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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai IGi Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 196/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica Tassone;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con sede legale in Roma Via IV
[...] P.IVA_1
Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del P.IVA_1 CP_2 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ,
[...] CP_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.09.2019 SQ adiva il Tribunale Civile di Pt_1
Locri - Sez. Lavoro per ivi accertare e dichiarare che, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito in data 13.09.2009, presentava sin dal marzo 2017 un grado di inabilità pari almeno al 51%, o una percentuale maggiore o minore da accertare in corso di causa, con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale antistatario.
Instauratosi il giudizio, si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, insistendo per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In accoglimento della richiesta di CTU medico legale, all'udienza del 27.02.2020, il
Giudice nominava CTU la dott.ssa . Persona_1
Seguiva il giudizio con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1002/2021, depositata in data 18.10.2021, con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo al Sig.
un'invalidità permanente nella misura del 42%, rispetto a quella già Pt_1 riconosciutagli in via amministrativa nella misura del 41%.
Avverso detta decisione interponeva appello il eccependo la contraddittorietà e Pt_1
l'incompletezza della CTU posta a fondamento della sentenza impugnata.
Si costituiva l' per difendersi, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'appello per genericità delle censure;
nel merito eccepiva la correttezza del grado di inabilità riconosciuto al Pugliese, in conseguenza dell'incidente occorsogli, tenuto conto della natura dei postumi obiettivamente apprezzati, a fronte della spropositata quantificazione effettuata da parte appellante, non supportata da valide argomentazioni medico – legali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza del 18.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha quantificato la menomazione dell'integrità psico-fisica, riportata dal in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data Pt_1
13.09.2009, nella misura complessiva del 42%. Con il primo e unico motivo di appello si contestano le risultanze della CTU.
Il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott.ssa ) ha quantificato la Persona_1
menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 42%.
Ed invero, si legge nella perizia che: “il periziato, in seguito al pregresso infortunio sul lavoro di cui è stato vittima presenta esiti di frattura di L1 con deficit funzionale di entità medio-grave con parestesie persistenti. Esiti di trauma spinale D12-L1-L2 con riferita residua incontinenza urinaria su base neurologica. Cicatrice deturpante cheloidea come esito di vasta ferita che si estende dal cuoio capelluto fino alla guancia dx e al collo in regione laterale (di circa 14 cm)-esiti con riparazione di rottura dell'incisivo mediale superiore dx e dell' incisivo laterale inferiore dx
-Esiti di frattura scomposta delle ossa nasali con deviazione del setto-Esiti di pregressa contusione scapolare dx -disturbo da stress post-traumatico con decorso cronico moderato”.
Il perito concludeva affermando che “all' esame obiettivo del periziato, tenendo presente la situazione attuale dal punto di vista psicofisico del periziato con i miglioramenti apportati dalle terapie e dagli interventi effettuati, e tenendo presente le percentuali previste dalle tabelle vigenti, questo CTU ritiene che il IG in atto presenti un'invalidità pari al 42%”. Parte_1
Tra l'altro, con contestazioni del 21.09.2021, l'odierno appellante formulava le seguenti osservazioni alla CTU: “ed invero, se già nel 2017 al è stato riconosciuto dall'Ente un Pt_1
grado percentuale del 41% appare inverosimile che oggi, a distanza di 5 anni e con il degenerare delle patologie soprattutto osteoarticolari possa essergli riconosciuto un peggioramento di un solo punto percentuale! Ma vi è più nel riportarsi alla perizia medico legale di parte allegata in atti, si rileva che già in data 09.01.2018, il Consulente di Parte riconosceva un' invalidità permanente del 51% parametrato alle tabelle vigenti”. CP_1
Il CTU ha dato puntuale riscontro alle predette osservazioni: “il giudizio espresso nel proprio elaborato peritale ha tenuto presente sia le tabelle di valutazione, ma anche la clinica e
l'esame obiettivo del periziato. E' proprio in virtu' dell'esito della RNM del rachide che e' stato possibile conferire il 42% di invalidità, poiche' la clinica avrebbe certamente fatto fare una valutazione inferiore. Gli esiti cicatriziali della ferita sono ormai appianati e non si comprende quale incidenza possano avere su una invalidità permanente. Il paziente non mi e' apparso in situazione di particolare depressione. La sottoscritta non e' inoltre in dovere di tener conto della valutazione di un perito di parte in maniera superiore alla propria valutazione.
Questo CTU resta pertanto fermo nel giudizio gia' espresso, conferendo il 42% di invalidità al
IG . Parte_1 L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011,
Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1
riferimento alla sentenza n. 1002/2021 emessa dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Dichiara irripetibili le spese di lite.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19.03.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai IGi Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 196/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica Tassone;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con sede legale in Roma Via IV
[...] P.IVA_1
Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del P.IVA_1 CP_2 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ,
[...] CP_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 05.09.2019 SQ adiva il Tribunale Civile di Pt_1
Locri - Sez. Lavoro per ivi accertare e dichiarare che, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito in data 13.09.2009, presentava sin dal marzo 2017 un grado di inabilità pari almeno al 51%, o una percentuale maggiore o minore da accertare in corso di causa, con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale antistatario.
Instauratosi il giudizio, si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, insistendo per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In accoglimento della richiesta di CTU medico legale, all'udienza del 27.02.2020, il
Giudice nominava CTU la dott.ssa . Persona_1
Seguiva il giudizio con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1002/2021, depositata in data 18.10.2021, con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo al Sig.
un'invalidità permanente nella misura del 42%, rispetto a quella già Pt_1 riconosciutagli in via amministrativa nella misura del 41%.
Avverso detta decisione interponeva appello il eccependo la contraddittorietà e Pt_1
l'incompletezza della CTU posta a fondamento della sentenza impugnata.
Si costituiva l' per difendersi, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'appello per genericità delle censure;
nel merito eccepiva la correttezza del grado di inabilità riconosciuto al Pugliese, in conseguenza dell'incidente occorsogli, tenuto conto della natura dei postumi obiettivamente apprezzati, a fronte della spropositata quantificazione effettuata da parte appellante, non supportata da valide argomentazioni medico – legali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza del 18.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha quantificato la menomazione dell'integrità psico-fisica, riportata dal in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data Pt_1
13.09.2009, nella misura complessiva del 42%. Con il primo e unico motivo di appello si contestano le risultanze della CTU.
Il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott.ssa ) ha quantificato la Persona_1
menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 42%.
Ed invero, si legge nella perizia che: “il periziato, in seguito al pregresso infortunio sul lavoro di cui è stato vittima presenta esiti di frattura di L1 con deficit funzionale di entità medio-grave con parestesie persistenti. Esiti di trauma spinale D12-L1-L2 con riferita residua incontinenza urinaria su base neurologica. Cicatrice deturpante cheloidea come esito di vasta ferita che si estende dal cuoio capelluto fino alla guancia dx e al collo in regione laterale (di circa 14 cm)-esiti con riparazione di rottura dell'incisivo mediale superiore dx e dell' incisivo laterale inferiore dx
-Esiti di frattura scomposta delle ossa nasali con deviazione del setto-Esiti di pregressa contusione scapolare dx -disturbo da stress post-traumatico con decorso cronico moderato”.
Il perito concludeva affermando che “all' esame obiettivo del periziato, tenendo presente la situazione attuale dal punto di vista psicofisico del periziato con i miglioramenti apportati dalle terapie e dagli interventi effettuati, e tenendo presente le percentuali previste dalle tabelle vigenti, questo CTU ritiene che il IG in atto presenti un'invalidità pari al 42%”. Parte_1
Tra l'altro, con contestazioni del 21.09.2021, l'odierno appellante formulava le seguenti osservazioni alla CTU: “ed invero, se già nel 2017 al è stato riconosciuto dall'Ente un Pt_1
grado percentuale del 41% appare inverosimile che oggi, a distanza di 5 anni e con il degenerare delle patologie soprattutto osteoarticolari possa essergli riconosciuto un peggioramento di un solo punto percentuale! Ma vi è più nel riportarsi alla perizia medico legale di parte allegata in atti, si rileva che già in data 09.01.2018, il Consulente di Parte riconosceva un' invalidità permanente del 51% parametrato alle tabelle vigenti”. CP_1
Il CTU ha dato puntuale riscontro alle predette osservazioni: “il giudizio espresso nel proprio elaborato peritale ha tenuto presente sia le tabelle di valutazione, ma anche la clinica e
l'esame obiettivo del periziato. E' proprio in virtu' dell'esito della RNM del rachide che e' stato possibile conferire il 42% di invalidità, poiche' la clinica avrebbe certamente fatto fare una valutazione inferiore. Gli esiti cicatriziali della ferita sono ormai appianati e non si comprende quale incidenza possano avere su una invalidità permanente. Il paziente non mi e' apparso in situazione di particolare depressione. La sottoscritta non e' inoltre in dovere di tener conto della valutazione di un perito di parte in maniera superiore alla propria valutazione.
Questo CTU resta pertanto fermo nel giudizio gia' espresso, conferendo il 42% di invalidità al
IG . Parte_1 L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011,
Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1
riferimento alla sentenza n. 1002/2021 emessa dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Dichiara irripetibili le spese di lite.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19.03.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)