Versione
5 febbraio 1976
5 febbraio 1976
Art. 25. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/06/2011, n. 3393Provvedimento: N. 09483/2009 REG.RIC. N. 03393/2011REG.PROV.COLL. N. 09483/2009 REG.RIC. N. 09484/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sui ricorsi riuniti numeri di registro generale: - 9483 del 2009, proposto da: GI FA, RD SA e RO AR rappresentati e difesi dagli avv. PE Naccarato e FE Sorrentino, con domicilio eletto presso Studio AR in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; contro Ministero della Giustizia, Commissione Elettorale Accertamento Risultato Elezioni Rinnovo Conaf 2007 - 2012, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- principio di imparzialità e buon andamento della P.A.·
- annullamento di atti amministrativi·
- violazione di legge·
- dovere di astensione·
- autotutela amministrativa·
- principio di conservazione degli atti giuridici·
- riunione di ricorsi·
- giurisdizione amministrativa·
- conflitto di interessi·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- procedura elettorale·
- competenza degli organi collegiali