Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5505/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA FERRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, soprattutto in presenza dei figli, liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. Il sig. si è, di Pt_2 fatto, già trasferito, di comune accordo con la sig.ra in altro immobile sito in Viareggio Pt_1
(LU), via Farabola Est n. 2/1.
b. Per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
c. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso. _1 Persona_2
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse
1
d. I figli minori manterranno la residenza anagrafica nella casa familiare, sita in Camaiore, (LU), via Ceppeto n.8, dove continueranno a vivere insieme alla madre.
Il padre potrà tenere e vedere liberamente con sé i figli, quando vorrà e, comunque, compatibilmente con i rispettivi impegni e turni lavorativi e, comunque, nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori.
In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli ogni mercoledì dopo la scuola sino alla mattina seguente in cui li riaccompagnerà a scuola e nei week end alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera in cui li riaccompagnerà a casa dalla madre.
Per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno, Pasqua), verranno trascorse in maniera alternata in attuazione della reciprocità dei rapporti genitoriali salvo diversi accordi tra i coniugi e le esigenze e volontà dei minori. Durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio e pasquale i minori potranno trascorrere periodi continuativi con ciascuno dei genitori;
lo stesso dicasi nelle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo da concordare compatibilmente con la crescita e le esigenze dei minori;
il tutto, quindi, previo accordo tra i genitori.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai figli un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
e. La casa coniugale, posta in Camaiore (LU), via Ceppeto n.8, di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla stessa completamente arredata. Pt_1
f. Il sig. si impegna e obbliga al versamento della somma mensile di euro 350,00= Parte_2
(trecentocinquanta/00)= per ciascun figlio a titolo di mantenimento da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese alle coordinate note. Detta somma sarà rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat.
g. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal
Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto:
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
2 Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
h. L'assegno Unico per il figlio liquidato dall'INPS e altri aiuti che possano nel tempo sostituire l'assegno unico per il figlio verranno percepiti tra i coniugi nella misura del 50%.
i. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al proprio personale mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 16/8/2014, dal quale sono nati i due figli _1
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) in data 16/8/2014, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto Numero 7,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4