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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2099 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2017 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu
[...]
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Capuano Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5
, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato Controparte_6
di Salerno rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano Controparte_7
appellati
Controparte_8 Controparte_9
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5333/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss. L689/1981 CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5333/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Nocera Inferiore aveva accolto l'opposizione proposta da CP_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
[...] 10020000051525912000, 10020010126247044000, 10020020003199535000,
10020060054674555000, 10020070050366719000, 10020080051468243000,
1002009077352752000, 10020090093153351000, 10020130015885239000,
10020140013992668000 aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada.
A motivi di appello l deduceva la tardività ed Parte_1
inammissibilità della domanda dell'opponente, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'infondatezza dell'opposizione stante la notifica delle cartelle.
Si costituiva in giudizio che chiedeva al giudice adito di Controparte_1
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituivano le Prefetture di Campobasso, , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
tutte difese dall'Avvocatura dello Stato, che concludevano così: “Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado (sentenza n. 5333/2016 del giudice di pace di Nocera Inferiore) per nullità della notifica del ricorso introduttivo. In via subordinata, in riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso nel merito.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva altresì il che così concludeva: “Preliminarmente, Controparte_7
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dell'ente medesimo dal giudizio de quo;
In subordine, …….accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione”.
Nonostante la regolare notifica, i e non si costituivano Controparte_10 CP_9
in giudizio e restavano contumaci.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.09.2025. Riguardo all'accezione di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per violazione dei termini degli artt. 615 e 617 c.p.c. e art. 6 comma 6 del
D.Lgs. 150/2011, l'opponente in primo grado ebbe ad eccepire a motivi di opposizione, tra gli altri, la mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, segnatamente la mancata valida notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento, quindi la conseguenziale insussistenza di un titolo esecutivo per vizio di procedura: per tale ragione, secondo l'opponente, non era possibile minacciare la futura esecuzione, né emettere il preavviso di iscrizione ipotecaria. Ne deriva che in tal caso, l'opposizione alla cartella di pagamento va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi per motivi formali ex art. 617 c.p.c., per la sola quale ultima è previsto un termine di decadenza di giorni venti dall'inizio dell'esecuzione o della notifica del singolo atto dell'esecuzione.
Quanto all'eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla generale domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato si deroga nel caso di giudizi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge
689/1981; infatti, secondo il disposto dell'art. 23 di tale legge, la notifica va effettuata direttamente presso l'Autorità che ha emanato l'ordinanza la quale, nell'ipotesi in cui sia un'amministrazione dello Stato, può anche decidere di costituirsi in proprio, ovvero senza il patrocinio dell'Avvocatura.
Venendo al merito, l'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Ed invero, l'appellante ha fornito in primo grado prova della valida notifica, fra le altre, delle cartelle nn. 10020130015885239000 e 10020140013992668000.
Le due cartelle sono state notificate rispettivamente in data 11.03.2013 ed
11.06.2014 e, non essendo state impugnate, non è possibile successivamente dolersi della mancata notifica dei prodromici verbali di accertamento. Per le restanti quattro cartelle (10020060054674555000,
10020070050366719000, 10020090093153351000, 10020090077352752000) in ordine alle quali l'appellante ha prodotto in atti gli avvisi di ricevimento, è invece maturata la prescrizione quinquennale sopravvenuta tenuto conto delle date di notifica delle cartelle (27.01.2007, 10.11.2007, 18.01.2010, 14.10.2009)
e della data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (05.03.2015).
Anche per le residue cartelle (vedasi l'elenco delle cartelle annullate dal giudice di prime cure) l'appello va respinto attesa la mancata prova della loro notifica e della notifica dei verbali di accertamento.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio fra appellante e Controparte_1
Sussistono altresì giusti motivi per compensare le spese fra le altre parti anche in considerazione del fatto che gli enti creditori non hanno fornito prova della notifica dei verbali di accertamento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500000642000 nella parte relativa alle cartelle nn. 10020130015885239000 e 10020140013992668000.
2) Rigetta l'appello per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 26/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10076201500000642000 ed annullato le cartelle di pagamento nn.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2099 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2017 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu
[...]
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Capuano Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5
, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato Controparte_6
di Salerno rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano Controparte_7
appellati
Controparte_8 Controparte_9
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5333/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss. L689/1981 CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5333/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Nocera Inferiore aveva accolto l'opposizione proposta da CP_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
[...] 10020000051525912000, 10020010126247044000, 10020020003199535000,
10020060054674555000, 10020070050366719000, 10020080051468243000,
1002009077352752000, 10020090093153351000, 10020130015885239000,
10020140013992668000 aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada.
A motivi di appello l deduceva la tardività ed Parte_1
inammissibilità della domanda dell'opponente, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'infondatezza dell'opposizione stante la notifica delle cartelle.
Si costituiva in giudizio che chiedeva al giudice adito di Controparte_1
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituivano le Prefetture di Campobasso, , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
tutte difese dall'Avvocatura dello Stato, che concludevano così: “Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado (sentenza n. 5333/2016 del giudice di pace di Nocera Inferiore) per nullità della notifica del ricorso introduttivo. In via subordinata, in riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso nel merito.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva altresì il che così concludeva: “Preliminarmente, Controparte_7
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dell'ente medesimo dal giudizio de quo;
In subordine, …….accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione”.
Nonostante la regolare notifica, i e non si costituivano Controparte_10 CP_9
in giudizio e restavano contumaci.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.09.2025. Riguardo all'accezione di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per violazione dei termini degli artt. 615 e 617 c.p.c. e art. 6 comma 6 del
D.Lgs. 150/2011, l'opponente in primo grado ebbe ad eccepire a motivi di opposizione, tra gli altri, la mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, segnatamente la mancata valida notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento, quindi la conseguenziale insussistenza di un titolo esecutivo per vizio di procedura: per tale ragione, secondo l'opponente, non era possibile minacciare la futura esecuzione, né emettere il preavviso di iscrizione ipotecaria. Ne deriva che in tal caso, l'opposizione alla cartella di pagamento va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi per motivi formali ex art. 617 c.p.c., per la sola quale ultima è previsto un termine di decadenza di giorni venti dall'inizio dell'esecuzione o della notifica del singolo atto dell'esecuzione.
Quanto all'eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla generale domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato si deroga nel caso di giudizi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge
689/1981; infatti, secondo il disposto dell'art. 23 di tale legge, la notifica va effettuata direttamente presso l'Autorità che ha emanato l'ordinanza la quale, nell'ipotesi in cui sia un'amministrazione dello Stato, può anche decidere di costituirsi in proprio, ovvero senza il patrocinio dell'Avvocatura.
Venendo al merito, l'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Ed invero, l'appellante ha fornito in primo grado prova della valida notifica, fra le altre, delle cartelle nn. 10020130015885239000 e 10020140013992668000.
Le due cartelle sono state notificate rispettivamente in data 11.03.2013 ed
11.06.2014 e, non essendo state impugnate, non è possibile successivamente dolersi della mancata notifica dei prodromici verbali di accertamento. Per le restanti quattro cartelle (10020060054674555000,
10020070050366719000, 10020090093153351000, 10020090077352752000) in ordine alle quali l'appellante ha prodotto in atti gli avvisi di ricevimento, è invece maturata la prescrizione quinquennale sopravvenuta tenuto conto delle date di notifica delle cartelle (27.01.2007, 10.11.2007, 18.01.2010, 14.10.2009)
e della data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (05.03.2015).
Anche per le residue cartelle (vedasi l'elenco delle cartelle annullate dal giudice di prime cure) l'appello va respinto attesa la mancata prova della loro notifica e della notifica dei verbali di accertamento.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio fra appellante e Controparte_1
Sussistono altresì giusti motivi per compensare le spese fra le altre parti anche in considerazione del fatto che gli enti creditori non hanno fornito prova della notifica dei verbali di accertamento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500000642000 nella parte relativa alle cartelle nn. 10020130015885239000 e 10020140013992668000.
2) Rigetta l'appello per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 26/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10076201500000642000 ed annullato le cartelle di pagamento nn.