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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15768 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 30829/2024
del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via Amendola n. 17, presso lo studio dell'avv. Stefania Guaglianone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si insiste, dunque, per la condanna di parte avversa al pagamento delle
spese di lite considerata la sua condotta colposa e negligente'.
Per il Controparte_1
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio'.
fatto e diritto Con la presente azione, ha chiesto di condannare il Parte_1
convenuto alla fissazione dell'appuntamento per la CP_1
formalizzazione della domanda di visto ed al rilascio dei titoli di ingresso
'…per la moglie e per la figlia (nulla osta CP_2 Persona_1
BO1408233922 – Prot. n. P-BO/F/N/2023/100403 - Prot. n. P-
BO/F/N/2023/100404'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che l'ambasciata ha CP_1
nelle more fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve anzi tutto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo la stessa parte ricorrente dichiarato, nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. da ultimo depositate, dell'intervenuto rilascio dei titoli di ingresso in favore dei familiari. L'esame del merito deve dunque proseguire, per come richiesto da parte ricorrente, al solo fine di statuire sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ciò detto, la domanda proposta da parte ricorrente doveva ritenersi parzialmente fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_3
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente. Sussisteva dunque il diritto dei familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Non avrebbe potuto essere invece accolta l'ulteriore richiesta di conseguire direttamente in questa sede il rilascio dei titoli di ingresso. Ed invero, la richiesta avanzata al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo principiato su domanda dell'interessato e che si sia concluso con un provvedimento di diniego o senza l'adozione di alcuna determinazione entro il termine di legge. Nel caso di specie,
tuttavia, è lo stesso ricorrente ad allegare nello scritto introduttivo del giudizio, che la formalizzazione della domanda di visto non è mai avvenuta, non avendo i familiari interessati mai conseguito l'appuntamento presso l'ambasciata a ciò necessario. In tale contesto, non era dunque possibile intravedere un silenzio inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all'obbligo di pronunciarsi nel termine di legge,
non essendosi infatti mai incardinato il procedimento rispetto al quale opera detto termine.
Anche volendo superare tale profilo, la domanda proposta scontava in ogni caso la mancata produzione di certificazioni debitamente legalizzate e tradotte secondo quanto prescritto dall'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, che comprovassero il rapporto di coniugio e parentela tra il ricorrente ed i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
Considerata la fondatezza parziale delle domande di parte ricorrente, le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 30829/2024
del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via Amendola n. 17, presso lo studio dell'avv. Stefania Guaglianone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si insiste, dunque, per la condanna di parte avversa al pagamento delle
spese di lite considerata la sua condotta colposa e negligente'.
Per il Controparte_1
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio'.
fatto e diritto Con la presente azione, ha chiesto di condannare il Parte_1
convenuto alla fissazione dell'appuntamento per la CP_1
formalizzazione della domanda di visto ed al rilascio dei titoli di ingresso
'…per la moglie e per la figlia (nulla osta CP_2 Persona_1
BO1408233922 – Prot. n. P-BO/F/N/2023/100403 - Prot. n. P-
BO/F/N/2023/100404'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che l'ambasciata ha CP_1
nelle more fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve anzi tutto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo la stessa parte ricorrente dichiarato, nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. da ultimo depositate, dell'intervenuto rilascio dei titoli di ingresso in favore dei familiari. L'esame del merito deve dunque proseguire, per come richiesto da parte ricorrente, al solo fine di statuire sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ciò detto, la domanda proposta da parte ricorrente doveva ritenersi parzialmente fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_3
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente. Sussisteva dunque il diritto dei familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Non avrebbe potuto essere invece accolta l'ulteriore richiesta di conseguire direttamente in questa sede il rilascio dei titoli di ingresso. Ed invero, la richiesta avanzata al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo principiato su domanda dell'interessato e che si sia concluso con un provvedimento di diniego o senza l'adozione di alcuna determinazione entro il termine di legge. Nel caso di specie,
tuttavia, è lo stesso ricorrente ad allegare nello scritto introduttivo del giudizio, che la formalizzazione della domanda di visto non è mai avvenuta, non avendo i familiari interessati mai conseguito l'appuntamento presso l'ambasciata a ciò necessario. In tale contesto, non era dunque possibile intravedere un silenzio inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all'obbligo di pronunciarsi nel termine di legge,
non essendosi infatti mai incardinato il procedimento rispetto al quale opera detto termine.
Anche volendo superare tale profilo, la domanda proposta scontava in ogni caso la mancata produzione di certificazioni debitamente legalizzate e tradotte secondo quanto prescritto dall'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, che comprovassero il rapporto di coniugio e parentela tra il ricorrente ed i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
Considerata la fondatezza parziale delle domande di parte ricorrente, le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino