne la struttura necessaria nella misura di un terzo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il TT, affidandosi a cinque motivi. La FU ed il DE resistono con controricorso.
V'è memoria difensiva per i controricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col promo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nonché per difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuta ammissibile la domanda, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, volta a far valere la violazione della normativa in materia di edificabilità, sostenendo, in primo luogo, che la Corte non ha considerato che diverso era il petit mediato (altro è chiedere la demolizione delle costruzioni;
altro è chiedere "la riduzione dei luoghi in modo tale da eliminare l'artificiosa differenza di dislivello creata tra il proprio fondo e quello del convenuto) ed, in secondo luogo, che anche con riferimento alla causa petendi, una cosa è fondare la domanda sul "diritto al rispetto delle distanze di legge", "diritto all'osservanza altra cosa è basarla sul della normativa vigente in materia di edificabilità".
Rileva, inoltre, il ricorrente che, collegando erroneamente la denuncia della violazione della normativa in tema di edificabilità unicamente alla richiesta di demolizione della costruzione illegittimamente realizzata in aderenza, anziché all'effettiva domanda, volta all'eliminazione del dislivello, il giudice d'appello ha stabilito, peraltro immotivatamente, che gli attori non avevano rinunciato a far valere la violazione delle norme sulle distanze. La censura è inammissibile, perché volta a provocare un non consentito sindacato sull'indagine di merito svolta dalla Corte d'Appello al fine di accertare od escludere la "novità" della domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale.
In tale indagine non è stato omesso l'esame del Petitum, poiché espressamente la sentenza impugnata individua l'oggetto della domanda, secondo la successiva formulazione, nella "demolizione della costruzione illegittimamente autorizzata in aderenza", ritenendo correttamente, sia pure per implicito, ininfluente la letterale formulazione della domanda, che sembra porre la richiesta di demolizione del fabbricato solo come strumento per la rimozione del dislivello artificiale.
Quanto, poi, alla causa petendi, il giudice d'appello con congrua motivazione, che tiene conto sia dell'originaria formulazione della domanda, nella quale riscontra anche la denuncia della violazione della normativa in tema di edificabilità, sia della successiva formulazione, con la quale, chiedendosi la demolizione del fabbricato, non si rinunciava a far valere la violazione delle norme in tema di distanze, esclude correttamente la dedotta diversità di causa petendi, sicché anche su tale punto la censura risulta inammissibile in questa sede.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 183, 184 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservano che:
1^) la corte di merito ha apoditticamente ritenuto che la domanda di rimozione del dislivello fosse compresa nell'originaria domanda;
2^) nulla, inoltre, dice in ordine alla fondatezza di tale domanda;
3^) il rilevato di terreno non viene neppure esattamente identificato nella sua precisa estensione e consistenza;
il che pone problemi in sede esecutiva;
4^) è stato operato un travisamento delle conclusioni del C.T.U., che si era limitato ad accertare che il rilevato di terreno aveva semplicemente provocato "un ristagno delle acque pluviali". Il motivo è infondato con riferimento a ciascuna delle questioni poste.
Quanto al primo rilievo, la motivazione data dalla Corte d'Appello per escludere l'eccepito carattere di "novità" della domanda di usucapione del dislivello artificiale, sia pur sintetica, è sufficiente e corretta, poiché, interpretando l'originaria formulazione della domanda come diretta alla rimozione di tutte le opere illegittime (sul punto la censura è inammissibile in sede di legittimità) ritiene correttamente compresa in essa anche la domanda di rimozione del dislivello.
Contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, non è, poi, esatto che manchi la motivazione sul merito della domanda de qua, poiché, come, del resto, finisce col riconoscere lo stesso ricorrente svolgendo ulteriore censura sub 4^), la corte distrettuale utilizza le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio per ritenere provato che il fabbricato degli attori abbia subito danni a causa della spinta esercitata sulla propria struttura muraria dal rilevato di terreno.
Non è ammissibile la censura relativa all'interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché la corte di merito con motivazione sufficiente e scevra da vizi di sorta, ha ritenuto che fondatamente gli attori si dolessero di danni cagionati dalla spinta esercitata dal dislivello artificialmente creato. In ordine, poi, alla mancata indicazione in sentenza della precisa estensione e consistenza del rilevato di terreno, devesi ritenere che l'individuazione nel rilevato di terreno dell'oggetto della statuizione di condanna alla rimozione circoscriva in modo sufficientemente chiaro l'oggetto dell'esecuzione, essendo evidente che l'estensione e la consistenza del rilevato sono segnate dalla sagoma stessa del rilevato.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia nonché violazione od erronea applicazione degli artt. 112, 183 e 184 cod. proc. civ., adducendo l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene accettato il contraddittorio sulla domanda nuova in considerazione del semplice silenzio del convenuto, essendo necessario un espresso rifiuto del contraddittorio stesso.
Non risulta chiaro, ma, in difetto di precisazione al riguardo, sì deve ritenere che la censura si riferisca ad entrambe le domande ritenute nuove dal ricorrente, in dissenso dal pensiero espresso dalla corte territoriale.
Nel merito, si osserva che la censura è superata dal rigetto dei primi due motivi, poiché, ritenuto correttamente escluso il carattere di novità sia della domanda di abbattimento della costruzione sia della domanda di rimozione del dislivello artificiale, perde rilievo la questione dell'accettazione o del rifiuto del contraddittorio su di esse da parte del convenuto. Col quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Cost., 869, 871, 872, 873 e sgg. cod. civ., 7, 11 e 40 L. n. 1150 del 1942, 2 L. n. 1187 del 1968, D.M. 1^ aprile 1968, 4, ult. co., L. n. 10 del 1977, 15 N.T.A. del P.R.G. di Roma e 1362 e sgg. cod. civ. nonché difetto di motivazione, si censura nel merito la decisione relativa all'appello principale, osservandosi che: 1^) se è vero che un vincolo d'inedificabilità assoluta previsto dallo strumento urbanistico generale ha carattere di immediata obbligatorietà, è pur vero che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 1187 del 1968, se entro cinque anni dall'approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati, il vincolo diviene inefficace;
2^) conseguentemente, decorso inutilmente il quinquennio, il privato potrà utilizzare la propria area a fini edificatori senza alcuna limitazione relativamente alle distanze legali;
3^) comunque, il carattere integrativo delle norme codicistiche in tema di distanze tra fabbricati non può, per una norma del P.R.G. che preveda il vincolo di inedificabilità su di una determinata zona, farsi derivare dalla mera circostanza che con riferimento ad altre zone dello stesso territorio siano prescritte determinate distanze dai confini e dalle costruzioni, poiché tale tesi porterebbe ad assicurare la tutela reale anche a prescindere dalla distanza osservata dal vicino e, quindi, a prescindere dalla esistenza del pericolo di formazione di dannose intercapedini;
4^) peraltro, la destinazione a verde pubblico di una zona non impedisce la realizzazione in essa, in virtù di piani particolareggiati, di manufatti preordinati ad una migliore fruizione e godibilità della zona, con la conseguenza che in tali casi vanno osservate le distanze legali prescritte;
5^) la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. SS.UU. n. 5143 del 1998) ritiene che la realizzazione di una costruzione in zona inedificabile non attribuisca al vicino la tutela ripristinatoria.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
A ragione, in primo luogo, il ricorrente ripropone la questione della caducazione del vincolo d'inedificabilità, della quale il giudice d'appello, nonostante una specifica censura svolta dall'appellante principale, ha del tutto omesso l'esame. Non v'è dubbio che, se nel quinquennio dalla data di approvazione del P.R.G. del Comune di Roma. non fossero stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati, ai sensi dell'art. 2 L. n. 1187 del 1968 il vincolo d'inedificabilità assoluta imposto dal P.R.G. sulla zona in cui è ubicato il fondo del ricorrente, perché destinata a "verde pubblico", sarebbe divenuto inefficace, con la conseguente possibilità per i proprietari dei fondi posti nella zona di edificare.
Ma da tale condizione giuridica della zona non sarebbe consentito far derivare la conseguenza di libera edificabilità, cioè di inapplicabilità di qualsiasi disposizione in tema di distacchi dai confini e/o dalle costruzioni vicine, pretesa dal ricorrente.
È stato già ritenuto da questa Suprema Corte con sentenza n. 13011 del 2 ottobre 2000, che, in ipotesi di caducazione, ai sensi della citata norma, del vincolo urbanistico di inedificabilità vigente su di una zona del territorio comunale, tale zona va assimilata a quelle che siano prive di disciplina urbanistica, con la conseguenza che troverà applicazione, ricorrendo le condizioni previste dal 4^ comma, l'art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765, che, introducendo l'art. 41 - quinquies della L. 17 agosto 1942, n. 1150, stabilisce che, nei comuni privi di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la distanza dagli edifici vicini non dev'essere inferiore all'altezza di ciascun fronte da costruire. In caso di verificata inapplicabilità di tale norma ai sensi del citato comma 4^, per non essere stato adottato un provvedimento integrativo del Piano Regolatore Generale, idoneo a consentire l'edificazione nella zona precedentemente soggetta a vincolo d'inedificabilità, dovrà, invece, essere applicata la norma residuale di cui all'art. 873 cod. civ. Nell'una o nell'altra ipotesi, ovviamente, potrà farsi valere la facoltà di costruire in aderenza alla costruzione del vicino realizzata sul confine, tale facoltà essendo espressamente prevista dall'art. 876 cod. civ. per la seconda ipotesi e derivando da un'applicazione analogica dello stesso art. 876 nella prima ipotesi. Per vero, questa Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che "le norme dei regolamenti edilizi che si limitino a stabilire una distanza nelle costruzioni superiore a quella del codice civile, senza prescrivere tale distanza in rapporto al confine, non implicano il divieto di costruire in appoggio o in aderenza, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 874, 875 e 877, e, di conseguenza, non incidono sul diritto di prevenzione, la cui operatività non esige un'espressa previsione ad opera delle norme regolamentari (sent. n. 3859 del 7 giugno 1988). A non diversa conclusione si perviene se si esamini la ratio decidendi seguita dalla corte di merito.
Al riguardo, non può non condividersi la censura del ricorrente, nella parte in cui si sostiene che dall'inosservanza del vincolo d'inedificabilità non deriva, per il vicino, il diritto alla tutela ripristinatoria, trattandosi di norma posta esclusivamente nell'interesse generale, volto ad assicurare a determinate zone del territorio comunale una particolare destinazione di pubblico interesse (cfr. Cass. SS.UU., 22 maggio 1998, n. 5143). La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello è frutto di un erroneo criterio interpretativo, che, anziché muovere dalla ricerca dell'interesse tutelato dalla specifica norma assoggettante a vincolo d'inedificabilità una determinata zona, tale interesse ha voluto cogliere da una integrazione di quella norma nell'ambito del sistema del P.R.G., che per altre zone prescrive distacchi dai confini o dalle costruzioni.
La verifica dell'erroneità dell'interpretazione del giudice d'appello è ulteriormente data del rilievo, correttamente svolto dal ricorrente, che se per davvero la norma regolamentare impositiva del vincolo d'inedificabilità dovesse essere qualificata come norma integrativa delle disposizioni codicistiche in tema di distanze, la tutela ripristinatoria dovrebbe essere riconosciuta indipendentemente dalla distanza dalla costruzione del vicino osservata da colui che ha realizzato la nuova costruzione.
Ma, se tutto ciò è vero, non è altrettanto vero che la realizzazione di una costruzione in zona soggetta a vincolo d'inedificabilità sia svincolata dall'osservanza delle norme speciali applicabili in tema di distanze o dalle norme residuali poste dal codice civile, poiché la tutela ripristinatoria apprestata da tali norme non può venir meno a causa della mancanza di uno strumento urbanistico di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio comunale a seguito della scelta di vietare in tale zona qualsiasi attività commerciale ne', tanto meno, può essere negata per il mancato o ritardato esercizio, da parte della P.A., della potestà di sanzionare con provvedimenti di natura reale la violazione del vincolo d'inedificabilità (cfr. Cass., 29 aprile 1995, n. 4754). Pertanto, anche nell'ipotesi, da verificare, della perdurante vigenza del vincolo d'inedificabilità, potrà trovare applicazione l'art. 17 L. n. 765 del 1967 ovvero, in caso di accertata inapplicabilità di tale norma, gli artt. 873 e S99. cod. civ., con la conseguente applicabilità, nell'una o nell'altra ipotesi, della norma di cui all'art. 876 cod. civ., che faculta il vicino a costruire in aderenza alla costruzione realizzata nel confine. Col quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando l'omesso esame, da parte della corte territoriale, della censura volta a contestare il ritenuto (da parte del Tribunale) carattere integrativo rispetto alle norme codicistiche della norma, posta dal D.M. lo aprile 1968, in esecuzione dell'art. 19 L. n. 765 del 1968, che pone il vincolo di rispetto della viabilità principale.
La censura resta assorbita dall'accoglimento del quarto motivo. Benché l'impugnata sentenza non si pronunci su tale censura, risulta evidente che la Corte d'Appello, avendo ritenuto di accogliere la domanda in forza della violazione del vincolo d'inedificabilità, ha ritenuto superfluo l'esame della fondatezza della domanda in relazione alla denunciata violazione del D.M. lo aprile 1968.
È dunque, evidente che, accolto il quarto motivo, che attiene alle conseguenze della violazione del vincolo d'inedificabilità, il giudice del rinvio, ove dovesse ritenere infondata la domanda in relazione a tale causa petendi, dovrà passare all'esame dell'altra causa petendi, fondata sulla pretesa violazione del D.M. 1^ aprile 1968. Conclusivamente, mentre vanno rigettati i motivi primo, secondo e terzo, va accolto il quarto motivo, con assorbimento del quinto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che giudicherà, attenendosi al seguente principio:
"in caso di caducazione del vincolo di inedificabilità, cui una determinata zona del territorio comunale sia stata assoggettata dal P.R.G., la facoltà di realizzare costruzioni in tale zona è soggetta all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 17 L. n. 765 del 1967 ed, in caso d'inapplicabilità di tale norma per carenza delle condizioni previste dal 4^ comma di essa, all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 873 cod. civ., con la conseguenza che, nell'una e nell'altra ipotesi, sarà applicabile l'art. 876 cod. civ. in tema di costruzioni in aderenza;
ugualmente, in caso di costruzione realizzata in violazione di un perdurante vincolo d'inedificabilità, dovranno essere rispettate le suddette norme, con la conseguente possibilità di avvalersi della facoltà di costruire in aderenza".
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, ritenendo assorbito il quinto;
rigetta gli altri motivi;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002