TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/02/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2471/2019 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ivi residente a[...]
n. 4 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Sant'Angelo di Brolo (ME) CodiceFiscale_1 alla via Armando Diaz n. 22 presso e nello Studio Legale dell'Avvocato Agostino Scaffidi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 18/07/2019, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della società con sede in OS RE (ME) c.da Catello 15 (cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_1
dal 5-12-2013 al 20-12-13 come impiegato d'ordine (come da documenti allegati).
- Che per tale periodo l' ha ritenuto adottare nei confronti del sign. CP_1 Parte_1
un “provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato” comunicato il
[...]
26-09-2018.
- Che tale provvedimento è stato impugnato dall'odierna ricorrente, in prima istanza, ai sensi degli artt.
42 e segg. della Legge 9 marzo 1989 n. 88, con ricorso al Comitato Regionale dell'I.N.P.S. inoltrato telematicamente tramite patronato il 20-12-2018.
- Che sono trascorsi i termini di legge senza che sia intervenuta alcuna decisione da parte del suddetto Comitato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato alle dipendenze della società on sede in OS RE (ME) c.da Controparte_2
Catello 15 (cod. fisc. dal 5-12-2013 al 20-12-13. P.IVA_1
CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda CP_2
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1
una propria Facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione. CP_ Infatti, come evidenziato dalla parte resistente ammessa la prova, parte ricorrente non ha provveduto ad intimare i testi per l'udienza del 21/02/2025, e per l'odierna udienza e pertanto, è stata dichiarata decaduta.
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato la sussistenza del rapporto di lavoro invocato, la domanda va rigettata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 28/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/02/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2471/2019 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ivi residente a[...]
n. 4 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Sant'Angelo di Brolo (ME) CodiceFiscale_1 alla via Armando Diaz n. 22 presso e nello Studio Legale dell'Avvocato Agostino Scaffidi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 18/07/2019, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della società con sede in OS RE (ME) c.da Catello 15 (cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_1
dal 5-12-2013 al 20-12-13 come impiegato d'ordine (come da documenti allegati).
- Che per tale periodo l' ha ritenuto adottare nei confronti del sign. CP_1 Parte_1
un “provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato” comunicato il
[...]
26-09-2018.
- Che tale provvedimento è stato impugnato dall'odierna ricorrente, in prima istanza, ai sensi degli artt.
42 e segg. della Legge 9 marzo 1989 n. 88, con ricorso al Comitato Regionale dell'I.N.P.S. inoltrato telematicamente tramite patronato il 20-12-2018.
- Che sono trascorsi i termini di legge senza che sia intervenuta alcuna decisione da parte del suddetto Comitato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato alle dipendenze della società on sede in OS RE (ME) c.da Controparte_2
Catello 15 (cod. fisc. dal 5-12-2013 al 20-12-13. P.IVA_1
CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda CP_2
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1
una propria Facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione. CP_ Infatti, come evidenziato dalla parte resistente ammessa la prova, parte ricorrente non ha provveduto ad intimare i testi per l'udienza del 21/02/2025, e per l'odierna udienza e pertanto, è stata dichiarata decaduta.
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato la sussistenza del rapporto di lavoro invocato, la domanda va rigettata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 28/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia