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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 696 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in Pt_1
Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio E. Lo Presti, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Carla Milano appellato all'udienza di discussione del 10 luglio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Marsala, CP_1
chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall' il 4.4.2022,
[...] Pt_1 di restituzione della somma di euro 4.873,05 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento (derivante da trasformazione dell'assegno mensile di invalidità civile n.07003851) per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al dicembre 2021 per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione. Eccepì, in via preliminare, l'illegittimità del provvedimento di ripetizione per carenza di motivazione tale da non consentire “…in alcun modo, per la sua genericità, di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria, non emergendo indicazioni adeguate a porre il pensionato di verificare se si tratti di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dello stesso ente, stante, al riguardo, la mancanza di parametri contabili chiari e inequivoci…”.
Pag.1 Invocò l'applicazione dell'art. 13 legge 412/1991, deducendo l'irripetibilità delle somme contestate stante la tardività dell'azione di recupero posta in essere e la propria buona fede. Si costituì in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che Pt_1
l'indebito controverso era scaturito dal fatto che la pensionata aveva chiesto ed ottenuto la liquidazione di una nuova pensione, di reversibilità; che le due liquidazioni, reversibilità da un lato, indebito sulla prestazione invalidità civile dall'altro, erano avvenute contemporaneamente e subito portate a conoscenza della . CP_1
Il giudice adito, con sentenza n.495/2023 - emessa in data 14.06.2023 - dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, aderendo alla tesi difensiva del ricorrente accolse il ricorso ritenendo irripetibili le somme richieste dall'
[...]
. CP_2
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1
13.07.2023, chiedendone la riforma. Parte appellante deduce che “il controllo sul rispetto del limite reddituale è fisiologicamente differito rispetto al momento in cui i redditi vengono percepiti, perché presuppone che il quadro dei redditi posseduti sia acclarato in modo certo, nonché conoscibile dall'ente previdenziale attraverso l'accesso ai dati dell'agenzia delle entrate ….”. Rileva che la “sfasatura temporale tra le percezione del reddito da parte del titolare della prestazione assistenziale, e la verifica da parte dell'ente previdenziale, è un dato oggettivo, difficilmente contestabile, e di cui il legislatore e la giurisprudenza hanno consapevolezza (l'art. 13 comma 2 l. 412/1991 per l'assegno sociale e le prestazioni pensionistiche, fa decorrere la decadenza proprio dal momento in cui l'ente ha la possibilità di conoscere a consuntivo tutti i redditi dell'anno, e dunque dall'anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i redditi”. Soggiunge che “pur non avendo posto in essere alcuna condotta dolosa il pensionato non può essere considerato titolare di una situazione di affidamento giuridicamente apprezzabile, cioè meritevole di tutela, posto che l'affidamento è il ragionevole convincimento di percepire una somma dovuta”. Osserva che un “tale convincimento, ove il pensionato sia consapevole dell'incremento dei propri redditi, e dunque della probabilità o certezza di superare il limite per il diritto alla prestazione assistenziale, non sussiste, o quanto meno non può qualificarsi come affidamento ragionevole e meritevole di tutela”. Deduce che “nel caso di specie il superamento del limite reddituale deriva dal fatto che la pensionata, ha chiesto ed ottenuto la liquidazione di una nuova pensione, di reversibilità; le due liquidazioni, reversibilità da un lato, indebito sulla prestazione invalidità civile dall'altro, sono avvenute contemporaneamente e subito portate a conoscenza”.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato e come tale deve essere accolto.
Pag.2 Quanto alla carenza di motivazione del provvedimento col quale l' in sede Pt_1 amministrativa, ha intrapreso l'azione di recupero, va osservato che l' CP_3 innanzi al quale viene proposta un'azione del tipo di quella che occupa, è sempre Giudice del rapporto (non dell'atto) talchè deve procedere all'accertamento, nel merito, della pretesa azionata, indipendentemente dal rilievo di vizi formali del provvedimento adottato dall'ente. D'altro canto, si osserva, l' in primo grado, aveva esplicitato, in memoria, le Pt_1 ragioni poste a fondamento dell'azione di recupero intrapresa e, conseguentemente, garantito il diritto di difesa di controparte. Quanto al motivo che investe il merito della controversia, occorre prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale (in cui vi rientra quello costituito in seguito alla trasformazione automatica, per raggiungimento dei requisiti anagrafici, delle prestazioni di invalidità civile). Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma Pt_1 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.
Pag.3 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto differente è Pt_1 Controparte_4 la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni Pt_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venr meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. Cionondimeno, osserva questa Corte, va evidenziato che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti della riguarda il periodo intercorrente dal 1° CP_1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Trattasi di redditi rilevanti ai fini del godimento della prestazione, di cui l' Pt_1
è pacificamente venuto a conoscenza nel momento in cui ha proceduto alla liquidazione della pensione di reversibilità n.35026098 cat. SOART (cfr. comunicazione Pt_1
Pag.4 fascicolo di parte), di talché il recupero dell'indebito (ovvero il conguaglio) è stato certamente tempestivo. Specificatamente, per tale anno, l'azione di recupero promossa con la nota del 4.4.2022 è tempestiva poiché l' è venuto a conoscenza delle complessive Pt_1 condizioni reddituali della proprio con la liquidazione della pensione di CP_1 reversibilità avvenuta nel 2021 e, quindi, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”. In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione, la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei CP_2 redditi effettivamente percepiti (tra cui quelli derivati dalla pensione di reversibilità).
Sulla scorta delle superiori considerazioni e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato. Solo per dovere di completezza va osservato che nel dispositivo reso all'esito dell'udienza del 10.7.2025 questa Corte, per mero errore materiale, ha indicato il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata come quello “di Palermo” anziché correttamente quello “di Marsala”.
3) Ai sensi dell'art.152 c.p.c. deve dichiararsi che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.495/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 14.6.2023, rigetta il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Pt_1
Palermo 10 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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