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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 21348/2023 promossa da:
Parte_1 nato a Valinhos (SP) in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Valinhos (SP) in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. PIRISI SEBASTIANO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordinare al
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 07/12/2023, ritualmente notificato, , nato a [...] in Parte_1
BRASILE in data 01/09/1981 e , nato a [...] in Parte_2
BRASILE in data 25/01/1986, hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 CP_2
o o o ), nato
[...] Persona_1 CP_3 Controparte_4
a Strambino (TO), il 16/03/1882, il quale, dopo essere emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra il 02/06/1906 e dalla loro unione nasceva Persona_2
a Campinas, in Brasile, il 22/06/1917, il figlio . L'avo decedeva in Brasile il Per_3 giorno 22/07/1950 (cfr. docc. 1-5);
- Che in data 21/08/1937, si sposava con la sig.ra e dal matrimonio Per_3 CP_5 nasceva a Campinas, in Brasile, il giorno 30/06/1957, la figlia Persona_4 che, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio con il Persona_5
09/12/1968, dava alla luce due figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 01/09/1981,
e, in data 25/01/1986, , entrambi nati Parte_1 Parte_2
a Valinhos, in Brasile (cfr. docc. 6-10);
- Che il ricorrente si sposava due volte, rispettivamente il Parte_1
13/10/2008 e poi il 02/12/2021 (cfr. docc. 11 e 12).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_6
e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
Strambino (TO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, Parte_1
e , fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione
[...] Parte_2 dall'avo , nato a [...] il giorno 16/03/1882 (si vedano Persona_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno dei ricorrenti, ovvero (figlio di e Per_3 Persona_1 Persona_6
e poi tramite la madre dei ricorrenti, . Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi,
a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati depositati nel ricorso introduttivo del contenuto del sito del Parte_3 generale a San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza Pt_4 italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si evince che i ricorrenti hanno tentato invano di agire per via amministrativa, provando a richiedere un appuntamento presso il Consolato competente di San Paolo, usufruendo del servizio online Prenot@mi che tuttavia non permetteva di fissare un appuntamento in quanto l'autorità amministrativa stava ancora evadendo le richieste presentato tra il 2013 e il 2014 (cfr. doc. 13 e 14).
Viene quindi in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1882, Persona_1 Pt_4 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno dei ricorrenti e . Per_3 Parte_1 Parte_2
In primo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_1 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione,
CNN (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , a Campinas, in Brasile, il 22/06/1917. Per_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Per_1 Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 16/03/1882), i suoi Pt_4 discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in data 22/06/1917, a Campinas (SP), in Brasile. Per_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di (nonché nonno dei ricorrenti Persona_1 Parte_1
e ) poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alla
[...] Parte_2 Per_3 figlia , madre dei ricorrenti. Persona_4
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che gli elevati numeri non consentono l'esame delle domande in via amministrativa e considerata la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato a [...] Parte_1
(SP) in BRASILE in data 01/09/1981 e , nato a [...] in Parte_2
BRASILE in data 25/01/1986, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 21348/2023 promossa da:
Parte_1 nato a Valinhos (SP) in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Valinhos (SP) in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. PIRISI SEBASTIANO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordinare al
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 07/12/2023, ritualmente notificato, , nato a [...] in Parte_1
BRASILE in data 01/09/1981 e , nato a [...] in Parte_2
BRASILE in data 25/01/1986, hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 CP_2
o o o ), nato
[...] Persona_1 CP_3 Controparte_4
a Strambino (TO), il 16/03/1882, il quale, dopo essere emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra il 02/06/1906 e dalla loro unione nasceva Persona_2
a Campinas, in Brasile, il 22/06/1917, il figlio . L'avo decedeva in Brasile il Per_3 giorno 22/07/1950 (cfr. docc. 1-5);
- Che in data 21/08/1937, si sposava con la sig.ra e dal matrimonio Per_3 CP_5 nasceva a Campinas, in Brasile, il giorno 30/06/1957, la figlia Persona_4 che, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio con il Persona_5
09/12/1968, dava alla luce due figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 01/09/1981,
e, in data 25/01/1986, , entrambi nati Parte_1 Parte_2
a Valinhos, in Brasile (cfr. docc. 6-10);
- Che il ricorrente si sposava due volte, rispettivamente il Parte_1
13/10/2008 e poi il 02/12/2021 (cfr. docc. 11 e 12).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_6
e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
Strambino (TO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, Parte_1
e , fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione
[...] Parte_2 dall'avo , nato a [...] il giorno 16/03/1882 (si vedano Persona_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno dei ricorrenti, ovvero (figlio di e Per_3 Persona_1 Persona_6
e poi tramite la madre dei ricorrenti, . Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi,
a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati depositati nel ricorso introduttivo del contenuto del sito del Parte_3 generale a San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza Pt_4 italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si evince che i ricorrenti hanno tentato invano di agire per via amministrativa, provando a richiedere un appuntamento presso il Consolato competente di San Paolo, usufruendo del servizio online Prenot@mi che tuttavia non permetteva di fissare un appuntamento in quanto l'autorità amministrativa stava ancora evadendo le richieste presentato tra il 2013 e il 2014 (cfr. doc. 13 e 14).
Viene quindi in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1882, Persona_1 Pt_4 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno dei ricorrenti e . Per_3 Parte_1 Parte_2
In primo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_1 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione,
CNN (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , a Campinas, in Brasile, il 22/06/1917. Per_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Per_1 Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 16/03/1882), i suoi Pt_4 discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in data 22/06/1917, a Campinas (SP), in Brasile. Per_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di (nonché nonno dei ricorrenti Persona_1 Parte_1
e ) poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alla
[...] Parte_2 Per_3 figlia , madre dei ricorrenti. Persona_4
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che gli elevati numeri non consentono l'esame delle domande in via amministrativa e considerata la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato a [...] Parte_1
(SP) in BRASILE in data 01/09/1981 e , nato a [...] in Parte_2
BRASILE in data 25/01/1986, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno