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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. 7900.21 R.G.
VERBALE UDIENZA 13.02.2025
All'odierna udienza sono presenti per la parte attrice l'avv. Paolo Brancato in sostituzione dell'avv.
Rovini e per il IGnor GL IO la dott.ssa Asia Serangeli in sostituzione dell'avv. Lucio
Martignato che viene autorizzata a depositare telematicamente, delega per l'odierna udienza.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Parte convenuta insiste per la compensazione delle spese di lite, richiamando Corte Cost. n. 77/18
Il Giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Ad ore 18.00 decide la controversia dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 7900/2021
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7900 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con atto di citazione (notificato per compiuta giacenza a in data 08.11.2021 e a GL IO in Controparte_1
data 11.04.2024 a seguito rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c) da:
(C.F. – P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Katy Rovini (pec: del Foro di Firenze ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guidoni, in Venezia, Piazzale Gen. Cialdini n. 2, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione
parte attrice
contro
ST DA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio C.F._1
Martignago ( e.c. del foro di Treviso ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Montebelluna (TV), Via Piave n. 71/A, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
( C.F. ) residente in [...] C.F._2
in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
condannare i IGg.ri e GL IO in solido tra loro, a rimborsare alle , quale Controparte_1 Controparte_2
impresa deIGnata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa,
l'importo di €. 7.182.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria
di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Conclusioni della parte convenuta GL IO: “nel merito: si aderisce alla domanda attorea in solido con
la IGnora rimasta contumace, chiedendo la compensazione delle spese di lite”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione di cui in epigrafe ha chiesto la condanna dei convenuti GL Controparte_2
IO e in solido fra loro, al rimborso dell'importo di euro 7.182,00, oltre agli interessi Controparte_1
legali maturati e maturandi dalla notifica della citazione al saldo.
Tale importo corrisponde alla somma che quale impresa deIGnata ai sensi Controparte_3
dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, D. Lgs. del 07.09.2005 n. 209 e del provvedimento n. 2496 del 28/12/2006, aveva liquidato in relazione al sinistro a carico del Fondo CP_4
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Veneto, avvenuto in data 19/12/2001 fra l'autovettura
Fiat PA tg. AZ435FT di proprietà e condotta dalla IG.ra ed il veicolo AN EA Controparte_5
tg. BH273FL di proprietà del IG. GL IO e condotto dalla IG.ra risultato privo Controparte_1
di copertura assicurativa (doc. 1 di parte attrice).
La IG.ra , il cui mezzo era stato tamponato dalla IG.ra che non aveva rispettato CP_5 Controparte_1
la distanza di sicurezza, aveva inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Controparte_3
quale impresa deIGnata alla liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della
Strada (doc. 3 di parte attrice).
Eseguita la necessaria istruttoria e a termine della trattativa con lo studio delegato dalla CP_6
danneggiata in relazione alla richiesta di risarcimento danni, il sinistro era stato liquidato in via stragiudiziale.
Stante la responsabilità del mezzo condotto dalla IGnora nella causazione del sinistro, CP_1 CP_3 aveva quindi liquidato la complessiva somma di €. 7.182.00, di cui €.
6.414.00 corrisposti alla
[...]
IG.ra ed €. 768.00 corrisposti allo studio (docc.
4-6 di parte attrice) Controparte_5 CP_6
Il rimborso dell'importo predetto era stato poi richiesto agli odierni convenuti, per conto di CP_3
dalla società Clavis s.n.c., incaricata del recupero del credito, con lettera raccomandata del
[...]
05/09/2013, rimasta senza riscontro alcuno (doc. 7 di parte attrice). Senza riscontro era rimasta anche la proposta di stipula di negoziazione formulata da ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Controparte_3
L.132/14 convertito L. 162/2014, che (doc. 8 di parte attrice).
Stante il mancato rimborso delle somme richieste, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento agendo in via di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209 del 07.09.2005 nei confronti dei condebitori solidali responsabili del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
****
All'udienza del 03.03.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti IO GL e non costituiti in giudizio, concedendo a Controparte_1
parte attrice i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., e rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 07.02.2023. Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, n.1 e n.2, all'udienza del 07.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice non ha ammesso le prove orali richieste in quanto ritenute superflue e ha rinviato la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 .7.2023,
all'esito della quale ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'unica notifica nei confronti del convenuto GL IO depositata in atti risultava non perfezionata per irreperibilità
del destinatario, ritenuta pertanto l'erroneità della dichiarazione di contumacia del convenuto GL, il
Giudice ha invitato parte attrice a chiarire se vi sia fosse stata un'ulteriore notifica regolarmente effettuata nei confronti di IO GL, fissando per le verifiche e per l'ulteriore trattazione l'udienza del
5.10.2023. A tale udienza parte attrice ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica. Il Giudice,
revocata la dichiarazione di contumacia di GL IO, ha quindi fissato per il 28.03.2024 nuova udienza di prima comparizione poi ulteriormente differita al 26.09.2024 al fine di consentire la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c..
***** Con comparsa di costituzione depositata il 24.09.2024 si è costituito in giudizio il IGnor IO GL,
aderendo alla domanda attorea in solido con la IGnora rimasta contumace e chiedendo la CP_1
compensazione delle spese di lite.
In particolare, il convenuto espone di non aver avuto conoscenza del sinistro all'epoca in cui si era verificato,
in quanto gli era stato tenuto nascosto dalla compagna coinvolta nell'incidente. Sempre la compagna aveva omesso di pagare la polizza assicurativa con il denaro che il IG. GL le aveva fornito.
Deduce poi che, quando nel 2013 gli era stata recapitata la lettera con cui veniva richiesto il rimborso delle somme pagate alla danneggiata, si trovava in una situazione di grave difficoltà economica.
Espone infatti che, a seguito di un grave sinistro occorsogli nel 2011, dopo che era stato lasciato dalla compagna, non era più riuscito a trovare lavoro perché malato, sicché si era trovato privo di mezzi con cui mantenere sé e le figlie, fino ad allora con lui conviventi, le quali avevano grandemente sofferto per la situazione. Tuttora il IG. GL deduce di essere senza fissa dimora e di vivere di piccoli lavoretti,
quando è in grado di lavorare.
Sulla base di tali considerazioni, precisando che non intende negare il diritto di al rimborso Controparte_2
della somma corrisposta alla danneggiata, il IG. GL ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
*****
All'udienza del 26.09.2024 le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto fissarsi nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 13.02.2025,
all'esito della quale il Tribunale pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281-
sexies ultimo comma, c.p.c..
*****
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
impresa deIGnata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, Controparte_2
comma 1, D. Lgs. del 07.09.2005 n. 209 e del provvedimento ISVAP n.2496 del 28/12/2006,
della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, ha dato prova di aver liquidato in favore della danneggiata l'importo €.
6.414.00 e in favore dello Controparte_5 studio l'importo di €. 768.00, corrispondendo così complessivamente la somma di €. 7.182.00 CP_6
in relazione al sinistro avvenuto in data 19/12/2001 fra l'autovettura Fiat PA tg. AZ435FT di proprietà
e condotta dalla IG.ra ed il veicolo AN EA tg. BH273FL di proprietà del IG. Controparte_5
GL IO, condotto dalla IG.ra e risultato privo di copertura assicurativa (doc. 1 Controparte_1
e docc.
4-6 di parte attrice). Tali circostanze, documentalmente provate, non sono contestate dai convenuti,
atteso che la IG.ra è rimasta contumace e il IG. GL, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla CP_1
domanda attorea, confermando la scopertura assicurativa ed i fatti allegati da a Controparte_2
fondamento della propria domanda.
Poiché l'azione promossa si configura come autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10/03/1997,
n. 10176; Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303; Cass. 17/01/2017 n. 930), l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano -
come nel caso di specie - i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva (Cassazione civile sez. un. - 07/07/2022, n. 21514).
Elementi di cui è ampia prova in causa.
Deve pertanto riconoscersi il diritto di ad agire in via di regresso nei confronti dei Controparte_2
convenuti, ai sensi dell'art. 292, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 07.09. 2005 e ad ottenere il rimborso delle somme pagate in conseguenza del sinistro.
Quanto alla domanda di compensazione delle spese legali formulata dal convenuto GL, essa non può
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno infatti liquidate secondo il principio della soccombenza che va valutata in base al principio della causalità rispetto al giudizio, sicché si considera soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa al processo (Cass. Civ., sez. VI, ord. 24.03.2015, n. 5842; Cass. Civ. sez. Vi,
ord. 13.01.2025, n. 373). Tanto più che prima dell'introduzione del presente procedimento parte attrice aveva inoltrato ai convenuti diffida stragiudiziale, nonché formulato proposta di negoziazione assistita.
Le condizioni di salute ed economiche del resistente costituito, allegate al fine di far ritenere integrato il presupposto dei gravi motivi di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/18 ai fini della compensazione delle spese di lite, non sono state poi nemmeno documentate, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l'articolo di giornale dimesso in atti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere quindi regolate, secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale non complessa delle questioni oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
1. in accoglimento la domanda proposta, condanna GL IO e in solido fra loro Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.182.00, oltre ad interessi in misura legale Controparte_2
dal giorno della domanda al saldo;
2. condanna in convenuti in solido fra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2
liquidate in € 1.700 per competenze professionali ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Venezia, 13.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 int. 1, contumace
convenuta
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. 7900.21 R.G.
VERBALE UDIENZA 13.02.2025
All'odierna udienza sono presenti per la parte attrice l'avv. Paolo Brancato in sostituzione dell'avv.
Rovini e per il IGnor GL IO la dott.ssa Asia Serangeli in sostituzione dell'avv. Lucio
Martignato che viene autorizzata a depositare telematicamente, delega per l'odierna udienza.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Parte convenuta insiste per la compensazione delle spese di lite, richiamando Corte Cost. n. 77/18
Il Giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Ad ore 18.00 decide la controversia dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 7900/2021
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7900 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con atto di citazione (notificato per compiuta giacenza a in data 08.11.2021 e a GL IO in Controparte_1
data 11.04.2024 a seguito rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c) da:
(C.F. – P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Katy Rovini (pec: del Foro di Firenze ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guidoni, in Venezia, Piazzale Gen. Cialdini n. 2, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione
parte attrice
contro
ST DA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio C.F._1
Martignago ( e.c. del foro di Treviso ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Montebelluna (TV), Via Piave n. 71/A, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
( C.F. ) residente in [...] C.F._2
in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
condannare i IGg.ri e GL IO in solido tra loro, a rimborsare alle , quale Controparte_1 Controparte_2
impresa deIGnata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa,
l'importo di €. 7.182.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria
di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Conclusioni della parte convenuta GL IO: “nel merito: si aderisce alla domanda attorea in solido con
la IGnora rimasta contumace, chiedendo la compensazione delle spese di lite”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione di cui in epigrafe ha chiesto la condanna dei convenuti GL Controparte_2
IO e in solido fra loro, al rimborso dell'importo di euro 7.182,00, oltre agli interessi Controparte_1
legali maturati e maturandi dalla notifica della citazione al saldo.
Tale importo corrisponde alla somma che quale impresa deIGnata ai sensi Controparte_3
dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, D. Lgs. del 07.09.2005 n. 209 e del provvedimento n. 2496 del 28/12/2006, aveva liquidato in relazione al sinistro a carico del Fondo CP_4
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Veneto, avvenuto in data 19/12/2001 fra l'autovettura
Fiat PA tg. AZ435FT di proprietà e condotta dalla IG.ra ed il veicolo AN EA Controparte_5
tg. BH273FL di proprietà del IG. GL IO e condotto dalla IG.ra risultato privo Controparte_1
di copertura assicurativa (doc. 1 di parte attrice).
La IG.ra , il cui mezzo era stato tamponato dalla IG.ra che non aveva rispettato CP_5 Controparte_1
la distanza di sicurezza, aveva inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Controparte_3
quale impresa deIGnata alla liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della
Strada (doc. 3 di parte attrice).
Eseguita la necessaria istruttoria e a termine della trattativa con lo studio delegato dalla CP_6
danneggiata in relazione alla richiesta di risarcimento danni, il sinistro era stato liquidato in via stragiudiziale.
Stante la responsabilità del mezzo condotto dalla IGnora nella causazione del sinistro, CP_1 CP_3 aveva quindi liquidato la complessiva somma di €. 7.182.00, di cui €.
6.414.00 corrisposti alla
[...]
IG.ra ed €. 768.00 corrisposti allo studio (docc.
4-6 di parte attrice) Controparte_5 CP_6
Il rimborso dell'importo predetto era stato poi richiesto agli odierni convenuti, per conto di CP_3
dalla società Clavis s.n.c., incaricata del recupero del credito, con lettera raccomandata del
[...]
05/09/2013, rimasta senza riscontro alcuno (doc. 7 di parte attrice). Senza riscontro era rimasta anche la proposta di stipula di negoziazione formulata da ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Controparte_3
L.132/14 convertito L. 162/2014, che (doc. 8 di parte attrice).
Stante il mancato rimborso delle somme richieste, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento agendo in via di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209 del 07.09.2005 nei confronti dei condebitori solidali responsabili del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
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All'udienza del 03.03.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti IO GL e non costituiti in giudizio, concedendo a Controparte_1
parte attrice i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., e rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 07.02.2023. Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, n.1 e n.2, all'udienza del 07.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice non ha ammesso le prove orali richieste in quanto ritenute superflue e ha rinviato la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 .7.2023,
all'esito della quale ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'unica notifica nei confronti del convenuto GL IO depositata in atti risultava non perfezionata per irreperibilità
del destinatario, ritenuta pertanto l'erroneità della dichiarazione di contumacia del convenuto GL, il
Giudice ha invitato parte attrice a chiarire se vi sia fosse stata un'ulteriore notifica regolarmente effettuata nei confronti di IO GL, fissando per le verifiche e per l'ulteriore trattazione l'udienza del
5.10.2023. A tale udienza parte attrice ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica. Il Giudice,
revocata la dichiarazione di contumacia di GL IO, ha quindi fissato per il 28.03.2024 nuova udienza di prima comparizione poi ulteriormente differita al 26.09.2024 al fine di consentire la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c..
***** Con comparsa di costituzione depositata il 24.09.2024 si è costituito in giudizio il IGnor IO GL,
aderendo alla domanda attorea in solido con la IGnora rimasta contumace e chiedendo la CP_1
compensazione delle spese di lite.
In particolare, il convenuto espone di non aver avuto conoscenza del sinistro all'epoca in cui si era verificato,
in quanto gli era stato tenuto nascosto dalla compagna coinvolta nell'incidente. Sempre la compagna aveva omesso di pagare la polizza assicurativa con il denaro che il IG. GL le aveva fornito.
Deduce poi che, quando nel 2013 gli era stata recapitata la lettera con cui veniva richiesto il rimborso delle somme pagate alla danneggiata, si trovava in una situazione di grave difficoltà economica.
Espone infatti che, a seguito di un grave sinistro occorsogli nel 2011, dopo che era stato lasciato dalla compagna, non era più riuscito a trovare lavoro perché malato, sicché si era trovato privo di mezzi con cui mantenere sé e le figlie, fino ad allora con lui conviventi, le quali avevano grandemente sofferto per la situazione. Tuttora il IG. GL deduce di essere senza fissa dimora e di vivere di piccoli lavoretti,
quando è in grado di lavorare.
Sulla base di tali considerazioni, precisando che non intende negare il diritto di al rimborso Controparte_2
della somma corrisposta alla danneggiata, il IG. GL ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
*****
All'udienza del 26.09.2024 le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto fissarsi nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 13.02.2025,
all'esito della quale il Tribunale pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281-
sexies ultimo comma, c.p.c..
*****
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
impresa deIGnata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, Controparte_2
comma 1, D. Lgs. del 07.09.2005 n. 209 e del provvedimento ISVAP n.2496 del 28/12/2006,
della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, ha dato prova di aver liquidato in favore della danneggiata l'importo €.
6.414.00 e in favore dello Controparte_5 studio l'importo di €. 768.00, corrispondendo così complessivamente la somma di €. 7.182.00 CP_6
in relazione al sinistro avvenuto in data 19/12/2001 fra l'autovettura Fiat PA tg. AZ435FT di proprietà
e condotta dalla IG.ra ed il veicolo AN EA tg. BH273FL di proprietà del IG. Controparte_5
GL IO, condotto dalla IG.ra e risultato privo di copertura assicurativa (doc. 1 Controparte_1
e docc.
4-6 di parte attrice). Tali circostanze, documentalmente provate, non sono contestate dai convenuti,
atteso che la IG.ra è rimasta contumace e il IG. GL, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla CP_1
domanda attorea, confermando la scopertura assicurativa ed i fatti allegati da a Controparte_2
fondamento della propria domanda.
Poiché l'azione promossa si configura come autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10/03/1997,
n. 10176; Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303; Cass. 17/01/2017 n. 930), l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano -
come nel caso di specie - i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva (Cassazione civile sez. un. - 07/07/2022, n. 21514).
Elementi di cui è ampia prova in causa.
Deve pertanto riconoscersi il diritto di ad agire in via di regresso nei confronti dei Controparte_2
convenuti, ai sensi dell'art. 292, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 07.09. 2005 e ad ottenere il rimborso delle somme pagate in conseguenza del sinistro.
Quanto alla domanda di compensazione delle spese legali formulata dal convenuto GL, essa non può
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno infatti liquidate secondo il principio della soccombenza che va valutata in base al principio della causalità rispetto al giudizio, sicché si considera soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa al processo (Cass. Civ., sez. VI, ord. 24.03.2015, n. 5842; Cass. Civ. sez. Vi,
ord. 13.01.2025, n. 373). Tanto più che prima dell'introduzione del presente procedimento parte attrice aveva inoltrato ai convenuti diffida stragiudiziale, nonché formulato proposta di negoziazione assistita.
Le condizioni di salute ed economiche del resistente costituito, allegate al fine di far ritenere integrato il presupposto dei gravi motivi di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/18 ai fini della compensazione delle spese di lite, non sono state poi nemmeno documentate, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l'articolo di giornale dimesso in atti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere quindi regolate, secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale non complessa delle questioni oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
1. in accoglimento la domanda proposta, condanna GL IO e in solido fra loro Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.182.00, oltre ad interessi in misura legale Controparte_2
dal giorno della domanda al saldo;
2. condanna in convenuti in solido fra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2
liquidate in € 1.700 per competenze professionali ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Venezia, 13.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 int. 1, contumace
convenuta