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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5154/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GENCARELLI LUCA;
Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. LE PERA ROBERTO;
Resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1°.10.2020 al Controparte_1
31.05.2023, dapprima con contratto a tempo pieno e determinato e senza obbligo di causale, con la qualifica di autista - livello C2 del CCNL Servizi Ausiliari,e successivamente dal 2.1.2021 con contratto a tempo indeterminato,alle medesime condizioni indicate nel primo contratto di assunzione;
che con lettera del 28.04.2023, gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal
31.5.2023 con la causale “… il licenziamento in oggetto
è dovuto al passaggio di appalto ad altra Società per l'esecuzione dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di
NG, presso il quale Lei è stato impiegato…”; di avere con racc. a/r del 27.06.2023 aveva impugnato la risoluzione del rapporto richiedendo altresì differenze retributive;
che la società convenuta , nelle varie comunicazioni inoltrate nell'ambito dell'appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di NG, aveva sempre sostenuto lo svolgimento della mansione di autista inquadrato con il livello 3B del CCNL Igiene Ambientale
(doc.11_CCNL_Assoambiente.pdf) mentre nel contratto di assunzione risultava l'inquadramento con mansioni di autista in vari cantieri nel livello 3 del CCNL Servizi
Ausiliari (doc. 12_CCNL Servizi Ausiliari.pdf); che pertanto aveva diritto ad essere inquadrato e retribuito con la qualifica di autista di livello 3B del
CCNL Igiene-Ambientale; che il diverso inquadramento contrattuale aveva comportato un ingiusto svantaggio economico essendovi una notevole disparità di trattamento retributivo tra quanto riconosciuto con il CCNL Igiene Ambientale rispetto al CCNL Servizi Ausiliari;
di accreditare € 47.104,03, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, di cui € 6.124,92 a titolo di T.F.R., calcolato sulle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto;
che il licenziamento era da ritenersi illegittimo poiché non era stata operata una comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori, ai fini della corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della L. 223/1991, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c c, poiché non vi era alcun nesso nesso causale tra il recesso datoriale ed il motivo addotto a suo fondamento e poiché non era stata dimostrata la impossibilità di un suo riutilizzo.
Concludeva chiedendo di dichiarare “la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del licenziamento e ordinarsi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro di lavoro ed al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla riammissione in servizio;
- in via subordinata, accertare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del licenziamento, con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nei termini di legge;
- in ulteriore subordine, dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del licenziamento e ordinare la riassunzione o, in mancanza, la condanna al pagamento del risarcimento del danno nei termini di legge;
- accertare e dichiarare, per il periodo intercorrente dalla data di assunzione e sino alla risoluzione del rapporto, il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3B del CCNL Igiene Ambientale e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di € 47.104,03, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata…”
Si costituiva in giudizio la società in CP_1 persona del l.r.p.t., eccependo, in via preliminare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'avverso ricorso e dunque di tutte le domande formulate dal ricorrente avendo lo stesso sottoscritto, successivamente all'impugnazione del licenziamento del
26.06.2023, il “VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE
SINDACALE”, non impugnato con il presente ricorso, avvenuta in data 27.07.2023 depositato presso l' il 02.01.2024 con il quale aveva Controparte_2 espressamente accettato la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, rinunciando ad ogni possibile impugnazione del licenziamento in qualsivoglia sede ed ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, diritto e azione sia a livello contributivo/assicurativo che retributivo.
Ha comunque dedotto di aver comunicato alla ditta subentrante i nominativi dei soggetti adibiti al servizio presso il Comune di NG, tra cui il ricorrente e che era stata la ditta subentrante, dunque, che aveva deciso di non mantenere il ricorrente nell'appalto presso il
Comune di NG sicchè di tale condotta non poteva che risponderne la Controparte_3
Contestava la richiesta di differenze retributive essendo stato il ricorrente retribuito secondo i parametri del CCNL di assunzione e non avendo nessun valore gli eventuali errori materiali di ccnl applicato riportati nelle missive prodotte.
Istruita attraverso l'escussione dei testi, disposta CTU contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23.5.2025 ,sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
In data 22.5.2025 le parti depositavano note.
All'esito la causa è stata decisa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta per avere il ricorrente sottoscritto, successivamente all'impugnazione del licenziamento del 26.06.2023, un
“VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE”.
La Suprema Corte ha affermato: “… Come ha statuito questa corte (cfr Cass. n. 20780/2007) per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.
Nel caso in esame il ricorrente a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro che le mensilità arretrate, indirette e differite il TFR, diritti che gli erano già riconosciuti per legge. Che a nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perchè possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma 4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria …” (così in motivazione Cass. Sez.
Lav. 28448/2018).
Nel “Verbale di conciliazione in sede sindacale” si legge” “tra le parti è intervenuto apposito confronto circa gli emolumenti e le spettanze retributive riferite al periodo lavorativo precitato, in relazione alla quantità e tipologia di lavoro prestato dal dipendente, reputando il lavoratore di accreditare somme sensibilmente superiori e quindi differenze retributive rispetto agli importi portati in busta paga e ritenendo l'azienda che le causali sottese alle richieste di cui sopra non fossero fondate”; - “tanto considerato e premesso le parti, al fine di prevenire e scongiurare un epilogo giudiziario, si sono incontrate per confrontarsi sugli importi dovuti ed individuare una soluzione condivisa di bonario componimento”;
- “SI CONVIENE QUANTO SEGUE: l' per mero spirito Pt_2 transattivo, pro bono pacis e senza che ciò possa costituire riconoscimento nemmanco in forma implicita della fondatezza delle pretese del lavoratore, oltre che al fine di prevenire l'insorgenda lite, offre al suddetto lavoratore, a titolo di mensilità arretrate, indirette, differite nonché di Trattamento di Fine Rapporto fino alla data del 31/05/2023, la somma onnicomprensiva e forfettaria di € 3.257,03” a fronte della dichiarazione del ricorrente “di non avere null'altro a pretendere dall'impresa alla data odierna e a qualsiasi ulteriore diritto, ragione, pretesa economica, dedotta e/o deducibile, che, nell'intercorso rapporto di lavoro dal
01/10/2020 al 31/05/2023, possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo - Il Sig. Parte_1 dichiara, inoltre, di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, comunicatogli dalla Società, riconoscendo che il rapporto di lavoro sì
è risolto, a tutti gli effetti alla data del 31/05/2023 nonché di rinunziare ad ogni possibile impugnazione del licenziamento in qualsivoglia sede e a rivendicare la costituzione, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi fine del rapporto di lavoro medesimo;
- La Società accetta le rinunzie del Lavoratore”
A fronte dunque del pagamento di somme che erano comunque dovute dalla società( mensilità arretrate e TFR) parte ricorrente ha formalizzato una rinuncia a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsiasi pretesa, titolo e/o causa, allora pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla procedura di licenziamento.
Si riscontra pertanto la mancanza di un vicendevole sacrificio che non consente di qualificare detto accordo come transazione.
Ed invero la transazione in quanto contratto a prestazioni corrispettive necessita della reciprocità dei sacrifici che nel caso in esame manca del tutto.
Il “Verbale di conciliazione in sede sindacale” deve dunque considerarsi nullo.
Passando ora all'impugnativa del licenziamento, che è conseguentemente ammissibile, si rileva che siamo in presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si legge nella lettera di licenziamento “il licenziamento in oggetto è dovuto al passaggio di appalto ad altra società per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana nel comune di NG , presso il quale lei è stato impiegato”.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonchè di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd.
“repechage”, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass.
n.12101/2016; conf. Cass. n. 24882/2017).
La cessazione dell'appalto costituisce il nesso causale tra la ragione organizzativa e produttiva (che deve sussistere ai fini della legittimità del licenziamento a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
“Norme sui licenziamenti individuali”) e la soppressione del posto di lavoro.
Peraltro la società convenuta ha dedotto di aver trasmesso alla , società aggiudicatrice Controparte_3 dell'affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di NG l'elenco del personale impiegato in detto servizio nel quale figurava anche il ricorrente.
Detta deduzione non contestata, peraltro, è stata provata dallo stesso ricorrente che ha prodotto l'elenco suddetto.
Deve quindi ritenersi che la mancata assunzione del ricorrente da parte della non è imputabile alla CP_3 società oggi convenuta e prova il nesso causale di cui sopra.
Pur tuttavia va richiamato l'orientamento costante della
Suprema Corte in tema di cambio appalto “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. n. 12613/2007)
Ed ancora “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso,dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.” (Cass. n. 22121/2016).
I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Nel caso in esame va osservato come parte convenuta non ha provato l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore non ha cioè assolto all'onere probatorio del cd repechage.
E che la società aveva altri appalti emerge dalle dichiarazioni del teste “. La Mia aveva altri Tes_1 appalti a Grimaldi, Belsito, sulla costa tirrenica ed a
Castelluccio (Basilicata) del teste “Che io sappia Tes_2 la MIA aveva l'appalto anche a Grimaldi e Belsito” del teste ” La Mia ha molti appalti”. Tes_3 Ritenuto dunque violato l'obbligo di repechage va ora esaminata la questione relativa alle conseguenze di tale declaratoria.
Osserva questo giudice che il rapporto di lavoro è iniziato in data 1.10.2020 sicchè ad esso si applica il decreto n. 23 del 2015.
Ai sensi dell'art.3 comma 1 del citato decreto, applicabile nel caso di specie non avendo parte convenuta allegato e provato di avere alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Sulla disciplina è intervenuta poi la sentenza della
Corte Costituzionale n. 194 del 2018 che ha ritenuto come la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall'illegittimo licenziamento, né tantomeno un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente e ha precisato che nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che
è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti
(numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).”.
Non può darsi luogo alla reintegra per come richiesta dal ricorrente neanche alla luce della recentissima sentenza della corte costituzionale n. 128 del 2024.
Ed invero con detta sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 comma 2 del d.Lgs n. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore
(cd. repêchage).
Applicando i citati principi al caso di specie, considerati i criteri di cui sopra , questo giudice ritiene equo determinare l'indennità nella misura di 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del
TFR.
Passando ora ad esaminare la domanda di differenze retributive va osservato come parte ricorrente deducendo di essere stato inquadrato all'atto dell'assunzione nel
3 livello ccnl servizi ausiliari , rivendica l'inquadramento nel livello 3B del CCNL Igiene Ambientale perché la società nelle varie comunicazioni inoltrate nell'ambito dell'appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di NG, ha sempre sostenuto il suo inquadramento nel livello 3B del CCNL Igiene Ambientale
e sia perché gli altri lavoratori impiegati all'interno dell'appalto per i servizi di igiene urbana del comune di NG erano inquadrati e retribuiti in base al ccnl
Igiene Ambientale.
Dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente ha sempre svolto la mansione di per conto della Pt_3 resistente all'interno dell'appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di NG .” Quando ho visto il ricorrente l'ho sempre visto svolgere le mansioni di autista”(teste ) Il ricorrente è stato assunto Tes_2 come autista ed ha sempre fatto l'autista. Era in possesso delle prescritte abilitazioni. Lavorava al lunedì al sabato sempre presso il Comune di NG(teste
) . Un paio di volte ci siamo trovati a Tes_3 lavorare con il sig. , lui era autista.(teste Pt_1
) Tes_4
La stessa società peraltro nella comunicazione inoltrate al Comune di NG e alla nell'ambito CP_3 dell'appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di
NG, inquadra il ricorrente nel livello 3B del CCNL
Igiene Ambientale con mansione di autista .
Parte ricorrente ha poi provato che il diverso inquadramento ha determinato una minore retribuzione mensile e quindi un ingiusto svantaggio rispetto agli altri lavoratori addetti all'appalto servizi di igiene urbana del Comune di NG, ai quali è stato invece applicato il CCNL Igiene Ambientale.
In aderenza ai principi della giusta retribuzione per come sanciti dalla suprema Corte è possibile individuare d'ufficio un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata desunto dal ccnl applicato agli altri dipendenti svolgenti le medesime mansioni.
Ne rileva quanto dedotto dalla parte convenuta sulla mancata prova che la retribuzione percepita sia al di sotto del cd. “tasso soglia di povertà assoluta poiché il principio di sufficienza della retribuzione dettato dall'art. 36 Cost. «impone che al lavoratore venga assicurato non solo un minimo vitale, ma anche il raggiungimento di un tenore di vita socialmente adeguato».
Il CTU nella sua relazione ha evidenziato una differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe dovuto percepire in base al diverso inquadramento pari a €
31857,36 oltre una differenza sul TFR pari a € 2221,61.
Dalla somma di € 31857,36 va eliminata la somma di €
864,38 a titolo di ferie e la somma di € 80,27 a titolo di lavoro festivo per le quali non vi è allegazione e prova.
In definitiva al ricorrente spetta la complessiva somma di €33134,32 di cui € 30.912,71 a titolo di differenze retributive.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione come per legge.
Le spese di CTU e di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data
28.4.2023; dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 31.5.2023 e condanna la convenuta società al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 33134,32 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
Cosenza,21.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino