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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3595/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3595 R.G. dell'anno 2017 tra
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_2 Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto C.F._2
introduttivo, dall'Avv. Chiara Mastracci presso il cui studio in Roma, Via Germanico
172, sono elettivamente domiciliati
Opponenti contro
e per essa C.F. ) in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura generale alle liti a rogito Notaio
Dott. in Verona in data 7.10.2010 rep. N. 677774 racc. n. 18765 Persona_1 dall'Avv. Ulisse Bardani presso il cui studio in Perugia Via Bontempi 1 è elettivamente domiciliata
e nei confronti di
( C.F. rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ) in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_4 Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto d'intervento depositato in data 2.8.2024, dall'Avv. Gian Luca Cesarini presso il cui studio, in Perugia, Corso
Cavour 20 è elettivamente domiciliata
Intervenuta avente ad oggetto: Contratti bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.11.2024, per e l'Avv. Mastracci Parte_1 Parte_3 Parte_2
Chiara, sostituita dall'avv. Francesco Areni “ si riporta alle conclusioni come già rassegnate chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione”; per l'Avv. Sabrina Scentoni in sostituzione dell'Avv. Controparte_4
Gianluca Cesarini “ si riporta alle conclusioni come formulate nella comparsa di intervento chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso depositato da quale procuratrice di il CP_2 Controparte_1
Tribunale di Perugia con decreto n. 586/2017, datato 17.3.2017, depositato il
20.3.2017 ha ingiunto a quale debitrice principale, e a Parte_1 Parte_2
e , quali fideiussori, di pagare in solido tra di loro l'importo
[...] Parte_3
complessivo di euro 95.090,18 oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito dal 9.2.2017 al saldo e spese della procedura monitoria. La Banca ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del conto corrente n. 401398508 per euro 49.945,49, di saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del mutuo chirografario n. 4398264 del
10.12.2013 per euro 30.885,79, do saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro 14.285,90.
1.2 A fronte della notificazione del suindicato decreto ingiuntivo avvenuta in data
29.3.2017 hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19.5.2017 iscrivendo la causa a ruolo il 26.5.2017 deducendo che:
pagina 2 di 19 - il contratto di conto corrente ordinario con affidamento n. 401398506 alla data del
17.0.4.2015 rispetto all'affidamento di euro 10.000 presentava uno sconfinamento non autorizzato di euro 769,63 e la Banca opposta in data 12.11.2015 aveva comunicato il proprio recesso a fronte di un saldo debitorio a detta data di euro
11.097,52 oltre interessi non avendo fornito una prova documentalmente adeguata di essere creditrice del maggior importo ingiunto di euro 49.945,49 omettendo, altresì, di dare seguito alla richiesta di accesso ex art. 119 TUB avvenuta in data 29.4.2017;
- la banca aveva applicato a detto rapporto di conto corrente interessi corrispettivi superiori alla soglia di usura come accertato dagli opponenti mediante relazione tecnico-bancaria con conseguente diritto alla ripetizione di tutti gli interessi corrisposti sino l 31.12.2015 per un importo accertato di euro 3.353,63;
- con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro 40.000 la banca opposta aveva applicato interessi corrispettivi in misura del
23,516% superiori al tasso soglia usura per il periodo di riferimento fissato al
19,620% ragion per cui il saldo debitorio di tale contratto era di 6.717,02 inferiore rispetto ad euro 14.258,90 indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
inoltre il tasso di interesse indicato era indeterminato dovendo quindi essere oggetto di ricostruzione econometrica;
- con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013, concesso per euro 40.000, le condizioni economiche erano indeterminate la banca opposta aveva applicato interessi usurari e quindi il saldo debitorio ammontava al minor importo di euro 24.168,42 rispetto all'importo di euro 30.885,79 indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
- le revoche dei rapporti bancari in corso erano state disposte in modo illegittimo e contro i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto mettendo in crisi la società opponente alla quale competeva quindi il risarcimento del danno subito;
- a proposito delle fideiussioni rilasciate da e gli Parte_2 Parte_3
opponenti eccepivano la intervenuta decadenza ex art 1957 c.c. in quanto, a fronte del recesso intimato dalla Banca in data 12.11.2015, l'opposta aveva proposto le proprie pagina 3 di 19 istanze nei confronti della società debitrice principale e dei due fideiussori solamente con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 3.3.2017 ben oltre il termine semestrale di legge;
- in data 14.7.2010 l'opposta aveva concesso alla società opponente un prestito d'uso di oro con applicazione di un tasso variabile pari al 8,087%, superiore al tasso soglia di usura del periodo di riferimento pari al 3,84%, avendo, quindi, l'opponente corrisposto un maggior importo non dovuto per euro 29.919,34;
- l'opposta aveva, infine, proceduto in modo illegittimo alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi degli opponenti per importi non dovuti.
Per questi motivi
gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“ In via principale, nel merito:
A. accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa;
B. dichiararsi non dovute le somme ingiunte dalla alla CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla sig.ra e al
[...] Parte_2
sig. Parte_3
C. accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. dell'obbligazione principale, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza, nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori sigg.
[...]
e in favore della a garanzia delle Pt_2 Parte_3 CP_1
obbligazioni assunte da Parte_1
D. respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda, eccezione e istanza formulata da nei confronti della della sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_2
e del sig. Parte_3
- In via riconvenzionale:
E. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di conto corrente affidato n.
401398508 del 07.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n.
108/1996 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1
pagina 4 di 19 la somma di € 3.353,63, ovvero quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, anche mediante compensazione con l'eventuale controcredito della oltre interessi legali dalla data della domanda;
CP_6
F. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo chirografario n.
6473715 del 13.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n. 108/1996
e, per l'effetto, determinare l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 1815, comma 2, c.c. che a causa dell'usurarietà implicita nel contratto de quo è pari ad €
6.712,02 ovvero determinare quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
G. in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse sussistente alcuna violazione da parte della creditrice opposta della legge n.
108/1996, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenuto contrattualmente tra le parti e, per l'effetto, determinare
l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 117 T.U.B. che a causa dell'indeterminatezza implicita nel contratto de quo è pari ad € 8.074,33 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
H. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo chirografario n.
4398264 del 10.12.2013 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n. 108/1996
e, per l'effetto, determinare l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 1815, comma 2, c.c. che a causa dell'usurarietà implicita nel contratto de quo è pari ad €
24.168,42 ovvero determinare quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
I. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di prestito d'uso d'oro n.
582230700384 del 14.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n.
108/1996 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla CP_1 la somma di € 29.919,34, ovvero quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, anche mediante compensazione con l'eventuale contro credito della oltre interessi legali dalla domanda;
CP_6
pagina 5 di 19 P in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a risarcire la nonché la sig.ra e Parte_1 Parte_2
il sig. di tutti i danni patiti e patendi per quanto esposto in Parte_3
narrativa, nella misura che sarà provata in corso di causa ovvero in quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dalla domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3. La convenuta opposta si è costituita in giudizio in data 18.9.2017 contestando, in fatto ed in diritto, le allegazioni e le domande di controparte e rilevando :
- la inattendibilità della consulenza econometrica di parte opponente la quale avrebbe operato una indebita sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori dovendo invece l'analisi di usurarietà essere condotta separatamente in ragione della diversa natura e funzione di detti interessi;
- la determinatezza del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013;
- la insussistenza della dedotta responsabilità della banca per “rottura brutale del credito” avendo questa comunicato la propria intenzione di recedere alcuni mesi prima;
- l'infondatezza della eccezione di decadenza delle fideiussioni ex art 1957 c.c. stante l'avvenuta deroga pattizia al predetto termine elevato a 36 mesi;
- la legittimità dell'avvenuta segnalazione degli opponenti alla Centrale Rischi in ragione dell'esposizione debitoria dagli stessi maturata.
Per questi motivi
la Banca opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …………….in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In Tesi: rigettare l'opposizione e conseguente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: condannare la soc. opponente e i fideiussori, in solido tra loro, ma gli ultimi fino alla
pagina 6 di 19 concorrenza del credito garantito, corrispondere alla gli importi che CP_6 risulteranno dovuti all'esito del giudizio. Oltre interessi ed accessori…..”
1.4. All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione differita al 10.10.2017 il Giudice, con ordinanza riservata del 9.11.2017, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto fino alla concorrenza dell'importo di euro 45.114,69 in quanto, per l'importo di euro 35.648,01, quale saldo debitorio del conto corrente, non era stata allegata la prova dell'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche essendo stata prodotta una copia del contratto di conto corrente senza indicazione del tasso di interesse applicato e non sottoscritta da nessuna delle parti. Veniva altresì assegnato a parte opponente termine di gg. 15 per la introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
1.5 Essendosi concluso negativamente il procedimento di mediazione alla udienza del
24.7.2018 venivano concessi alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma c.p.c. e la causa era istruita documentalmente rigettandosi la richiesta di parte opponente circa l'ammissione di ctu econometrica.
1.6. In data 2.8.2024 interveniva nel processo quale Controparte_4
procuratrice di allegando l'intervenuta cessione in blocco pro soluto Controparte_3
in data 1.6.2022 dei crediti deteriorati di derivanti da contratti bancari Controparte_1
aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31.12.1967 e il
29.11.2021. La società intervenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti delle domande risarcitorie e restitutorie proposte dagli opponenti nei confronti della Banca opposta cedente e contestando i motivi di opposizione chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….IN VIA
PRELIMINARE
(I) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 rispetto alle domande di ripetizione d'indebito e di risarcimento dei danni avanzate dagli Opponenti;
IN VIA PRINCIPALE
(II) Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità e validità dei contratti di conto corrente, dei prestiti chirografari e del prestito d'uso d'oro nonché la validità, liceità
pagina 7 di 19 ed efficacia delle condizioni contrattuali relative ai tassi di interessi, alle commissioni massimo scoperto ed a ogni altro onere e/o commissione praticati nella gestione di tali rapporti e, per l'effetto, Rigettare l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo 586/2017 perché vi è idonea prova del credito che presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità con consequenziale integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo 586/2017 emesso dal Tribunale di Perugia;
(III) Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità e validità delle fideiussioni rilasciate da e e, per l'effetto, Rigettare Parte_3 Parte_2
l'opposizione interposta dai fideiussori con consequenziale integrale Conferma del
Decreto Ingiuntivo 586/2017 emesso dal Tribunale di Perugia;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, Condannare gli Opponenti, ed in particolare
i fideiussori, ciascuno nei limiti della garanzia prestata ed in relazione al rapporto garantito, in via solidale fra di loro, al pagamento nei confronti della cessionaria degli importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
1.7. Dopo alcuni rinvii dovuti alla riassegnazione del fascicolo in ragione del mutamento dei giudici istruttori la causa perveniva all'udienza del 19.11.2024 nella quale i procuratori precisavano la proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
********** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla pagina 8 di 19 giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria dall'originaria società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio, alla data del 9.2.2017, del conto corrente n.
401398508 per euro 49.945,49, del mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013 per euro 30.885,79, del mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro
14.285,90 sottoscritti dalla e garantito dalle fideiussioni Parte_1
rilasciate da e Parte_2 Parte_3
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio,
pagina 9 di 19 da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei pagina 10 di 19 medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ritiene, quindi, questo Giudice che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito una prova documentale completa ed incontestata, nella fase monitoria successivamente integrata nel giudizio di opposizione del proprio diritto di credito ( doc.ti da 3 a 6 fascicolo della fase monitoria, doc. 1 fascicolo dell'opposizione e doc.ti da 1 a 28 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
I motivi di opposizione concernono infatti, principalmente, la quantificazione del credito ingiunto avendo gli opponenti dedotto la usurarietà degli interessi applicati dalla opposta tanto nel rapporto di conto corrente affidato quanto nei due contratti di mutuo chirografario.
Sotto tale profilo gli opponenti hanno fatto riferimento alle perizie econometriche relative ai tre rapporti contrattuali ( doc.ti 5-7-11) le quali, in primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituiscono sempre una mera allegazione difensiva e non una prova (cfr. Cass. Civ., n. 1902/2002) ed inoltre, come già rilevato nelle ordinanze riservate emesse in corso di causa in data 9.11.2017 e 8.3.2019 , dette perizie hanno calcolato i tassi effettivi rilevanti ai fini della verifica di usurarietà secondo una formula diversa da quella della Banca d'Italia e dunque con una metodologia che, di per sé, è inattendibile. Per il calcolo dell'usura, infatti, è
pagina 11 di 19 necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, poiché altrimenti sarebbero confrontate grandezze non omogenee, in quanto l'una (il tasso soglia) sarebbe calcolata con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre l'altra (il tasso effettivo) sarebbe calcolata con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato. Si deve, inoltre, rilevare che secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017 l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando, invece, irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha, infatti, affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo e non anche al rapporto di conto corrente nel quale al momento della stipula le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso da parte del cliente (cfr. art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia pagina 12 di 19 inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento.
Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi.
Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo,
16/04/2020, n. 277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107). Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c..
Quanto sopra comporta, pertanto, il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina.
La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB. Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi,
pagina 13 di 19 manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato”.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., n.
26242/2014).
Nel caso di specie, per quanto attiene alla dedotta usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente affidato n. 401398508 gli opponenti non hanno compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione essendosi limitati a dedurre che vi sarebbe stato un superamento del tasso soglia nei periodi 1/2012-4/2013 e
2/2021-4/2014 senza nessuna ulteriore allegazione in ordine alla natura pattizia e non sopravvenuta dell'usura per effetto di un nuovo accordo ovvero della modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 T.U.B. .
Sulla base delle argomentazioni che precedono la eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente ed ai mutui chirografari per cui è causa è infondata e quindi deve essere rigettata.
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto circa la illegittima risoluzione dei contrati di finanziamento da parte della banca opposta la quale, venendo meno ai propri obblighi pagina 14 di 19 di agire in buona fede nella esecuzione del rapporto avrebbe esercitato il diritto di recesso per tutti e tre i rapporti contrattuali in essere con la comunicazione inviata in data 12.11.2015. In realtà, come risulta dalla produzione documentale effettuata dagli stessi opponenti, l'opposta, prima di recedere, aveva inviato sia alla società debitrice principale che ai fideiussori la comunicazione a/r del 17.4.2015 di sollecito alla regolarizzazione del rapporto corrente il quale a detta data presentava uno sconfinamento non autorizzato di euro 769,63 ( doc. 3 fascicolo degli opponenti).
Al momento della comunicazione del recesso da tutti i rapporti bancari in essere degli opponenti avvenuta in data 12.11.2015 il saldo debitorio del conto corrente affidato si era incrementato ad euro 11.097,52 oltre interessi mentre i due rapporti di mutuo chirografario risultavano insoluti per alcune rate con una esposizione debitoria complessiva alla data del recesso di euro 55.529,29 ( doc. 12 fascicolo dell'opponente). Il recesso è quindi avvenuto motivatamente e con congruo preavviso da parte della Banca opposta senza violazione dei canoni di buona fede in executivis.
La domanda risarcitoria di parte opponente non potrebbe, comunque, essere accolta non avendo la società opponente provato i cd. danni conseguenza asseritamente patiti per effetto della dedotta condotta illecita della banca. Infatti, parte opponente si è limitata a dedurre genericamente di aver subito “ ……un danno notevole all'azienda che, già in un momento di crisi, si è vista drasticamente bloccare le disponibilità economiche precedentemente concesse con conseguente impossibilità per la stessa di poter risollevarsi.”, senza neppure indicare i casi in cui la società si sarebbe trovata in concreto nella condizione di non poter compiere determinate operazioni a causa del venir meno dei rapporti con l'istituto di credito opposto.
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto, l'intervenuta decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c.. Detta norma, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente pagina 15 di 19 sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v Cass. n. 1724 del 29/01/2016;
Cass. n. 6604 del 14/07/1994).
Si deve inoltre osservare che costituisce principio consolidato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria di cui all'art. 1957 c.c possa formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 31569/2019;
Cass. 13078/2008; Cass. 84/2010). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha, inoltre, più volte evidenziato come la clausola che deroga alla applicazione dell'art. 1957 c.c. non limita la facoltà di opporre eccezioni e non va quindi inclusa tra le clausole vessatorie ( In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. 16 giugno
1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, Cass 9245/2007; Cass 9695/2011).
Per quanto rileva nel caso di specie gli opponenti e Parte_3 Parte_2
hanno sottoscritto in data 15.9.2011 una fideiussione omnibus fino a
[...] concorrenza dell'importo di euro 143.000 il cui art. 5 del documento di sintesi prevede una deroga al termine indicato nell'art 1957 c.c. elevandolo a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ( doc. 5 fascicolo della fase monitoria).
Analoga previsione è contenuta nell'art 6 del documento di sintesi della fideiussione specifica sottoscritta in data 10.12.2013 ed in quella sottoscritta in data 13.7.2010.
L'eccezione di decadenza è quindi infondata avendo la banca opposta proposto la propria istanza, deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ampiamente entro il termine pattizio decorrente dalla comunicazione di revoca di tutti i rapporti contrattuali in essere del 12.11.2015 e di escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate da e ( doc. 6 fascicolo della fase Parte_3 Parte_2
monitoria).
pagina 16 di 19 Per quanto concerne, infine, il contratto di prestito d'uso in oro la Banca opposta nel corso del giudizio di opposizione ha depositato le condizioni economiche sottoscritte dalla società opponente in data 11.12.2013 ( doc. 24 fascicolo dell'opposizione).
Quanto alla nullità del contratto cd. monofirma, la questione interpretativa è stata composta con l'intervento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U -, Sentenza
n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 – 01), la quale, risolvendo il contrasto insorto ha precisato che “…in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti…”.
Il contratto di che trattasi è stato correttamente eseguito dall'opposta ( doc. 25 fascicolo dell'opposizione) ed è stato estinto con la restituzione del controvalore anticipato di euro 35.648 dalla società opponente in data 11.12.2013 01 al netto delle spese reclamate dall'opposta ( doc.ti 27 e 28 fascicolo dell'opposizione). Per quanto concerne le condizioni economiche pattuite il contratto prevedeva che la valuta necessaria per l'acquisto venisse regolata “oltre che dalle condizioni di cui al presente atto, anche dalle condizioni generali di affidamento da noi sottoscritte nonché dalle condizioni economiche di cui al relativo contratto di affidamento” costituito dal contratto di conto corrente affidato n. 401398508 sul quale sono avvenute le operazioni di addebito e di successivo riaccredito.
Ne deriva la infondatezza delle eccezioni di nullità anche con riferimento alla determinazione dell'oggetto proposte dagli opponenti.
Parimenti infondata è la richiesta, genericamente formulata dagli opponenti, di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi La Suprema Corte ha chiarito in proposito che “Ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta
pagina 17 di 19 Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in
"sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili;
in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle "sofferenze"). (Cass. 21428/2007).
Nel caso di specie l'esposizione debitoria della società opponente era di rilevante valore e connotava una situazione di difficoltà patrimoniale per cui la segnalazione non può ritenersi avvenuta illegittimamente.
Va, inoltre, rilevato che, nel caso di specie, non è né allegato e né provato il danno conseguenza.
In conclusione l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve trovare integrale e definitiva conferma.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e pertanto gli opponenti devono essere condannati a rimborsare all'opposta le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405) limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione.
Quanto invece alla cessionaria intervenuta, essendo intervenuta ad istruttoria conclusa, si ritiene di dover liquidare le spese di lite limitatamente alla fase decisionale, per un importo compreso tra i minimi e i medi del predetto scaglione, con ciò valorizzandosi anche l'attività di studio presupposta.
PQM
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- condanna gli opponenti al pagamento in solido delle spese di lite in favore di che liquida in € 8.000,00 per competenze professionali oltre rimborso CP_7
forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti al pagamento in solido in favore di Controparte_4
quale procuratrice dell'importo di euro 3.000,00 per
[...] Controparte_3
competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3595 R.G. dell'anno 2017 tra
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_2 Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto C.F._2
introduttivo, dall'Avv. Chiara Mastracci presso il cui studio in Roma, Via Germanico
172, sono elettivamente domiciliati
Opponenti contro
e per essa C.F. ) in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura generale alle liti a rogito Notaio
Dott. in Verona in data 7.10.2010 rep. N. 677774 racc. n. 18765 Persona_1 dall'Avv. Ulisse Bardani presso il cui studio in Perugia Via Bontempi 1 è elettivamente domiciliata
e nei confronti di
( C.F. rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ) in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_4 Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto d'intervento depositato in data 2.8.2024, dall'Avv. Gian Luca Cesarini presso il cui studio, in Perugia, Corso
Cavour 20 è elettivamente domiciliata
Intervenuta avente ad oggetto: Contratti bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.11.2024, per e l'Avv. Mastracci Parte_1 Parte_3 Parte_2
Chiara, sostituita dall'avv. Francesco Areni “ si riporta alle conclusioni come già rassegnate chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione”; per l'Avv. Sabrina Scentoni in sostituzione dell'Avv. Controparte_4
Gianluca Cesarini “ si riporta alle conclusioni come formulate nella comparsa di intervento chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso depositato da quale procuratrice di il CP_2 Controparte_1
Tribunale di Perugia con decreto n. 586/2017, datato 17.3.2017, depositato il
20.3.2017 ha ingiunto a quale debitrice principale, e a Parte_1 Parte_2
e , quali fideiussori, di pagare in solido tra di loro l'importo
[...] Parte_3
complessivo di euro 95.090,18 oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito dal 9.2.2017 al saldo e spese della procedura monitoria. La Banca ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del conto corrente n. 401398508 per euro 49.945,49, di saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del mutuo chirografario n. 4398264 del
10.12.2013 per euro 30.885,79, do saldo debitorio alla data del 9.2.2017 del mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro 14.285,90.
1.2 A fronte della notificazione del suindicato decreto ingiuntivo avvenuta in data
29.3.2017 hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19.5.2017 iscrivendo la causa a ruolo il 26.5.2017 deducendo che:
pagina 2 di 19 - il contratto di conto corrente ordinario con affidamento n. 401398506 alla data del
17.0.4.2015 rispetto all'affidamento di euro 10.000 presentava uno sconfinamento non autorizzato di euro 769,63 e la Banca opposta in data 12.11.2015 aveva comunicato il proprio recesso a fronte di un saldo debitorio a detta data di euro
11.097,52 oltre interessi non avendo fornito una prova documentalmente adeguata di essere creditrice del maggior importo ingiunto di euro 49.945,49 omettendo, altresì, di dare seguito alla richiesta di accesso ex art. 119 TUB avvenuta in data 29.4.2017;
- la banca aveva applicato a detto rapporto di conto corrente interessi corrispettivi superiori alla soglia di usura come accertato dagli opponenti mediante relazione tecnico-bancaria con conseguente diritto alla ripetizione di tutti gli interessi corrisposti sino l 31.12.2015 per un importo accertato di euro 3.353,63;
- con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro 40.000 la banca opposta aveva applicato interessi corrispettivi in misura del
23,516% superiori al tasso soglia usura per il periodo di riferimento fissato al
19,620% ragion per cui il saldo debitorio di tale contratto era di 6.717,02 inferiore rispetto ad euro 14.258,90 indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
inoltre il tasso di interesse indicato era indeterminato dovendo quindi essere oggetto di ricostruzione econometrica;
- con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013, concesso per euro 40.000, le condizioni economiche erano indeterminate la banca opposta aveva applicato interessi usurari e quindi il saldo debitorio ammontava al minor importo di euro 24.168,42 rispetto all'importo di euro 30.885,79 indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
- le revoche dei rapporti bancari in corso erano state disposte in modo illegittimo e contro i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto mettendo in crisi la società opponente alla quale competeva quindi il risarcimento del danno subito;
- a proposito delle fideiussioni rilasciate da e gli Parte_2 Parte_3
opponenti eccepivano la intervenuta decadenza ex art 1957 c.c. in quanto, a fronte del recesso intimato dalla Banca in data 12.11.2015, l'opposta aveva proposto le proprie pagina 3 di 19 istanze nei confronti della società debitrice principale e dei due fideiussori solamente con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 3.3.2017 ben oltre il termine semestrale di legge;
- in data 14.7.2010 l'opposta aveva concesso alla società opponente un prestito d'uso di oro con applicazione di un tasso variabile pari al 8,087%, superiore al tasso soglia di usura del periodo di riferimento pari al 3,84%, avendo, quindi, l'opponente corrisposto un maggior importo non dovuto per euro 29.919,34;
- l'opposta aveva, infine, proceduto in modo illegittimo alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi degli opponenti per importi non dovuti.
Per questi motivi
gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“ In via principale, nel merito:
A. accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa;
B. dichiararsi non dovute le somme ingiunte dalla alla CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla sig.ra e al
[...] Parte_2
sig. Parte_3
C. accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. dell'obbligazione principale, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza, nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori sigg.
[...]
e in favore della a garanzia delle Pt_2 Parte_3 CP_1
obbligazioni assunte da Parte_1
D. respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda, eccezione e istanza formulata da nei confronti della della sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_2
e del sig. Parte_3
- In via riconvenzionale:
E. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di conto corrente affidato n.
401398508 del 07.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n.
108/1996 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1
pagina 4 di 19 la somma di € 3.353,63, ovvero quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, anche mediante compensazione con l'eventuale controcredito della oltre interessi legali dalla data della domanda;
CP_6
F. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo chirografario n.
6473715 del 13.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n. 108/1996
e, per l'effetto, determinare l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 1815, comma 2, c.c. che a causa dell'usurarietà implicita nel contratto de quo è pari ad €
6.712,02 ovvero determinare quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
G. in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse sussistente alcuna violazione da parte della creditrice opposta della legge n.
108/1996, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenuto contrattualmente tra le parti e, per l'effetto, determinare
l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 117 T.U.B. che a causa dell'indeterminatezza implicita nel contratto de quo è pari ad € 8.074,33 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
H. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo chirografario n.
4398264 del 10.12.2013 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n. 108/1996
e, per l'effetto, determinare l'effettivo saldo dovuto in conformità all'art. 1815, comma 2, c.c. che a causa dell'usurarietà implicita nel contratto de quo è pari ad €
24.168,42 ovvero determinare quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
I. accertare e dichiarare che relativamente al contratto di prestito d'uso d'oro n.
582230700384 del 14.07.2010 il tasso di interesse convenuto contrattualmente tra le parti è superiore alla soglia usura di cui il tasso soglia di riferimento ex legge n.
108/1996 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla CP_1 la somma di € 29.919,34, ovvero quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, anche mediante compensazione con l'eventuale contro credito della oltre interessi legali dalla domanda;
CP_6
pagina 5 di 19 P in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a risarcire la nonché la sig.ra e Parte_1 Parte_2
il sig. di tutti i danni patiti e patendi per quanto esposto in Parte_3
narrativa, nella misura che sarà provata in corso di causa ovvero in quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dalla domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3. La convenuta opposta si è costituita in giudizio in data 18.9.2017 contestando, in fatto ed in diritto, le allegazioni e le domande di controparte e rilevando :
- la inattendibilità della consulenza econometrica di parte opponente la quale avrebbe operato una indebita sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori dovendo invece l'analisi di usurarietà essere condotta separatamente in ragione della diversa natura e funzione di detti interessi;
- la determinatezza del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013;
- la insussistenza della dedotta responsabilità della banca per “rottura brutale del credito” avendo questa comunicato la propria intenzione di recedere alcuni mesi prima;
- l'infondatezza della eccezione di decadenza delle fideiussioni ex art 1957 c.c. stante l'avvenuta deroga pattizia al predetto termine elevato a 36 mesi;
- la legittimità dell'avvenuta segnalazione degli opponenti alla Centrale Rischi in ragione dell'esposizione debitoria dagli stessi maturata.
Per questi motivi
la Banca opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …………….in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In Tesi: rigettare l'opposizione e conseguente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: condannare la soc. opponente e i fideiussori, in solido tra loro, ma gli ultimi fino alla
pagina 6 di 19 concorrenza del credito garantito, corrispondere alla gli importi che CP_6 risulteranno dovuti all'esito del giudizio. Oltre interessi ed accessori…..”
1.4. All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione differita al 10.10.2017 il Giudice, con ordinanza riservata del 9.11.2017, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto fino alla concorrenza dell'importo di euro 45.114,69 in quanto, per l'importo di euro 35.648,01, quale saldo debitorio del conto corrente, non era stata allegata la prova dell'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche essendo stata prodotta una copia del contratto di conto corrente senza indicazione del tasso di interesse applicato e non sottoscritta da nessuna delle parti. Veniva altresì assegnato a parte opponente termine di gg. 15 per la introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
1.5 Essendosi concluso negativamente il procedimento di mediazione alla udienza del
24.7.2018 venivano concessi alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma c.p.c. e la causa era istruita documentalmente rigettandosi la richiesta di parte opponente circa l'ammissione di ctu econometrica.
1.6. In data 2.8.2024 interveniva nel processo quale Controparte_4
procuratrice di allegando l'intervenuta cessione in blocco pro soluto Controparte_3
in data 1.6.2022 dei crediti deteriorati di derivanti da contratti bancari Controparte_1
aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31.12.1967 e il
29.11.2021. La società intervenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti delle domande risarcitorie e restitutorie proposte dagli opponenti nei confronti della Banca opposta cedente e contestando i motivi di opposizione chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….IN VIA
PRELIMINARE
(I) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 rispetto alle domande di ripetizione d'indebito e di risarcimento dei danni avanzate dagli Opponenti;
IN VIA PRINCIPALE
(II) Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità e validità dei contratti di conto corrente, dei prestiti chirografari e del prestito d'uso d'oro nonché la validità, liceità
pagina 7 di 19 ed efficacia delle condizioni contrattuali relative ai tassi di interessi, alle commissioni massimo scoperto ed a ogni altro onere e/o commissione praticati nella gestione di tali rapporti e, per l'effetto, Rigettare l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo 586/2017 perché vi è idonea prova del credito che presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità con consequenziale integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo 586/2017 emesso dal Tribunale di Perugia;
(III) Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità e validità delle fideiussioni rilasciate da e e, per l'effetto, Rigettare Parte_3 Parte_2
l'opposizione interposta dai fideiussori con consequenziale integrale Conferma del
Decreto Ingiuntivo 586/2017 emesso dal Tribunale di Perugia;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, Condannare gli Opponenti, ed in particolare
i fideiussori, ciascuno nei limiti della garanzia prestata ed in relazione al rapporto garantito, in via solidale fra di loro, al pagamento nei confronti della cessionaria degli importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
1.7. Dopo alcuni rinvii dovuti alla riassegnazione del fascicolo in ragione del mutamento dei giudici istruttori la causa perveniva all'udienza del 19.11.2024 nella quale i procuratori precisavano la proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
********** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla pagina 8 di 19 giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria dall'originaria società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio, alla data del 9.2.2017, del conto corrente n.
401398508 per euro 49.945,49, del mutuo chirografario n. 4398264 del 10.12.2013 per euro 30.885,79, del mutuo chirografario n. 6473715 del 13.7.2010 per euro
14.285,90 sottoscritti dalla e garantito dalle fideiussioni Parte_1
rilasciate da e Parte_2 Parte_3
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio,
pagina 9 di 19 da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei pagina 10 di 19 medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ritiene, quindi, questo Giudice che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito una prova documentale completa ed incontestata, nella fase monitoria successivamente integrata nel giudizio di opposizione del proprio diritto di credito ( doc.ti da 3 a 6 fascicolo della fase monitoria, doc. 1 fascicolo dell'opposizione e doc.ti da 1 a 28 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
I motivi di opposizione concernono infatti, principalmente, la quantificazione del credito ingiunto avendo gli opponenti dedotto la usurarietà degli interessi applicati dalla opposta tanto nel rapporto di conto corrente affidato quanto nei due contratti di mutuo chirografario.
Sotto tale profilo gli opponenti hanno fatto riferimento alle perizie econometriche relative ai tre rapporti contrattuali ( doc.ti 5-7-11) le quali, in primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituiscono sempre una mera allegazione difensiva e non una prova (cfr. Cass. Civ., n. 1902/2002) ed inoltre, come già rilevato nelle ordinanze riservate emesse in corso di causa in data 9.11.2017 e 8.3.2019 , dette perizie hanno calcolato i tassi effettivi rilevanti ai fini della verifica di usurarietà secondo una formula diversa da quella della Banca d'Italia e dunque con una metodologia che, di per sé, è inattendibile. Per il calcolo dell'usura, infatti, è
pagina 11 di 19 necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, poiché altrimenti sarebbero confrontate grandezze non omogenee, in quanto l'una (il tasso soglia) sarebbe calcolata con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre l'altra (il tasso effettivo) sarebbe calcolata con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato. Si deve, inoltre, rilevare che secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017 l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando, invece, irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha, infatti, affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo e non anche al rapporto di conto corrente nel quale al momento della stipula le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso da parte del cliente (cfr. art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia pagina 12 di 19 inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento.
Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi.
Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo,
16/04/2020, n. 277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107). Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c..
Quanto sopra comporta, pertanto, il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina.
La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB. Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi,
pagina 13 di 19 manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato”.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., n.
26242/2014).
Nel caso di specie, per quanto attiene alla dedotta usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente affidato n. 401398508 gli opponenti non hanno compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione essendosi limitati a dedurre che vi sarebbe stato un superamento del tasso soglia nei periodi 1/2012-4/2013 e
2/2021-4/2014 senza nessuna ulteriore allegazione in ordine alla natura pattizia e non sopravvenuta dell'usura per effetto di un nuovo accordo ovvero della modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 T.U.B. .
Sulla base delle argomentazioni che precedono la eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente ed ai mutui chirografari per cui è causa è infondata e quindi deve essere rigettata.
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto circa la illegittima risoluzione dei contrati di finanziamento da parte della banca opposta la quale, venendo meno ai propri obblighi pagina 14 di 19 di agire in buona fede nella esecuzione del rapporto avrebbe esercitato il diritto di recesso per tutti e tre i rapporti contrattuali in essere con la comunicazione inviata in data 12.11.2015. In realtà, come risulta dalla produzione documentale effettuata dagli stessi opponenti, l'opposta, prima di recedere, aveva inviato sia alla società debitrice principale che ai fideiussori la comunicazione a/r del 17.4.2015 di sollecito alla regolarizzazione del rapporto corrente il quale a detta data presentava uno sconfinamento non autorizzato di euro 769,63 ( doc. 3 fascicolo degli opponenti).
Al momento della comunicazione del recesso da tutti i rapporti bancari in essere degli opponenti avvenuta in data 12.11.2015 il saldo debitorio del conto corrente affidato si era incrementato ad euro 11.097,52 oltre interessi mentre i due rapporti di mutuo chirografario risultavano insoluti per alcune rate con una esposizione debitoria complessiva alla data del recesso di euro 55.529,29 ( doc. 12 fascicolo dell'opponente). Il recesso è quindi avvenuto motivatamente e con congruo preavviso da parte della Banca opposta senza violazione dei canoni di buona fede in executivis.
La domanda risarcitoria di parte opponente non potrebbe, comunque, essere accolta non avendo la società opponente provato i cd. danni conseguenza asseritamente patiti per effetto della dedotta condotta illecita della banca. Infatti, parte opponente si è limitata a dedurre genericamente di aver subito “ ……un danno notevole all'azienda che, già in un momento di crisi, si è vista drasticamente bloccare le disponibilità economiche precedentemente concesse con conseguente impossibilità per la stessa di poter risollevarsi.”, senza neppure indicare i casi in cui la società si sarebbe trovata in concreto nella condizione di non poter compiere determinate operazioni a causa del venir meno dei rapporti con l'istituto di credito opposto.
Gli opponenti hanno, inoltre, dedotto, l'intervenuta decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c.. Detta norma, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente pagina 15 di 19 sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v Cass. n. 1724 del 29/01/2016;
Cass. n. 6604 del 14/07/1994).
Si deve inoltre osservare che costituisce principio consolidato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria di cui all'art. 1957 c.c possa formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 31569/2019;
Cass. 13078/2008; Cass. 84/2010). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha, inoltre, più volte evidenziato come la clausola che deroga alla applicazione dell'art. 1957 c.c. non limita la facoltà di opporre eccezioni e non va quindi inclusa tra le clausole vessatorie ( In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. 16 giugno
1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, Cass 9245/2007; Cass 9695/2011).
Per quanto rileva nel caso di specie gli opponenti e Parte_3 Parte_2
hanno sottoscritto in data 15.9.2011 una fideiussione omnibus fino a
[...] concorrenza dell'importo di euro 143.000 il cui art. 5 del documento di sintesi prevede una deroga al termine indicato nell'art 1957 c.c. elevandolo a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ( doc. 5 fascicolo della fase monitoria).
Analoga previsione è contenuta nell'art 6 del documento di sintesi della fideiussione specifica sottoscritta in data 10.12.2013 ed in quella sottoscritta in data 13.7.2010.
L'eccezione di decadenza è quindi infondata avendo la banca opposta proposto la propria istanza, deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ampiamente entro il termine pattizio decorrente dalla comunicazione di revoca di tutti i rapporti contrattuali in essere del 12.11.2015 e di escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate da e ( doc. 6 fascicolo della fase Parte_3 Parte_2
monitoria).
pagina 16 di 19 Per quanto concerne, infine, il contratto di prestito d'uso in oro la Banca opposta nel corso del giudizio di opposizione ha depositato le condizioni economiche sottoscritte dalla società opponente in data 11.12.2013 ( doc. 24 fascicolo dell'opposizione).
Quanto alla nullità del contratto cd. monofirma, la questione interpretativa è stata composta con l'intervento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U -, Sentenza
n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 – 01), la quale, risolvendo il contrasto insorto ha precisato che “…in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti…”.
Il contratto di che trattasi è stato correttamente eseguito dall'opposta ( doc. 25 fascicolo dell'opposizione) ed è stato estinto con la restituzione del controvalore anticipato di euro 35.648 dalla società opponente in data 11.12.2013 01 al netto delle spese reclamate dall'opposta ( doc.ti 27 e 28 fascicolo dell'opposizione). Per quanto concerne le condizioni economiche pattuite il contratto prevedeva che la valuta necessaria per l'acquisto venisse regolata “oltre che dalle condizioni di cui al presente atto, anche dalle condizioni generali di affidamento da noi sottoscritte nonché dalle condizioni economiche di cui al relativo contratto di affidamento” costituito dal contratto di conto corrente affidato n. 401398508 sul quale sono avvenute le operazioni di addebito e di successivo riaccredito.
Ne deriva la infondatezza delle eccezioni di nullità anche con riferimento alla determinazione dell'oggetto proposte dagli opponenti.
Parimenti infondata è la richiesta, genericamente formulata dagli opponenti, di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi La Suprema Corte ha chiarito in proposito che “Ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta
pagina 17 di 19 Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in
"sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili;
in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle "sofferenze"). (Cass. 21428/2007).
Nel caso di specie l'esposizione debitoria della società opponente era di rilevante valore e connotava una situazione di difficoltà patrimoniale per cui la segnalazione non può ritenersi avvenuta illegittimamente.
Va, inoltre, rilevato che, nel caso di specie, non è né allegato e né provato il danno conseguenza.
In conclusione l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve trovare integrale e definitiva conferma.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e pertanto gli opponenti devono essere condannati a rimborsare all'opposta le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405) limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione.
Quanto invece alla cessionaria intervenuta, essendo intervenuta ad istruttoria conclusa, si ritiene di dover liquidare le spese di lite limitatamente alla fase decisionale, per un importo compreso tra i minimi e i medi del predetto scaglione, con ciò valorizzandosi anche l'attività di studio presupposta.
PQM
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- condanna gli opponenti al pagamento in solido delle spese di lite in favore di che liquida in € 8.000,00 per competenze professionali oltre rimborso CP_7
forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti al pagamento in solido in favore di Controparte_4
quale procuratrice dell'importo di euro 3.000,00 per
[...] Controparte_3
competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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