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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6603/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6603/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. BOTTIGLIERO Parte_1 C.F._1
AR e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituito
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 11.12.2019 si è rivolta al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in Baronissi, Sa, il 15/12/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte, serie A, n. 57). A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione con addebito al marito, che, ponendo in essere alcuni comportamenti violenti e minacciosi, l'aveva costretta a porre fine all'unione matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, altresì l'affidamento esclusivo dei figli , nato a [...] il Persona_1 pagina 1 di 7 13/07/2014 e nato in [...] il [...], con determinazione del diritto Persona_2 di visita paterno alla presenza di lei o dei nonni paterni, la previsione di un mantenimento per la prole di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e di seguito riportati: “ a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida i figli minori in forma esclusiva alla madre, con domiciliazione presso di lei;
c. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: d. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre secondo le modalità già attuate dalla madre (ovvero presso i nonni paterni) che qui si richiamano per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, avuto riguardo al calendario che segue: e. per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), prevendo che stiano con il padre il giorno di Pasqua 2021, salva l'alternanza per gli anni successivi, il 24 o il 25 Dicembre, prevedendo che stiano con il padre il giorno di Natale 2021, salva l'alternanza per gli anni successivi, il 31 o il 01 dell'anno ( in pari orario), prevedendo che stiano con il padre il giorno 31.12.2021, salva l'alternanza per gli anni successivi;
e. 1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. f. Tenuto conto: delle attuali esigenze dei figli del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, nonché dalla documentazione reddituale depositata;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 di cui € 200,00 per ciascun figlio, da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
F.3 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli pagina 2 di 7 indici ISTAT;
F.4 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”. Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, il G.I. ha ammesso, in parte, le richieste di prova orale articolate dal ricorrente e sono stati sentiti i testi. All'esito, dopo alcune indagini tramite il Servizio Sociale delegato di e BARONISSI in CP_2 relazione al nucleo familiare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 22.10.2025 e poi rimessa al Collegio per la decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con la riduzione dei termini a giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. La domanda di addebito della separazione proposta da contro Parte_1 CP_1 va accolta per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura pagina 3 di 7 coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994). Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta e, in particolare, dalle prove testimoniali assunte, è emerso che , durante la vita matrimoniale, abbia subito le violenze Parte_1 continue di , comportamenti, peraltro che, a ben vedere, hanno comportato la Controparte_1 frattura dell'unione matrimoniale. A tal fine, infatti, va valorizzata la dichiarazione del teste il quale ha anche Testimone_1 personalmente assistito a comportamenti violenti commessi dal ai danni della CP_1
ed è intervenuto, al fine di sedarli. Pt_1
Pertanto, i comportamenti assunti da si pongono in evidente connessione Controparte_1 causale con la fine dell'unione matrimoniale, avendone costituito causa efficiente. Va, dunque, dichiarato l'addebito della separazione al marito.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole. Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole minore. La domanda di affido esclusivo dei minori ed alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
, va accolta per le ragioni che seguono.
[...]
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n. 19181). L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Nel caso di specie, sono emerse evidenti circostanze ostative all'affidamento condiviso, consistite non solo nei comportamenti violenti e minacciosi assunti dal padre nei confronti della madre ma, invero, anche dall'esito delle relazioni dei Servizi Sociali di BARONISSI e di . CP_2
Infatti, pur avendo messo in evidenza un miglioramento, nell'ultimo periodo, dei rapporti tra le parti, , anche per problematiche di tipo psichiatrico come dedotte dal proprio Controparte_1 padre e nonno paterno – – ha a volte assunto comportamenti esagitati Persona_1
pagina 4 di 7 (significativa è la relazione inconsulta avuta durante la visita che, presso il suo domicilio, la madre ed i bambini avevano fatto, insieme al nonno paterno) e, da ultimo, ha anche chiesto al padre di recarsi lui dai propri figli, per il timore – pacificamente ammesso – di assumere comportamenti non consoni e che, per l'effetto, potrebbero turbare i minori. Pertanto, essendo emersa la figura di un padre che – seppur in linea di principio non si autoesclude dal proprio ruolo genitoriale paterno – nei fatti, poi, ha serie difficoltà a comportarsi come tale, assumendo comportamenti irrazionali, non collaborando ordinariamente nella gestione della prole e, pertanto, non fornendo indicatori positivi per una gestione ottimale del regime di affido condiviso. Las madre, invece, come anche da ultimo relazionato dal Servizio Sociale di ha, da CP_2 sempre, assunto un ruolo equilibrato e consapevole, rendendo il contesto familiare materno adeguato al benessere dei bambini. Detto affido, pertanto, comporterà la possibilità per la madre di adottare anche le scelte di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute e l'istruzione), con l'obbligo di notiziarne il padre, una volta assunte.
I minori, poi, vanno collocati in via preferenziale presso la madre per ovvie ragioni di continuità, alla quale, peraltro, va anche assegnata la casa coniugale, ove i minori sono nati e cresciuti. Il padre potrà vedere i figli sulla base delle modalità già assunte in via provvisoria, in tal sede interamente richiamate e sopra riportate.
A tale riguardo, infatti, va anche disposta la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare in sede, ciò al fine di attivare la vigilanza attiva, tenuto conto delle peculiarità del caso che vedono un padre in serie difficoltà nell'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, disponendo, inoltre, a carico del Servizio Sociale di BARONISSI e di , come CP_2 già delegati, la trasmissione periodica delle relazioni al precitato Ufficio Tutelare, con conferma del monitoraggio, fatta salva la necessità di effettuare comunicazioni urgenti che dovessero ravvisarsi necessarie.
Con riguardo, poi, al mantenimento il Collegio ritiene congruo, infine, confermare in euro 400,00 la somma da versare alla madre a titolo di mantenimento dei figli, non ravvisandosi ragioni sopravvenute per discostarsi da quanto provvisoriamente disposto.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche pagina 5 di 7 Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate;
si richiama, sul punto, il protocollo del C.N.F. emesso nell'anno 2017.
In relazione, infine, alla domanda relativa al passaporto ed altro documento valido per l'espatrio, va dato atto di come, avendo disposto l'affido esclusivo della prole, con poteri anche relativi alle questioni di massima rilevanza, la madre abbia la possibilità di chiedere, in via autonoma, la documentazione necessaria per i figli, per non tacere, peraltro, di come, agli atti di causa, non sia mai stato documentato l'eventuale diniego del CP_1
Le spese di lite, da porre a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1 sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda, alla sua complessità bassa ed ai parametri minimi, tenuto conto, a tale ultimo fine, dell'assenza di significativo approfondimento istruttorio e della agevole soluzione delle questioni giuridiche esaminate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato SA (SA) il 17/06/1979 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in Baronissi, Sa, il 15/12/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte, serie A, n. 57).
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- dichiara che la separazione è addebitabile al marito, ; Controparte_1
- affida i figli minori in forma esclusiva alla madre, conferendole i poteri di gestione relativi alle questioni di massima rilevanza, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
pagina 6 di 7 - assegna la casa coniugale a , ove vi vivrà con i figli minori, Parte_1
, nato a [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Persona_2
05/01/2018 e con domicilio prevalente presso di lei;
- prevede che potrà vedere ed incontrare i figli con le modalità già Parte_2 previste in via provvisoria, in tal sede richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- dispone che verserà a , entro il 05 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 400,00 (di cui euro 200,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento della prole minore, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza della rivalutazione dal provvedimento presidenziale;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
- condanna a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e c.p.a. come di legge.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6603/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. BOTTIGLIERO Parte_1 C.F._1
AR e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituito
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 11.12.2019 si è rivolta al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in Baronissi, Sa, il 15/12/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte, serie A, n. 57). A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione con addebito al marito, che, ponendo in essere alcuni comportamenti violenti e minacciosi, l'aveva costretta a porre fine all'unione matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, altresì l'affidamento esclusivo dei figli , nato a [...] il Persona_1 pagina 1 di 7 13/07/2014 e nato in [...] il [...], con determinazione del diritto Persona_2 di visita paterno alla presenza di lei o dei nonni paterni, la previsione di un mantenimento per la prole di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e di seguito riportati: “ a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida i figli minori in forma esclusiva alla madre, con domiciliazione presso di lei;
c. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: d. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre secondo le modalità già attuate dalla madre (ovvero presso i nonni paterni) che qui si richiamano per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, avuto riguardo al calendario che segue: e. per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), prevendo che stiano con il padre il giorno di Pasqua 2021, salva l'alternanza per gli anni successivi, il 24 o il 25 Dicembre, prevedendo che stiano con il padre il giorno di Natale 2021, salva l'alternanza per gli anni successivi, il 31 o il 01 dell'anno ( in pari orario), prevedendo che stiano con il padre il giorno 31.12.2021, salva l'alternanza per gli anni successivi;
e. 1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. f. Tenuto conto: delle attuali esigenze dei figli del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, nonché dalla documentazione reddituale depositata;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 di cui € 200,00 per ciascun figlio, da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
F.3 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli pagina 2 di 7 indici ISTAT;
F.4 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”. Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, il G.I. ha ammesso, in parte, le richieste di prova orale articolate dal ricorrente e sono stati sentiti i testi. All'esito, dopo alcune indagini tramite il Servizio Sociale delegato di e BARONISSI in CP_2 relazione al nucleo familiare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 22.10.2025 e poi rimessa al Collegio per la decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con la riduzione dei termini a giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. La domanda di addebito della separazione proposta da contro Parte_1 CP_1 va accolta per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura pagina 3 di 7 coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994). Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta e, in particolare, dalle prove testimoniali assunte, è emerso che , durante la vita matrimoniale, abbia subito le violenze Parte_1 continue di , comportamenti, peraltro che, a ben vedere, hanno comportato la Controparte_1 frattura dell'unione matrimoniale. A tal fine, infatti, va valorizzata la dichiarazione del teste il quale ha anche Testimone_1 personalmente assistito a comportamenti violenti commessi dal ai danni della CP_1
ed è intervenuto, al fine di sedarli. Pt_1
Pertanto, i comportamenti assunti da si pongono in evidente connessione Controparte_1 causale con la fine dell'unione matrimoniale, avendone costituito causa efficiente. Va, dunque, dichiarato l'addebito della separazione al marito.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole. Ciò detto occorre passare alle questioni relative alla prole minore. La domanda di affido esclusivo dei minori ed alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
, va accolta per le ragioni che seguono.
[...]
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n. 19181). L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Nel caso di specie, sono emerse evidenti circostanze ostative all'affidamento condiviso, consistite non solo nei comportamenti violenti e minacciosi assunti dal padre nei confronti della madre ma, invero, anche dall'esito delle relazioni dei Servizi Sociali di BARONISSI e di . CP_2
Infatti, pur avendo messo in evidenza un miglioramento, nell'ultimo periodo, dei rapporti tra le parti, , anche per problematiche di tipo psichiatrico come dedotte dal proprio Controparte_1 padre e nonno paterno – – ha a volte assunto comportamenti esagitati Persona_1
pagina 4 di 7 (significativa è la relazione inconsulta avuta durante la visita che, presso il suo domicilio, la madre ed i bambini avevano fatto, insieme al nonno paterno) e, da ultimo, ha anche chiesto al padre di recarsi lui dai propri figli, per il timore – pacificamente ammesso – di assumere comportamenti non consoni e che, per l'effetto, potrebbero turbare i minori. Pertanto, essendo emersa la figura di un padre che – seppur in linea di principio non si autoesclude dal proprio ruolo genitoriale paterno – nei fatti, poi, ha serie difficoltà a comportarsi come tale, assumendo comportamenti irrazionali, non collaborando ordinariamente nella gestione della prole e, pertanto, non fornendo indicatori positivi per una gestione ottimale del regime di affido condiviso. Las madre, invece, come anche da ultimo relazionato dal Servizio Sociale di ha, da CP_2 sempre, assunto un ruolo equilibrato e consapevole, rendendo il contesto familiare materno adeguato al benessere dei bambini. Detto affido, pertanto, comporterà la possibilità per la madre di adottare anche le scelte di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute e l'istruzione), con l'obbligo di notiziarne il padre, una volta assunte.
I minori, poi, vanno collocati in via preferenziale presso la madre per ovvie ragioni di continuità, alla quale, peraltro, va anche assegnata la casa coniugale, ove i minori sono nati e cresciuti. Il padre potrà vedere i figli sulla base delle modalità già assunte in via provvisoria, in tal sede interamente richiamate e sopra riportate.
A tale riguardo, infatti, va anche disposta la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare in sede, ciò al fine di attivare la vigilanza attiva, tenuto conto delle peculiarità del caso che vedono un padre in serie difficoltà nell'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, disponendo, inoltre, a carico del Servizio Sociale di BARONISSI e di , come CP_2 già delegati, la trasmissione periodica delle relazioni al precitato Ufficio Tutelare, con conferma del monitoraggio, fatta salva la necessità di effettuare comunicazioni urgenti che dovessero ravvisarsi necessarie.
Con riguardo, poi, al mantenimento il Collegio ritiene congruo, infine, confermare in euro 400,00 la somma da versare alla madre a titolo di mantenimento dei figli, non ravvisandosi ragioni sopravvenute per discostarsi da quanto provvisoriamente disposto.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche pagina 5 di 7 Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate;
si richiama, sul punto, il protocollo del C.N.F. emesso nell'anno 2017.
In relazione, infine, alla domanda relativa al passaporto ed altro documento valido per l'espatrio, va dato atto di come, avendo disposto l'affido esclusivo della prole, con poteri anche relativi alle questioni di massima rilevanza, la madre abbia la possibilità di chiedere, in via autonoma, la documentazione necessaria per i figli, per non tacere, peraltro, di come, agli atti di causa, non sia mai stato documentato l'eventuale diniego del CP_1
Le spese di lite, da porre a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1 sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda, alla sua complessità bassa ed ai parametri minimi, tenuto conto, a tale ultimo fine, dell'assenza di significativo approfondimento istruttorio e della agevole soluzione delle questioni giuridiche esaminate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato SA (SA) il 17/06/1979 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in Baronissi, Sa, il 15/12/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte, serie A, n. 57).
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- dichiara che la separazione è addebitabile al marito, ; Controparte_1
- affida i figli minori in forma esclusiva alla madre, conferendole i poteri di gestione relativi alle questioni di massima rilevanza, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
pagina 6 di 7 - assegna la casa coniugale a , ove vi vivrà con i figli minori, Parte_1
, nato a [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Persona_2
05/01/2018 e con domicilio prevalente presso di lei;
- prevede che potrà vedere ed incontrare i figli con le modalità già Parte_2 previste in via provvisoria, in tal sede richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- dispone che verserà a , entro il 05 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 400,00 (di cui euro 200,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento della prole minore, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza della rivalutazione dal provvedimento presidenziale;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
- condanna a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e c.p.a. come di legge.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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