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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dall'opponente e dal
[...]
– Tribunale di Taranto, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente Controparte_1
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mundo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla Via Vivaldi n. 5, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
pagina 1 di 4 NONCHÉ
– TRIBUNALE DI TARANTO, Controparte_1 [...]
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore n. 34;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 10620210011241785500, notificata in data 24.05.2023, recante l'importo di € 217,98 ed emessa in virtù del mancato pagamento delle spese processuali.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 212 del DPR 115/2002 e la carente motivazione della cartella di pagamento impugnata.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio l' e, pertanto, con decreto del 07.11.2023, emesso ai sensi Controparte_4 dell'art. 171 bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Si costituiva in giudizio il – Tribunale di Taranto, che, contestando Controparte_1 gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata e inammissibile.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, risulta infondata l'eccezione, sollevata da parte opponente, circa l'omessa notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 212 del DPR 115/2002, in quanto si ritiene che la predetta norma sia stata oggetto di abrogazione tacita, in seguito alla modifica dell'art. 227 ter del medesimo
DPR, operata dalla L. 69/2009.
Ebbene, il citato art. 227 ter del DPR 115/2002 prevede che l'Agente della Riscossione possa iscrivere la somma a ruolo senza la previsa notifica dell'avviso di pagamento in parola.
pagina 2 di 4 A tal proposito questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21178/2017).
6. Infondata risulta, altresì, l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza di motivazione della cartella in parola.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla CP_5
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
[...] notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimento di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con per la quantificazione del credito e la formazione Controparte_6 del ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 69 del
2009)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2553/2019) e che “Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7234/2022).
pagina 3 di 4 Ebbene, nel caso di specie, la cartella contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesa impositiva, riportando “ruolo n. 2021/002870 Atto giudiziari anno 2018… provvedimento numero 1373 di tipo sentenza, emesso in data 29/05/2018…Ministero della Giustizia Tribunale di
Taranto – Ufficio Recupero Crediti … spese processuali”, da cui risulta palese che la spese processuali si riferiscano alla sentenza 1373/2018 emessa in data 29.05.2018 dal Tribunale di
Taranto, di cui l'opponente deve ritenersi già edotto.
7. Per tali ragioni, va rigettata la domanda avanzata da parte opponente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Nulla sulle spese nei confronti dell' , non essendo la stessa Controparte_4 costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta la domanda;
− condanna alla refusione, in favore del – Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Taranto, delle spese di lite che si liquidano in € 360,00 (di cui € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre accessori come per legge;
− nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_4
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dall'opponente e dal
[...]
– Tribunale di Taranto, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente Controparte_1
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mundo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla Via Vivaldi n. 5, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ); Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
pagina 1 di 4 NONCHÉ
– TRIBUNALE DI TARANTO, Controparte_1 [...]
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore n. 34;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 10620210011241785500, notificata in data 24.05.2023, recante l'importo di € 217,98 ed emessa in virtù del mancato pagamento delle spese processuali.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 212 del DPR 115/2002 e la carente motivazione della cartella di pagamento impugnata.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio l' e, pertanto, con decreto del 07.11.2023, emesso ai sensi Controparte_4 dell'art. 171 bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Si costituiva in giudizio il – Tribunale di Taranto, che, contestando Controparte_1 gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata e inammissibile.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, risulta infondata l'eccezione, sollevata da parte opponente, circa l'omessa notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 212 del DPR 115/2002, in quanto si ritiene che la predetta norma sia stata oggetto di abrogazione tacita, in seguito alla modifica dell'art. 227 ter del medesimo
DPR, operata dalla L. 69/2009.
Ebbene, il citato art. 227 ter del DPR 115/2002 prevede che l'Agente della Riscossione possa iscrivere la somma a ruolo senza la previsa notifica dell'avviso di pagamento in parola.
pagina 2 di 4 A tal proposito questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21178/2017).
6. Infondata risulta, altresì, l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza di motivazione della cartella in parola.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla CP_5
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
[...] notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimento di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con per la quantificazione del credito e la formazione Controparte_6 del ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 69 del
2009)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2553/2019) e che “Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7234/2022).
pagina 3 di 4 Ebbene, nel caso di specie, la cartella contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesa impositiva, riportando “ruolo n. 2021/002870 Atto giudiziari anno 2018… provvedimento numero 1373 di tipo sentenza, emesso in data 29/05/2018…Ministero della Giustizia Tribunale di
Taranto – Ufficio Recupero Crediti … spese processuali”, da cui risulta palese che la spese processuali si riferiscano alla sentenza 1373/2018 emessa in data 29.05.2018 dal Tribunale di
Taranto, di cui l'opponente deve ritenersi già edotto.
7. Per tali ragioni, va rigettata la domanda avanzata da parte opponente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Nulla sulle spese nei confronti dell' , non essendo la stessa Controparte_4 costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta la domanda;
− condanna alla refusione, in favore del – Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Taranto, delle spese di lite che si liquidano in € 360,00 (di cui € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre accessori come per legge;
− nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_4
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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