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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/11/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 75/2025 del R.G. TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Achille Parte_1
Reccia e dall'avv. Antonio Borrata;
ricorrente contro
, in persona dei legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
resistente contumace Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto L'istante, premesso di essere stata una docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto nell'anno scolastico 2023/2024, allegava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito del suddetto rapporto di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne. Si doleva, inoltre, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse e pertanto sosteneva che il mancato godimento delle ferie non potrebbe considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole. Deduceva di aver diritto all'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 18,13 giorni di ferie maturate e non godute e chiedeva la condanna del resistente al pagamento di euro 738,20 CP_1 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il ricorso è fondato.
Deve richiamarsi preliminarmente la speciale disciplina normativa vigente ratione temporis per la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella legge n. 135/2012 ha previsto che:
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la
1 Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” In particolare per quanto qui interessa la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56 ha stabilito che: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.” In base alle anzidette disposizioni emerge che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente nel pubblico impiego e dunque anche nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti assunti a tempo determinato.”
Deve seguirsi l'orientamento interpretativo ormai consolidato della Corte di legittimità in materia (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715). Nella suddetta pronuncia, che si riporta parzialmente per ragioni di chiarezza espositiva, si afferma:
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di
2 lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…… Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
3 In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.”
Nella fattispecie concreta in esame il ricorrente ha prodotto la documentazione inerente al contratto relativo ad un incarico di docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. contratto allegato al ricorso) nonché il cedolino relativo alla mensilità di giugno 2024. A fronte della specifica allegazione di non aver chiesto di fruire delle ferie spettanti era onere del provare che il ricorrente avesse formulato una o più richieste di ferie, godendo dei giorni CP_1 di ferie maturati. Il , non costituitosi in giudizio, non ha fornito la suddetta prova in merito alla sussistenza CP_1 di richieste di ferie formulate dal ricorrente e nemmeno ha fornito la prova di aver inutilmente invitato il ricorrente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Pertanto deve riconoscersi il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura complessiva di €738,20, così come correttamente quantificata nei conteggi allegati. Spettano gli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti al saldo, ma non la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la
4 diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €738,20 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€738,20 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 16.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 75/2025 del R.G. TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Achille Parte_1
Reccia e dall'avv. Antonio Borrata;
ricorrente contro
, in persona dei legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
resistente contumace Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto L'istante, premesso di essere stata una docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto nell'anno scolastico 2023/2024, allegava di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito del suddetto rapporto di lavoro, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne. Si doleva, inoltre, di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse e pertanto sosteneva che il mancato godimento delle ferie non potrebbe considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole. Deduceva di aver diritto all'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 18,13 giorni di ferie maturate e non godute e chiedeva la condanna del resistente al pagamento di euro 738,20 CP_1 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il ricorso è fondato.
Deve richiamarsi preliminarmente la speciale disciplina normativa vigente ratione temporis per la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella legge n. 135/2012 ha previsto che:
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la
1 Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” In particolare per quanto qui interessa la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56 ha stabilito che: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.” In base alle anzidette disposizioni emerge che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente nel pubblico impiego e dunque anche nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti assunti a tempo determinato.”
Deve seguirsi l'orientamento interpretativo ormai consolidato della Corte di legittimità in materia (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715). Nella suddetta pronuncia, che si riporta parzialmente per ragioni di chiarezza espositiva, si afferma:
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di
2 lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…… Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
3 In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.”
Nella fattispecie concreta in esame il ricorrente ha prodotto la documentazione inerente al contratto relativo ad un incarico di docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. contratto allegato al ricorso) nonché il cedolino relativo alla mensilità di giugno 2024. A fronte della specifica allegazione di non aver chiesto di fruire delle ferie spettanti era onere del provare che il ricorrente avesse formulato una o più richieste di ferie, godendo dei giorni CP_1 di ferie maturati. Il , non costituitosi in giudizio, non ha fornito la suddetta prova in merito alla sussistenza CP_1 di richieste di ferie formulate dal ricorrente e nemmeno ha fornito la prova di aver inutilmente invitato il ricorrente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Pertanto deve riconoscersi il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura complessiva di €738,20, così come correttamente quantificata nei conteggi allegati. Spettano gli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti al saldo, ma non la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la
4 diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €738,20 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€738,20 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 16.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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