Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 3614
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento della prova in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 5 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto volta a sollecitare una nuova ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle condotte, operazioni che esulano dai limiti del giudizio di legittimità. La Corte d'appello ha compiutamente ricostruito il fatto basandosi sulle videoriprese, escludendo la legittima difesa e la configurabilità di un fatto ingiusto o del concorso della vittima nella determinazione dell'evento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ritenendo che la censura si risolva nella sollecitazione di una nuova e diversa valutazione del compendio fattuale e della personalità dell'imputato, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte d'appello ha fornito una motivazione piena e coerente, valorizzando le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, ed escludendo valore positivo alle dichiarazioni spontanee.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del meno grave reato di lesioni personali gravi

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto fondato su censure di carattere meramente fattuale e su una ricostruzione alternativa dei fatti, non scrutinabili in sede di legittimità. La Corte di merito ha dato adeguato conto degli elementi valorizzati per qualificare la condotta come tentato omicidio, quali la pluralità dei fendenti, la loro violenza, la direzione verso parti vitali, l'azione reiterata, l'intervento del correo e la chiara rappresentazione dell'aggressione desumibile dalle videoriprese, ritenendo configurabile il dolo diretto nella forma del dolo alternativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 3614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3614
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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