Art. 3.
Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalita' previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455 , e successive disposizioni.
Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.
Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalita' previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455 , e successive disposizioni.
Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.