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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4711/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Daniela Gentile, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via F. Matone, n.
1-a
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Potito Marucci, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Napoli, n.6/B
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c., art. 337 bis c.c.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.9.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 18.10.2024 conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione more Controparte_1 uxorio dal dicembre 2016 e che da tale relazione sono nati due figli: (n.ta a Foggia il Per_1
11.10.2017) e ON (n.to a Foggia il 22.12.2021); che dal 2017, secondo la ricostruzione della ricorrente, il avrebbe usato “violenza fisica e verbale nei suoi confronti”, in particolare, CP_1
l'avrebbe colpita con numerosi pugni;
che, a causa della asserita violenza del EV, la Pt_1 avrebbe preferito dormire con i bambini in una stanza diversa rispetto a quella del EV;
che il
04.7.2024 ha presentato una denuncia/querela nei confronti del EV e sarebbe stata presa in carico dal Centro Antiviolenza di Foggia per “un sostegno psicologico”; che il compagno durante la convivenza, asseritamente, sarebbe spesso tornato a casa in stato alterato a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, minacciando e insultando la che, asseritamente, spesso tali atteggiamenti Pt_1 violenti sarebbero avvenuti alla presenza dei figli minori della coppia;
che, secondo la propria ricostruzione, l'ultimo episodio di violenza sarebbe avvenuto il 02.7.2024 quando il CP_1
l'avrebbe colpita con dei pugni al braccio sinistro;
che in tale ultima occasione lei avrebbe chiesto aiuto alla Polizia di Stato tramite una chiamata e che durante quest'ultima, il avrebbe CP_1 continuato ad aggredirla “ordinandole di chiudere la conversazione e avvertendola che, se fossero arrivate le forze dell'ordine, l'avrebbe uccisa”; che, sempre secondo la propria ricostruzione,
l'operatore della Polizia di Stato al telefono le avrebbe consigliato “di chiudersi in una stanza e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine”; che, asseritamente, il avrebbe cercato di CP_1
“buttare a terra la porta, con svariati pugni e calci”, fino all'arrivo dei Carabinieri;
che, secondo la propria tesi, in tale occasione, giunti i Carabinieri presso l'abitazione, quest'ultimi avrebbero allontanato il resistente dall'abitazione familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2024 si costituiva CP_1 che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e affermava che gli era stata applicata la
[...] misura del divieto di avvicinamento nei confronti della Il resistente, inoltre, sosteneva di Pt_1 aver “respinto le accuse di maltrattamenti nei confronti della sua AG” e di aver lasciato l'abitazione dove viveva con la “due mesi prima dell'applicazione della misura de qua”. Il Pt_1
, in aggiunta, deduceva: che, secondo la propria tesi, non vi fossero ragioni per CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente con la limitazione del suo diritto di visita;
che suo fratello andava a prendere i bambini dalla perché a lui era stata applicata la misura cautelare Pt_1 del divieto di avvicinamento alla ricorrente;
che, asseritamente, la lascerebbe i figli il sabato Pt_1
e la domenica, quando impegnata nei propri percorsi professionalizzanti;
che lui “è stato assunto con contratto di lavoro part – time indeterminato e percepisce un reddito annuo di € 7.126,43” e che, pertanto, è disponibile a corrispondere in favore dei figli un assegno di mantenimento di complessivi
€ 200,00 mensili.
Pertanto, il resistente, dichiaratosi disponibile al versamento in favore dei figli di un assegno di mantenimento mensile di complessivi € 200,00 con il riconoscimento dell'intero A.U.U. alla ricorrente, ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso dei minori o “in subordine, disporre
l'affidamento esclusivo temporaneo per il periodo della vigenza della misura cautelare in atti, con collocazione presso la SI , oltre a stabilire un diritto di visita in suo favore. Pt_1
Pag. 2 di 12 Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 13.1.2025, anticipata al 23.12.2024.
In tale udienza, il precedente Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e, avendo le parti rappresentato un parziale accordo su alcuni punti della controversia, ha rinviato all'udienza del
14.4.2025, mandando al Consultorio familiare di Foggia di predisporre una relazione sui rapporti tra padre/figli.
All'udienza del 14.4.2025 il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., rinviando all'udienza del 22.9.2025 per la rimessione della causa al Collegio.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sull'affidamento dei figli e ON. Per_1
La ricorrente ha chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo di e ON sul presupposto Per_1 che il sia una persona violenta e non contribuisca, dal luglio del 2024, ai bisogni Controparte_1 dei figli. La ricorrente assume che le violenze siano state perpetrate in suo danno, anche alla presenza dei minori, come nell'episodio occorso a fine giugno 2024 dove il avrebbe “aggredito la CP_1 ricorrente mentre era sdraiata nel letto, tirandole vari pugni all'altezza del capo e dello stomaco, sebbene vi fosse la presenza del piccolo ON che dormiva accanto a lei e della piccola Per_1 che dormiva nella culla”. La ricorrente in conseguenza dell'ultimo episodio di violenza ai suoi danni ha presentato una denuncia/querela nei confronti del EV. Dal procedimento nato è scaturita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e, successivamente, la condanna, in Pt_1 seguito a giudizio abbreviato, a due anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p.
Il resistente non contesta che nei suoi confronti sia stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e la condanna ricevuta, ma precisa che la misura cautelare non riguardava Pt_1
i figli. Il ha affermato che in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. procedente CP_1 ha “respinto le accuse di maltrattamenti nei confronti della sua AG” e che aveva lasciato l'abitazione con cui viveva con la due mesi prima dell'applicazione della misura. Pt_1
Il resistente, ritiene, che non vi siano ragioni per l'affidamento esclusivo e che non dovrebbe essere coinvolto per acAGre i figli da lui, suo fratello , presenza prima necessaria per la CP_2 misura cautelare a lui applicata. Inoltre, ritiene che il rapporto con i figli non dovrebbe essere limitato a poche ore a settimana, come già avverrebbe attualmente. Infatti, secondo la sua ricostruzione, i figli passerebbero con lui la giornata del sabato e anche quella della domenica, quando la sarebbe Pt_1 impegnata con la frequenza di corsi professionalizzanti.
In sede di prima udienza, come da verbale, le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento esclusivo dei minori alla LA e il versamento a lei dell'intero A.U.U., mentre per quanto riguarda
Pag. 3 di 12 le visite, queste, secondo l'accordo raggiunto, dovranno svolgersi nel fine settimana, senza pernotto e alla presenza del fratello del resistente, . Persona_2
Così ripercorse le posizioni processuali delle parti, bisogna premettere che la coppia durante la convivenza more uxorio ha avuto due figli: , attualmente di anni 8, e ON, prossimo al Per_1 compimento degli anni 4.
Pertanto, trovano, applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. c.c. in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del Titolo IX del Libro
I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito, sia pure non fondato sul matrimonio.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pag. 4 di 12 Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore
(si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”); si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Pertanto, al fine di adottare i provvedimenti in tema di affidamento deve indagarsi la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, sulla base di come in passato ha svolto il proprio ruolo, tenendo conto della capacità di relazione affettiva e della personalità del genitore.
Tale analisi partirà dapprima nell'esaminare la personalità e la capacità di tessere e mantenere rapporti della e successivamente ci si concentrerà su quelle del . Pt_1 CP_1
Per quanto riguarda si osserva quanto segue. Parte_1
si preoccupa in maniera adeguata delle istanze dei figli, ne cura la loro crescita ed Parte_1
è attenta alle attività scolastiche ed extrascolastiche degli stessi. In particolare, a quelle di , Per_1 che pare essersi rivolta al “servizio di integrazione scolastica della ASL ricevendo indicazioni per la fruizione del sostegno nel prossimo anno scolastico” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio).
La conflittualità relazionale tra la e il (definita anche in sede penale, per quanto Pt_1 CP_1 riguarda quegli aspetti), però non dovrebbe riflettersi sui figli, consentendo e favorendo significativi rapporti degli stessi con il padre e con la famiglia paterna (cfr. ordinanza del 10.9.2025 con cui questo
Giudice, su istanza del , ha autorizzato i minori a partecipare al matrimonio della sorella CP_1 del resistente, istanza a cui si era opposta la . Pt_1
Per quanto riguarda, invece, il si può osservare quanto segue. CP_1
La ricorrente ha affermato che il ha usato varie volte violenza nei suoi confronti, anche CP_1 alla presenza dei figli minori. Infatti, la ricorrente ha affermato che a causa dell'eccesivo uso di alcol, il , una volta rientrato nell'abitazione familiare, spesso le rivolgeva offese, arrivando anche CP_1 alle vie di fatto (cfr. ricorso “la ricorrente racconta che all'incirca, dall'anno 2017 il CP_1
Pag. 5 di 12 , in maniera reiterata e con una certa connotazione vessatoria, usava violenza, fisica e CP_1 verbale nei suoi confronti: in particolare in ogni discussione era soluto sferrare numerosi pugni ovvero distruggere vari oggetti presenti presso l'abitazione” e ancora “in particolare nella denuncia
(allegata) si può leggere come il compagno fosse solito rientrare spesso a casa assuefatto da bevande alcoliche (come si evinceva anche dal forte odore che emanava) e che lo stesso spesso si rivolgeva quindi alla AG utilizzando termini come: “tu non sei buona… Tu sei una puttana… tu sei una troia” proseguendo spesso con minacce del tenore “stai zitta se no ti faccio male”).
Tale quadro trova conferma nella denuncia/querela presentata dalla ricorrente ai Carabinieri, in cui quest'ultima ha indicato i vari episodi di violenza subita dal resistente (cfr. verbale di denuncia orale del 04.7.2024) e, come si vedrà successivamente, nel decreto che ha disposto il giudizio immediato, oltre che nel provvedimento che ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
Pt_1
In uno degli episodi di violenza, precisamente quello del 02.7.2024, il usava violenza nei CP_1 confronti della anche, alla presenza dei figli minori della coppia (cfr. verbale denuncia del Pt_1
04.7.2024 “in tarda serata mentre dormivo nella camera da letto con i miei bambini venivo contatta telefonicamente dal il quale mi riferiva di essersi dimenticato le chiavi e di trovarsi CP_1 davanti al portoncino condominiale” e ancora “nell'ambiente adibito a cucina iniziavamo a discutere della nostra relazione e dei suoi comportanti riprovevoli. In risposta ai miei modi pacifici e giustificati, mi riferiva testuali parole “stai zitta…vattene, se no è peggio per te…”. Rilevato che non vi fosse la possibilità di un confronto pacifico e la possibilità di avere comunicazione alcuna, decidevo di andarmene a dormire nella mia camera da letto” e ancora “pertanto, lo redarguivo di non fare troppo baccano, poiché i bambini stavano dormendo, piuttosto il , Controparte_1 innervositosi ancora di più, si è scaraventato contro la mia persona, quando ancora era sdraiata nel letto e ha iniziato a sferrarmi vari pugni all'altezza del capo e vari pugni indirizzandoli al mio braccio sinistro”).
Si aggiunge che gli episodi di violenza del EV non sono stati specificamente contestati dal resistente stesso. Anzi, come detto, in conseguenza del procedimento penale scaturito dalla denuncia/querela presentata dalla hanno portato il all'applicazione “della misura Pt_1 CP_1 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., prescrivendo all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa Parte_1
(nello specifico, l'abitazione e i luoghi di lavoro), e di mantenere dalla stessa e dai predetti luoghi una distanza non inferiore a 500 metri” (cfr. ordinanza applicativa della misura cautelare
Pag. 6 di 12 dell'allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico del Tribunale di Foggia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, R.G.G.I.P. n.4988/24, R.G.N.R. n.6527/2024).
In data 15.10.2024, vista la richiesta del P.M., il G.I.P. procedente ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti del con la seguente imputazione: “per il reato p. e. p. Controparte_1 dall'art. 572 co 1 e co 2 c.p., perché maltrattava la sua AG , talvolta anche Parte_1 in presenza dei figli (di anni 6) e (di anni 2), ponendo in Persona_3 Persona_4 essere abituali condotte violente, intimidatorie e vessatorie”, così come meglio indicate nel decreto
(cfr. decreto di giudizio immediato).
L'attuale resistente, tuttavia, ha chiesto di accedere al rito abbreviato (cfr. decreto di fissazione udienza a seguito di richiesta di rito abbreviato). Il cui procedimento, afferma la ricorrente e non contestato dal resistente, si è concluso con “la condanna a due anni di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia” (cfr. note trattazione scritta del 10.4.2025).
Pertanto, da quanto appena detto, emergono atteggiamenti violenti da parte del , che, per la CP_1 loro gravità, sarebbero già di per sé idonei a condurre a una valutazione di inidoneità genitoriale/educativa del resistente.
Tuttavia, al fine di valutare ancora più compiutamente la personalità del resistente, il precedente
Giudice di questo procedimento ha incaricato il Consultorio Familiare di Foggia al fine di redigere una relazione sugli incontri e sul rapporto padre/figli.
La relazione a firma del dott. mostra il poco propenso a condividere dei Persona_5 CP_1 momenti con i figli e informazioni sulla loro vita quotidiana e scolastica (cfr. relazione consultorio del 08.4.2025 “per quanto attiene agli incontri avuti presso questo consultorio, essi hanno riprodotto un copione identico: il signor arrivava, a volte in ritardo sull'orario stabilito, e procedeva CP_1
a momenti di giuoco, senza peraltro portare con sé idonei materiale ma limitandosi ad utilizzare quelli presenti in consultorio. Gli incontri, della durata di circa 45 minuti, non prevedevano interazioni diverse né domande sul quotidiano;
il EV si limitava a promettere ai figli uscite per luoghi ludici come giostre o parchi gioco ovvero a prometterlo loro di portarli a mangiare”).
Inoltre, sempre dalle informazioni assunte dal Consultorio, il intratterrebbe un rapporto CP_1 con i figli solamente la domenica, “quando i minori vengono prelevati dallo zio paterno e acAGti presso il padre” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio di Foggia). Tale situazione trova riscontro anche in quanto afferma la ricorrente, non contestato dal resistente, secondo cui gli incontri tra padre e figli si sono “diradati” (cfr. comparsa conclusionale . Pt_1
Per_ A conclusione della relazione, il dott. ritiene che non sia “utile avviare un percorso di sostegno alla genitorialità”, “stante l'atteggiamento tenuto dal padre dei minori” e “mancando di fatto tanto
Pag. 7 di 12 la disponibilità dello stesso ad una propria messa in discussione personale quanto una presa di coscienza sulla situazione in atto” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio di Foggia).
Pertanto, se da una parte risulta che il sia una persona violenta (cfr. casellario giudiziario CP_1
“21.11.2019 ordinanza del G.I.P Tribunale di Foggia 1° reato) Porto di armi art. 4 L. 18/04/1975 n.
110 (commesso il 16/1/2019) – 27/10/2022 dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova”; 17/09/2020 sentenza della Corte di Appello di Bari irrevocabile il 31/01/2021 1° reato) detenzione illegale di armi Art. 2 L. 02/10/1967 n. 895 (accertato il 25/9/2015 in Foggia), 2° reato spari in luoghi abitati art. 703 c.p. (accertato il 25/9/2015 in Foggia) – reclusione mesi 9, multa
€ 1.500,00 – beneficio della sospensione condizionale della pena” oltre alla condanna riportata nel procedimento penale sorto dalla denuncia/querela della , dall'altra dalla relazione del Pt_1
Consultorio Familiare di Foggia è emerso come il resistente non riesca ad instaurare un costante e proficuo rapporto con i figli, né ad interagire con loro, se non brevemente, disinteressandosi delle loro istanze e richieste, e facendo, solo, continue promesse di portarli a parco giochi o a mangiare.
Inoltre, è emerso ed è rimasto incontestato tra le parti che il EV non sempre contribuisca alle spese da sostenere in favore dei figli.
In conclusione, sono emersi dei profili di inidoneità educativa del EV, sia nell'instaurare e mantenere un costante e proficuo rapporto con i figli, sia di interessarsi compiutamente e giornalmente delle loro istanze, sia, anche, per la sua natura violenta.
A tale quadro, bisogna aggiungere, come già detto, che il all'udienza del 23.12.2024 non CP_1 si è opposto all'affidamento esclusivo dei figli alla madre (cfr. verbale di udienza del 23.12.2024).
Pertanto, alla luce di quanto emerso dall'intero procedimento e della relazione del consultorio familiare, vista anche la non opposizione del resistente, il Tribunale ritiene meglio rispondente all'interesse di e ON che gli stessi vengano affidati in via esclusiva alla Per_1 [...]
e collocati presso la stessa, concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali, Parte_1 in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c.
Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
Pag. 8 di 12 l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, alla luce di quanto emerso, si ritiene opportuno che gli incontri con il padre avvengano esclusivamente presso la sede del Consultorio Familiare di Foggia, il quale è delegato – sulla base delle esigenze dei minori, in particolare delle esigenze scolastiche di
– a predisporre un calendario di incontri del padre/figli (ove non fosse più attuale quello Per_1 già originariamente predisposto), finalizzato, anche, alla costruzione di un rapporto tra gli stessi, con cadenza almeno di una volta a settimana.
I Servizi Sociali del Comune di Foggia (o il Consultorio Familiare di Foggia) sono delegati a monitorare gli incontri e a svolgere compiti di vigilanza e supporto, trasmettendo al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale una relazione bimestrale in merito all'attività svolta, al fine di indicare anche eventuali circostanze pregiudizievoli per i minori (cfr. Cassazione civ. 32290/2023 “ciò premesso, si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interst of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione. Da rilevare, inoltre, che mentre il provvedimento di decadenza è tipizzato, in quanto il genitore perde la responsabilità genitoriale ed è sostituito dal nominato tutore, pur se resta tenuto al dovere di mantenimento;
perdurando lo status filiationis, i provvedimenti resi ex art. 333 c.c. sono atipici, riferendosi genericamente la norma alla adozione di “provvedimenti convenienti”. Ciò significa che il giudice può adottare provvedimenti parzialmente ablativi (per sottrazione), provvedimenti
Pag. 9 di 12 ampliativi (per addizione), ovvero ancora provvedimenti misti, quando oltre a sottrarne alcuni ai genitori ed affidarli a terzi, conferisca ai servizi sociali ulteriori compiti di supporto e vigilanza”).
Gli incontri, inoltre, potranno avvenire anche al di fuori del contesto protetto, ma unicamente alla presenza del fratello del resistente, , previo accordo tra le parti (cfr. verbale Persona_2 udienza del 23.12.2024), in considerazione delle istanze e degli impegni dei minori e quelli del fratello del resistente, che, come detto, dovrà obbligatoriamente presenziare ai detti incontri. Infatti, quest'ultimo non solo è partecipe delle istanze dei minori ed è riuscito ad instaurare un buon rapporto con quest'ultimi (cfr. comparsa conclusionale “corre l'obbligo sottolineare come, a onor del Pt_1 vero le richieste pervenute dallo zio dei minori sembrassero più che altro rivolte a soddisfare anche
l'interesse di quest'ultimo (molto legato ai nipoti) piuttosto che quelle del genitore”), ma anche permette di prelevare i minori dalla e portarli al stante l'alta Pt_1 Controparte_1 conflittualità tra le parti e la permanenza di eventuali misure (penali) comminate al resistente. Inoltre, il fratello del resistente, in virtù proprio del rapporto che è riuscito ad instaurare con i minori, potrà controllare che gli incontri avvengano nella maniera più serena possibile per gli stessi ed essere vicino alle loro istanze, nel caso volessero interrompere gli incontri con il padre o per qualsiasi problematica dovesse scaturire.
2) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli e ON. Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore dei due figli di complessivi €
400,00 mensili. Il resistente non si opposto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, ma si è dichiarato disponibile al versamento della minor somma di € 300,00 mensili, come da precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Si ribadisce che dalla relazione intrattenuta dalle parti sono nati due figli: , di anni 8, e Per_1
ON, prossimo a compiere anni 4.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura
e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Nel caso di specie in considerazione della circostanza che e ON sono ancora impegnati Per_1 nel proprio percorso formativo scolastico, data anche l'età, deve essere riconosciuto in loro favore un assegno di mantenimento, da corrispondere da parte del . Controparte_1
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno si può osservare quanto segue.
Pag. 10 di 12 , presso cui i bambini sono collocati, lavora come educatrice presso una Parte_1 cooperativa sociale. La ricorrente ha depositato le seguenti dichiarazioni dei redditi: per l'anno di imposta 2021 redditi di € 9.438,00 (cfr. 730 2022), per l'anno di imposta 2022 redditi di € 3.743,00
(cfr. 730 2023), per l'anno di imposta 2023 redditi di € 11.712,00 (cfr. 730 2024). lavora presso un'autofficina, “P.C.L.O. Balestre e sospensioni – società Controparte_1 cooperativa” dal 2019 (cfr. CUD 2024). Il resistente ha depositato: CUD 2024 riferibile all'anno 2023 per redditi di € 7.126,43; busta paga settembre 2024 di € 639,00 (cfr. busta paga settembre 2024); busta paga ottobre 2024 di € 640,00 (cfr. busta paga ottobre 2024); busta paga luglio 2024 di € 616,00
(cfr. busta paga luglio 2024); CUD 2025 riferibile al periodo di imposta 2024 per € 12.208,80 (cfr.
CUD 2025).
Pertanto, dall'esame dei rispettivi redditi, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda CP_1 un assegno di mantenimento in favore dei figli, e ON, di complessivi € 400,00 mensili Per_1 da versare entro il 5 di ciascun mese a , da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del
50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto a , in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei provvedere a tutte le istanze dei minori e prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse.
3) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del procedimento e alla mancata opposizione del in merito CP_1 all'affidamento dei figli, aderendo così, seppur in parte, alla proposta conciliativa formulata dal magistrato, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte resistente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, Persona_3 Persona_4
, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
la madre Parte_1 avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli;
• dispone che il diritto di visita del con i figli, e ON, Controparte_1 Per_1 avvenga in luogo protetto, Consultorio Familiare di Foggia, con il calendario che esso ente
Pag. 11 di 12 stilerà, stante almeno un incontro settimanale, così come da parte motiva;
il diritto di visita potrà, inoltre, avvenire, in forma non protetta, su accordo delle parti, in considerazione delle istanze e dei bisogni di minori, alla sola ed esclusiva presenza del , Persona_2 fratello del resistente, tenendo conto, anche, degli impegni di quest'ultimo;
• onera i Servizi Sociali del Comune di Foggia e il Consultorio Familiare di Foggia di predisporre misure di vigilanza e supporto al fine di permettere al di Controparte_1 avere un sereno e proficuo rapporto con i figli e ogni altra misura ritenuta idonea;
• onera i Servizi Sociali del Comune di Foggia e il Consultorio Familiare di Foggia di trasmettere al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Foggia ex art. 333 c.c. e 337 c.c. una relazione bimestrale in merito all'attività svolta;
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore dei figli e ON di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun Per_1 figlio), da versare entro il 5 di ogni mese a , da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla
, così come da parte motiva;
Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ON Buccaro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4711/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Daniela Gentile, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via F. Matone, n.
1-a
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Potito Marucci, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Napoli, n.6/B
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c., art. 337 bis c.c.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.9.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 18.10.2024 conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione more Controparte_1 uxorio dal dicembre 2016 e che da tale relazione sono nati due figli: (n.ta a Foggia il Per_1
11.10.2017) e ON (n.to a Foggia il 22.12.2021); che dal 2017, secondo la ricostruzione della ricorrente, il avrebbe usato “violenza fisica e verbale nei suoi confronti”, in particolare, CP_1
l'avrebbe colpita con numerosi pugni;
che, a causa della asserita violenza del EV, la Pt_1 avrebbe preferito dormire con i bambini in una stanza diversa rispetto a quella del EV;
che il
04.7.2024 ha presentato una denuncia/querela nei confronti del EV e sarebbe stata presa in carico dal Centro Antiviolenza di Foggia per “un sostegno psicologico”; che il compagno durante la convivenza, asseritamente, sarebbe spesso tornato a casa in stato alterato a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, minacciando e insultando la che, asseritamente, spesso tali atteggiamenti Pt_1 violenti sarebbero avvenuti alla presenza dei figli minori della coppia;
che, secondo la propria ricostruzione, l'ultimo episodio di violenza sarebbe avvenuto il 02.7.2024 quando il CP_1
l'avrebbe colpita con dei pugni al braccio sinistro;
che in tale ultima occasione lei avrebbe chiesto aiuto alla Polizia di Stato tramite una chiamata e che durante quest'ultima, il avrebbe CP_1 continuato ad aggredirla “ordinandole di chiudere la conversazione e avvertendola che, se fossero arrivate le forze dell'ordine, l'avrebbe uccisa”; che, sempre secondo la propria ricostruzione,
l'operatore della Polizia di Stato al telefono le avrebbe consigliato “di chiudersi in una stanza e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine”; che, asseritamente, il avrebbe cercato di CP_1
“buttare a terra la porta, con svariati pugni e calci”, fino all'arrivo dei Carabinieri;
che, secondo la propria tesi, in tale occasione, giunti i Carabinieri presso l'abitazione, quest'ultimi avrebbero allontanato il resistente dall'abitazione familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2024 si costituiva CP_1 che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e affermava che gli era stata applicata la
[...] misura del divieto di avvicinamento nei confronti della Il resistente, inoltre, sosteneva di Pt_1 aver “respinto le accuse di maltrattamenti nei confronti della sua AG” e di aver lasciato l'abitazione dove viveva con la “due mesi prima dell'applicazione della misura de qua”. Il Pt_1
, in aggiunta, deduceva: che, secondo la propria tesi, non vi fossero ragioni per CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente con la limitazione del suo diritto di visita;
che suo fratello andava a prendere i bambini dalla perché a lui era stata applicata la misura cautelare Pt_1 del divieto di avvicinamento alla ricorrente;
che, asseritamente, la lascerebbe i figli il sabato Pt_1
e la domenica, quando impegnata nei propri percorsi professionalizzanti;
che lui “è stato assunto con contratto di lavoro part – time indeterminato e percepisce un reddito annuo di € 7.126,43” e che, pertanto, è disponibile a corrispondere in favore dei figli un assegno di mantenimento di complessivi
€ 200,00 mensili.
Pertanto, il resistente, dichiaratosi disponibile al versamento in favore dei figli di un assegno di mantenimento mensile di complessivi € 200,00 con il riconoscimento dell'intero A.U.U. alla ricorrente, ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso dei minori o “in subordine, disporre
l'affidamento esclusivo temporaneo per il periodo della vigenza della misura cautelare in atti, con collocazione presso la SI , oltre a stabilire un diritto di visita in suo favore. Pt_1
Pag. 2 di 12 Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 13.1.2025, anticipata al 23.12.2024.
In tale udienza, il precedente Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e, avendo le parti rappresentato un parziale accordo su alcuni punti della controversia, ha rinviato all'udienza del
14.4.2025, mandando al Consultorio familiare di Foggia di predisporre una relazione sui rapporti tra padre/figli.
All'udienza del 14.4.2025 il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., rinviando all'udienza del 22.9.2025 per la rimessione della causa al Collegio.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sull'affidamento dei figli e ON. Per_1
La ricorrente ha chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo di e ON sul presupposto Per_1 che il sia una persona violenta e non contribuisca, dal luglio del 2024, ai bisogni Controparte_1 dei figli. La ricorrente assume che le violenze siano state perpetrate in suo danno, anche alla presenza dei minori, come nell'episodio occorso a fine giugno 2024 dove il avrebbe “aggredito la CP_1 ricorrente mentre era sdraiata nel letto, tirandole vari pugni all'altezza del capo e dello stomaco, sebbene vi fosse la presenza del piccolo ON che dormiva accanto a lei e della piccola Per_1 che dormiva nella culla”. La ricorrente in conseguenza dell'ultimo episodio di violenza ai suoi danni ha presentato una denuncia/querela nei confronti del EV. Dal procedimento nato è scaturita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e, successivamente, la condanna, in Pt_1 seguito a giudizio abbreviato, a due anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p.
Il resistente non contesta che nei suoi confronti sia stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e la condanna ricevuta, ma precisa che la misura cautelare non riguardava Pt_1
i figli. Il ha affermato che in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. procedente CP_1 ha “respinto le accuse di maltrattamenti nei confronti della sua AG” e che aveva lasciato l'abitazione con cui viveva con la due mesi prima dell'applicazione della misura. Pt_1
Il resistente, ritiene, che non vi siano ragioni per l'affidamento esclusivo e che non dovrebbe essere coinvolto per acAGre i figli da lui, suo fratello , presenza prima necessaria per la CP_2 misura cautelare a lui applicata. Inoltre, ritiene che il rapporto con i figli non dovrebbe essere limitato a poche ore a settimana, come già avverrebbe attualmente. Infatti, secondo la sua ricostruzione, i figli passerebbero con lui la giornata del sabato e anche quella della domenica, quando la sarebbe Pt_1 impegnata con la frequenza di corsi professionalizzanti.
In sede di prima udienza, come da verbale, le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento esclusivo dei minori alla LA e il versamento a lei dell'intero A.U.U., mentre per quanto riguarda
Pag. 3 di 12 le visite, queste, secondo l'accordo raggiunto, dovranno svolgersi nel fine settimana, senza pernotto e alla presenza del fratello del resistente, . Persona_2
Così ripercorse le posizioni processuali delle parti, bisogna premettere che la coppia durante la convivenza more uxorio ha avuto due figli: , attualmente di anni 8, e ON, prossimo al Per_1 compimento degli anni 4.
Pertanto, trovano, applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. c.c. in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del Titolo IX del Libro
I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito, sia pure non fondato sul matrimonio.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pag. 4 di 12 Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore
(si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”); si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Pertanto, al fine di adottare i provvedimenti in tema di affidamento deve indagarsi la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, sulla base di come in passato ha svolto il proprio ruolo, tenendo conto della capacità di relazione affettiva e della personalità del genitore.
Tale analisi partirà dapprima nell'esaminare la personalità e la capacità di tessere e mantenere rapporti della e successivamente ci si concentrerà su quelle del . Pt_1 CP_1
Per quanto riguarda si osserva quanto segue. Parte_1
si preoccupa in maniera adeguata delle istanze dei figli, ne cura la loro crescita ed Parte_1
è attenta alle attività scolastiche ed extrascolastiche degli stessi. In particolare, a quelle di , Per_1 che pare essersi rivolta al “servizio di integrazione scolastica della ASL ricevendo indicazioni per la fruizione del sostegno nel prossimo anno scolastico” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio).
La conflittualità relazionale tra la e il (definita anche in sede penale, per quanto Pt_1 CP_1 riguarda quegli aspetti), però non dovrebbe riflettersi sui figli, consentendo e favorendo significativi rapporti degli stessi con il padre e con la famiglia paterna (cfr. ordinanza del 10.9.2025 con cui questo
Giudice, su istanza del , ha autorizzato i minori a partecipare al matrimonio della sorella CP_1 del resistente, istanza a cui si era opposta la . Pt_1
Per quanto riguarda, invece, il si può osservare quanto segue. CP_1
La ricorrente ha affermato che il ha usato varie volte violenza nei suoi confronti, anche CP_1 alla presenza dei figli minori. Infatti, la ricorrente ha affermato che a causa dell'eccesivo uso di alcol, il , una volta rientrato nell'abitazione familiare, spesso le rivolgeva offese, arrivando anche CP_1 alle vie di fatto (cfr. ricorso “la ricorrente racconta che all'incirca, dall'anno 2017 il CP_1
Pag. 5 di 12 , in maniera reiterata e con una certa connotazione vessatoria, usava violenza, fisica e CP_1 verbale nei suoi confronti: in particolare in ogni discussione era soluto sferrare numerosi pugni ovvero distruggere vari oggetti presenti presso l'abitazione” e ancora “in particolare nella denuncia
(allegata) si può leggere come il compagno fosse solito rientrare spesso a casa assuefatto da bevande alcoliche (come si evinceva anche dal forte odore che emanava) e che lo stesso spesso si rivolgeva quindi alla AG utilizzando termini come: “tu non sei buona… Tu sei una puttana… tu sei una troia” proseguendo spesso con minacce del tenore “stai zitta se no ti faccio male”).
Tale quadro trova conferma nella denuncia/querela presentata dalla ricorrente ai Carabinieri, in cui quest'ultima ha indicato i vari episodi di violenza subita dal resistente (cfr. verbale di denuncia orale del 04.7.2024) e, come si vedrà successivamente, nel decreto che ha disposto il giudizio immediato, oltre che nel provvedimento che ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
Pt_1
In uno degli episodi di violenza, precisamente quello del 02.7.2024, il usava violenza nei CP_1 confronti della anche, alla presenza dei figli minori della coppia (cfr. verbale denuncia del Pt_1
04.7.2024 “in tarda serata mentre dormivo nella camera da letto con i miei bambini venivo contatta telefonicamente dal il quale mi riferiva di essersi dimenticato le chiavi e di trovarsi CP_1 davanti al portoncino condominiale” e ancora “nell'ambiente adibito a cucina iniziavamo a discutere della nostra relazione e dei suoi comportanti riprovevoli. In risposta ai miei modi pacifici e giustificati, mi riferiva testuali parole “stai zitta…vattene, se no è peggio per te…”. Rilevato che non vi fosse la possibilità di un confronto pacifico e la possibilità di avere comunicazione alcuna, decidevo di andarmene a dormire nella mia camera da letto” e ancora “pertanto, lo redarguivo di non fare troppo baccano, poiché i bambini stavano dormendo, piuttosto il , Controparte_1 innervositosi ancora di più, si è scaraventato contro la mia persona, quando ancora era sdraiata nel letto e ha iniziato a sferrarmi vari pugni all'altezza del capo e vari pugni indirizzandoli al mio braccio sinistro”).
Si aggiunge che gli episodi di violenza del EV non sono stati specificamente contestati dal resistente stesso. Anzi, come detto, in conseguenza del procedimento penale scaturito dalla denuncia/querela presentata dalla hanno portato il all'applicazione “della misura Pt_1 CP_1 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., prescrivendo all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa Parte_1
(nello specifico, l'abitazione e i luoghi di lavoro), e di mantenere dalla stessa e dai predetti luoghi una distanza non inferiore a 500 metri” (cfr. ordinanza applicativa della misura cautelare
Pag. 6 di 12 dell'allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico del Tribunale di Foggia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, R.G.G.I.P. n.4988/24, R.G.N.R. n.6527/2024).
In data 15.10.2024, vista la richiesta del P.M., il G.I.P. procedente ha disposto procedersi con giudizio immediato nei confronti del con la seguente imputazione: “per il reato p. e. p. Controparte_1 dall'art. 572 co 1 e co 2 c.p., perché maltrattava la sua AG , talvolta anche Parte_1 in presenza dei figli (di anni 6) e (di anni 2), ponendo in Persona_3 Persona_4 essere abituali condotte violente, intimidatorie e vessatorie”, così come meglio indicate nel decreto
(cfr. decreto di giudizio immediato).
L'attuale resistente, tuttavia, ha chiesto di accedere al rito abbreviato (cfr. decreto di fissazione udienza a seguito di richiesta di rito abbreviato). Il cui procedimento, afferma la ricorrente e non contestato dal resistente, si è concluso con “la condanna a due anni di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia” (cfr. note trattazione scritta del 10.4.2025).
Pertanto, da quanto appena detto, emergono atteggiamenti violenti da parte del , che, per la CP_1 loro gravità, sarebbero già di per sé idonei a condurre a una valutazione di inidoneità genitoriale/educativa del resistente.
Tuttavia, al fine di valutare ancora più compiutamente la personalità del resistente, il precedente
Giudice di questo procedimento ha incaricato il Consultorio Familiare di Foggia al fine di redigere una relazione sugli incontri e sul rapporto padre/figli.
La relazione a firma del dott. mostra il poco propenso a condividere dei Persona_5 CP_1 momenti con i figli e informazioni sulla loro vita quotidiana e scolastica (cfr. relazione consultorio del 08.4.2025 “per quanto attiene agli incontri avuti presso questo consultorio, essi hanno riprodotto un copione identico: il signor arrivava, a volte in ritardo sull'orario stabilito, e procedeva CP_1
a momenti di giuoco, senza peraltro portare con sé idonei materiale ma limitandosi ad utilizzare quelli presenti in consultorio. Gli incontri, della durata di circa 45 minuti, non prevedevano interazioni diverse né domande sul quotidiano;
il EV si limitava a promettere ai figli uscite per luoghi ludici come giostre o parchi gioco ovvero a prometterlo loro di portarli a mangiare”).
Inoltre, sempre dalle informazioni assunte dal Consultorio, il intratterrebbe un rapporto CP_1 con i figli solamente la domenica, “quando i minori vengono prelevati dallo zio paterno e acAGti presso il padre” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio di Foggia). Tale situazione trova riscontro anche in quanto afferma la ricorrente, non contestato dal resistente, secondo cui gli incontri tra padre e figli si sono “diradati” (cfr. comparsa conclusionale . Pt_1
Per_ A conclusione della relazione, il dott. ritiene che non sia “utile avviare un percorso di sostegno alla genitorialità”, “stante l'atteggiamento tenuto dal padre dei minori” e “mancando di fatto tanto
Pag. 7 di 12 la disponibilità dello stesso ad una propria messa in discussione personale quanto una presa di coscienza sulla situazione in atto” (cfr. relazione aggiornamento Consultorio di Foggia).
Pertanto, se da una parte risulta che il sia una persona violenta (cfr. casellario giudiziario CP_1
“21.11.2019 ordinanza del G.I.P Tribunale di Foggia 1° reato) Porto di armi art. 4 L. 18/04/1975 n.
110 (commesso il 16/1/2019) – 27/10/2022 dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova”; 17/09/2020 sentenza della Corte di Appello di Bari irrevocabile il 31/01/2021 1° reato) detenzione illegale di armi Art. 2 L. 02/10/1967 n. 895 (accertato il 25/9/2015 in Foggia), 2° reato spari in luoghi abitati art. 703 c.p. (accertato il 25/9/2015 in Foggia) – reclusione mesi 9, multa
€ 1.500,00 – beneficio della sospensione condizionale della pena” oltre alla condanna riportata nel procedimento penale sorto dalla denuncia/querela della , dall'altra dalla relazione del Pt_1
Consultorio Familiare di Foggia è emerso come il resistente non riesca ad instaurare un costante e proficuo rapporto con i figli, né ad interagire con loro, se non brevemente, disinteressandosi delle loro istanze e richieste, e facendo, solo, continue promesse di portarli a parco giochi o a mangiare.
Inoltre, è emerso ed è rimasto incontestato tra le parti che il EV non sempre contribuisca alle spese da sostenere in favore dei figli.
In conclusione, sono emersi dei profili di inidoneità educativa del EV, sia nell'instaurare e mantenere un costante e proficuo rapporto con i figli, sia di interessarsi compiutamente e giornalmente delle loro istanze, sia, anche, per la sua natura violenta.
A tale quadro, bisogna aggiungere, come già detto, che il all'udienza del 23.12.2024 non CP_1 si è opposto all'affidamento esclusivo dei figli alla madre (cfr. verbale di udienza del 23.12.2024).
Pertanto, alla luce di quanto emerso dall'intero procedimento e della relazione del consultorio familiare, vista anche la non opposizione del resistente, il Tribunale ritiene meglio rispondente all'interesse di e ON che gli stessi vengano affidati in via esclusiva alla Per_1 [...]
e collocati presso la stessa, concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali, Parte_1 in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c.
Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
Pag. 8 di 12 l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, alla luce di quanto emerso, si ritiene opportuno che gli incontri con il padre avvengano esclusivamente presso la sede del Consultorio Familiare di Foggia, il quale è delegato – sulla base delle esigenze dei minori, in particolare delle esigenze scolastiche di
– a predisporre un calendario di incontri del padre/figli (ove non fosse più attuale quello Per_1 già originariamente predisposto), finalizzato, anche, alla costruzione di un rapporto tra gli stessi, con cadenza almeno di una volta a settimana.
I Servizi Sociali del Comune di Foggia (o il Consultorio Familiare di Foggia) sono delegati a monitorare gli incontri e a svolgere compiti di vigilanza e supporto, trasmettendo al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale una relazione bimestrale in merito all'attività svolta, al fine di indicare anche eventuali circostanze pregiudizievoli per i minori (cfr. Cassazione civ. 32290/2023 “ciò premesso, si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interst of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione. Da rilevare, inoltre, che mentre il provvedimento di decadenza è tipizzato, in quanto il genitore perde la responsabilità genitoriale ed è sostituito dal nominato tutore, pur se resta tenuto al dovere di mantenimento;
perdurando lo status filiationis, i provvedimenti resi ex art. 333 c.c. sono atipici, riferendosi genericamente la norma alla adozione di “provvedimenti convenienti”. Ciò significa che il giudice può adottare provvedimenti parzialmente ablativi (per sottrazione), provvedimenti
Pag. 9 di 12 ampliativi (per addizione), ovvero ancora provvedimenti misti, quando oltre a sottrarne alcuni ai genitori ed affidarli a terzi, conferisca ai servizi sociali ulteriori compiti di supporto e vigilanza”).
Gli incontri, inoltre, potranno avvenire anche al di fuori del contesto protetto, ma unicamente alla presenza del fratello del resistente, , previo accordo tra le parti (cfr. verbale Persona_2 udienza del 23.12.2024), in considerazione delle istanze e degli impegni dei minori e quelli del fratello del resistente, che, come detto, dovrà obbligatoriamente presenziare ai detti incontri. Infatti, quest'ultimo non solo è partecipe delle istanze dei minori ed è riuscito ad instaurare un buon rapporto con quest'ultimi (cfr. comparsa conclusionale “corre l'obbligo sottolineare come, a onor del Pt_1 vero le richieste pervenute dallo zio dei minori sembrassero più che altro rivolte a soddisfare anche
l'interesse di quest'ultimo (molto legato ai nipoti) piuttosto che quelle del genitore”), ma anche permette di prelevare i minori dalla e portarli al stante l'alta Pt_1 Controparte_1 conflittualità tra le parti e la permanenza di eventuali misure (penali) comminate al resistente. Inoltre, il fratello del resistente, in virtù proprio del rapporto che è riuscito ad instaurare con i minori, potrà controllare che gli incontri avvengano nella maniera più serena possibile per gli stessi ed essere vicino alle loro istanze, nel caso volessero interrompere gli incontri con il padre o per qualsiasi problematica dovesse scaturire.
2) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli e ON. Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore dei due figli di complessivi €
400,00 mensili. Il resistente non si opposto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, ma si è dichiarato disponibile al versamento della minor somma di € 300,00 mensili, come da precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Si ribadisce che dalla relazione intrattenuta dalle parti sono nati due figli: , di anni 8, e Per_1
ON, prossimo a compiere anni 4.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura
e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Nel caso di specie in considerazione della circostanza che e ON sono ancora impegnati Per_1 nel proprio percorso formativo scolastico, data anche l'età, deve essere riconosciuto in loro favore un assegno di mantenimento, da corrispondere da parte del . Controparte_1
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno si può osservare quanto segue.
Pag. 10 di 12 , presso cui i bambini sono collocati, lavora come educatrice presso una Parte_1 cooperativa sociale. La ricorrente ha depositato le seguenti dichiarazioni dei redditi: per l'anno di imposta 2021 redditi di € 9.438,00 (cfr. 730 2022), per l'anno di imposta 2022 redditi di € 3.743,00
(cfr. 730 2023), per l'anno di imposta 2023 redditi di € 11.712,00 (cfr. 730 2024). lavora presso un'autofficina, “P.C.L.O. Balestre e sospensioni – società Controparte_1 cooperativa” dal 2019 (cfr. CUD 2024). Il resistente ha depositato: CUD 2024 riferibile all'anno 2023 per redditi di € 7.126,43; busta paga settembre 2024 di € 639,00 (cfr. busta paga settembre 2024); busta paga ottobre 2024 di € 640,00 (cfr. busta paga ottobre 2024); busta paga luglio 2024 di € 616,00
(cfr. busta paga luglio 2024); CUD 2025 riferibile al periodo di imposta 2024 per € 12.208,80 (cfr.
CUD 2025).
Pertanto, dall'esame dei rispettivi redditi, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda CP_1 un assegno di mantenimento in favore dei figli, e ON, di complessivi € 400,00 mensili Per_1 da versare entro il 5 di ciascun mese a , da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del
50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto a , in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei provvedere a tutte le istanze dei minori e prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse.
3) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del procedimento e alla mancata opposizione del in merito CP_1 all'affidamento dei figli, aderendo così, seppur in parte, alla proposta conciliativa formulata dal magistrato, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte resistente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, Persona_3 Persona_4
, prevedendo che restino collocate stabilmente presso la stessa;
la madre Parte_1 avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli;
• dispone che il diritto di visita del con i figli, e ON, Controparte_1 Per_1 avvenga in luogo protetto, Consultorio Familiare di Foggia, con il calendario che esso ente
Pag. 11 di 12 stilerà, stante almeno un incontro settimanale, così come da parte motiva;
il diritto di visita potrà, inoltre, avvenire, in forma non protetta, su accordo delle parti, in considerazione delle istanze e dei bisogni di minori, alla sola ed esclusiva presenza del , Persona_2 fratello del resistente, tenendo conto, anche, degli impegni di quest'ultimo;
• onera i Servizi Sociali del Comune di Foggia e il Consultorio Familiare di Foggia di predisporre misure di vigilanza e supporto al fine di permettere al di Controparte_1 avere un sereno e proficuo rapporto con i figli e ogni altra misura ritenuta idonea;
• onera i Servizi Sociali del Comune di Foggia e il Consultorio Familiare di Foggia di trasmettere al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Foggia ex art. 333 c.c. e 337 c.c. una relazione bimestrale in merito all'attività svolta;
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore dei figli e ON di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun Per_1 figlio), da versare entro il 5 di ogni mese a , da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla
, così come da parte motiva;
Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 21 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ON Buccaro
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