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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7484 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25195/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Bologna 138, presso lo Studio dell'avv. Emanuele Guarino, che lo rappresenta e la difende come in atti
-RICORRENTE-
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: pagamento crediti retributivi Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società nel periodo dal 01/02/2011 Controparte_2 al 29/02/2020 quando il rapporto cessava per dimissioni rese per giusta causa;
che, cessato il rapporto di lavoro, non riceveva il TFR, né le mensilità di dicembre 2019, gennaio
2020, febbraio 2020, nè i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, di ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
che, per dette causali a seguito dell'apertura della procedura di Fallimento della ex datrice di lavoro
(dichiarato con sentenza numero 219/2022 in data 04/04/2022 dal Tribunale di Roma, sez. fallimentare), presentava domanda di ammissione al passivo ed era stato ammesso per € 3.916,54 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020), ed
€ 2.264,63 per ratei di 13ma e 14ma; stato passivo dichiarato esecutivo in data 30.06.2022; che, ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l' , in data 24.3.2023 inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente CP_1 competente dell' , che non aveva alcun esito;
CP_1 che, l' provvedeva al pagamento del TFR, senza nulla liquidare per le mensilità lavorate e non CP_1 retribuite in favore del ricorrente;
CP_ che pertanto in data 20.11.2024 presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ottenere riscontro.
Adiva, quindi, codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare Controparte_3 la stessa al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 6.181,17 di cui €
3.916,54 a titolo di crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019,gennaio 2020 febbraio), ed € 2.264,63 per ratei di 13ma e 14ma; 2) vittoria di spese e competenze con attribuzione”.
Si costituiva l' deducendo in via preliminare la prescrizione annuale ex articolo 2 D.lgs. n. CP_1
80/1992 del credito vantato per le ultime mensilità di retribuzione risalenti ai mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, e nel merito l'infondatezza di tale domanda, sostenendo che il periodo richiesto non rientrava nei dodici antecedenti la domanda diretta all'apertura della procedura fallimentare del 4.4.2022. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Oggetto di giudizio è la pretesa attorea di percepire dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 pagamento degli emolumenti stipendiali rimasti inadempiuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la società datrice di lavoro dichiarata fallita. In punto di diritto, si osserva che l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” statuisce che: “E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato) nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR
(e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Poiché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che il primo comma dell' art. 2 della L.
29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta e non ne garantisce detto pagamento, deve ritenersi, pertanto, che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' che lo gestisce (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; CP_1
Cass. lav. 7.2.92, n. 1341; Cass. lav. 23.11.89, n., 5036); di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari,
e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale (Cass. lav., 9.6.94, n. 5606). Quindi, a norma del comma 7, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore. I commi 2, 3, 4 e 5 della legge regolano, inoltre, i presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il Fondo di Garanzia in particolare subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori ed interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, come nella specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. Venendo al caso che ci occupa, con riguardo alla richiesta di pagamento delle retribuzioni riferite alle mensilità di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, e all'eccezione di prescrizione proposta dall' , CP_1 si rileva che l'art. 2 del D.L.vo n. 80 del 27/1/1992 prevede al comma 1: “Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”; e al comma 5: “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.” Quanto all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia, “il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” cfr. Cass. Civ. Sentenza 21 dicembre 2017 n. 30712, in quanto:
“… nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire
“crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico CP_1 dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). 6. ... Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n.
12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace CP_1 ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle CP_1 norme di legge sopraindicate” (in senso conforme Cass. Civ. Sentenza 03 gennaio 2020, n. 32).
Nel caso di specie l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data
30.6.2022, ha presentato domanda all' in data 24.3.2023, quando il termine annuale di CP_1 prescrizione dei crediti azionati non era ancora decorso. Tuttavia, la domanda nel merito non può essere accolta in quanto, le tre mensilità di retribuzione di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio
2020 e gli altri emolumenti richiesti non rientrano nei dodici mesi che precedono la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro avvenuta il 4.4.2022.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25195/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Bologna 138, presso lo Studio dell'avv. Emanuele Guarino, che lo rappresenta e la difende come in atti
-RICORRENTE-
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: pagamento crediti retributivi Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società nel periodo dal 01/02/2011 Controparte_2 al 29/02/2020 quando il rapporto cessava per dimissioni rese per giusta causa;
che, cessato il rapporto di lavoro, non riceveva il TFR, né le mensilità di dicembre 2019, gennaio
2020, febbraio 2020, nè i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, di ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
che, per dette causali a seguito dell'apertura della procedura di Fallimento della ex datrice di lavoro
(dichiarato con sentenza numero 219/2022 in data 04/04/2022 dal Tribunale di Roma, sez. fallimentare), presentava domanda di ammissione al passivo ed era stato ammesso per € 3.916,54 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020), ed
€ 2.264,63 per ratei di 13ma e 14ma; stato passivo dichiarato esecutivo in data 30.06.2022; che, ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l' , in data 24.3.2023 inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente CP_1 competente dell' , che non aveva alcun esito;
CP_1 che, l' provvedeva al pagamento del TFR, senza nulla liquidare per le mensilità lavorate e non CP_1 retribuite in favore del ricorrente;
CP_ che pertanto in data 20.11.2024 presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ottenere riscontro.
Adiva, quindi, codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare Controparte_3 la stessa al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 6.181,17 di cui €
3.916,54 a titolo di crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019,gennaio 2020 febbraio), ed € 2.264,63 per ratei di 13ma e 14ma; 2) vittoria di spese e competenze con attribuzione”.
Si costituiva l' deducendo in via preliminare la prescrizione annuale ex articolo 2 D.lgs. n. CP_1
80/1992 del credito vantato per le ultime mensilità di retribuzione risalenti ai mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, e nel merito l'infondatezza di tale domanda, sostenendo che il periodo richiesto non rientrava nei dodici antecedenti la domanda diretta all'apertura della procedura fallimentare del 4.4.2022. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Oggetto di giudizio è la pretesa attorea di percepire dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 pagamento degli emolumenti stipendiali rimasti inadempiuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la società datrice di lavoro dichiarata fallita. In punto di diritto, si osserva che l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” statuisce che: “E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato) nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR
(e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Poiché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che il primo comma dell' art. 2 della L.
29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta e non ne garantisce detto pagamento, deve ritenersi, pertanto, che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' che lo gestisce (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; CP_1
Cass. lav. 7.2.92, n. 1341; Cass. lav. 23.11.89, n., 5036); di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari,
e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale (Cass. lav., 9.6.94, n. 5606). Quindi, a norma del comma 7, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore. I commi 2, 3, 4 e 5 della legge regolano, inoltre, i presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il Fondo di Garanzia in particolare subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori ed interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, come nella specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. Venendo al caso che ci occupa, con riguardo alla richiesta di pagamento delle retribuzioni riferite alle mensilità di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, e all'eccezione di prescrizione proposta dall' , CP_1 si rileva che l'art. 2 del D.L.vo n. 80 del 27/1/1992 prevede al comma 1: “Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”; e al comma 5: “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.” Quanto all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia, “il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” cfr. Cass. Civ. Sentenza 21 dicembre 2017 n. 30712, in quanto:
“… nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire
“crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico CP_1 dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). 6. ... Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n.
12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace CP_1 ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle CP_1 norme di legge sopraindicate” (in senso conforme Cass. Civ. Sentenza 03 gennaio 2020, n. 32).
Nel caso di specie l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data
30.6.2022, ha presentato domanda all' in data 24.3.2023, quando il termine annuale di CP_1 prescrizione dei crediti azionati non era ancora decorso. Tuttavia, la domanda nel merito non può essere accolta in quanto, le tre mensilità di retribuzione di dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio
2020 e gli altri emolumenti richiesti non rientrano nei dodici mesi che precedono la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro avvenuta il 4.4.2022.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio