Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.