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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2025REG.PROV.COLL.
N. 09255/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9255 del 2020, proposto da:
BE HE e NR HE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Corbyons e Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnatica, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio; Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di IA (Sezione Prima) n. 00201/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;
Vista l’ordinanza collegiale n. 7980/2024 della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che, con atto depositato congiuntamente dalle appellanti e dalla Provincia di Bergamo, le stesse hanno esposto che: i ) dopo la proposizione del ricorso in appello le appellanti avevano depositato richiesta di sanatoria e fiscalizzazione delle difformità oggetto di causa; ii ) il Comune di Bagnatica aveva comunicato gli importi dovuti a titolo di sanzione (che le parti hanno provveduto a corrispondere ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001) e aveva, di seguito, rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 864/2024; iii) era, quindi, cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stato soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio.
2. Ritenuto di prendere atto della situazione di fatto esposta e documentata dalle parti e di dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., risultando pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere dalle sig.re HE.
3. Ritenuto di compensare le spese di lite del giudizio di appello, stante l’accordo sul punto delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO