CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. può verificarsi solo a seguito dell'accoglimento del gravame di un coimputato non fondato su motivi esclusivamente personali, sicché non può essere invocato in relazione ad appello che la corte non abbia vagliato nel merito a causa del decesso del coimputato intervenuto nel corso del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 27412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27412 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione OL RO, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, e l'avvocato PIETRO GIGLIOTTI che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27412 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2021. la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di GA CA - in parziale riforma della pronuncia in data 12 maggio 2017 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 587, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa motivazione - ad avviso della difesa, apparente - sulle argomentazioni difensive presentate nell'atto di appello del coimputato (quale concorrente del CA), i cui effetti dovrebbero estendersi - indipendentemente da ogni attività processuale - nei confronti del ricorrente proprio ai sensi del richiamato art. 587, trattandosi di motivi non esclusivamente personali ed avendo la difesa del CA aderito ai motivi di gravame del coimputato con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (depositata il 24 febbraio 2021). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 236, comma 2, n. 1, legge fall. in relazione agli artt. 223, comma 2, n. 2, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 1, della stessa legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Ad avviso della difesa, la Corte territoriale - peraltro senza indicare puntualmente gli elementi relativi alla condotta del ricorrente se non sulla scorta di mere supposizioni - in violazione dei princìpi più di recente posti dalla giurisprudenza (che ha ormai chiarito come la bancarotta per distrazione sia un reato di pericolo concreto) e per vero secondo una prospettiva erronea più in generale sotto il profilo della dogmatica del reato - ha attribuito centralità alla condotta materiale dell'odierno ricorrente (segnatamente, allorché ha affermato che il dissesto non è elemento oggettivo della fattispecie, ma elemento ad esso estraneo che non deve essere investito dall'elemento soggettivo), finendo col ritenere che possono essere punite a titolo di bancarotta distrattiva anche condotte non concretamente pericolose nel momento in cui sono state poste in essere, a nulla rilevando che si collochino in momenti anteriori all'insolvenza e persino alla crisi dell'impresa; in tal modo, avrebbe argomentato sulla scorta di una presunzione di pericolo delle condotte e della conseguente presunzione di responsabilità, senza verificare se al momento del fatto all'agente potesse attribuirsi la chiara percezione di un pericolo concreto e attuale e non della mera possibilità di una lesione dell'interesse tutelato. In altri termini, in ossequio pure ai princìpi costituzionali, 2 avrebbe dovuto compiersi un giudizio ex ante per verificare se la condotta contestata al CA (in concorso con altri) fosse ex se in atto pericolosa per la garanzia dei creditori;
e verificare attraverso un giudizio ex post se essa - avuto riguardo al complessivo contesto aziendale - avesse concretamente inciso sugli interessi dei creditori;
e solo qualora anche tale accertamento avesse dato esito positivo avrebbe potuto ritenersi la sussistenza del reato. Altrimenti la condotta asseritamente posta in essere dal ricorrente avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi di cui all'art. 2634 cod. civ. (che incrimina l'infedeltà patrimoniale) per cui peraltro non è mai stata sporta querela dai soggetti legittimati (ossia dai soci della Cape Live). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che: «il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato;
ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo-concernente il non impugnante od equiparato» (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoto, Rv. 201304 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017 - dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01; Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15446 del 17/02/2004, Koshi, Rv. 228758 - 01). Infatti, l'estensione dell'impugnazione - preordinata «ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità» (Sez. 5, n. 15446/2004, cit.), ossia «dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione» (Sez. U, n. 3391/2018, cit.) - consegue dal «riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente» (Sez. U, n. 9/1995, cit.; Sez. U, n. 30347/2007, cit.)» e fintantoché detto «evento» non si verifichi «l'impugnazione altrui non spiega influenza alcuna» sul rapporto processuale concernente il coimputato (Sez. U, n. 3391/2018, cit.). Ne deriva che l'effetto estensivo non può derivare da un'impugnazione la cui fondatezza non sia stata vagliata e affermata, anche solo - come nella specie - per ragioni processuali come la morte di chi l'aveva proposta in costanza del giudizio di impugnazione. 3 L,<7 Né può pervenirsi a conclusioni diverse in ragione dell'adesione (prospettata della difesa del CA), tramite una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., ai motivi di gravame proposti dal coimputato deceduto, che non ha inerenza con il rimedio straordinario dell'effetto estensivo. Al riguardo, basti allora aggiungere che tali allegazioni avrebbero potuto avere incidenza sull'obbligo di motivazione del giudice su motivi di gravame ritualmente proposti (peraltro, sempreché con la memoria non fossero stati introdotti nova rispetto all'atto di appello, che sono consentiti - per quel che qui rileva - entro i limiti contenutistici previsti dal rito: cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01: «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Tuttavia, sotto tale ultimo profilo il ricorso è generico, avendo fatto mero rimando alla memoria con la quale si sarebbe aderito alle censure del coimputato e ad escludere in maniera meramente assertiva che l'impugnazione altrui non fosse fondata su motivi esclusivamente personali (cfr. Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01; cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il CA è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della Cape Live S.p.A., in particolare per avere, in concorso con SI Cimino (amministratore dei fatto dell'ente e già vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato), ottenuto la disponibilità di euro 2.000.000 (derivanti da una linea di credito concessa alla SO Holding SA, società riferibile al CA, garantita da un pegno, poi in effetti escusso, concesso dalla Cape Live senza corrispettivo nonostante essa non intrattenesse alcun rapporto commerciale con la SO Holding) nonché per aver incassato ulteriori somme indebitamente erogate dalla Cape Live (al CA e al Cimino, a quest'ultimo quale retribuzione del suo agire in favore del primo). La Corte di merito - per quel che qui rileva - ha evidenziato come le operazioni in discorso abbiano determinato l'uscita dalle casse sociali di euro 2.600.000 senza alcuna giustificazione ed ha esposto (alla luce del compendio in atti e, in particolare, di quanto emerso dai messaggi di posta elettronica acquisiti) e che fosse stato orchestrato tutto per favorire il CA (rimarcando pure il ruolo svolto - di concerto con gli imputati - da EA LU MI, direttore della filiale di Lugano dalla Banca creditrice), attribuendo espressamente al 4 ricorrente la piena consapevolezza di beneficiare indebitamente di somme «con pari danno per la società che le pagava». Ne deriva che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso che: - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01); - «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); - «in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); - nei termini sopra esposti, la sentenza impugnata ha chiaramente indicato gli indici che ha ritenuto dimostrativi della sussistenza dell'elemento oggettivo (parlando apertis verbis per vero, di un vero e proprio danno patito dalla società) e del dolo del reato (segnatamente, in capo al CA). Per le ragioni rappresentate, non ha allora inficiato la correttezza della statuizione di merito e non ha avuto influenza sul dispositivo e, dunque, non determina in alcun modo l'annullamento della sentenza l'assunto - che pure è esposto nel provvedimento impugnato - secondo cui sarebbe «del tutto ininfluente qualsivoglia prevedibilità ex ante degli esiti della condotta illecita», dovendosi in questa sede solo procedere in parte qua alla rettifica nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01). E il ricorso è - come anticipato - inammissibile poiché difetta nella necessaria specificità, non confrontandosi compiutamente con l'iter 5 argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) nonché censurandolo in maniera assertiva sotto il profilo degli elementi posti a sostegno di esso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per evidenziare che esso è manifestamente infondato nella parte in cui ha subordinato al sussistenza del reato alla verifica attraverso un giudizio ex post della concreta incidenza dei fatti sugli interessi dei creditori, bastando ribadire che - come già esposto - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurato secondo il paradigma del pericolo concreto, venendo dunque in rilievo - sub specie della medesima incriminazione - l'atto depauperativo idoneo a «creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale» (cfr., per tutte, pure Sez. 5, n. 38396/2017, cit.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione OL RO, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, e l'avvocato PIETRO GIGLIOTTI che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27412 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2021. la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di GA CA - in parziale riforma della pronuncia in data 12 maggio 2017 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 587, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa motivazione - ad avviso della difesa, apparente - sulle argomentazioni difensive presentate nell'atto di appello del coimputato (quale concorrente del CA), i cui effetti dovrebbero estendersi - indipendentemente da ogni attività processuale - nei confronti del ricorrente proprio ai sensi del richiamato art. 587, trattandosi di motivi non esclusivamente personali ed avendo la difesa del CA aderito ai motivi di gravame del coimputato con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (depositata il 24 febbraio 2021). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 236, comma 2, n. 1, legge fall. in relazione agli artt. 223, comma 2, n. 2, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 1, della stessa legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Ad avviso della difesa, la Corte territoriale - peraltro senza indicare puntualmente gli elementi relativi alla condotta del ricorrente se non sulla scorta di mere supposizioni - in violazione dei princìpi più di recente posti dalla giurisprudenza (che ha ormai chiarito come la bancarotta per distrazione sia un reato di pericolo concreto) e per vero secondo una prospettiva erronea più in generale sotto il profilo della dogmatica del reato - ha attribuito centralità alla condotta materiale dell'odierno ricorrente (segnatamente, allorché ha affermato che il dissesto non è elemento oggettivo della fattispecie, ma elemento ad esso estraneo che non deve essere investito dall'elemento soggettivo), finendo col ritenere che possono essere punite a titolo di bancarotta distrattiva anche condotte non concretamente pericolose nel momento in cui sono state poste in essere, a nulla rilevando che si collochino in momenti anteriori all'insolvenza e persino alla crisi dell'impresa; in tal modo, avrebbe argomentato sulla scorta di una presunzione di pericolo delle condotte e della conseguente presunzione di responsabilità, senza verificare se al momento del fatto all'agente potesse attribuirsi la chiara percezione di un pericolo concreto e attuale e non della mera possibilità di una lesione dell'interesse tutelato. In altri termini, in ossequio pure ai princìpi costituzionali, 2 avrebbe dovuto compiersi un giudizio ex ante per verificare se la condotta contestata al CA (in concorso con altri) fosse ex se in atto pericolosa per la garanzia dei creditori;
e verificare attraverso un giudizio ex post se essa - avuto riguardo al complessivo contesto aziendale - avesse concretamente inciso sugli interessi dei creditori;
e solo qualora anche tale accertamento avesse dato esito positivo avrebbe potuto ritenersi la sussistenza del reato. Altrimenti la condotta asseritamente posta in essere dal ricorrente avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi di cui all'art. 2634 cod. civ. (che incrimina l'infedeltà patrimoniale) per cui peraltro non è mai stata sporta querela dai soggetti legittimati (ossia dai soci della Cape Live). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che: «il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato;
ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo-concernente il non impugnante od equiparato» (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoto, Rv. 201304 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017 - dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01; Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15446 del 17/02/2004, Koshi, Rv. 228758 - 01). Infatti, l'estensione dell'impugnazione - preordinata «ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità» (Sez. 5, n. 15446/2004, cit.), ossia «dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione» (Sez. U, n. 3391/2018, cit.) - consegue dal «riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente» (Sez. U, n. 9/1995, cit.; Sez. U, n. 30347/2007, cit.)» e fintantoché detto «evento» non si verifichi «l'impugnazione altrui non spiega influenza alcuna» sul rapporto processuale concernente il coimputato (Sez. U, n. 3391/2018, cit.). Ne deriva che l'effetto estensivo non può derivare da un'impugnazione la cui fondatezza non sia stata vagliata e affermata, anche solo - come nella specie - per ragioni processuali come la morte di chi l'aveva proposta in costanza del giudizio di impugnazione. 3 L,<7 Né può pervenirsi a conclusioni diverse in ragione dell'adesione (prospettata della difesa del CA), tramite una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., ai motivi di gravame proposti dal coimputato deceduto, che non ha inerenza con il rimedio straordinario dell'effetto estensivo. Al riguardo, basti allora aggiungere che tali allegazioni avrebbero potuto avere incidenza sull'obbligo di motivazione del giudice su motivi di gravame ritualmente proposti (peraltro, sempreché con la memoria non fossero stati introdotti nova rispetto all'atto di appello, che sono consentiti - per quel che qui rileva - entro i limiti contenutistici previsti dal rito: cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01: «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Tuttavia, sotto tale ultimo profilo il ricorso è generico, avendo fatto mero rimando alla memoria con la quale si sarebbe aderito alle censure del coimputato e ad escludere in maniera meramente assertiva che l'impugnazione altrui non fosse fondata su motivi esclusivamente personali (cfr. Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01; cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il CA è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della Cape Live S.p.A., in particolare per avere, in concorso con SI Cimino (amministratore dei fatto dell'ente e già vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato), ottenuto la disponibilità di euro 2.000.000 (derivanti da una linea di credito concessa alla SO Holding SA, società riferibile al CA, garantita da un pegno, poi in effetti escusso, concesso dalla Cape Live senza corrispettivo nonostante essa non intrattenesse alcun rapporto commerciale con la SO Holding) nonché per aver incassato ulteriori somme indebitamente erogate dalla Cape Live (al CA e al Cimino, a quest'ultimo quale retribuzione del suo agire in favore del primo). La Corte di merito - per quel che qui rileva - ha evidenziato come le operazioni in discorso abbiano determinato l'uscita dalle casse sociali di euro 2.600.000 senza alcuna giustificazione ed ha esposto (alla luce del compendio in atti e, in particolare, di quanto emerso dai messaggi di posta elettronica acquisiti) e che fosse stato orchestrato tutto per favorire il CA (rimarcando pure il ruolo svolto - di concerto con gli imputati - da EA LU MI, direttore della filiale di Lugano dalla Banca creditrice), attribuendo espressamente al 4 ricorrente la piena consapevolezza di beneficiare indebitamente di somme «con pari danno per la società che le pagava». Ne deriva che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso che: - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01); - «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); - «in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); - nei termini sopra esposti, la sentenza impugnata ha chiaramente indicato gli indici che ha ritenuto dimostrativi della sussistenza dell'elemento oggettivo (parlando apertis verbis per vero, di un vero e proprio danno patito dalla società) e del dolo del reato (segnatamente, in capo al CA). Per le ragioni rappresentate, non ha allora inficiato la correttezza della statuizione di merito e non ha avuto influenza sul dispositivo e, dunque, non determina in alcun modo l'annullamento della sentenza l'assunto - che pure è esposto nel provvedimento impugnato - secondo cui sarebbe «del tutto ininfluente qualsivoglia prevedibilità ex ante degli esiti della condotta illecita», dovendosi in questa sede solo procedere in parte qua alla rettifica nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01). E il ricorso è - come anticipato - inammissibile poiché difetta nella necessaria specificità, non confrontandosi compiutamente con l'iter 5 argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) nonché censurandolo in maniera assertiva sotto il profilo degli elementi posti a sostegno di esso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per evidenziare che esso è manifestamente infondato nella parte in cui ha subordinato al sussistenza del reato alla verifica attraverso un giudizio ex post della concreta incidenza dei fatti sugli interessi dei creditori, bastando ribadire che - come già esposto - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurato secondo il paradigma del pericolo concreto, venendo dunque in rilievo - sub specie della medesima incriminazione - l'atto depauperativo idoneo a «creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale» (cfr., per tutte, pure Sez. 5, n. 38396/2017, cit.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2023.