Articolo 20 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 aprile 1974
Art. 20.
Le entrate correnti dell'istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in. . . . . . . . . . . . . . . . L. 188.710.340 delle quali furono riscosse e versate . . . . . . . . . . 188.710.340
Entrata in vigore il 4 aprile 1974