Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 291
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non risulta preceduta da atti interruttivi della prescrizione e che né l'Agenzia delle Entrate Riscossione né la Regione Calabria hanno fornito prova di tali atti. Pertanto, il credito è considerato prescritto.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo, ritenendo non provata la regolarità dell'iter di riscossione per assenza di atti interruttivi della prescrizione.

  • Accolto
    Decadenza dell'azione

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo, ritenendo non provata la regolarità dell'iter di riscossione per assenza di atti interruttivi della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 291
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo