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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI DI presidente dott.ssa GI CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5666/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Elisa Angelone, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. , rappresentata dalla mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(ora c.f.
[...] Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Iannarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
rappresentata dalla mandataria premettendo di essere Controparte_1 CP_2 divenuta titolare del credito vantato originariamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di in forza del contratto di mutuo fondiario del 12.9.2003, Parte_1 introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, promossa dal debitore esecutato dinanzi al Tribunale di Cassino (R.G.E. n. 24/15), citando in giudizio oltre al debitore, la Pt_1
e l . Controparte_4 Controparte_5
In particolare, l'attrice deduceva che:
- in forza del predetto titolo, aveva eseguito pignoramento per il credito di € 185.785,72, oltre interessi e spese, come da atto di precetto;
- nella procedura esecutiva immobiliare erano intervenuti la con il Controparte_4 patrocinio dell'avv.to Roberto Donfrancesco, e l (già Controparte_5
; Controparte_6
- con ricorso in opposizione all'esecuzione e istanza di sospensione, il signor aveva Pt_1 contestato la validità del titolo esecutivo, assumendo che il contratto di mutuo fondiario, posto a fondamento dell'esecuzione, doveva essere qualificato come contratto condizionato di mutuo e, in quanto tale, era inidoneo a sorreggere l'intrapresa azione esecutiva;
- l'attrice si era costituita nella fase cautelare dinanzi al G.E., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'opposizione;
- con ordinanza del 12.9.2019, il G.E. aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, ritenendo che il contratto di mutuo fondiario azionato non costituisse idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e aveva concesso termine perentorio fino al 12.11.2019 per l'introduzione del giudizio di merito;
- l'attrice aveva proposto reclamo ex artt. 624, secondo comma e 669 terdecies c.p.c., e, non potendo ottenere la pronuncia sul reclamo prima dello spirare del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, aveva promosso tale giudizio al fine di ottenere l'integrale rigetto dell'opposizione, sostenendo che il contratto di mutuo fondiario aveva tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. per essere considerato valido titolo esecutivo, poiché era stata trasferita al signor 'immediata disponibilità giuridica della somma mutuata. Pt_1
***
Si costituiva premettendo che, nelle more, il Collegio aveva rigettato il Parte_1 reclamo presentato da e aveva confermato l'ordinanza di sospensione CP_1
pagina 2 di 14 dell'esecuzione immobiliare;
nel merito, ribadiva l'assenza di un valido titolo esecutivo, dal momento che le somme di denaro non sarebbero state messe immediatamente a disposizione del mutuatario, ma girate su un deposito cauzionale infruttifero presso la medesima banca, vincolato sino al termine fissato, previo adempimento di una serie di prescrizioni da parte del mutuatario.
***
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 1159/2022, R.G. n. 4236/2019, pubblicata in data 26.8.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e compensava integralmente le spese di lite, così motivando:
‹‹…Anzitutto, deve essere qualificata la doglianza sollevata dall'opponente in termini di opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto della cessionaria del credito in questione, di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in suo danno, sulla base del citato contratto di mutuo fondiario concluso tra
Banca Toscana S.p.a., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e in Parte_1 data 12 settembre 2003.
Ebbene, il motivo di opposizione articolato dall'opponente, odierno convenuto, è infondato e va pertanto rigettato. Quest'ultimo, richiamando le motivazioni espresse dall'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione,
e confermata in sede di reclamo, ha dedotto il mancato trasferimento (nel senso di giuridica disponibilità) dell'intera somma di denaro in capo al mutuatario al momento della conclusione del contratto.
Detto assunto va immediatamente confutato, giacché dal contesto letterale del mutuo fondiario oggetto di causa
(art. 1) emerge la contestuale erogazione dell'intero importo della somma mutuata paria € 200.000,00, con contestuale rilascio di quietanza da parte del mutuatario (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione).
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del
2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
Tanto considerato, questo giudice ritiene di dover condividere il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia pagina 3 di 14 versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632,
Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo. Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” (art. 1); e ancora “la parte mutuataria riconsegna alla Banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa a garanzia della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili CP_4 ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo, ad eccezione delle formalità di cui si dirà, nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a garanzia della restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione del contratto di mutuo (…)”. È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732
c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, la suddetta doglianza deve essere rigettata e va pertanto accertato e dichiarato il diritto dell'opposta (odierna attrice) di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1
L'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.››.
pagina 4 di 14 ***
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022, ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc;
respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda;
riformare la sentenza n. 1159/2022 pubblicata il 26.08.2022 (nrg. 4236/2019) del Tribunale di Cassino Giudice
Unico dr.ssa Francesca Di Giorno, notificata il 21.09.2022, e precisamente:
- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inammissibilità, l'irregolarità della Sentenza impugnata per la mancata indicazione in epigrafe di e , quali parti del Controparte_4 Controparte_5 giudizio di primo grado rimaste contumaci, e per la mancata dichiarazione nel corpo della Sentenza impugnata della dichiarazione di contumacia delle stesse;
- rigettare nella loro interezza le domande tutte di cui all'atto di citazione del 12.11.2019 notificato al
[...]
da , quale mandataria di , Pt_1 CP_2 Controparte_1
- confermare integralmente l'ordinanza del 12.09.2019 emessa dal G.E. del Tribunale di Cassino nella procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015;
- e per l'effetto:
- confermare la sospensione, ex art. 624 c.p.c., dell'esecuzione immobiliare n. 24/2015 Es. Imm.re del Tribunale di Cassino, avente ad oggetto la piena proprietà dell'intero (1/1) di del seguente immobile: Parte_1
“Abitazione in villino in Via Appia Nuova n. 54, piano T-1, in NCEU al Foglio 47, particella 503 ex particella 84, zona censuaria 1, categoria A/7, classi 2, vani 12, rendita € 1.456,41; Terreno in Via Appia Nuova, in NCT al foglio 47, particella 923 ex particella 84, are 44,65, rendita dominicale € 8,07, rendita agraria € 8,07”; sussistendo nella specie il presupposto fondamentale dei “gravi motivi”, essendo stata la procedura esecutiva de qua promossa ed essendo fondata sulla base di un titolo esecutivo non avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; nel merito:
a) dichiarare la nullità e/o inesistenza, e/o invalidità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della esecuzione forzata promossa nei confronti del sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015 Es. Parte_1
Imm.re del Tribunale di Cassino, avente ad oggetto la piena proprietà dell'intero (1/1) di del Parte_1 seguente immobile:
“Abitazione in villino in Via Appia Nuova n. 54, piano T-1, in NCEU al Foglio 47, particella 503 ex particella 84, zona censuaria 1, categoria A/7, classi 2, vani 12, rendita € 1.456,41; Terreno in Via Appia Nuova, in NCT al foglio 47, particella 923 ex particella 84, are 44,65, rendita dominicale € 8,07, rendita agraria € 8,07”, essendo stata la procedura esecutiva de qua promossa sulla base di un titolo esecutivo non avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
b) conseguentemente, disporre l'immediata restituzione degli immobili pignorati all'esecutato . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori previsti ex lege, e con liquidazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.››.
***
pagina 5 di 14 Si è costituita in giudizio, in data 27.1.2023, l'appellata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
‹‹… CONCLUDE affinché la Corte d'Appello di Roma Voglia:
a) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 283 c.p.c.;
b) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
c) nel merito, salvo impugnazione, rigettare integralmente il proposto gravame perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto;
d) in ogni caso, disporre la correzione della sentenza di prime cure indicando nell'epigrafe tra le parti del giudizio anche “ (C.F. – P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15, elettivamente domiciliata in Mignano Montelungo, Corso Umberto
48 (studio legale Avv. Belmonte), presso il suo procuratore costituito Avv. Roberto Donfrancesco (C.F.
- PEC: CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE e C.F._2 Email_1
- già – (C.F. - P.IVA , p.e.c.: Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4
t), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Email_2
(00142) Roma, Via G. Grezar, 14 ed elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza S. Pertini, Palazzo SIF, Snc,
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE”.
e) in riforma comunque dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 26.08.2022, n.
1159/2022, accogliendo lo specifico motivo d'impugnazione incidentale proposto, condannare al Parte_1 rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore della come in atti Controparte_1 rappresentata da da liquidarsi come da parametro medio dello scaglione di riferimento (valore CP_2 dichiarato in citazione € 185.785,72) del D.M. 55/2014 nella somma di € 14.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 786,00 per spese (di cui € 759,00 per contributo unificato ed
€ 27,00 per diritti di cancelleria) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.››.
***
Con ordinanza del 23.2.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima per note.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da pagina 6 di 14 verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appellante non ha convenuto nel presente Pt_1 giudizio la e l , intervenute nella Controparte_4 Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015, alle quali era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito da parte di CP_2
Si osserva, tuttavia, che non si verte in tema di litisconsorzio necessario e non va quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.
Infatti, come di recente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari solo se i motivi di opposizione investono la posizione sia del creditore procedente, sia di quelli intervenuti, ad esempio, perché sia invocata l'impignorabilità dei beni aggrediti in executivis (così Cass. n. 21843 del
29/07/2025, che richiama Cass. n. 7478 del 20/03/2025, con cui si è affermato il seguente principio di diritto: «Se l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è volta a contestare esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata nella procedura dal creditore pignorante o da quello interveniente, non si configura nel giudizio di opposizione alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente, i quali, sussistendone i relativi presupposti, potrebbero soltanto spiegare un intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum) o essere chiamati in causa ai soli fini di denuntiatio litis;
viceversa, se col rimedio ex art. 615 c.p.c. sono svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti oppure l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), si configura nel giudizio di opposizione il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche degli interventori non titolati»).
Nella specie (come nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di cassazione, cfr. Cass. n.
21843/2025 citata, pag. 4), il debitore ha invocato l'inesistenza del titolo esecutivo (contratto di mutuo) sul quale la sola ha coltivato l'esecuzione, doglianza che, CP_1 quand'anche accolta, non produrrebbe effetti rispetto ai creditori intervenuti e CP_4 [...]
. Controparte_5
Ne consegue che non va integrato il contraddittorio nei confronti di questi ultimi.
***
Ciò detto, sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 7 di 14 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
In ultimo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Orbene, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹sulla nullità, invalidità, inammissibilità, irregolarità della Sentenza di primo grado per la mancata indicazione in essa delle altre parti della causa de qua››.
Lamenta l'appellante che, pur essendo parti del giudizio di primo grado, oltre a Parte_1
e a , anche la e l , di CP_1 Controparte_4 Controparte_5 queste il Tribunale non aveva fatto alcun cenno né nell'epigrafe, né nel corpo della sentenza, mancando, inoltre, la dichiarazione della loro contumacia, il che determinerebbe la nullità, invalidità, inammissibilità, irregolarità, della sentenza.
***
Il motivo è infondato.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata pagina 8 di 14 dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 22918/2013; Cass. n. 31374/2019).
È, pertanto, priva di pregio la censura mossa dall'appellante, giacché non è stato dedotto, nel motivo, che le predette non erano state ritualmente evocate in giudizio (al contrario, è lo stesso appellante ad affermare che e erano CP_4 Controparte_5 state regolarmente citate nel giudizio di primo grado e non si erano costituite).
Tuttavia, non può farsi luogo neppure a correzione di errore materiale, come invocato dall'appellata, dal momento che la gravata sentenza, oltre a non menzionare nell'epigrafe e e a non dichiararne la contumacia, non fa alcun CP_4 CP_5 Controparte_5 cenno in motivazione, né in dispositivo, alle suddette parti.
Tale omessa statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da nessuna delle parti aventi interesse e non è emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c.
Ne discende che difetta il contrasto tra l'epigrafe e la motivazione o tra questa e il dispositivo, che, ove esistente, giustificherebbe la correzione.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹sull'erroneità della Sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, diversamente dal G.E. e dal
Collegio nella procedura di reclamo, che il contratto di mutuo fondiario costituisse valido titolo esecutivo, dal momento che la prova dell'erogazione delle somme non può valere di per sé a far assurgere a titolo esecutivo il mutuo condizionato, con il quale le somme non erano state poste nella disponibilità giuridica dei mutuatari, se non fittiziamente, stante l'immediata restituzione delle stesse alla banca per la loro costituzione in un deposito cauzionale infruttifero;
nel caso di specie, infatti, alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme, ha fatto seguito un elenco di condizioni, il cui effetto è stato quello di subordinare l'effettiva disponibilità delle somme stesse all'adempimento di una serie di prescrizioni da parte dei mutuatari, volte alla costituzione di una garanzia reale in favore della parte mutuante, a pena di risoluzione del contratto;
non è, pertanto, sufficiente per ritenere conseguita da parte del mutuatario la materiale disponibilità giuridica della somma mutuata, che il signor abbia dichiarato di aver ottenuto la disponibilità della somma, occorrendo, Pt_1 invece, che il mutuante "crei" un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, pagina 9 di 14 perché è solo in tal modo che la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario (Cass. n. 38331/2021; Cass. n. 11116/1992); l'autorizzazione (conferita al mutuante) a trattenere la somma, dunque, non può che essere interpretata quale pattuizione
(consensuale) di rinvio della consegna, con conseguente procrastinazione dal momento perfezionativo del contratto;
peraltro, come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n.
17194/2015, citata anche da Cass. n. 6174/2020), la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro
(o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto “con il separato” atto di quietanza a saldo, mentre nel caso di specie non vi è stato alcun atto di quietanza separato dal contratto di mutuo.
***
Anche questo motivo è infondato.
Osserva la Corte che le doglianze non tengono conto dell'orientamento (cfr. Cass. n. 9229 del
22.3.2022; Cass. n. 25632 del 27.10.2017, richiamata nella gravata sentenza e, fra l'altro citata dallo stesso appellante;
cfr. anche Cass. n. 5654 del 23.2.2023) secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
In ogni caso, sulla questione oggetto di controversia è recentemente intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 5968 del 6/3/2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Nel risolvere la questione demandata alla Corte, le Sezioni Unite hanno chiarito che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si
è perfezionato il mutuo, ma, ove non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche pagina 10 di 14 integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
In sostanza, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale) della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Il mutuo si arricchisce, così, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ciò che rileva, in definitiva, è che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
Sin qui, in sintesi, l'insegnamento delle Sezioni Unite.
Venendo al caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel contratto di mutuo, all'art. 1, si legge che la banca concede il mutuo di € 200.000,00 alla parte mutuataria che accetta, per lo scopo indicato nelle premesse, e che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.
È, quindi, palese come la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario.
Il contratto prevede, poi, all'art. 2, fra l'altro, che la parte mutuataria riconsegna alla banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa a garanzia della documentale dimostrazione dell'inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo, nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto e comunque a garanzia della restituzione della somma in caso di risoluzione.
Del pari corretta è, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da pagina 11 di 14 parte del mutuatario non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Il contratto, infine, espressamente prevede l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, laddove, all'art. 3, stabilisce che la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili, comprensive di capitale e interessi, come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti e allegato all'atto notarile, e che la parte mutuataria si impegna irrevocabilmente, con esplicita rinuncia ad opporre eccezione di qualsivoglia natura e sotto pena di risoluzione del contratto, al pagamento delle rate mensili comprensive di interessi.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il giudice di primo grado, senza incorrere in alcun errore, ha accertato l'idoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e ha correttamente rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
***
Venendo all'appello incidentale, con un unico motivo (rubricato ‹‹Erroneamente il Tribunale di
Cassino, dopo aver rigettato l'opposizione, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.››) lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel CP_1 disporre la compensazione integrale delle spese sul mero presupposto dell'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia, dal momento che l'art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la compensazione solo in ipotesi di mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato in riferimento a questioni dirimenti e non anche in ipotesi di un semplice contrasto giurisprudenziale in materia;
in tale contesto la condanna alle spese di lite trovava fondamento nell'avere la parte soccombente aderito a un orientamento giurisprudenziale di merito minoritario e in aperto contrasto con i consolidati principi di diritto espressi in materia dai giudici di merito e di legittimità, recentemente confermati anche dalle Sezioni Unite.
***
Il motivo è infondato.
L'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere pagina 12 di 14 discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Come affermato dalle Sezioni Unite, pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che “nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione” (Cass. S.U. n. 32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Nello specifico, pur non rilevandosi un mutamento di orientamento giurisprudenziale sulla questione, esisteva comunque un contrasto giurisprudenziale sul punto (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso) tanto da indurre sia il G.E. che il Collegio, in sede di reclamo, ad adottare una soluzione opposta a quella poi fatta propria dal Tribunale.
Ciò trova conferma nella circostanza che nelle more le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano deciso e risolto proprio la questione oggetto di controversia.
Ne consegue che deve essere condivisa la statuizione del primo giudice sulla compensazione integrale delle spese.
***
In conclusione, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Per le ragioni già indicate e in considerazione della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni
Unite, nonché per la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
*** pagina 13 di 14 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1159/2022, R.G. n. 4236/2019, pubblicata in data 26.8.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da rappresentata dalla Controparte_1 mandataria, (ora ; CP_2 Controparte_3
3. compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI CH MI DI
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI DI presidente dott.ssa GI CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5666/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Elisa Angelone, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. , rappresentata dalla mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(ora c.f.
[...] Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Iannarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
rappresentata dalla mandataria premettendo di essere Controparte_1 CP_2 divenuta titolare del credito vantato originariamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di in forza del contratto di mutuo fondiario del 12.9.2003, Parte_1 introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, promossa dal debitore esecutato dinanzi al Tribunale di Cassino (R.G.E. n. 24/15), citando in giudizio oltre al debitore, la Pt_1
e l . Controparte_4 Controparte_5
In particolare, l'attrice deduceva che:
- in forza del predetto titolo, aveva eseguito pignoramento per il credito di € 185.785,72, oltre interessi e spese, come da atto di precetto;
- nella procedura esecutiva immobiliare erano intervenuti la con il Controparte_4 patrocinio dell'avv.to Roberto Donfrancesco, e l (già Controparte_5
; Controparte_6
- con ricorso in opposizione all'esecuzione e istanza di sospensione, il signor aveva Pt_1 contestato la validità del titolo esecutivo, assumendo che il contratto di mutuo fondiario, posto a fondamento dell'esecuzione, doveva essere qualificato come contratto condizionato di mutuo e, in quanto tale, era inidoneo a sorreggere l'intrapresa azione esecutiva;
- l'attrice si era costituita nella fase cautelare dinanzi al G.E., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'opposizione;
- con ordinanza del 12.9.2019, il G.E. aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, ritenendo che il contratto di mutuo fondiario azionato non costituisse idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e aveva concesso termine perentorio fino al 12.11.2019 per l'introduzione del giudizio di merito;
- l'attrice aveva proposto reclamo ex artt. 624, secondo comma e 669 terdecies c.p.c., e, non potendo ottenere la pronuncia sul reclamo prima dello spirare del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, aveva promosso tale giudizio al fine di ottenere l'integrale rigetto dell'opposizione, sostenendo che il contratto di mutuo fondiario aveva tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. per essere considerato valido titolo esecutivo, poiché era stata trasferita al signor 'immediata disponibilità giuridica della somma mutuata. Pt_1
***
Si costituiva premettendo che, nelle more, il Collegio aveva rigettato il Parte_1 reclamo presentato da e aveva confermato l'ordinanza di sospensione CP_1
pagina 2 di 14 dell'esecuzione immobiliare;
nel merito, ribadiva l'assenza di un valido titolo esecutivo, dal momento che le somme di denaro non sarebbero state messe immediatamente a disposizione del mutuatario, ma girate su un deposito cauzionale infruttifero presso la medesima banca, vincolato sino al termine fissato, previo adempimento di una serie di prescrizioni da parte del mutuatario.
***
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 1159/2022, R.G. n. 4236/2019, pubblicata in data 26.8.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e compensava integralmente le spese di lite, così motivando:
‹‹…Anzitutto, deve essere qualificata la doglianza sollevata dall'opponente in termini di opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto della cessionaria del credito in questione, di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in suo danno, sulla base del citato contratto di mutuo fondiario concluso tra
Banca Toscana S.p.a., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e in Parte_1 data 12 settembre 2003.
Ebbene, il motivo di opposizione articolato dall'opponente, odierno convenuto, è infondato e va pertanto rigettato. Quest'ultimo, richiamando le motivazioni espresse dall'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione,
e confermata in sede di reclamo, ha dedotto il mancato trasferimento (nel senso di giuridica disponibilità) dell'intera somma di denaro in capo al mutuatario al momento della conclusione del contratto.
Detto assunto va immediatamente confutato, giacché dal contesto letterale del mutuo fondiario oggetto di causa
(art. 1) emerge la contestuale erogazione dell'intero importo della somma mutuata paria € 200.000,00, con contestuale rilascio di quietanza da parte del mutuatario (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione).
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del
2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
Tanto considerato, questo giudice ritiene di dover condividere il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia pagina 3 di 14 versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632,
Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo. Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” (art. 1); e ancora “la parte mutuataria riconsegna alla Banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa a garanzia della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili CP_4 ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo, ad eccezione delle formalità di cui si dirà, nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a garanzia della restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione del contratto di mutuo (…)”. È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732
c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, la suddetta doglianza deve essere rigettata e va pertanto accertato e dichiarato il diritto dell'opposta (odierna attrice) di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1
L'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.››.
pagina 4 di 14 ***
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022, ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc;
respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda;
riformare la sentenza n. 1159/2022 pubblicata il 26.08.2022 (nrg. 4236/2019) del Tribunale di Cassino Giudice
Unico dr.ssa Francesca Di Giorno, notificata il 21.09.2022, e precisamente:
- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inammissibilità, l'irregolarità della Sentenza impugnata per la mancata indicazione in epigrafe di e , quali parti del Controparte_4 Controparte_5 giudizio di primo grado rimaste contumaci, e per la mancata dichiarazione nel corpo della Sentenza impugnata della dichiarazione di contumacia delle stesse;
- rigettare nella loro interezza le domande tutte di cui all'atto di citazione del 12.11.2019 notificato al
[...]
da , quale mandataria di , Pt_1 CP_2 Controparte_1
- confermare integralmente l'ordinanza del 12.09.2019 emessa dal G.E. del Tribunale di Cassino nella procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015;
- e per l'effetto:
- confermare la sospensione, ex art. 624 c.p.c., dell'esecuzione immobiliare n. 24/2015 Es. Imm.re del Tribunale di Cassino, avente ad oggetto la piena proprietà dell'intero (1/1) di del seguente immobile: Parte_1
“Abitazione in villino in Via Appia Nuova n. 54, piano T-1, in NCEU al Foglio 47, particella 503 ex particella 84, zona censuaria 1, categoria A/7, classi 2, vani 12, rendita € 1.456,41; Terreno in Via Appia Nuova, in NCT al foglio 47, particella 923 ex particella 84, are 44,65, rendita dominicale € 8,07, rendita agraria € 8,07”; sussistendo nella specie il presupposto fondamentale dei “gravi motivi”, essendo stata la procedura esecutiva de qua promossa ed essendo fondata sulla base di un titolo esecutivo non avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; nel merito:
a) dichiarare la nullità e/o inesistenza, e/o invalidità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della esecuzione forzata promossa nei confronti del sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015 Es. Parte_1
Imm.re del Tribunale di Cassino, avente ad oggetto la piena proprietà dell'intero (1/1) di del Parte_1 seguente immobile:
“Abitazione in villino in Via Appia Nuova n. 54, piano T-1, in NCEU al Foglio 47, particella 503 ex particella 84, zona censuaria 1, categoria A/7, classi 2, vani 12, rendita € 1.456,41; Terreno in Via Appia Nuova, in NCT al foglio 47, particella 923 ex particella 84, are 44,65, rendita dominicale € 8,07, rendita agraria € 8,07”, essendo stata la procedura esecutiva de qua promossa sulla base di un titolo esecutivo non avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
b) conseguentemente, disporre l'immediata restituzione degli immobili pignorati all'esecutato . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori previsti ex lege, e con liquidazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.››.
***
pagina 5 di 14 Si è costituita in giudizio, in data 27.1.2023, l'appellata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
‹‹… CONCLUDE affinché la Corte d'Appello di Roma Voglia:
a) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 283 c.p.c.;
b) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
c) nel merito, salvo impugnazione, rigettare integralmente il proposto gravame perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto;
d) in ogni caso, disporre la correzione della sentenza di prime cure indicando nell'epigrafe tra le parti del giudizio anche “ (C.F. – P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15, elettivamente domiciliata in Mignano Montelungo, Corso Umberto
48 (studio legale Avv. Belmonte), presso il suo procuratore costituito Avv. Roberto Donfrancesco (C.F.
- PEC: CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE e C.F._2 Email_1
- già – (C.F. - P.IVA , p.e.c.: Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4
t), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Email_2
(00142) Roma, Via G. Grezar, 14 ed elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza S. Pertini, Palazzo SIF, Snc,
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE”.
e) in riforma comunque dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 26.08.2022, n.
1159/2022, accogliendo lo specifico motivo d'impugnazione incidentale proposto, condannare al Parte_1 rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore della come in atti Controparte_1 rappresentata da da liquidarsi come da parametro medio dello scaglione di riferimento (valore CP_2 dichiarato in citazione € 185.785,72) del D.M. 55/2014 nella somma di € 14.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 786,00 per spese (di cui € 759,00 per contributo unificato ed
€ 27,00 per diritti di cancelleria) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.››.
***
Con ordinanza del 23.2.2023, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima per note.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da pagina 6 di 14 verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appellante non ha convenuto nel presente Pt_1 giudizio la e l , intervenute nella Controparte_4 Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare n. 24/2015, alle quali era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito da parte di CP_2
Si osserva, tuttavia, che non si verte in tema di litisconsorzio necessario e non va quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.
Infatti, come di recente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari solo se i motivi di opposizione investono la posizione sia del creditore procedente, sia di quelli intervenuti, ad esempio, perché sia invocata l'impignorabilità dei beni aggrediti in executivis (così Cass. n. 21843 del
29/07/2025, che richiama Cass. n. 7478 del 20/03/2025, con cui si è affermato il seguente principio di diritto: «Se l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è volta a contestare esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata nella procedura dal creditore pignorante o da quello interveniente, non si configura nel giudizio di opposizione alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente, i quali, sussistendone i relativi presupposti, potrebbero soltanto spiegare un intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum) o essere chiamati in causa ai soli fini di denuntiatio litis;
viceversa, se col rimedio ex art. 615 c.p.c. sono svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti oppure l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), si configura nel giudizio di opposizione il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche degli interventori non titolati»).
Nella specie (come nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di cassazione, cfr. Cass. n.
21843/2025 citata, pag. 4), il debitore ha invocato l'inesistenza del titolo esecutivo (contratto di mutuo) sul quale la sola ha coltivato l'esecuzione, doglianza che, CP_1 quand'anche accolta, non produrrebbe effetti rispetto ai creditori intervenuti e CP_4 [...]
. Controparte_5
Ne consegue che non va integrato il contraddittorio nei confronti di questi ultimi.
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Ciò detto, sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 7 di 14 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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In ultimo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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Orbene, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹sulla nullità, invalidità, inammissibilità, irregolarità della Sentenza di primo grado per la mancata indicazione in essa delle altre parti della causa de qua››.
Lamenta l'appellante che, pur essendo parti del giudizio di primo grado, oltre a Parte_1
e a , anche la e l , di CP_1 Controparte_4 Controparte_5 queste il Tribunale non aveva fatto alcun cenno né nell'epigrafe, né nel corpo della sentenza, mancando, inoltre, la dichiarazione della loro contumacia, il che determinerebbe la nullità, invalidità, inammissibilità, irregolarità, della sentenza.
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Il motivo è infondato.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata pagina 8 di 14 dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 22918/2013; Cass. n. 31374/2019).
È, pertanto, priva di pregio la censura mossa dall'appellante, giacché non è stato dedotto, nel motivo, che le predette non erano state ritualmente evocate in giudizio (al contrario, è lo stesso appellante ad affermare che e erano CP_4 Controparte_5 state regolarmente citate nel giudizio di primo grado e non si erano costituite).
Tuttavia, non può farsi luogo neppure a correzione di errore materiale, come invocato dall'appellata, dal momento che la gravata sentenza, oltre a non menzionare nell'epigrafe e e a non dichiararne la contumacia, non fa alcun CP_4 CP_5 Controparte_5 cenno in motivazione, né in dispositivo, alle suddette parti.
Tale omessa statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da nessuna delle parti aventi interesse e non è emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c.
Ne discende che difetta il contrasto tra l'epigrafe e la motivazione o tra questa e il dispositivo, che, ove esistente, giustificherebbe la correzione.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹sull'erroneità della Sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, diversamente dal G.E. e dal
Collegio nella procedura di reclamo, che il contratto di mutuo fondiario costituisse valido titolo esecutivo, dal momento che la prova dell'erogazione delle somme non può valere di per sé a far assurgere a titolo esecutivo il mutuo condizionato, con il quale le somme non erano state poste nella disponibilità giuridica dei mutuatari, se non fittiziamente, stante l'immediata restituzione delle stesse alla banca per la loro costituzione in un deposito cauzionale infruttifero;
nel caso di specie, infatti, alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme, ha fatto seguito un elenco di condizioni, il cui effetto è stato quello di subordinare l'effettiva disponibilità delle somme stesse all'adempimento di una serie di prescrizioni da parte dei mutuatari, volte alla costituzione di una garanzia reale in favore della parte mutuante, a pena di risoluzione del contratto;
non è, pertanto, sufficiente per ritenere conseguita da parte del mutuatario la materiale disponibilità giuridica della somma mutuata, che il signor abbia dichiarato di aver ottenuto la disponibilità della somma, occorrendo, Pt_1 invece, che il mutuante "crei" un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, pagina 9 di 14 perché è solo in tal modo che la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario (Cass. n. 38331/2021; Cass. n. 11116/1992); l'autorizzazione (conferita al mutuante) a trattenere la somma, dunque, non può che essere interpretata quale pattuizione
(consensuale) di rinvio della consegna, con conseguente procrastinazione dal momento perfezionativo del contratto;
peraltro, come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n.
17194/2015, citata anche da Cass. n. 6174/2020), la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro
(o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto “con il separato” atto di quietanza a saldo, mentre nel caso di specie non vi è stato alcun atto di quietanza separato dal contratto di mutuo.
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Anche questo motivo è infondato.
Osserva la Corte che le doglianze non tengono conto dell'orientamento (cfr. Cass. n. 9229 del
22.3.2022; Cass. n. 25632 del 27.10.2017, richiamata nella gravata sentenza e, fra l'altro citata dallo stesso appellante;
cfr. anche Cass. n. 5654 del 23.2.2023) secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
In ogni caso, sulla questione oggetto di controversia è recentemente intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 5968 del 6/3/2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Nel risolvere la questione demandata alla Corte, le Sezioni Unite hanno chiarito che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si
è perfezionato il mutuo, ma, ove non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche pagina 10 di 14 integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
In sostanza, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale) della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Il mutuo si arricchisce, così, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ciò che rileva, in definitiva, è che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
Sin qui, in sintesi, l'insegnamento delle Sezioni Unite.
Venendo al caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel contratto di mutuo, all'art. 1, si legge che la banca concede il mutuo di € 200.000,00 alla parte mutuataria che accetta, per lo scopo indicato nelle premesse, e che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.
È, quindi, palese come la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario.
Il contratto prevede, poi, all'art. 2, fra l'altro, che la parte mutuataria riconsegna alla banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa a garanzia della documentale dimostrazione dell'inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo, nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto e comunque a garanzia della restituzione della somma in caso di risoluzione.
Del pari corretta è, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da pagina 11 di 14 parte del mutuatario non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Il contratto, infine, espressamente prevede l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, laddove, all'art. 3, stabilisce che la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili, comprensive di capitale e interessi, come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti e allegato all'atto notarile, e che la parte mutuataria si impegna irrevocabilmente, con esplicita rinuncia ad opporre eccezione di qualsivoglia natura e sotto pena di risoluzione del contratto, al pagamento delle rate mensili comprensive di interessi.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il giudice di primo grado, senza incorrere in alcun errore, ha accertato l'idoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e ha correttamente rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
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Venendo all'appello incidentale, con un unico motivo (rubricato ‹‹Erroneamente il Tribunale di
Cassino, dopo aver rigettato l'opposizione, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.››) lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel CP_1 disporre la compensazione integrale delle spese sul mero presupposto dell'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia, dal momento che l'art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la compensazione solo in ipotesi di mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato in riferimento a questioni dirimenti e non anche in ipotesi di un semplice contrasto giurisprudenziale in materia;
in tale contesto la condanna alle spese di lite trovava fondamento nell'avere la parte soccombente aderito a un orientamento giurisprudenziale di merito minoritario e in aperto contrasto con i consolidati principi di diritto espressi in materia dai giudici di merito e di legittimità, recentemente confermati anche dalle Sezioni Unite.
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Il motivo è infondato.
L'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere pagina 12 di 14 discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Come affermato dalle Sezioni Unite, pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che “nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione” (Cass. S.U. n. 32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Nello specifico, pur non rilevandosi un mutamento di orientamento giurisprudenziale sulla questione, esisteva comunque un contrasto giurisprudenziale sul punto (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso) tanto da indurre sia il G.E. che il Collegio, in sede di reclamo, ad adottare una soluzione opposta a quella poi fatta propria dal Tribunale.
Ciò trova conferma nella circostanza che nelle more le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano deciso e risolto proprio la questione oggetto di controversia.
Ne consegue che deve essere condivisa la statuizione del primo giudice sulla compensazione integrale delle spese.
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In conclusione, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
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Per le ragioni già indicate e in considerazione della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni
Unite, nonché per la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
*** pagina 13 di 14 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1159/2022, R.G. n. 4236/2019, pubblicata in data 26.8.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da rappresentata dalla Controparte_1 mandataria, (ora ; CP_2 Controparte_3
3. compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI CH MI DI
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