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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/12/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA TR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2020 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMILIANO D'ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via F. Bucci, 15, San Nicolò a Tordino (TE);
opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO D'ORAZIO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicoletta Altamura in via Torre Bruciata n. 25, Teramo;
opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2020 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1454/19 reso dal Tribunale di Teramo il 29.11.2019, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento immediato e senza dilazione della somma di € 46.202,51, oltre interessi e spese di procedura, in favore di CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: Tribunale di Teramo
- in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ultradecennale del credito ingiunto, dichiarando di non aver mai ricevuto, né avuto altrimenti contezza delle diffide di pagamento e messa in mora in tesi inviatele in data 3.2.2009 dalla cedente Scrimm
s.r.l. e successivamente in data 23.4.2013 dall'Avv. D'Orazio, procuratore della opposta non avendo neppure mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento connessi alle CP_1 cennate missive, ritenute funzionali all'interruzione dei termini prescrizionali della pretesa creditoria, proponendo quindi, querela di falso in via incidentale avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 13680186364-6/ 14523634126-0/
15080130826-4, in atti;
- la carenza di legittimazione ad agire di evidenziando CP_1
l'inesistenza della prova dell'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria;
- l'inesigibilità del credito azionato in monitorio e carenza di presupposti ex art. 634 e 642 c.p.c.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
1) sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per totale insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
2) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e comunque rigettare in toto la domanda di cui all'opposto decreto giacché improcedibile ed inammissibile per intervenuta prescrizione ex artT. 2934 e 2946 c.c
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
3) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e comunque rigettare in toto la domanda di cui all'opposto decreto giacché carente dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c.;
4) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per l'effetto e comunque revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo perché emesso in assenza dei presupposti di legge;
5) condannare sempre e comunque la alla refusione di spese e competenze di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.4.2020 si è costituita in giudizio
[...]
rilevando che: CP_1
- l'eccezione di prescrizione spiegata dell'opponente era da ritenersi priva di pregio in quanto i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla notifica della cessione e della messa in mora, recapitate a mezzo raccomandate in data 3.2.2009, 23.4.2013,
30.10.2018;
- erano parimenti infondate le contestazioni afferenti alla mancata ricezione delle richiamate raccomandate;
2 Tribunale di Teramo
- la titolarità del credito era stata adeguatamente provata mediante produzione in giudizio dei contratti di cessione;
- le restanti contestazioni mosse dall'opponente erano del tutto generiche e come tali inidonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1454/2019 nrg 3444/2019 emesso in data 3.12.2019 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Così instauratosi il contraddittorio, autorizzata la presentazione della querela di falso, con sentenza del
3.4.2024 il Collegio ha rigettato la querela di falso proposta dall'opponente, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e in data 31.7.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 1° settembre 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di prescrizione del credito deve intendersi superata all'esito della sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la querela di falso avverso le notifiche delle diffide inviate a mezzo raccomandate in data 3.2.2009, 23.4.2013, 30.10.2018: infatti, appurata la validità delle suddette notifiche, con le quali è stata interrotta la prescrizione, la relativa eccezione è da considerarsi infondata.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità attiva, sollevata dall'opponente con riferimento al credito azionato in via monitoria da occorre svolgere le seguenti considerazioni. CP_1
In materia di riparto degli oneri probatori relativo alla cessione di crediti in blocco, la parte che agisca assumendo di essere succeduta a titolo particolare al creditore originario, in forza di una cessione in blocco ex art. 58 del D.lgs. 385/1993, è tenuta a dimostrare che il credito dedotto in giudizio rientri effettivamente nell'operazione di cessione, così fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Tale onere resta escluso soltanto qualora la controparte abbia riconosciuto, espressamente o per facta concludentia, la legittimazione dell'asserito cessionario.
Nel caso di specie, il credito dedotto in giudizio trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data 10 agosto 1979 tra e Immobiliare Palumbo Abruzzo Costruzioni, cui è successivamente subentrata Parte_2
l'odierna opponente per accollo (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_1 risposta).
3 Tribunale di Teramo
Secondo la ricostruzione operata dalla società opposta, tale credito, originariamente vantato dall'Istituto
Italiano di Credito Fondiario, sarebbe stato oggetto di plurime cessioni in blocco e, segnatamente: dapprima a poi a quindi a e, da ultimo, ad Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1
L'opponente contesta che il credito oggetto di causa sia stato effettivamente ricompreso nelle predette operazioni di cessione e deduce, conseguentemente, il difetto di titolarità del diritto azionato in capo ad
CP_1
Sul punto, non vi è motivo di dubitare che abbia effettivamente acquistato il credito per Parte_3 cui è causa.
Ciò risulta dal contratto di cessione del 10 giugno 2008, con il quale , quale rappresentante Parte_2 di ha ceduto in blocco a una serie di crediti, tra i quali è espressamente incluso Controparte_3 Pt_3 anche quello vantato nei confronti degli odierni opponenti, come emerge dall'elenco allegato al contratto
(cfr. doc. n. 8).
Occorre tuttavia verificare se risulti adeguatamente provata la successiva cessione del medesimo credito da ad trattandosi di circostanza imprescindibile ai fini dell'affermazione della Parte_3 CP_1 titolarità attiva in capo all'opposta.
A tal fine, ha prodotto il contratto di cessione del 1° settembre 2018 (doc. n. 9), nel quale i CP_1 crediti ceduti vengono individuati per relationem, mediante rinvio a una serie di precedenti contratti di cessione intervenuti tra e Parte_2 Parte_3
In particolare, nelle premesse del suddetto contratto vengono elencate quattro operazioni di cessione
(sub A, B, C e D), ciascuna relativa a specifici portafogli di crediti ceduti da a , con Parte_2 Pt_3 indicazione delle rispettive date e degli importi complessivi.
Orbene, la società opposta, nel tentativo di dimostrare la propria titolarità del credito azionato, assume che lo stesso rientri nel portafoglio di crediti indicato sub A) del contratto di cessione . Parte_4
Coerentemente con tale impostazione, produce in giudizio separatamente, qualificandolo come CP_1
“allegato A”, il contratto di cessione del 10 giugno 2008 (doc. 13) e il relativo elenco dei crediti, sostenendo così di fornire al tribunale tanto il contratto di cessione in suo favore quanto la documentazione cui tale contratto farebbe riferimento.
Tuttavia, tale ricostruzione è errata e fuorviante, poiché l'allegato prodotto non è in realtà pertinente al contratto di cessione del 1° settembre 2018. In altri termini, accosta erroneamente al contratto di CP_1 cessione in proprio favore un documento (il contratto del 10 giugno 2008) che non è richiamato nelle premesse del contratto stesso, inducendo così in errore circa l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nel portafoglio ceduto.
E infatti, dall'esame puntuale delle premesse del documento n. 9 emerge con chiarezza che nessuna delle cessioni ivi richiamate coincide con quella del 10 giugno 2008, con cui ha acquistato il credito per Pt_3 cui è causa.
4 Tribunale di Teramo
In primo luogo, sotto il profilo temporale, il contratto richiamato sub A) risulta perfezionato in data 14 dicembre 2007, mentre il contratto di cessione relativo al credito oggetto di causa reca la data del 10 giugno
2008.
In secondo luogo, e in modo ancor più dirimente, non coincide l'ammontare complessivo del portafoglio ceduto: nel contratto richiamato sub A) del documento n. 9 si fa riferimento a un portafoglio di crediti pari ad euro 5.556.238,54 alla data del 30 novembre 2007, mentre il contratto del 10 giugno 2008 indica un ammontare complessivo di euro 3.547.787,00 alla medesima data.
Tali incongruenze, rilevanti sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello contabile, escludono in modo inequivoco che il credito oggetto di causa possa ritenersi ricompreso nel blocco di crediti indicato sub A) del contratto di cessione tra e Parte_3 CP_1
Ne consegue che non risulta fornita la prova della cessione del credito in favore di CP_1 difettando qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il credito acquistato da il 10 giugno 2008 sia Pt_3 stato successivamente trasferito all'odierna opposta.
Parte opposta non ha, invero, neanche prodotto l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione tra e (gli allegati sub 6 e 7 afferiscono a precedenti cessioni in blocco), sicché, Pt_3 CP_1 in mancanza di prova dell'avvenuta cessione, deve ritenersi non dimostrata la titolarità del credito azionato in capo ad con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LA
TR, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 99/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 1454/2019 emesso dal Tribunale di Teramo in data 29 novembre
2019;
2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenuto da CP_1
che liquida in € € 6.810,00 per compensi (come da nota spese Parte_1 depositata in atti), oltre accessori come per legge, ed € 286,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LA TR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA TR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2020 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMILIANO D'ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via F. Bucci, 15, San Nicolò a Tordino (TE);
opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO D'ORAZIO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicoletta Altamura in via Torre Bruciata n. 25, Teramo;
opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2020 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1454/19 reso dal Tribunale di Teramo il 29.11.2019, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento immediato e senza dilazione della somma di € 46.202,51, oltre interessi e spese di procedura, in favore di CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: Tribunale di Teramo
- in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ultradecennale del credito ingiunto, dichiarando di non aver mai ricevuto, né avuto altrimenti contezza delle diffide di pagamento e messa in mora in tesi inviatele in data 3.2.2009 dalla cedente Scrimm
s.r.l. e successivamente in data 23.4.2013 dall'Avv. D'Orazio, procuratore della opposta non avendo neppure mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento connessi alle CP_1 cennate missive, ritenute funzionali all'interruzione dei termini prescrizionali della pretesa creditoria, proponendo quindi, querela di falso in via incidentale avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 13680186364-6/ 14523634126-0/
15080130826-4, in atti;
- la carenza di legittimazione ad agire di evidenziando CP_1
l'inesistenza della prova dell'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria;
- l'inesigibilità del credito azionato in monitorio e carenza di presupposti ex art. 634 e 642 c.p.c.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
1) sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per totale insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
2) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e comunque rigettare in toto la domanda di cui all'opposto decreto giacché improcedibile ed inammissibile per intervenuta prescrizione ex artT. 2934 e 2946 c.c
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
3) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e comunque rigettare in toto la domanda di cui all'opposto decreto giacché carente dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c.;
4) revocare l'impugnato decreto ingiuntivo siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per l'effetto e comunque revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo perché emesso in assenza dei presupposti di legge;
5) condannare sempre e comunque la alla refusione di spese e competenze di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.4.2020 si è costituita in giudizio
[...]
rilevando che: CP_1
- l'eccezione di prescrizione spiegata dell'opponente era da ritenersi priva di pregio in quanto i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla notifica della cessione e della messa in mora, recapitate a mezzo raccomandate in data 3.2.2009, 23.4.2013,
30.10.2018;
- erano parimenti infondate le contestazioni afferenti alla mancata ricezione delle richiamate raccomandate;
2 Tribunale di Teramo
- la titolarità del credito era stata adeguatamente provata mediante produzione in giudizio dei contratti di cessione;
- le restanti contestazioni mosse dall'opponente erano del tutto generiche e come tali inidonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1454/2019 nrg 3444/2019 emesso in data 3.12.2019 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Così instauratosi il contraddittorio, autorizzata la presentazione della querela di falso, con sentenza del
3.4.2024 il Collegio ha rigettato la querela di falso proposta dall'opponente, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e in data 31.7.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 1° settembre 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di prescrizione del credito deve intendersi superata all'esito della sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la querela di falso avverso le notifiche delle diffide inviate a mezzo raccomandate in data 3.2.2009, 23.4.2013, 30.10.2018: infatti, appurata la validità delle suddette notifiche, con le quali è stata interrotta la prescrizione, la relativa eccezione è da considerarsi infondata.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità attiva, sollevata dall'opponente con riferimento al credito azionato in via monitoria da occorre svolgere le seguenti considerazioni. CP_1
In materia di riparto degli oneri probatori relativo alla cessione di crediti in blocco, la parte che agisca assumendo di essere succeduta a titolo particolare al creditore originario, in forza di una cessione in blocco ex art. 58 del D.lgs. 385/1993, è tenuta a dimostrare che il credito dedotto in giudizio rientri effettivamente nell'operazione di cessione, così fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Tale onere resta escluso soltanto qualora la controparte abbia riconosciuto, espressamente o per facta concludentia, la legittimazione dell'asserito cessionario.
Nel caso di specie, il credito dedotto in giudizio trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data 10 agosto 1979 tra e Immobiliare Palumbo Abruzzo Costruzioni, cui è successivamente subentrata Parte_2
l'odierna opponente per accollo (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_1 risposta).
3 Tribunale di Teramo
Secondo la ricostruzione operata dalla società opposta, tale credito, originariamente vantato dall'Istituto
Italiano di Credito Fondiario, sarebbe stato oggetto di plurime cessioni in blocco e, segnatamente: dapprima a poi a quindi a e, da ultimo, ad Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1
L'opponente contesta che il credito oggetto di causa sia stato effettivamente ricompreso nelle predette operazioni di cessione e deduce, conseguentemente, il difetto di titolarità del diritto azionato in capo ad
CP_1
Sul punto, non vi è motivo di dubitare che abbia effettivamente acquistato il credito per Parte_3 cui è causa.
Ciò risulta dal contratto di cessione del 10 giugno 2008, con il quale , quale rappresentante Parte_2 di ha ceduto in blocco a una serie di crediti, tra i quali è espressamente incluso Controparte_3 Pt_3 anche quello vantato nei confronti degli odierni opponenti, come emerge dall'elenco allegato al contratto
(cfr. doc. n. 8).
Occorre tuttavia verificare se risulti adeguatamente provata la successiva cessione del medesimo credito da ad trattandosi di circostanza imprescindibile ai fini dell'affermazione della Parte_3 CP_1 titolarità attiva in capo all'opposta.
A tal fine, ha prodotto il contratto di cessione del 1° settembre 2018 (doc. n. 9), nel quale i CP_1 crediti ceduti vengono individuati per relationem, mediante rinvio a una serie di precedenti contratti di cessione intervenuti tra e Parte_2 Parte_3
In particolare, nelle premesse del suddetto contratto vengono elencate quattro operazioni di cessione
(sub A, B, C e D), ciascuna relativa a specifici portafogli di crediti ceduti da a , con Parte_2 Pt_3 indicazione delle rispettive date e degli importi complessivi.
Orbene, la società opposta, nel tentativo di dimostrare la propria titolarità del credito azionato, assume che lo stesso rientri nel portafoglio di crediti indicato sub A) del contratto di cessione . Parte_4
Coerentemente con tale impostazione, produce in giudizio separatamente, qualificandolo come CP_1
“allegato A”, il contratto di cessione del 10 giugno 2008 (doc. 13) e il relativo elenco dei crediti, sostenendo così di fornire al tribunale tanto il contratto di cessione in suo favore quanto la documentazione cui tale contratto farebbe riferimento.
Tuttavia, tale ricostruzione è errata e fuorviante, poiché l'allegato prodotto non è in realtà pertinente al contratto di cessione del 1° settembre 2018. In altri termini, accosta erroneamente al contratto di CP_1 cessione in proprio favore un documento (il contratto del 10 giugno 2008) che non è richiamato nelle premesse del contratto stesso, inducendo così in errore circa l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nel portafoglio ceduto.
E infatti, dall'esame puntuale delle premesse del documento n. 9 emerge con chiarezza che nessuna delle cessioni ivi richiamate coincide con quella del 10 giugno 2008, con cui ha acquistato il credito per Pt_3 cui è causa.
4 Tribunale di Teramo
In primo luogo, sotto il profilo temporale, il contratto richiamato sub A) risulta perfezionato in data 14 dicembre 2007, mentre il contratto di cessione relativo al credito oggetto di causa reca la data del 10 giugno
2008.
In secondo luogo, e in modo ancor più dirimente, non coincide l'ammontare complessivo del portafoglio ceduto: nel contratto richiamato sub A) del documento n. 9 si fa riferimento a un portafoglio di crediti pari ad euro 5.556.238,54 alla data del 30 novembre 2007, mentre il contratto del 10 giugno 2008 indica un ammontare complessivo di euro 3.547.787,00 alla medesima data.
Tali incongruenze, rilevanti sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello contabile, escludono in modo inequivoco che il credito oggetto di causa possa ritenersi ricompreso nel blocco di crediti indicato sub A) del contratto di cessione tra e Parte_3 CP_1
Ne consegue che non risulta fornita la prova della cessione del credito in favore di CP_1 difettando qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il credito acquistato da il 10 giugno 2008 sia Pt_3 stato successivamente trasferito all'odierna opposta.
Parte opposta non ha, invero, neanche prodotto l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione tra e (gli allegati sub 6 e 7 afferiscono a precedenti cessioni in blocco), sicché, Pt_3 CP_1 in mancanza di prova dell'avvenuta cessione, deve ritenersi non dimostrata la titolarità del credito azionato in capo ad con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LA
TR, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 99/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 1454/2019 emesso dal Tribunale di Teramo in data 29 novembre
2019;
2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenuto da CP_1
che liquida in € € 6.810,00 per compensi (come da nota spese Parte_1 depositata in atti), oltre accessori come per legge, ed € 286,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LA TR
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