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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220006945019000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220006945019000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7503/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 4.3.2025 e notificato all'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Reggio Calabria e alla Regione Calabria il 4.3.2025, Ricorrente_1, (C.F.:
CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dalll'avv. Difensore_1 giusta procura in atti e domiciliate nel di lei studio in Palmi, alla Indirizzo_2, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420220006945019000, per mancato pagamento della somma di euro 523,47
a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche anni 2017-18) invocando l'illeigittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario.; concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza/inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di riscossione.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 28.11.2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata.
La cartella di pagamento n. 09420220006945019000 non risulta effettivamente preceduta da atti interruttivi della prescrizione;
nè l'Agenzia che ha eccepito sul punto il difetto di legittimazione passiva, nè la Regione Calabria sulla quale gravava il relativo onere probatorio, si è costituita e quindi non ha dimostrato che la prescrizione dei crediti azionati sia stata interrotta, anche attraverso la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In assenza di atti interruttivi, il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata deve dirsi prescritto, per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60, che così recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…". Trattasi di mancato pagamento di bollo auto anni 2017 e 2018 e la notifica della cartella è avvenuta il 16.1.2025, non risultando regolarmente notificati atti interruttivi in precedenza, va dichiarata prescritta la pretesa. La domanda va dunque accolta, essendo maturato, alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione, decorrente dall'anno 2017 e 2018.
Per il principio di soccombenza, rilevato il difetto di legittimazione passive dell'AdER in quanto agente della riscossione e rilevata la correttezza delle procedure da questa attuate per il recupero del credito, la sola Regione Calabria va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
200,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria in p.l.r.p.t. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220006945019000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220006945019000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7503/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 4.3.2025 e notificato all'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Reggio Calabria e alla Regione Calabria il 4.3.2025, Ricorrente_1, (C.F.:
CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dalll'avv. Difensore_1 giusta procura in atti e domiciliate nel di lei studio in Palmi, alla Indirizzo_2, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420220006945019000, per mancato pagamento della somma di euro 523,47
a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche anni 2017-18) invocando l'illeigittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario.; concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza/inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di riscossione.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 28.11.2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata.
La cartella di pagamento n. 09420220006945019000 non risulta effettivamente preceduta da atti interruttivi della prescrizione;
nè l'Agenzia che ha eccepito sul punto il difetto di legittimazione passiva, nè la Regione Calabria sulla quale gravava il relativo onere probatorio, si è costituita e quindi non ha dimostrato che la prescrizione dei crediti azionati sia stata interrotta, anche attraverso la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In assenza di atti interruttivi, il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata deve dirsi prescritto, per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60, che così recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…". Trattasi di mancato pagamento di bollo auto anni 2017 e 2018 e la notifica della cartella è avvenuta il 16.1.2025, non risultando regolarmente notificati atti interruttivi in precedenza, va dichiarata prescritta la pretesa. La domanda va dunque accolta, essendo maturato, alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione, decorrente dall'anno 2017 e 2018.
Per il principio di soccombenza, rilevato il difetto di legittimazione passive dell'AdER in quanto agente della riscossione e rilevata la correttezza delle procedure da questa attuate per il recupero del credito, la sola Regione Calabria va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
200,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, accoglie il ricorso e condanna la Regione Calabria in p.l.r.p.t. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.