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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop dott.
AD ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1142 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: (CF e P Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore (CF ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fargetta
ricorrente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. GALEANO MANLIO
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato
Sulla eccezione di mancanza di motivazione.
Non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancanza di motivazione, in quanto i modelli notificati sono stati approvati dal ministero delle finanze e contenenti tutti gli elementi necessari per permettere al contribuente di conoscere le somme richieste
Pagina 1 e le causali;
tanto che il ricorrente medesimo ha preso posizione in maniera puntuale e
CP_ precisa sulle richieste di
Sulla prescrizione
Tenuto contro della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta a causa dell'emergenza Covid con il DL 18 / 2020, non è maturata alcuna prescrizione.
Nel merito
L'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito e delle note di rettifica per essere illegittima la revoca delle agevolazioni godute (benefici di cui alla legge n.407/1990) è
infondata.
La legge al fine di verificare la regolarità contributiva in tempo reale ha introdotto il
DURC interno (art.1 comma 1175 L.296/2006):
« A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.»
Risulta in atti ed è circostanza non contestata tra le parti:
- che l' mediante note di rettifica riguardanti il periodo in oggetto, (doc. 3, 4 CP_1
memoria di costituzione ) chiedeva il versamento delle differenze contributive CP_1
dovute
L'Ente impositore, dalla documentazione allegata ha specificato la somma oggetto dell'avviso impugnato e la causa delle irregolarità, che dipende da altro ente (ovvero
CP_ Inail), e per le quali null'altro può fare se non emettere l'Ava impugnato
Pagina 2 Orbene risulta così accertato che l' ha contestato alla ditta attraverso le suddette note CP_1
di rettifica, la mancanza di una regolarità contributiva in conseguenza della quale ha perduto il diritto agli incentivi ottenuti e quindi emesso l'avviso di addebito una volta verificato che la ditta è decaduta dal beneficio della regolarizzazione.
Trattasi di una contestazione che riguarda il possesso della regolarità contributiva.
CP_ A sua volta la ditta ricorrente, a seguito della comparsa di non ha contestato la causale dell'avviso di addebito e le somme richieste da Inail, né ha dimostrato, pur avendone l'onere, la propria regolarità contributiva o l'eventuale avvenuto pagamento delle differenze contributive dovute.
L'avviso di addebito pertanto, per come accertato in giudizio, è legittimo e di conseguenza la somma richiesta dovuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
AD ES:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 1000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Ragusa, 6.12.2025
Il Giudice Gop Dott. AD ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop dott.
AD ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1142 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: (CF e P Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore (CF ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fargetta
ricorrente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. GALEANO MANLIO
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato
Sulla eccezione di mancanza di motivazione.
Non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancanza di motivazione, in quanto i modelli notificati sono stati approvati dal ministero delle finanze e contenenti tutti gli elementi necessari per permettere al contribuente di conoscere le somme richieste
Pagina 1 e le causali;
tanto che il ricorrente medesimo ha preso posizione in maniera puntuale e
CP_ precisa sulle richieste di
Sulla prescrizione
Tenuto contro della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta a causa dell'emergenza Covid con il DL 18 / 2020, non è maturata alcuna prescrizione.
Nel merito
L'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito e delle note di rettifica per essere illegittima la revoca delle agevolazioni godute (benefici di cui alla legge n.407/1990) è
infondata.
La legge al fine di verificare la regolarità contributiva in tempo reale ha introdotto il
DURC interno (art.1 comma 1175 L.296/2006):
« A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.»
Risulta in atti ed è circostanza non contestata tra le parti:
- che l' mediante note di rettifica riguardanti il periodo in oggetto, (doc. 3, 4 CP_1
memoria di costituzione ) chiedeva il versamento delle differenze contributive CP_1
dovute
L'Ente impositore, dalla documentazione allegata ha specificato la somma oggetto dell'avviso impugnato e la causa delle irregolarità, che dipende da altro ente (ovvero
CP_ Inail), e per le quali null'altro può fare se non emettere l'Ava impugnato
Pagina 2 Orbene risulta così accertato che l' ha contestato alla ditta attraverso le suddette note CP_1
di rettifica, la mancanza di una regolarità contributiva in conseguenza della quale ha perduto il diritto agli incentivi ottenuti e quindi emesso l'avviso di addebito una volta verificato che la ditta è decaduta dal beneficio della regolarizzazione.
Trattasi di una contestazione che riguarda il possesso della regolarità contributiva.
CP_ A sua volta la ditta ricorrente, a seguito della comparsa di non ha contestato la causale dell'avviso di addebito e le somme richieste da Inail, né ha dimostrato, pur avendone l'onere, la propria regolarità contributiva o l'eventuale avvenuto pagamento delle differenze contributive dovute.
L'avviso di addebito pertanto, per come accertato in giudizio, è legittimo e di conseguenza la somma richiesta dovuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
AD ES:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 1000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Ragusa, 6.12.2025
Il Giudice Gop Dott. AD ES
Pagina 3