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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Oddo Gianluca, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlita CP_1 C.F._2
Del Mira, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
Pubblico ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: divorzio
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente: come in atti (memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e successive deduzioni difensive
Per la convenuta: come in atti pagina 1 di 9 Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il 29 aprile 2006 a CP_1
BE (MT), allegando che: dal matrimonio nascevano i figli il 28 luglio 2008 Per_1
e il 20 luglio 2013; la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata dal Per_2
Tribunale di Firenze con decreto n. 453/2021; la a seguito di uno sfratto per CP_1
morosità, si trasferiva a Scandicci presso il suo nuovo compagno, , e Persona_3
successivamente a Campo Bisenzio;
da tale momento, tra la madre ed i figli, in particolare si accendeva un alto livello di conflittualità, culminato in data 12 novembre 2021 Per_1
con la fuga da scuola di il quale aveva chiesto di non tornare con la madre e stare Per_1
stabilmente col padre;
da tale data il ricorrente si occupava di posto che la Per_1
non esercitava mai il proprio diritto di visita, anche per il rifiuto da parte del figlio CP_1
stesso di incontrarla;
chiedeva la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) i figli minori rimangano affidati ad entrambi i genitori con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per il tempo in cui i figli stiano con ciascuno dei genitori;
2) i figli minori siano collocati nel modo seguente: presso il padre;
per parte della Per_1 Per_2
settimana, presso il padre e, per altra parte, presso la madre;
in particolare, che il padre abbia con sé la figlia a fine settimana alternati, dal Giovedì dall'uscita da scuola (o, Per_2
quando non c'è scuola, dalle ore 16,30, prelevandola dalla casa della madre) sino al Lunedì mattina, riaccompagnandola a scuola (o, quando non c'è scuola, riaccompagnandola presso la casa della madre alle ore 16,30); che, nella settimana in cui si trovi il fine Per_2
settimana con la madre, stia con il padre da Mercoledì (dall'uscita da scuola o, in caso non vi sia scuola, dalle ore 16,30, prelevandola dalla casa della madre) al Venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola (o, quando non c'è scuola, riaccompagnandola presso la casa della madre alle ore 16,30); 3) che la madre veda e frequenti il figlio previo Per_1
accordo col padre e tenendo conto delle esigenze, degli impegni scolastici e ricreativi, nonché delle referenze del figlio;
4) che, salvo diverso accordo, di anno in anno concordato tra i genitori e, per quanto riguarda tenendo conto della preferenza dello stesso Per_1
ove possibile, i minori possano trascorrere insieme quattro settimane con ciascun genitore nel periodo estivo di Luglio e Agosto (non più di due settimane consecutive per ciascuno dei due mesi, scelte, ad anni alterni, da uno o dall'altra, iniziando nel 2022 con la scelta del pagina 2 di 9 padre) da stabilire tra gli stessi entro il 30 Aprile;
che durante le vacanze natalizie, i figli trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 23 Dicembre (ore 16,30) al
30 Dicembre (ore 16,30) o il periodo dal 30 Dicembre (ore 16,30) al 6 Gennaio compreso
(ore 16,30); che nelle vacanze pasquali i minori stiano ad anni alterni o con il padre o con la madre;
che, durante i periodi di vacanza, sia sospesa la frequentazione figli – genitori come normalmente concordata, fermo restando che, di volta in volta, il genitore collocatario favorisca la comunicazione dei figli con l'altro genitore e non la ostacoli in alcun modo;
che al termine di ciascun periodo di vacanza con un genitore, quest'ultimo porti i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, concordando preventivamente l'orario; 5) che i genitori si impegnino a garantire comunque la frequentazione con i nonni paterni e materni, in particolar modo nel periodo in cui i figli trascorrano le vacanze in Basilicata, dove i nonni risiedono;
6) a titolo di mantenimento ordinario per il figlio che Per_1 CP_1 corrisponda al un assegno mensile di €. 350,00, soggetto a
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT (indice f.o.i.) e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal 12/11/2021; 7) a titolo di mantenimento ordinario per la figlia che ciascun genitore vi provveda per la parte di settimana in cui la Per_2
stessa risulti collocata presso di sé; 8) che l'assegno unico familiare per sia Per_1
interamente percepito dal padre (a far data dal 12/11/2021), e quello relativo a sia Per_2
percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%; 9) che le spese straordinarie necessarie per il mantenimento di entrambi i figli siano ripartite al 50% tra i genitori, i quali faranno riferimento per l'individuazione di dette spese al protocollo adottato dall'Adito
Tribunale di Firenze, nonché all'accordo che le stesse parti hanno già sottoscritto in data
19/5/2017.
Si è costituita dichiarandosi remissiva rispetto alla pronuncia di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio. La stessa si è opposta tuttavia all'accoglimento delle domande ex adverso proposte, e ha chiesto: 1) l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente di presso il padre e di Per_1
presso la madre;
che entrambi i genitori esercitino i poteri di ordinaria Per_2
amministrazione sui figli quando li avranno presso di sé; 2) adottare provvedimenti ulteriori relativi ai figli del seguente tenore: che la madre possa tenere concordandone Per_1
direttamente con lui (sentito anche il padre) i giorni e gli orari, compatibilmente con i suoi pagina 3 di 9 impegni scolastici e ricreativi;
che il padre possa tenere la figlia a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola (quando non c'è scuola dalla casa della madre alle 10,00) sino al lunedì mattina, quando l'accompagnerebbe scuola (quando non c'è scuola a casa della madre dalle 10,00) e, nel fine settimana in cui sarebbe con la madre, che il padre Per_2 possa prendere la bambina il giovedì all'uscita da scuola (quando non c'è scuola a casa della madre dalle 10,00) sino al venerdì quando l'accompagnerebbe a scuola (quando non c'è scuola a casa della madre alle 10,00, da dove la riprenderà la madre all'uscita alle
16,30), tenuto conto, comunque, delle esigenze scolastiche (la minore frequenta dei corsi di sostegno allo studio) e sociali della minore, che pratica un corso di pattinaggio un pomeriggio alla settimana;
per trenta giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio e per una settimana per il periodo invernale;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; 3) condannare a corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia, la somma complessiva di €. 250,00 mensili oltre Per_2
rivalutazione annuale ISTAT, nonché rimborso del 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, per vestiario e comunque di quelle straordinarie).
In fase presidenziale, il Giudice confermava l'affidamento dei minori congiuntamente ad entrambi i genitori: veniva collocato presso il padre, disponendo che la madre Per_1
avrebbe potuto tenere con sé previa valutazione del Servizio sociale a seguito di Per_1 indagine socio familiare e previo l'espletamento di un percorso di sostegno alla genitorialità per la nonché, se necessario, di un percorso psicologico per CP_1 Per_1 Per_2
veniva collocata in via prevalente presso la madre ed il padre avrebbe potuto tenerla con sé secondo le modalità concordate in fase di separazione;
revocava il contributo a carico di in favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_1 confermava l'assegno di mantenimento in favore di da parte di;
Per_2 Parte_1
disponeva che versasse a , a titolo di mantenimento di CP_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno cinque del mese;
confermava le Per_1
altre disposizioni economiche contenute nella sentenza di separazione;
disponeva che, salvo diverso accordo di anno in anno, concordato tra i genitori e i minori, i figli avrebbero pagina 4 di 9 trascorso insieme quattro settimane con ciascun genitore nel periodo estivo di Luglio e
Agosto (non più di due settimane consecutive per ciascuno dei due mesi, le quali verranno scelte, ad anni alterni, da uno o dall'altra, iniziando nel 2022 con la scelta del padre) da stabilire tra gli stessi entro il 30 maggio;
che durante le vacanze natalizie, i figli avrebbero trascorso con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 23 Dicembre (ore 16,30) al 30
Dicembre (ore 16,30) o il periodo dal 30 Dicembre (ore 16,30) al 6 Gennaio compreso (ore
16,30) (nel 2022 la scelta spetterà alla madre); che nelle vacanze pasquali i minori sarebbero stati ad anni alterni o con il padre o con la madre;
che, durante i periodi di vacanza, sarebbe stata sospesa la frequentazione figli – genitori come normalmente concordata, fermo restando che, di volta in volta, il genitore collocatario avrebbe favorito la comunicazione dei figli con l'altro genitore e non l'avrebbe ostacolata in alcun modo;
al termine di ciascun periodo di vacanza con un genitore, quest'ultimo avrebbe portato i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, concordando preventivamente l'orario; disponeva che il Servizio sociale del Comune di Campi Bisenzio effettuasse un'indagine socio familiare sul nucleo in oggetto;
che il Servizio, anche con l'ausilio dell'UFSMIA, predisponesse un sostegno alla genitorialità per la ed un sostegno psicologico per CP_1
e depositasse relazione scritta al Tribunale almeno dieci giorni prima dell'udienza Per_1
prossima fissata.
La causa, istruita documentalmente, nonché con CTU e con relazioni dei servizi sociali, è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. A seguito della pronuncia del divorzio con sentenza parziale dell'ottobre del 2022 la causa torna nuovamente in decisione in relazione all'affidamento e al mantenimento dei figli.
3. Quanto all'affidamento, deve in primo luogo rilevarsi che persiste il rifiuto di di Per_1
incontrare la madre, ampiamente indagato nell'ambito della CTU e delle relazioni del servizio sociale e una scarsità di rapporti tra la madre e Per_2
Va evidenziato come la CTU ha ritenuto all'esito di ampia ed accurata analisi peritale, riportati nella relazione in cui ha dato risposta anche alle osservazioni del CTP della madre che “Nel momento in cui inizia la perizia, da tempo rifiuta di incontrare la Per_1
madre,mentre , pur in assenza di rifiuto esplicito, non vede la madre da mesi. Per_2
pagina 5 di 9 Entrambi vivono con il padre, assieme alla compagna del padre e per tre giorni la settimana e a week end alterni anche assieme ai due figli minori della compagna. e Per_2
sembrano aver trovato un buon equilibrio, ma al di là delle loro dichiarazioni Per_1
emerge una sofferenza in entrambi per la mancata relazione con la madre,nonché per la tensione che si è consolidata nel tempo tra i genitori”, nel quale il tema economico ha avuto un rilievo importante.
LA CTU ha evidenziato che ha maggiormente sofferto nella relazione con la Per_1
mamma (e il compagno della mamma), la quale ha confermato di averlo percosso più volte, portandolo a cercare – e trovare – rifugio nel padre, che costituisce un punto di riferimento solido, anche affettivamente, divenendo adesivo alle posizioni paterne. D'altronde la madre, come evidenziato dal CTU, “sembra aver cancellato il figlio con una durezza inaccettabile: durante le interazioni la mamma non ha mai salutato non lo ha Per_1 guardato”. Non vi possono essere dunque dubbi sull'affidamento esclusivo di al Per_1
padre, escludendo allo stato una frequentazione con la madre, avendo escluso la CTU di poterlo e doverlo forzare, evidenziandosi che va radicalmente escluso l'affidamento condiviso in difetto della benchè minima apertura della madre verso il figlio. ha manifestato in modo esplicito il suo desiderio di avere la sua mamma e di Per_2
frequentarla: desiderio che, invero viene frustrato dalla madre la quale, come da lei stessa riferito all'udienza del 11.7.2024, vede ben poco la figlia: “ ammetto che prima di iniziare a lavorare ho avuto in effetti difficoltà a vedere la figlia avendo difficoltà negli spostamenti, abitando a Campi, in quanto con i mezzi ci vogliono 2 ore per andare a Tavarnuzze oltre alla parte economica. L'ultima volta l'ho vista per la comunione a maggio e prima l'avevo vista qualche domenica prima e una volta nel periodo invernale che le avevo comprato dei vestiti. Dopo la comunione del 19 maggio, l'avrei dovuta prendere la prima domenica di giugno, ma non potevo perché il datore di lavoro mi aveva già dato libero per vedere la bambina, e avevo chiesto a lui un cambio per il giovedì che sarei stata libera, ma lui non ha accettato dicendo che era super impegnato e dopo non l'ho più vista, perché la domenica successiva era la prima di luglio, e ho mandato una mail al mio ex marito, ma non ho ricevuto risposta, e poi in seguito mi ha scritto che non erano a casa ma ad un campeggio, non altrimenti precisato”: parole da cui emerge una chiara scarsa propensione pagina 6 di 9 all'impegno per garantire alla figlia la sua presenza, ancor prima di quel rapporto equilibrato e continuativo che costituisce l'essenza dell'affidamento condiviso.
Il CTU aveva individuato elementi di fragilità in entrambi i genitori, ben maggiori nella madre che “presenta degli aspetti di immaturità personale che non le permettono di spostare il focus dalle proprie esigenze a quelle che possono essere le esigenze dei figli… il progetto di vita della madre, oggi come nel recente passato, è un progetto senza alcuna linearità e non in grado di offrire ai figli quella coerenza, stabilità e prevedibilità di cui avrebbero bisogno. Impegnata a seguire il sogno di un lavoro buono e remunerativo, sogno di fatto mai tradotto con azioni concrete, ha prima lasciato la figlia dal CP_1 Per_2
padre per recarsi all'estero, poi in Basilicata o a Milano, poco consapevole dell'importanza di una presenza rassicurante nel legame con i figli. Anche oggi CP_1
appare poco propensa ad una maggiore organizzazione, non riesce a prevedere cosa potrà fare la settimana successiva, non riesce a pianificare ad ampio raggio. Il legale ci dice che non sarà mai in grado di confermare a maggio una pianificazione per luglio (seppur in assenza di vincoli lavorativi), stessa ci dice che non può prendersi un impegno CP_1
fisso perché ci sarà sempre l'imprevisto e poi lei deve studiare. La mancanza di un mezzo di trasporto è solo una piccola parte della difficoltà organizzativa che riporta. In questo ci conferma di non essere capace di focalizzarsi sui bisogni della figlia, quando ci dichiara che non ha problemi se non c'è la mamma, se disdice un impegno preso, perché Per_2 tanto lo capisce che lei ora si sta realizzando” giungendo ad affermare “ il mio benessere interiore viene prima”.
Anche ha fortunatamente trovato nel padre una figura di riferimento solida, capace Per_2
di offrire un contesto più stabile e affettivamente più solido, pur presentando dei limiti, in particolare collegati ad una certa rigidità che secondo il CTU rappresenta una fragilità paterna nello svolgimento delle funzioni genitoriali. Risulta tuttavia che egli abbia accettato il percorso proposto di sostegno alla genitorialità.
A fronte di tali considerazioni, valutato lo scarso impegno della madre nell'assunzione della responsabilità genitoriale anche verso va disposto anche per quest'ultima Per_2
l'affidamento esclusivo al padre. Difatti la madre risulta non essersi impegnata (a differenza del padre) né per il percorso di sostegno alla genitorialità suggerito, né per garantire la sua presenza alla figlia, di tal chè non si ritiene che abbia sufficiente capacità di pagina 7 di 9 assunzione della responsabilità genitoriale, e un affidamento condiviso finirebbe unicamente per rendere difficoltosa per il padre la gestione della figlia.
Quanto ai rapporti con la figura materna, la CTU non ha escluso “la frequentazione prolungata con la mamma, che verrà riavviata non appena sarà possibile osservare una certa continuità nella frequentazione pomeridiana e previa verifica dello stato di benessere di . In un secondo momento possono infatti essere ipotizzati dei fine settimana Per_2
presso la mamma, anche in presenza del compagno ,dal venerdì all'uscita di Per_3
scuola sino alla domenica pomeriggio.
La frequentazione è vincolata all'impegno della mamma e alla adesione di entrambi i genitori al percorso di sostegno alla genitorialità, i cui esiti dovranno essere monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali avranno anche funzione di verifica rispetto allo stato di salute psicologica dei minori. Saranno i Servizi a controllare e stabilire tempi e modi di frequentazione tra la mamma e , con previsione di aumento Per_2
nel periodo estivo, ed eventualmente in futuro tra la mamma e segnalando Per_1
tempestivamente la presenza di criticità o ostacoli alla frequentazione stessa”.
In conformità alle conclusioni del CTU si ritiene di poter stabilire che la madre potrà vedere la figlia, in accordo con il padre, sotto il controllo del servizio sociale delle modalità e tempi concordati (che dovranno pertanto essere ad esso comunicati) con vigilanza semestrale del Giudice tutelare.
4. Quanto al mantenimento, si ricorda che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze dei figli, nonchè dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie il padre risulta attualmente aver reperito una occupazione con un reddito di circa € 2.000 mensili, con cui fa fronte alla metà del canone di locazione per € 500, dividendo l'importo di € 1.000 con la compagna, mentre la madre ha riferito di essere disoccupata e di abitare con il compagno nella casa dei genitori dello stesso.
Rileva il Tribunale che l'onere di cura e mantenimento diretto dei figli grava ora completamente sul padre e che la madre non può essere esonerata da ogni contributo sulla base dell'asserito stato di disoccupazione, essendovi un obbligo per i genitori di attivazione per provvedere al mantenimento dei figli, ed essendo la convenuta una donna giovane e pagina 8 di 9 dotata di piena capacità lavorativa. Si ritiene pertanto di porre a carico della stessa un contributo di € 125 per ciascun figlio, mentre le spese straordinarie vengono poste a carico del padre, il quale percepirà per l'intero l'assegno unico per i figli, con le decorrenze come da lui richieste, in relazione all'impegno effettivo assunto con i figli, ossia per a Per_1
far data dal 12/11/2021, e per a far data dal 2/11/2022 . Per_2
La convenuta, risultando soccombente, va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta.
Le spese di CTU restano in via definitiva a carico delle parti per metà ciascuna, considerato l'interesse comune alla comprensione e superamento delle difficoltà relazionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida i figli minori e in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 Parte_1
, con collocamento presso lo stesso;
[...]
2) Dispone la sospensione degli incontri tra e la madre;
Per_1
3) Dispone che la madre possa vedere , in accordo con il padre, sotto il Per_2
controllo del servizio sociale, che verificherà modalità e tempi (che dovranno pertanto essere ad esso comunicati) con vigilanza semestrale del Giudice tutelare.
4) Dispone che corrisponda a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
di ogni mese l'importo di € 250 per il mantenimento dei figli;
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito da Parte_1
;
[...]
6) Condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 5800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti per metà ciascuna
Così deciso in Firenze, 5.12.2024
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Oddo Gianluca, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlita CP_1 C.F._2
Del Mira, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
Pubblico ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: divorzio
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente: come in atti (memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e successive deduzioni difensive
Per la convenuta: come in atti pagina 1 di 9 Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il 29 aprile 2006 a CP_1
BE (MT), allegando che: dal matrimonio nascevano i figli il 28 luglio 2008 Per_1
e il 20 luglio 2013; la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata dal Per_2
Tribunale di Firenze con decreto n. 453/2021; la a seguito di uno sfratto per CP_1
morosità, si trasferiva a Scandicci presso il suo nuovo compagno, , e Persona_3
successivamente a Campo Bisenzio;
da tale momento, tra la madre ed i figli, in particolare si accendeva un alto livello di conflittualità, culminato in data 12 novembre 2021 Per_1
con la fuga da scuola di il quale aveva chiesto di non tornare con la madre e stare Per_1
stabilmente col padre;
da tale data il ricorrente si occupava di posto che la Per_1
non esercitava mai il proprio diritto di visita, anche per il rifiuto da parte del figlio CP_1
stesso di incontrarla;
chiedeva la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) i figli minori rimangano affidati ad entrambi i genitori con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per il tempo in cui i figli stiano con ciascuno dei genitori;
2) i figli minori siano collocati nel modo seguente: presso il padre;
per parte della Per_1 Per_2
settimana, presso il padre e, per altra parte, presso la madre;
in particolare, che il padre abbia con sé la figlia a fine settimana alternati, dal Giovedì dall'uscita da scuola (o, Per_2
quando non c'è scuola, dalle ore 16,30, prelevandola dalla casa della madre) sino al Lunedì mattina, riaccompagnandola a scuola (o, quando non c'è scuola, riaccompagnandola presso la casa della madre alle ore 16,30); che, nella settimana in cui si trovi il fine Per_2
settimana con la madre, stia con il padre da Mercoledì (dall'uscita da scuola o, in caso non vi sia scuola, dalle ore 16,30, prelevandola dalla casa della madre) al Venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola (o, quando non c'è scuola, riaccompagnandola presso la casa della madre alle ore 16,30); 3) che la madre veda e frequenti il figlio previo Per_1
accordo col padre e tenendo conto delle esigenze, degli impegni scolastici e ricreativi, nonché delle referenze del figlio;
4) che, salvo diverso accordo, di anno in anno concordato tra i genitori e, per quanto riguarda tenendo conto della preferenza dello stesso Per_1
ove possibile, i minori possano trascorrere insieme quattro settimane con ciascun genitore nel periodo estivo di Luglio e Agosto (non più di due settimane consecutive per ciascuno dei due mesi, scelte, ad anni alterni, da uno o dall'altra, iniziando nel 2022 con la scelta del pagina 2 di 9 padre) da stabilire tra gli stessi entro il 30 Aprile;
che durante le vacanze natalizie, i figli trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 23 Dicembre (ore 16,30) al
30 Dicembre (ore 16,30) o il periodo dal 30 Dicembre (ore 16,30) al 6 Gennaio compreso
(ore 16,30); che nelle vacanze pasquali i minori stiano ad anni alterni o con il padre o con la madre;
che, durante i periodi di vacanza, sia sospesa la frequentazione figli – genitori come normalmente concordata, fermo restando che, di volta in volta, il genitore collocatario favorisca la comunicazione dei figli con l'altro genitore e non la ostacoli in alcun modo;
che al termine di ciascun periodo di vacanza con un genitore, quest'ultimo porti i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, concordando preventivamente l'orario; 5) che i genitori si impegnino a garantire comunque la frequentazione con i nonni paterni e materni, in particolar modo nel periodo in cui i figli trascorrano le vacanze in Basilicata, dove i nonni risiedono;
6) a titolo di mantenimento ordinario per il figlio che Per_1 CP_1 corrisponda al un assegno mensile di €. 350,00, soggetto a
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT (indice f.o.i.) e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal 12/11/2021; 7) a titolo di mantenimento ordinario per la figlia che ciascun genitore vi provveda per la parte di settimana in cui la Per_2
stessa risulti collocata presso di sé; 8) che l'assegno unico familiare per sia Per_1
interamente percepito dal padre (a far data dal 12/11/2021), e quello relativo a sia Per_2
percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%; 9) che le spese straordinarie necessarie per il mantenimento di entrambi i figli siano ripartite al 50% tra i genitori, i quali faranno riferimento per l'individuazione di dette spese al protocollo adottato dall'Adito
Tribunale di Firenze, nonché all'accordo che le stesse parti hanno già sottoscritto in data
19/5/2017.
Si è costituita dichiarandosi remissiva rispetto alla pronuncia di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio. La stessa si è opposta tuttavia all'accoglimento delle domande ex adverso proposte, e ha chiesto: 1) l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente di presso il padre e di Per_1
presso la madre;
che entrambi i genitori esercitino i poteri di ordinaria Per_2
amministrazione sui figli quando li avranno presso di sé; 2) adottare provvedimenti ulteriori relativi ai figli del seguente tenore: che la madre possa tenere concordandone Per_1
direttamente con lui (sentito anche il padre) i giorni e gli orari, compatibilmente con i suoi pagina 3 di 9 impegni scolastici e ricreativi;
che il padre possa tenere la figlia a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola (quando non c'è scuola dalla casa della madre alle 10,00) sino al lunedì mattina, quando l'accompagnerebbe scuola (quando non c'è scuola a casa della madre dalle 10,00) e, nel fine settimana in cui sarebbe con la madre, che il padre Per_2 possa prendere la bambina il giovedì all'uscita da scuola (quando non c'è scuola a casa della madre dalle 10,00) sino al venerdì quando l'accompagnerebbe a scuola (quando non c'è scuola a casa della madre alle 10,00, da dove la riprenderà la madre all'uscita alle
16,30), tenuto conto, comunque, delle esigenze scolastiche (la minore frequenta dei corsi di sostegno allo studio) e sociali della minore, che pratica un corso di pattinaggio un pomeriggio alla settimana;
per trenta giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio e per una settimana per il periodo invernale;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; 3) condannare a corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia, la somma complessiva di €. 250,00 mensili oltre Per_2
rivalutazione annuale ISTAT, nonché rimborso del 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, per vestiario e comunque di quelle straordinarie).
In fase presidenziale, il Giudice confermava l'affidamento dei minori congiuntamente ad entrambi i genitori: veniva collocato presso il padre, disponendo che la madre Per_1
avrebbe potuto tenere con sé previa valutazione del Servizio sociale a seguito di Per_1 indagine socio familiare e previo l'espletamento di un percorso di sostegno alla genitorialità per la nonché, se necessario, di un percorso psicologico per CP_1 Per_1 Per_2
veniva collocata in via prevalente presso la madre ed il padre avrebbe potuto tenerla con sé secondo le modalità concordate in fase di separazione;
revocava il contributo a carico di in favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_1 confermava l'assegno di mantenimento in favore di da parte di;
Per_2 Parte_1
disponeva che versasse a , a titolo di mantenimento di CP_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno cinque del mese;
confermava le Per_1
altre disposizioni economiche contenute nella sentenza di separazione;
disponeva che, salvo diverso accordo di anno in anno, concordato tra i genitori e i minori, i figli avrebbero pagina 4 di 9 trascorso insieme quattro settimane con ciascun genitore nel periodo estivo di Luglio e
Agosto (non più di due settimane consecutive per ciascuno dei due mesi, le quali verranno scelte, ad anni alterni, da uno o dall'altra, iniziando nel 2022 con la scelta del padre) da stabilire tra gli stessi entro il 30 maggio;
che durante le vacanze natalizie, i figli avrebbero trascorso con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 23 Dicembre (ore 16,30) al 30
Dicembre (ore 16,30) o il periodo dal 30 Dicembre (ore 16,30) al 6 Gennaio compreso (ore
16,30) (nel 2022 la scelta spetterà alla madre); che nelle vacanze pasquali i minori sarebbero stati ad anni alterni o con il padre o con la madre;
che, durante i periodi di vacanza, sarebbe stata sospesa la frequentazione figli – genitori come normalmente concordata, fermo restando che, di volta in volta, il genitore collocatario avrebbe favorito la comunicazione dei figli con l'altro genitore e non l'avrebbe ostacolata in alcun modo;
al termine di ciascun periodo di vacanza con un genitore, quest'ultimo avrebbe portato i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, concordando preventivamente l'orario; disponeva che il Servizio sociale del Comune di Campi Bisenzio effettuasse un'indagine socio familiare sul nucleo in oggetto;
che il Servizio, anche con l'ausilio dell'UFSMIA, predisponesse un sostegno alla genitorialità per la ed un sostegno psicologico per CP_1
e depositasse relazione scritta al Tribunale almeno dieci giorni prima dell'udienza Per_1
prossima fissata.
La causa, istruita documentalmente, nonché con CTU e con relazioni dei servizi sociali, è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. A seguito della pronuncia del divorzio con sentenza parziale dell'ottobre del 2022 la causa torna nuovamente in decisione in relazione all'affidamento e al mantenimento dei figli.
3. Quanto all'affidamento, deve in primo luogo rilevarsi che persiste il rifiuto di di Per_1
incontrare la madre, ampiamente indagato nell'ambito della CTU e delle relazioni del servizio sociale e una scarsità di rapporti tra la madre e Per_2
Va evidenziato come la CTU ha ritenuto all'esito di ampia ed accurata analisi peritale, riportati nella relazione in cui ha dato risposta anche alle osservazioni del CTP della madre che “Nel momento in cui inizia la perizia, da tempo rifiuta di incontrare la Per_1
madre,mentre , pur in assenza di rifiuto esplicito, non vede la madre da mesi. Per_2
pagina 5 di 9 Entrambi vivono con il padre, assieme alla compagna del padre e per tre giorni la settimana e a week end alterni anche assieme ai due figli minori della compagna. e Per_2
sembrano aver trovato un buon equilibrio, ma al di là delle loro dichiarazioni Per_1
emerge una sofferenza in entrambi per la mancata relazione con la madre,nonché per la tensione che si è consolidata nel tempo tra i genitori”, nel quale il tema economico ha avuto un rilievo importante.
LA CTU ha evidenziato che ha maggiormente sofferto nella relazione con la Per_1
mamma (e il compagno della mamma), la quale ha confermato di averlo percosso più volte, portandolo a cercare – e trovare – rifugio nel padre, che costituisce un punto di riferimento solido, anche affettivamente, divenendo adesivo alle posizioni paterne. D'altronde la madre, come evidenziato dal CTU, “sembra aver cancellato il figlio con una durezza inaccettabile: durante le interazioni la mamma non ha mai salutato non lo ha Per_1 guardato”. Non vi possono essere dunque dubbi sull'affidamento esclusivo di al Per_1
padre, escludendo allo stato una frequentazione con la madre, avendo escluso la CTU di poterlo e doverlo forzare, evidenziandosi che va radicalmente escluso l'affidamento condiviso in difetto della benchè minima apertura della madre verso il figlio. ha manifestato in modo esplicito il suo desiderio di avere la sua mamma e di Per_2
frequentarla: desiderio che, invero viene frustrato dalla madre la quale, come da lei stessa riferito all'udienza del 11.7.2024, vede ben poco la figlia: “ ammetto che prima di iniziare a lavorare ho avuto in effetti difficoltà a vedere la figlia avendo difficoltà negli spostamenti, abitando a Campi, in quanto con i mezzi ci vogliono 2 ore per andare a Tavarnuzze oltre alla parte economica. L'ultima volta l'ho vista per la comunione a maggio e prima l'avevo vista qualche domenica prima e una volta nel periodo invernale che le avevo comprato dei vestiti. Dopo la comunione del 19 maggio, l'avrei dovuta prendere la prima domenica di giugno, ma non potevo perché il datore di lavoro mi aveva già dato libero per vedere la bambina, e avevo chiesto a lui un cambio per il giovedì che sarei stata libera, ma lui non ha accettato dicendo che era super impegnato e dopo non l'ho più vista, perché la domenica successiva era la prima di luglio, e ho mandato una mail al mio ex marito, ma non ho ricevuto risposta, e poi in seguito mi ha scritto che non erano a casa ma ad un campeggio, non altrimenti precisato”: parole da cui emerge una chiara scarsa propensione pagina 6 di 9 all'impegno per garantire alla figlia la sua presenza, ancor prima di quel rapporto equilibrato e continuativo che costituisce l'essenza dell'affidamento condiviso.
Il CTU aveva individuato elementi di fragilità in entrambi i genitori, ben maggiori nella madre che “presenta degli aspetti di immaturità personale che non le permettono di spostare il focus dalle proprie esigenze a quelle che possono essere le esigenze dei figli… il progetto di vita della madre, oggi come nel recente passato, è un progetto senza alcuna linearità e non in grado di offrire ai figli quella coerenza, stabilità e prevedibilità di cui avrebbero bisogno. Impegnata a seguire il sogno di un lavoro buono e remunerativo, sogno di fatto mai tradotto con azioni concrete, ha prima lasciato la figlia dal CP_1 Per_2
padre per recarsi all'estero, poi in Basilicata o a Milano, poco consapevole dell'importanza di una presenza rassicurante nel legame con i figli. Anche oggi CP_1
appare poco propensa ad una maggiore organizzazione, non riesce a prevedere cosa potrà fare la settimana successiva, non riesce a pianificare ad ampio raggio. Il legale ci dice che non sarà mai in grado di confermare a maggio una pianificazione per luglio (seppur in assenza di vincoli lavorativi), stessa ci dice che non può prendersi un impegno CP_1
fisso perché ci sarà sempre l'imprevisto e poi lei deve studiare. La mancanza di un mezzo di trasporto è solo una piccola parte della difficoltà organizzativa che riporta. In questo ci conferma di non essere capace di focalizzarsi sui bisogni della figlia, quando ci dichiara che non ha problemi se non c'è la mamma, se disdice un impegno preso, perché Per_2 tanto lo capisce che lei ora si sta realizzando” giungendo ad affermare “ il mio benessere interiore viene prima”.
Anche ha fortunatamente trovato nel padre una figura di riferimento solida, capace Per_2
di offrire un contesto più stabile e affettivamente più solido, pur presentando dei limiti, in particolare collegati ad una certa rigidità che secondo il CTU rappresenta una fragilità paterna nello svolgimento delle funzioni genitoriali. Risulta tuttavia che egli abbia accettato il percorso proposto di sostegno alla genitorialità.
A fronte di tali considerazioni, valutato lo scarso impegno della madre nell'assunzione della responsabilità genitoriale anche verso va disposto anche per quest'ultima Per_2
l'affidamento esclusivo al padre. Difatti la madre risulta non essersi impegnata (a differenza del padre) né per il percorso di sostegno alla genitorialità suggerito, né per garantire la sua presenza alla figlia, di tal chè non si ritiene che abbia sufficiente capacità di pagina 7 di 9 assunzione della responsabilità genitoriale, e un affidamento condiviso finirebbe unicamente per rendere difficoltosa per il padre la gestione della figlia.
Quanto ai rapporti con la figura materna, la CTU non ha escluso “la frequentazione prolungata con la mamma, che verrà riavviata non appena sarà possibile osservare una certa continuità nella frequentazione pomeridiana e previa verifica dello stato di benessere di . In un secondo momento possono infatti essere ipotizzati dei fine settimana Per_2
presso la mamma, anche in presenza del compagno ,dal venerdì all'uscita di Per_3
scuola sino alla domenica pomeriggio.
La frequentazione è vincolata all'impegno della mamma e alla adesione di entrambi i genitori al percorso di sostegno alla genitorialità, i cui esiti dovranno essere monitorati dai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali avranno anche funzione di verifica rispetto allo stato di salute psicologica dei minori. Saranno i Servizi a controllare e stabilire tempi e modi di frequentazione tra la mamma e , con previsione di aumento Per_2
nel periodo estivo, ed eventualmente in futuro tra la mamma e segnalando Per_1
tempestivamente la presenza di criticità o ostacoli alla frequentazione stessa”.
In conformità alle conclusioni del CTU si ritiene di poter stabilire che la madre potrà vedere la figlia, in accordo con il padre, sotto il controllo del servizio sociale delle modalità e tempi concordati (che dovranno pertanto essere ad esso comunicati) con vigilanza semestrale del Giudice tutelare.
4. Quanto al mantenimento, si ricorda che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze dei figli, nonchè dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie il padre risulta attualmente aver reperito una occupazione con un reddito di circa € 2.000 mensili, con cui fa fronte alla metà del canone di locazione per € 500, dividendo l'importo di € 1.000 con la compagna, mentre la madre ha riferito di essere disoccupata e di abitare con il compagno nella casa dei genitori dello stesso.
Rileva il Tribunale che l'onere di cura e mantenimento diretto dei figli grava ora completamente sul padre e che la madre non può essere esonerata da ogni contributo sulla base dell'asserito stato di disoccupazione, essendovi un obbligo per i genitori di attivazione per provvedere al mantenimento dei figli, ed essendo la convenuta una donna giovane e pagina 8 di 9 dotata di piena capacità lavorativa. Si ritiene pertanto di porre a carico della stessa un contributo di € 125 per ciascun figlio, mentre le spese straordinarie vengono poste a carico del padre, il quale percepirà per l'intero l'assegno unico per i figli, con le decorrenze come da lui richieste, in relazione all'impegno effettivo assunto con i figli, ossia per a Per_1
far data dal 12/11/2021, e per a far data dal 2/11/2022 . Per_2
La convenuta, risultando soccombente, va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta.
Le spese di CTU restano in via definitiva a carico delle parti per metà ciascuna, considerato l'interesse comune alla comprensione e superamento delle difficoltà relazionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida i figli minori e in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 Parte_1
, con collocamento presso lo stesso;
[...]
2) Dispone la sospensione degli incontri tra e la madre;
Per_1
3) Dispone che la madre possa vedere , in accordo con il padre, sotto il Per_2
controllo del servizio sociale, che verificherà modalità e tempi (che dovranno pertanto essere ad esso comunicati) con vigilanza semestrale del Giudice tutelare.
4) Dispone che corrisponda a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
di ogni mese l'importo di € 250 per il mantenimento dei figli;
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito da Parte_1
;
[...]
6) Condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 5800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti per metà ciascuna
Così deciso in Firenze, 5.12.2024
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 9 di 9