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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
VE MO e IE AN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
resistente oggetto: indennizzo danni provocati da vaccinazione anti SARS-Covid ex L. n.210/1992
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2022, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare l'indennizzo ex L. 210/1992, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, per aver subito un danno permanente ed irreversibile alla salute, derivante dalla vaccinazione anti Covid 19. Nello specifico deduceva che: - in data 17.4.2021 effettuava la prima dose del Vaccino Astrazeneca Covid-19; - che dal 20.4.2021 al 26.4.2021, essendo stato ricoverato, presso l'ospedale “A. Perrino” di Brindisi, a causa di un dolore toracico, veniva sottoposto a Coronografia con angioplastica primaria e ad un completamento di rivascolarizzazione sulla coronaria destra;
- che in data 30.6.2021 il Dott. Persona_1 accertava una ipertensione arteriosa, con dilatazione dell'aorta
[...] ascendente ed ipertiroidismo;
- che, in data 22.2.2022, inoltrava ricorso in via amministrativa all' al fine di accertare la correlazione Controparte_3 tra vaccinazione e patologia lamentata, per la concessione della prestazione assistenziale invocata;
-che il procedimento non era stato definito, pur essendo trascorsi i termini previsti per la decisione. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda, per aver parte ricorrente esperito il rimedio giurisdizionale prima del completamento dell'iter amministrativo, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento e la vaccinazione obbligatoria. Istruita la causa con la nomina del CTU medico legale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale. __________________
Il ricorso non può trovare accoglimento. Giova rammentare che ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è imprescindibile l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento sanitario dedotto e la lesione permanente lamentata dal ricorrente. Nello specifico, l'art. 1 della predetta legge così recita “ Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un
2 indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie” Il successivo art. 2, comma 1 dispone: “l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111”. Ebbene, la suddetta legge stabilisce che hanno diritto all'indennizzo i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili alla salute in conseguenza diretta di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o emoderivati, ovvero di infezioni da HIV contratte in occasione di tali trattamenti sanitari.
Le Sezioni Unite sul punto muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., hanno fatto salva la differente regola probatoria vigente, che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Cass. S.U. n. 581/2008; da ultimo Cass. n. 29583/2017). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l.n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di
3 conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 25119 del 24/10/2017). Pertanto, l'accertamento del nesso eziologico deve avvenire secondo criteri medico legali consolidati, fondati su evidenze scientifiche e su una valutazione probabilistica che, pur non esigendo la certezza assoluta, richiede quantomeno un grado di elevata verosimiglianza “più probabile che non”. Tale valutazione deve essere condotta con rigore metodologico, tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, della documentazione sanitaria disponibile, dell'anamnesi patologica remota e prossima, nonché dell'eventuale presenza di fattori predisponenti o concorrenti. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto in presenza di mere congetture o ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi, ma necessita di una dimostrazione probatoria che superi la soglia della mera possibilità. In assenza di tale presupposto fondamentale – ossia della riconducibilità del danno ad un evento sanitario qualificato dalla legge come indennizzabile, e della sua elevata probabilità causale – la pretesa indennitaria non può trovare accoglimento. L'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 non ha natura risarcitoria, bensì assistenziale, e presuppone un danno sanitario riconducibile ad un trattamento obbligatorio o necessario, ma non si estende a fattispecie in cui il nesso causale risulti incerto, indimostrato o meramente ipotetico. Pertanto, in difetto di un accertamento tecnico che confermi, con sufficiente grado di attendibilità, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'evento sanitario indicato, non può riconoscersi il diritto all'indennizzo richiesto, con conseguente rigetto della relativa istanza. In ragione delle risultanze istruttorie di causa è stata conferita CTU medico legale al fine di determinare il nesso eziologico tra l'evento sanitario e la vaccinazione. Nel rassegnare le conclusioni del proprio elaborato, il consulente ha affermato che: “ Dalla documentazione presente in atti e dalla raccolta anamnestica emerge che il signor , dopo l'intervento di Parte_1 appendicectomia subito all'età di 22 anni, avrebbe goduto di buona salute senza necessità di assunzione di terapia farmacologica. Negli ultimi anni (come da dati anamnestici presenti nella cartella clinica del 20.04.2021 e dalla visita cardiologica del 24.9.2019) documentata situazione clinica caratterizzata da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica (approssimativamente assunta dal 2019), ateromasia dei tronchi sovra-aortici, flusso invertito sull'arteria vertebrale destra, microcitemia e tireopatia di Hashimoto. In detta situazione clinico-
4 patologica, in data 17/04/2021, veniva effettuata vaccinazione anti- Covid-19 con “ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE FL 5ML (10D 0,5ML) AIC 049314026, Lotto: ABW3256”, cui faceva seguito seconda dose di vaccino (23.07.2021) con COMINARTY Lotto: FF3318. A distanza di 3 (tre) giorni dalla vaccinazione anti Covid-19 (20/04/2021) si rendeva necessario ricovero ospedaliero presso il Dipartimento Cardiologico UOC del Controparte_4 Controparte_5
per “IN DATA 20/4/2021 EPISODIO
[...] Pt_2 Parte_3
” in paziente che presentava varie comorbilità
[...]
“IPERTENSIONE ARTERIOSA, VASCULOPATIA DEI TSA (Tronchi sovra-aortici). MICROCITEMIA”. Seguiva, pertanto, all'ingresso (20/4/2021) con rilievo di Parte_4
“Coronarografia. DOMINANZA DESTRA. CORONARIA SINISTRA: TC breve indenne. IVA STENOSI MODERATA AL TRATTO MEDIO. CX SCARSAMENTE SVILUPPATA PRESENTA STENOSI MODERATA DOPO EMERGENZA DI MO1. MO1 DI GROSSO CALIBRO PRESENTA STENOSI SEVERA 90% AL TRATTO MEDIO. CORONARIA DESTRA: dominante presente STENOSI SEVERA AL TRATTO DISTALE. IVP DIFFUSA ATEROMASIA MODERATO SEVERA. Conclusioni: CORONAROPATIA OSTRUTTIVA BIVASALE”. Alla luce dell'importante quadro di coronaropatia ostruttiva bivasale (destra e sinistra) in un soggetto che presentava ATEROMASIA delle arterie appartenenti ai tronchi sovra-aortici (TSA) con stenosi calcifica severa del tronco anonimo destro (TSA) e ipertensione arteriosa, i sanitari procedevano ad angioplastica primaria (20/04/2021) sulla coronaria sinistra e a completamento di rivascolarizzazione sulla coronaria destra (21.04.2021). Nello specifico: • Angioplastica coronarica sinistra (20.04.2021): “… N° lesioni trattate 1 – 1° MARGINALE. Conclusioni: PCI PRIMARIA DI MO1 MEDIO PROSSIMALE CON DES. Impianto diretto di DES. Post dilatazione con pallone NC. Buon risultato finale 3…”. • Angioplastica coronarica destra (21.04.2021): “… N° Pt_5 lesioni trattate 1: CFX DISTALE. Efficace. Conclusioni: PCI CON DES SU CORONARIA DESTRA DISTALE. Efficace impianto di DES 2.75 x 28 postdilatato con pallone NC 3.0 a 18 Atm. Buon risultato di angioplastica. TIMI 3. RESIDUA LIEVE ATEROMASIA DI IVP AL TRATTO MEDIO. Lesioni trattate. CFx distale- trattamento: STENOSI. Stenosi: pre 80%; post 0%. TIMI: PRE 3 Post 3…”. Da quanto sopra rappresentato risulta evidente il coinvolgimento ATEROMASICO (ARTERIOSCLEROSI) non solo delle arterie coronariche ma anche delle arterie sistemiche come quelle dei tronchi sovra-aortici (TSA). Si ricorda che l'aterosclerosi (Manuale MSD) è caratterizzata dalla “… presenza di placche intimali disomogenee (ateromi) che invadono il lume delle arterie di medio e grosso calibro. Le placche contengono lipidi, cellule infiammatorie, cellule muscolari lisce e tessuto connettivo. I fattori di
5 rischio comprendono dislipidemia, diabete, fumo di sigaretta, anamnesi familiare, vita sedentaria obesità e ipertensione. I sintomi compaiono quando la crescita o la rottura della placca ostruisce o riduce il flusso ematico;
i sintomi variano in base all'arteria interessata. La diagnosi è clinica e viene confermata mediante angiografia, ecografia o altre diagnostiche di imaging. Il trattamento si basa sulla modifica dello stile di vita e della dieta e dei fattori di rischio, sull'attività fisica e sull'utilizzo di farmaci antiaggreganti e sostanze antiaterogene… L'aterosclerosi è la forma più comune di arteriosclerosi, che è un termine generico utilizzato per numerose patologie che provocano l'ispessimento e la perdita di elasticità della parete arteriosa. L'aterosclerosi è anche la forma più grave e clinicamente rilevante di arteriosclerosi poiché responsabile di coronaropatie e di malattie cerebrovascolari. Le forme non ateromatose dell'arteriosclerosi comprendono l'arteriolosclerosi e l'arteriosclerosi di Mönckeberg. L'aterosclerosi può interessare tutte le arterie di grosso e medio calibro, incluse le arterie coronarie, carotidi e cerebrali;
l'aorta; le sue branche;
e le arterie maggiori delle estremità. Rappresenta la principale causa di morbilità e mortalità negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi sviluppati... L'aterosclerosi è in rapido aumento in prevalenza nei Paesi a basso e medio reddito, e poiché le persone vivono più a lungo, l'incidenza aumenterà. L'aterosclerosi è la prima causa di morte nel mondo ( Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2019. Geneva, World Health Organization, 2020. Virani SS, Alonso A, IO HJ, et al: Heart Disease and Stroke Statistics– 2021 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 143(8):e254–e743, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000000950)… La stria lipidica è la prima lesione visibile dell'aterosclerosi; essa è un accumulo di cellule schiumose cariche di lipidi nello strato intimale dell'arteria. La placca aterosclerotica è il segno distintivo dell'aterosclerosi; è un'evoluzione della striscia grassa e dispone di 3 componenti principali: Lipidi;
Cellule infiammatorie e muscolari lisce;
Una matrice di tessuto connettivo che può contenere trombi in varie fasi di organizzazione e depositi di calcio… Formazione della placca aterosclerotica. Tutti gli stadi dell'aterosclerosi, dall'inizio e durante la crescita fino al verificarsi delle complicanze della placca (p. es., infarto del miocardio, ictus), sono considerati una reazione infiammatoria al danno mediato da specifiche citochine. Si ritiene che la lesione endoteliale svolga un ruolo incitante o d'inizio primario. Anche i fattori di rischio per l'aterosclerosi (p. es., dislipidemia, diabete, fumo di sigaretta, ipertensione), stressor ossidanti (p. es., radicali superossido), angiotensina II e infezioni e infiammazioni sistemiche inibiscono la produzione di ossido nitrico e stimolano la sintesi di molecole di adesione, citochine proinfiammatorie, proteine chemiotattiche e fattori di vasocostrizione;
i meccanismi esatti sono
6 sconosciuti… L'ATEROSCLEROSI È INIZIALMENTE ASINTOMATICA, SPESSO PER DECENNI. La sintomatologia si sviluppa quando le lesioni ostacolano il flusso ematico. Possono comparire sintomi ischemici transitori (p. es., angina da sforzo stabile, attacchi ischemici transitori, claudicazione intermittente) quando le placche stabili si accrescono e riducono il lume arterioso > 70%. La vasocostrizione può trasformare una lesione che non limita il flusso di sangue in una stenosi severa o completa…”. Quindi, per quanto documentato, per la natura delle infermità sofferte dal periziando, per la eziopatogenesi ad esse collegata e per i risultati delle due coronarografie, la CAUSA del fatto ischemico- infartuale cardiaco che ha colpito il signor e lo ha Parte_1 costretto al ricovero del 20/04/2021 è da ricercarsi nella degenerazione aterosclerotica dei vasi coronarici. Aterosclerosi correlabile al lento formarsi negli anni delle placche aterosclerotiche e, di conseguenza, NON associabile ad un fatto acuto di qualsiasi natura, ivi compresi gli effetti collaterali di vaccinazioni compresa quella anti-Covid. Dalla vaccinazione anti-Covid, infatti, ci si dovrebbe aspettare la formazione di trombi (coaguli di sangue nei vasi sanguigni) come riportato nel bugiardino del vaccino Astrazeneca COVID-19 (traduzione bugiardino Astrazeneca): “ - Cases of embolic and thrombotic events (formation of blood clots in the blood vessels) have been reported for Vaxzevria from its use in vaccination campaig: Sono stati segnalati casi di eventi embolici e trombotici (formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni) associati all'uso di Vaxzevria nelle campagne di vaccinazione…”. Il danno biologico residuato all'infarto miocardico acuto dipendente causalmente dalla produzione aterosclerotica delle coronarie destra e sinistra ma non dalla vaccinazione anti-Covid, è quantificabile con il 20% (venti). Questo, in accordo, alle tabelle annesse al decreto del ministero della salute del 3 luglio 2003, al D.M. 26.05.2004, alle maggiori guide sulla valutazione del danno biologico ( - ed alle nuove linee guide del 2016 sulla valutazione Pt_6 Pt_7 medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico curate dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni). Considerato che nel caso sotto osservazione è presente una prima classe NY (la meno grave delle quattro classi di danno NY I-II-III-IV) ai livelli minimi, per soggetto asintomatico (Non angor e dispnea) con
“cavità ventricolari di normali dimensioni e cinetica globale biventricolare” ed FE (frazione di eiezione) al 55% (quindi nella norma considerato che un valore di FE compreso tra il 50% e il 70% è considerato normale) con residua “Ipocinesia inferiore”, è utilizzabile la voce di danno “Cardiopatie riconducibili alla II classe NY con frazione di eiezione fra 50% e 40%: 10-30%). CONCLUSIONI • La CAUSA del fatto ischemico-infartuale cardiaco che ha colpito il signor e lo ha costretto al Parte_1
7 ricovero del 20/04/2021 è da ricercarsi nella degenerazione aterosclerotica bilaterale dei vasi coronarici riscontrata strumentalmente dalla coronarografia. Aterosclerosi correlabile al lento formarsi negli anni delle placche aterosclerotiche e, di conseguenza, NON ASSOCIABILE AD UN FATTO ACUTO DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI GLI EFFETTI COLLATERALI DI VACCINAZIONI COMPRESA QUELLA ANTI-COVID. Dalla vaccinazione antiCovid, infatti, ci si dovrebbe aspettare la formazione di trombi (coaguli di sangue nei vasi sanguigni) come riportato nel bugiardino del vaccino Astrazeneca COVID-19” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123).
L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Alla luce delle risultanze istruttorie non è emersa evidenza scientifica idonea a fondare, con grado di attendibilità elevato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia denunciata dal ricorrente e la somministrazione della vaccinazione obbligatoria indicata quale evento lesivo.
8 Pertanto, l'intera istruttoria non ha consentito di pervenire ad una conclusione probatoria tale da soddisfare il criterio del “più probabile che non”, richiesto ai fini dell'accertamento del nesso causale in ambito civilistico. Alla luce dei principi sopra esposti, in difetto di prova certa o altamente verosimile circa la riconducibilità della patologia lamentata all'evento sanitario dedotto, e in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente, la domanda proposta non può trovare accoglimento e deve essere rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione. In considerazione della novità della questione esaminata e la particolarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per la stesse regioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27/05/2022 da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti le spese della CTU medico- legale, nella misura del 50% ciascuna. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
VE MO e IE AN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
resistente oggetto: indennizzo danni provocati da vaccinazione anti SARS-Covid ex L. n.210/1992
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2022, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare l'indennizzo ex L. 210/1992, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, per aver subito un danno permanente ed irreversibile alla salute, derivante dalla vaccinazione anti Covid 19. Nello specifico deduceva che: - in data 17.4.2021 effettuava la prima dose del Vaccino Astrazeneca Covid-19; - che dal 20.4.2021 al 26.4.2021, essendo stato ricoverato, presso l'ospedale “A. Perrino” di Brindisi, a causa di un dolore toracico, veniva sottoposto a Coronografia con angioplastica primaria e ad un completamento di rivascolarizzazione sulla coronaria destra;
- che in data 30.6.2021 il Dott. Persona_1 accertava una ipertensione arteriosa, con dilatazione dell'aorta
[...] ascendente ed ipertiroidismo;
- che, in data 22.2.2022, inoltrava ricorso in via amministrativa all' al fine di accertare la correlazione Controparte_3 tra vaccinazione e patologia lamentata, per la concessione della prestazione assistenziale invocata;
-che il procedimento non era stato definito, pur essendo trascorsi i termini previsti per la decisione. Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda, per aver parte ricorrente esperito il rimedio giurisdizionale prima del completamento dell'iter amministrativo, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento e la vaccinazione obbligatoria. Istruita la causa con la nomina del CTU medico legale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale. __________________
Il ricorso non può trovare accoglimento. Giova rammentare che ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è imprescindibile l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento sanitario dedotto e la lesione permanente lamentata dal ricorrente. Nello specifico, l'art. 1 della predetta legge così recita “ Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un
2 indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie” Il successivo art. 2, comma 1 dispone: “l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111”. Ebbene, la suddetta legge stabilisce che hanno diritto all'indennizzo i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili alla salute in conseguenza diretta di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o emoderivati, ovvero di infezioni da HIV contratte in occasione di tali trattamenti sanitari.
Le Sezioni Unite sul punto muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., hanno fatto salva la differente regola probatoria vigente, che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Cass. S.U. n. 581/2008; da ultimo Cass. n. 29583/2017). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l.n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di
3 conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 25119 del 24/10/2017). Pertanto, l'accertamento del nesso eziologico deve avvenire secondo criteri medico legali consolidati, fondati su evidenze scientifiche e su una valutazione probabilistica che, pur non esigendo la certezza assoluta, richiede quantomeno un grado di elevata verosimiglianza “più probabile che non”. Tale valutazione deve essere condotta con rigore metodologico, tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, della documentazione sanitaria disponibile, dell'anamnesi patologica remota e prossima, nonché dell'eventuale presenza di fattori predisponenti o concorrenti. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto in presenza di mere congetture o ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi, ma necessita di una dimostrazione probatoria che superi la soglia della mera possibilità. In assenza di tale presupposto fondamentale – ossia della riconducibilità del danno ad un evento sanitario qualificato dalla legge come indennizzabile, e della sua elevata probabilità causale – la pretesa indennitaria non può trovare accoglimento. L'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 non ha natura risarcitoria, bensì assistenziale, e presuppone un danno sanitario riconducibile ad un trattamento obbligatorio o necessario, ma non si estende a fattispecie in cui il nesso causale risulti incerto, indimostrato o meramente ipotetico. Pertanto, in difetto di un accertamento tecnico che confermi, con sufficiente grado di attendibilità, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'evento sanitario indicato, non può riconoscersi il diritto all'indennizzo richiesto, con conseguente rigetto della relativa istanza. In ragione delle risultanze istruttorie di causa è stata conferita CTU medico legale al fine di determinare il nesso eziologico tra l'evento sanitario e la vaccinazione. Nel rassegnare le conclusioni del proprio elaborato, il consulente ha affermato che: “ Dalla documentazione presente in atti e dalla raccolta anamnestica emerge che il signor , dopo l'intervento di Parte_1 appendicectomia subito all'età di 22 anni, avrebbe goduto di buona salute senza necessità di assunzione di terapia farmacologica. Negli ultimi anni (come da dati anamnestici presenti nella cartella clinica del 20.04.2021 e dalla visita cardiologica del 24.9.2019) documentata situazione clinica caratterizzata da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica (approssimativamente assunta dal 2019), ateromasia dei tronchi sovra-aortici, flusso invertito sull'arteria vertebrale destra, microcitemia e tireopatia di Hashimoto. In detta situazione clinico-
4 patologica, in data 17/04/2021, veniva effettuata vaccinazione anti- Covid-19 con “ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE FL 5ML (10D 0,5ML) AIC 049314026, Lotto: ABW3256”, cui faceva seguito seconda dose di vaccino (23.07.2021) con COMINARTY Lotto: FF3318. A distanza di 3 (tre) giorni dalla vaccinazione anti Covid-19 (20/04/2021) si rendeva necessario ricovero ospedaliero presso il Dipartimento Cardiologico UOC del Controparte_4 Controparte_5
per “IN DATA 20/4/2021 EPISODIO
[...] Pt_2 Parte_3
” in paziente che presentava varie comorbilità
[...]
“IPERTENSIONE ARTERIOSA, VASCULOPATIA DEI TSA (Tronchi sovra-aortici). MICROCITEMIA”. Seguiva, pertanto, all'ingresso (20/4/2021) con rilievo di Parte_4
“Coronarografia. DOMINANZA DESTRA. CORONARIA SINISTRA: TC breve indenne. IVA STENOSI MODERATA AL TRATTO MEDIO. CX SCARSAMENTE SVILUPPATA PRESENTA STENOSI MODERATA DOPO EMERGENZA DI MO1. MO1 DI GROSSO CALIBRO PRESENTA STENOSI SEVERA 90% AL TRATTO MEDIO. CORONARIA DESTRA: dominante presente STENOSI SEVERA AL TRATTO DISTALE. IVP DIFFUSA ATEROMASIA MODERATO SEVERA. Conclusioni: CORONAROPATIA OSTRUTTIVA BIVASALE”. Alla luce dell'importante quadro di coronaropatia ostruttiva bivasale (destra e sinistra) in un soggetto che presentava ATEROMASIA delle arterie appartenenti ai tronchi sovra-aortici (TSA) con stenosi calcifica severa del tronco anonimo destro (TSA) e ipertensione arteriosa, i sanitari procedevano ad angioplastica primaria (20/04/2021) sulla coronaria sinistra e a completamento di rivascolarizzazione sulla coronaria destra (21.04.2021). Nello specifico: • Angioplastica coronarica sinistra (20.04.2021): “… N° lesioni trattate 1 – 1° MARGINALE. Conclusioni: PCI PRIMARIA DI MO1 MEDIO PROSSIMALE CON DES. Impianto diretto di DES. Post dilatazione con pallone NC. Buon risultato finale 3…”. • Angioplastica coronarica destra (21.04.2021): “… N° Pt_5 lesioni trattate 1: CFX DISTALE. Efficace. Conclusioni: PCI CON DES SU CORONARIA DESTRA DISTALE. Efficace impianto di DES 2.75 x 28 postdilatato con pallone NC 3.0 a 18 Atm. Buon risultato di angioplastica. TIMI 3. RESIDUA LIEVE ATEROMASIA DI IVP AL TRATTO MEDIO. Lesioni trattate. CFx distale- trattamento: STENOSI. Stenosi: pre 80%; post 0%. TIMI: PRE 3 Post 3…”. Da quanto sopra rappresentato risulta evidente il coinvolgimento ATEROMASICO (ARTERIOSCLEROSI) non solo delle arterie coronariche ma anche delle arterie sistemiche come quelle dei tronchi sovra-aortici (TSA). Si ricorda che l'aterosclerosi (Manuale MSD) è caratterizzata dalla “… presenza di placche intimali disomogenee (ateromi) che invadono il lume delle arterie di medio e grosso calibro. Le placche contengono lipidi, cellule infiammatorie, cellule muscolari lisce e tessuto connettivo. I fattori di
5 rischio comprendono dislipidemia, diabete, fumo di sigaretta, anamnesi familiare, vita sedentaria obesità e ipertensione. I sintomi compaiono quando la crescita o la rottura della placca ostruisce o riduce il flusso ematico;
i sintomi variano in base all'arteria interessata. La diagnosi è clinica e viene confermata mediante angiografia, ecografia o altre diagnostiche di imaging. Il trattamento si basa sulla modifica dello stile di vita e della dieta e dei fattori di rischio, sull'attività fisica e sull'utilizzo di farmaci antiaggreganti e sostanze antiaterogene… L'aterosclerosi è la forma più comune di arteriosclerosi, che è un termine generico utilizzato per numerose patologie che provocano l'ispessimento e la perdita di elasticità della parete arteriosa. L'aterosclerosi è anche la forma più grave e clinicamente rilevante di arteriosclerosi poiché responsabile di coronaropatie e di malattie cerebrovascolari. Le forme non ateromatose dell'arteriosclerosi comprendono l'arteriolosclerosi e l'arteriosclerosi di Mönckeberg. L'aterosclerosi può interessare tutte le arterie di grosso e medio calibro, incluse le arterie coronarie, carotidi e cerebrali;
l'aorta; le sue branche;
e le arterie maggiori delle estremità. Rappresenta la principale causa di morbilità e mortalità negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi sviluppati... L'aterosclerosi è in rapido aumento in prevalenza nei Paesi a basso e medio reddito, e poiché le persone vivono più a lungo, l'incidenza aumenterà. L'aterosclerosi è la prima causa di morte nel mondo ( Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2019. Geneva, World Health Organization, 2020. Virani SS, Alonso A, IO HJ, et al: Heart Disease and Stroke Statistics– 2021 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 143(8):e254–e743, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000000950)… La stria lipidica è la prima lesione visibile dell'aterosclerosi; essa è un accumulo di cellule schiumose cariche di lipidi nello strato intimale dell'arteria. La placca aterosclerotica è il segno distintivo dell'aterosclerosi; è un'evoluzione della striscia grassa e dispone di 3 componenti principali: Lipidi;
Cellule infiammatorie e muscolari lisce;
Una matrice di tessuto connettivo che può contenere trombi in varie fasi di organizzazione e depositi di calcio… Formazione della placca aterosclerotica. Tutti gli stadi dell'aterosclerosi, dall'inizio e durante la crescita fino al verificarsi delle complicanze della placca (p. es., infarto del miocardio, ictus), sono considerati una reazione infiammatoria al danno mediato da specifiche citochine. Si ritiene che la lesione endoteliale svolga un ruolo incitante o d'inizio primario. Anche i fattori di rischio per l'aterosclerosi (p. es., dislipidemia, diabete, fumo di sigaretta, ipertensione), stressor ossidanti (p. es., radicali superossido), angiotensina II e infezioni e infiammazioni sistemiche inibiscono la produzione di ossido nitrico e stimolano la sintesi di molecole di adesione, citochine proinfiammatorie, proteine chemiotattiche e fattori di vasocostrizione;
i meccanismi esatti sono
6 sconosciuti… L'ATEROSCLEROSI È INIZIALMENTE ASINTOMATICA, SPESSO PER DECENNI. La sintomatologia si sviluppa quando le lesioni ostacolano il flusso ematico. Possono comparire sintomi ischemici transitori (p. es., angina da sforzo stabile, attacchi ischemici transitori, claudicazione intermittente) quando le placche stabili si accrescono e riducono il lume arterioso > 70%. La vasocostrizione può trasformare una lesione che non limita il flusso di sangue in una stenosi severa o completa…”. Quindi, per quanto documentato, per la natura delle infermità sofferte dal periziando, per la eziopatogenesi ad esse collegata e per i risultati delle due coronarografie, la CAUSA del fatto ischemico- infartuale cardiaco che ha colpito il signor e lo ha Parte_1 costretto al ricovero del 20/04/2021 è da ricercarsi nella degenerazione aterosclerotica dei vasi coronarici. Aterosclerosi correlabile al lento formarsi negli anni delle placche aterosclerotiche e, di conseguenza, NON associabile ad un fatto acuto di qualsiasi natura, ivi compresi gli effetti collaterali di vaccinazioni compresa quella anti-Covid. Dalla vaccinazione anti-Covid, infatti, ci si dovrebbe aspettare la formazione di trombi (coaguli di sangue nei vasi sanguigni) come riportato nel bugiardino del vaccino Astrazeneca COVID-19 (traduzione bugiardino Astrazeneca): “ - Cases of embolic and thrombotic events (formation of blood clots in the blood vessels) have been reported for Vaxzevria from its use in vaccination campaig: Sono stati segnalati casi di eventi embolici e trombotici (formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni) associati all'uso di Vaxzevria nelle campagne di vaccinazione…”. Il danno biologico residuato all'infarto miocardico acuto dipendente causalmente dalla produzione aterosclerotica delle coronarie destra e sinistra ma non dalla vaccinazione anti-Covid, è quantificabile con il 20% (venti). Questo, in accordo, alle tabelle annesse al decreto del ministero della salute del 3 luglio 2003, al D.M. 26.05.2004, alle maggiori guide sulla valutazione del danno biologico ( - ed alle nuove linee guide del 2016 sulla valutazione Pt_6 Pt_7 medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico curate dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni). Considerato che nel caso sotto osservazione è presente una prima classe NY (la meno grave delle quattro classi di danno NY I-II-III-IV) ai livelli minimi, per soggetto asintomatico (Non angor e dispnea) con
“cavità ventricolari di normali dimensioni e cinetica globale biventricolare” ed FE (frazione di eiezione) al 55% (quindi nella norma considerato che un valore di FE compreso tra il 50% e il 70% è considerato normale) con residua “Ipocinesia inferiore”, è utilizzabile la voce di danno “Cardiopatie riconducibili alla II classe NY con frazione di eiezione fra 50% e 40%: 10-30%). CONCLUSIONI • La CAUSA del fatto ischemico-infartuale cardiaco che ha colpito il signor e lo ha costretto al Parte_1
7 ricovero del 20/04/2021 è da ricercarsi nella degenerazione aterosclerotica bilaterale dei vasi coronarici riscontrata strumentalmente dalla coronarografia. Aterosclerosi correlabile al lento formarsi negli anni delle placche aterosclerotiche e, di conseguenza, NON ASSOCIABILE AD UN FATTO ACUTO DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI GLI EFFETTI COLLATERALI DI VACCINAZIONI COMPRESA QUELLA ANTI-COVID. Dalla vaccinazione antiCovid, infatti, ci si dovrebbe aspettare la formazione di trombi (coaguli di sangue nei vasi sanguigni) come riportato nel bugiardino del vaccino Astrazeneca COVID-19” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123).
L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Alla luce delle risultanze istruttorie non è emersa evidenza scientifica idonea a fondare, con grado di attendibilità elevato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia denunciata dal ricorrente e la somministrazione della vaccinazione obbligatoria indicata quale evento lesivo.
8 Pertanto, l'intera istruttoria non ha consentito di pervenire ad una conclusione probatoria tale da soddisfare il criterio del “più probabile che non”, richiesto ai fini dell'accertamento del nesso causale in ambito civilistico. Alla luce dei principi sopra esposti, in difetto di prova certa o altamente verosimile circa la riconducibilità della patologia lamentata all'evento sanitario dedotto, e in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente, la domanda proposta non può trovare accoglimento e deve essere rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione. In considerazione della novità della questione esaminata e la particolarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per la stesse regioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27/05/2022 da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti le spese della CTU medico- legale, nella misura del 50% ciascuna. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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