TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
1667/24 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1667/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bacchio Parte_1 Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Anselmi Controparte_1 Cristiano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 16/05/2008 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati in Orvieto (TR) due figli: il 07/10/2008 e Persona_1 Controparte_2 il 24/10/2009 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. I ricorrenti hanno evidenziato l'emissione di provvedimento del Tribunale per i minorenni di Perugia che ha disposto a causa di difficoltà dello la di lui sospensione della responsabilità genitoriale con affidamento dei Pt_1 figli della coppia alla madre, presso la quale erano collocati, situazione che le parti hanno rappresentato di voler confermare.
All'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
I figli minori, e , in conformità al decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Per_1 CP_2
Perugia, saranno affidati in modo esclusivo alla madre e collocati presso l'abitazione della stessa, la quale resterà a vivere nell'immobile di proprietà del marito, sito in Orvieto, Via dei Frassini n. 5, sino al raggiungimento della maggiore età o, comunque, sino a quando non diverranno economicamente autosufficienti.
Tutte le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione dei figli saranno prese dalla madre e comunicate al padre, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport e le attività ricreative. La madre terrà informato il padre di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti i figli quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute.
La madre dovrà tenere normali rapporti con le autorità scolastiche, tenendo, comunque, puntualmente informato il padre di ogni comunicazione proveniente da detta autorità.
La madre dovrà seguire i figli nei compiti e nelle varie attività ludiche, sportive e ricreative.
Al fine di garantire la continuità dei rapporti padre-figli, laddove compatibili con quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni, il Sig. potrà vedere i figli con le seguenti modalità: Pt_1
- Un giorno a settimana, senza pernottamento, coincidente con il giorno libero dal lavoro del padre, dall'uscita di scuola sino alla sera quando li ricondurrà presso l'abitazione materna.
- Fine settimana alternati, senza pernottamento, sabato e domenica mattina e pomeriggio, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
- Principali festività alternate, compatibilmente con i turni lavorativi del padre.
- Una settimana nel periodo estivo da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio.
I genitori hanno precisato che nel caso in cui emerga come necessario la madre potrà essere presente agli incontri padre figli;
2) MANTENIMENTO DELLA PROLE
Alla luce della situazione economico patrimoniale delle parti, il Sig. verserà a Parte_1 favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di
€200,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. 3) SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PROLE
Il Sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 100%, alle spese straordinarie relative alla Pt_1 prole, come determinate e individuate nel protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e il Tribunale di Terni;
protocollo del quale viene data lettura alle parti e che viene allegato al ricorso intendendosi qui integralmente trascritto.
4) ASSEGNAZIONE ABITAZIONE CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà dei genitori del marito, sita in Orvieto, Via dei Frassini n. 3, viene assegnata alla Sig.ra che vi resterà a vivere con i figli sino a quando gli stessi non Controparte_1 avranno raggiunto la maggiore età o, comunque, non saranno divenuti economicamente indipendenti.
La Sig.ra sosterrà tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile alla stessa CP_1 assegnato.
Delle spese condominiali e di tutte le spese di natura straordinaria relative al predetto immobile si farà carico il Sig. Pt_1
5) NO IV
Il Sig. vista la sua situazione economico patrimoniale, corrisponderà alla moglie, e sino a Pt_1 quando la stessa non avrà trovato un'occupazione stabile, un assegno divorzile di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
la corresponsione dell'emolumento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese.
6) NO UNICO. Le parti concordano che sarà la Sig.ra a percepire integralmente CP_1 gli assegni unici.
7) DETRAZIONI FISCALI. Le detrazioni per i figli a carico verranno fruite dal padre”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue, alla luce delle difficoltà del padre dei minori.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/05/2008 in Orvieto (TR) tra e , alle condizioni congiunte riportate in Parte_1 Controparte_1 motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 10, parte I, anno 2008); spese compensate. Così deciso in Terni, in data 17 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1667/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bacchio Parte_1 Nadia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Anselmi Controparte_1 Cristiano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 16/05/2008 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati in Orvieto (TR) due figli: il 07/10/2008 e Persona_1 Controparte_2 il 24/10/2009 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. I ricorrenti hanno evidenziato l'emissione di provvedimento del Tribunale per i minorenni di Perugia che ha disposto a causa di difficoltà dello la di lui sospensione della responsabilità genitoriale con affidamento dei Pt_1 figli della coppia alla madre, presso la quale erano collocati, situazione che le parti hanno rappresentato di voler confermare.
All'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
I figli minori, e , in conformità al decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Per_1 CP_2
Perugia, saranno affidati in modo esclusivo alla madre e collocati presso l'abitazione della stessa, la quale resterà a vivere nell'immobile di proprietà del marito, sito in Orvieto, Via dei Frassini n. 5, sino al raggiungimento della maggiore età o, comunque, sino a quando non diverranno economicamente autosufficienti.
Tutte le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione dei figli saranno prese dalla madre e comunicate al padre, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport e le attività ricreative. La madre terrà informato il padre di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti i figli quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute.
La madre dovrà tenere normali rapporti con le autorità scolastiche, tenendo, comunque, puntualmente informato il padre di ogni comunicazione proveniente da detta autorità.
La madre dovrà seguire i figli nei compiti e nelle varie attività ludiche, sportive e ricreative.
Al fine di garantire la continuità dei rapporti padre-figli, laddove compatibili con quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni, il Sig. potrà vedere i figli con le seguenti modalità: Pt_1
- Un giorno a settimana, senza pernottamento, coincidente con il giorno libero dal lavoro del padre, dall'uscita di scuola sino alla sera quando li ricondurrà presso l'abitazione materna.
- Fine settimana alternati, senza pernottamento, sabato e domenica mattina e pomeriggio, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
- Principali festività alternate, compatibilmente con i turni lavorativi del padre.
- Una settimana nel periodo estivo da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio.
I genitori hanno precisato che nel caso in cui emerga come necessario la madre potrà essere presente agli incontri padre figli;
2) MANTENIMENTO DELLA PROLE
Alla luce della situazione economico patrimoniale delle parti, il Sig. verserà a Parte_1 favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di
€200,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. 3) SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PROLE
Il Sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 100%, alle spese straordinarie relative alla Pt_1 prole, come determinate e individuate nel protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e il Tribunale di Terni;
protocollo del quale viene data lettura alle parti e che viene allegato al ricorso intendendosi qui integralmente trascritto.
4) ASSEGNAZIONE ABITAZIONE CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà dei genitori del marito, sita in Orvieto, Via dei Frassini n. 3, viene assegnata alla Sig.ra che vi resterà a vivere con i figli sino a quando gli stessi non Controparte_1 avranno raggiunto la maggiore età o, comunque, non saranno divenuti economicamente indipendenti.
La Sig.ra sosterrà tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile alla stessa CP_1 assegnato.
Delle spese condominiali e di tutte le spese di natura straordinaria relative al predetto immobile si farà carico il Sig. Pt_1
5) NO IV
Il Sig. vista la sua situazione economico patrimoniale, corrisponderà alla moglie, e sino a Pt_1 quando la stessa non avrà trovato un'occupazione stabile, un assegno divorzile di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
la corresponsione dell'emolumento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese.
6) NO UNICO. Le parti concordano che sarà la Sig.ra a percepire integralmente CP_1 gli assegni unici.
7) DETRAZIONI FISCALI. Le detrazioni per i figli a carico verranno fruite dal padre”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue, alla luce delle difficoltà del padre dei minori.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/05/2008 in Orvieto (TR) tra e , alle condizioni congiunte riportate in Parte_1 Controparte_1 motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 10, parte I, anno 2008); spese compensate. Così deciso in Terni, in data 17 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti