Articolo 25 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 24Articolo 23
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5 febbraio 1976
Art. 25. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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