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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07 Ottobre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 60/2023, alle ore 10:23 sono comparsi gli Avv.ti
UR LI, per parte appellante e l'avv. Fortunata Grasso per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione. In particolare l'avv. UR si riporta alle note conclusive autorizzate depositate il 23.01.2025 ed esibisce ulteriori n. 3 foto raffiguranti la strada in questione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 60/2023
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio C.F._1
n. 100, presso lo studio dell'Avv. LI UR, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 TRIBUNALE di MESSINA
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Unione
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 02.01.2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 807/2022 depositata dal Giudice di
Pace di Messina in data 12.09.2022 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale di contestazione n. 44888/2021/J del
26.06.2021 notificato in data 19.08.2021.
In particolare, l'appellante esponeva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'opposizione nella parte in cui aveva ritenuto regolare l'apparecchio di rilevamento in modalità automatica posto al km 31,700 della SS. 113 nel territorio di Messina, in località Ortoliuzzo e qualificato tale tratto di strada
“extraurbana secondaria”, dotata di banchina.
Il provvedimento, oggetto del giudizio, era stato adottato in seguito al rilevamento con postazione fissa della velocità di circolazione dell'autovettura
Volkswagen Passat tg. EY 789 WS, di proprietà di , alla Parte_1
velocità di km/h 62 eccedendo di oltre km/h 10 il limite massimo di velocità
2 TRIBUNALE di MESSINA fissato in km/h 50, tramite apparecchiatura Autovelox modello 105/SE matricola
928012, CPU 929383 - certificato di taratura LAT 290 Autovelox 105-
SE_19.11.20_928012 del 19.11.2020.
Invero, in data 19.08.2021, la Polizia Municipale notificava all'odierno appellante il verbale n. 44888/2021/J, del 26/06/2021 numero cronologico
2832/20210806, il quale contestava l'infrazione dell'art. 142, c. 8 ec. 11 C.d.S., rilevata dal Corpo Polizia Stradale di Messina in data 26.06.2021 alle ore 04:03 sulla strada SS.113 in località Ortoliuzzo al km 31,700 nel territorio del Comune di Messina e, che condannava al pagamento di € 244,50, di Parte_1
cui € 230,00 per sanzione amministrativa, ed € 14,50 per spese di accertamento e notifica, comminava, altresì, la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Il Giudice di Pace ha, preliminarmente, rilevato il corretto funzionamento dello strumento di rilevamento, ritenuto che la strada ove è stata rilevata la violazione fosse una “strada extraurbana secondaria”, munita di banchina e, di conseguenza con la sentenza oggetto di impugnazione, ha ritenuto legittimo il verbale oggetto di contestazione.
presentava, quindi, appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Con il motivo sub 1) lamentava l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare banchina sul tratto stradale.
In particolare, l'appellante riteneva la contravvenzione illegittima, poiché il rilevamento era avvenuto su un tratto di strada privo delle caratteristiche previste dal Codice della Strada, infatti, la SS. 113 al km 31,700, punto dove è collocato l'autovelox non è munita di banchina in quanto non è dotata delle dimensioni di larghezza necessarie per garantire effettivamente il transito dei pedoni ovvero la sosta di emergenza delle autovetture;
invero, al fine di rendere legittima tale installazione avrebbe dovuto esserci un “presidio” di organi di
3 TRIBUNALE di MESSINA polizia o di VV.UU., ma in realtà, il rilevamento dell'infrazione è stato affidato alla mera regolare taratura e funzionamento dell'autovelox, oltre che per il tramite di supporto fotografico, con successiva verifica e contestazione “a distanza”.
Con il motivo sub 2) lamentava l'illegittimità della sentenza di primo grado in ordine alla qualificazione del tratto stradale.
Più segnatamente, dalla consultazione delle immagini della strada in questione allegate dal ricorrente, lungo la SS 133 dir. Località Ortoliuzzo, Km. 31+700 del
Comune di Messina non sono presenti marciapiedi né banchine pavimentate a destra, né aree per la sosta o fasce laterali non potendo dunque tale strada, in base al Codice della Strada, essere qualificata “urbana di scorrimento”.
Infine, con il motivo sub 3) lamentava la contrarietà della sentenza ad altre pronunciate dallo stesso giudice, in fattispecie analoghe.
Invero, il ricorrente ha prodotto a supporto della propria posizione processuale dei precedenti giurisprudenziali di tenore analogo a quello del caso di specie, in cui il Giudice ha annullato il verbale di contestazione.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, l'installazione di autovelox fissi è consentita dall'art. 4 comma 1 del d.l.
n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, in base al quale gli organi della polizia stradale “…possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti,
4 TRIBUNALE di MESSINA finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni”.
Il medesimo comma prevede, altresì, che l'installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione automatica della velocità può avvenire “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”; il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto precisa che, per le infrazioni rilevate tramite i suddetti apparecchi, non sussiste l'obbligo di immediata contestazione sancito dall'art. 200 C.d.S.
E' di fondamentale importanza, però, osservare che l'attuale formulazione del predetto art. 4 comma 1 è stata introdotta solo di recente, con il decreto-legge n.
76 del 2020 (in vigore dal 17.07.2020) convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120.
La precedente formulazione normativa prevedeva, invece, che l'utilizzo o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico fosse ammessa “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
Deve quindi esaminarsi l'art. 2 del C.d.S., il quale detta requisiti strutturali di cui devono essere dotate autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento.
In particolare, il citato art. 2, c. 3 lett. C) sancisce che la strada extraurbana deve avere le seguenti caratteristiche minime: “… strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, mentre la lett. D) della citata disposizione sancisce che la strada urbana a scorrimento veloce deve avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una
5 TRIBUNALE di MESSINA eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate…”.
Ebbene, dalla normativa emerge che ai fini della qualificazione di una strada come extraurbana secondaria è necessaria la presenza della banchina, mentre ai fini della qualificazione come urbana come “di scorrimento”, oltre agli elementi eventuali quali la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate, annovera tra gli elementi necessari la presenza di aree di sosta e della banchina pavimentata a destra del marciapiede, ovvero uno spazio interno alla sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.
Infatti, anche nella strada extraurbane secondarie la giurisprudenza ha chiarito che è necessaria “la presenza di banchine per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria costituisce una condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox” (Cass. Civile, Sez.
6. Ordinanza n. 7708 del 09.03.2022).
È opportuno chiarire che la banchina è quella parte della strada (richiamando la locuzione di cui all'art. 3 C.d.S.) che si trova al di là della striscia bianca di demarcazione e che è ricompresa tra tale striscia ed elementi esterni come il marciapiede, l'arginello, il ciglio interno della cunetta o il ciglio superiore della scarpata.
Esaminata la normativa di riferimento bisogna ora esaminare il caso di specie, e in particolare i motivi sub 1) e sub 2) che possono essere trattati congiuntamente poiché connessi.
6 TRIBUNALE di MESSINA Dal verbale di contestazione si rileva che la violazione è stata accertata al km
31+700 della SS. 113, località Ortoliuzzo, ove, come emerge dagli atti allegati al fascicolo di primo grado, la collocazione dell'autovelox è stata autorizzata con decreto prefettizio prot. 8457/2002 del 21.05.2003.
Tuttavia, l'appellante lamenta l'insussistenza di un elemento necessario al fine di rendere legittima l'installazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, ovvero la banchina, e di conseguenza l'impossibilità di qualificare la predetta strada come “urbana di scorrimento”.
Ed infatti, ai fini della qualificazione della strada come strada urbana di scorrimento, o comunque rientrante tra le strade extraurbane secondarie, la banchina rappresenta una caratteristica essenziale per la legittima adozione del provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4 legge n. 168/2002 (come vigente all'epoca dei fatti).
Ebbene, con riferimento alla banchina, la sua presenza deve essere accertata in concreto, avendo la Suprema Corte evidenziato, in più occasioni, la necessità di un accertamento in fatto della sussistenza delle caratteristiche minime previste dal citato art. 2 C.d.S.
A proposito della nozione di banchina, la Suprema Corte ha affermato che “tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (cfr., ex multis, Cass. Civ., II, 29.5.2020, n. 10326).
Dunque, è necessario che la banchina assolva anche la funzione di consentire la sosta di emergenza dei veicoli, ed infatti, “una banchina non funzionale a
7 TRIBUNALE di MESSINA consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come "strada urbana di scorrimento" (Cass.
Civ., VI, 17.5.2022, n. 15827).
Ed ancora, “l'art. 201, comma 1 bis, C.d.S. ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”
(Cass. Civ., II, 22/04/2022, n.12864).
Nel caso di specie, sulla scorta della circostanziata documentazione fotografica versata in atti è possibile ritenere che la SS. 113 al km 31+700, indipendentemente dalla qualificazione di strada extraurbana secondaria o urbana a scorrimento, è carente del requisito strutturale della banchina.
Invero, alla luce della documentazione fotografica prodotta dal CP_1
nel giudizio di prime cure, emerge chiaramente che nel punto della
[...]
strada teatro della rilevazione lo spazio laterale alla corsia ha dimensioni molto ridotte, tali da ritenere, ictu oculi, inconsistente l'elemento strutturale proprio della banchina;
infatti tale spazio appare inidoneo ad assolvere non solo la funzione della sosta dei veicoli in situazione di emergenza, ma anche quella del transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
Da ciò discende che il ciglio di strada che si vede al km 31+700 della SS. 113, oltre il margine della carreggiata segnalato con striscia continua di colore bianco, non integra la banchina, e pertanto su tale strada non era possibile
8 TRIBUNALE di MESSINA collocare un autovelox, sulla base della previgente formulazione dell'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002. Sul punto infatti bisogna sottolineare che, nel caso in esame, non assume rilevanza la novella dell'appena citato comma 1 introdotta con il suddetto D.L. n. 79 del 2020.
E' vero, infatti, che sulla base della nuova normativa il Prefetto può adesso autorizzare l'installazione di apparecchi autovelox in modalità “automatica”, senza la necessaria contestazione immediata, su tutte le strade, o su singoli tratti delle stesse, e non più solo su quelle extraurbane secondarie o su quelle urbane di scorrimento. Al tempo stesso, però, bisogna evidenziare che il decreto prefettizio prodotto dal e indicato nel verbale di accertamento CP_1
impugnato è stato emesso il 29.05.2003, e pertanto prima dell'entrata in vigore della citata novella del 2020. Per tale ragione il decreto, originariamente illegittimo in quanto avente ad oggetto dei tratti di strada non aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S. non può ritenersi valido ed efficace a seguito dell'entrata in vigore della novella del
2020, che ha attribuito al Prefetto, come visto, la facoltà di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade. Infatti, in tema di legittimità del provvedimento amministravo vige il principio tempus regit actum, e quindi lo stesso deve essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione (v. sul punto Tribunale di Patti n. 931/2025). Di conseguenza il decreto citato deve essere ritenuto nullo e non “sanato” dalla successiva novella legislativa, necessitando all'uopo un nuovo provvedimento espresso da parte del Prefetto, che nel caso in esame non risulta essere stato adottato.
Per le ragioni che precedono, il decreto prefettizio del 21.05.2003 di individuazione delle strade lungo le quali è consentito l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per la rilevazione a distanza delle
9 TRIBUNALE di MESSINA violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, va disapplicato nel caso di specie con riferimento alla SS 113 dir. località Ortoliuzzo Km 31+700, in quanto illegittimo.
L'appello proposto da va, dunque, accolto con riforma della Parte_1
sentenza appellata e annullamento del verbale di contestazione di violazione del
Codice della Strada n. 44888/2021/J elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 26.06.2021.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sul in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, e in favore di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto annulla il Parte_1
verbale n. 44888/2021/J del 26.06.2021;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
373,00 di € 330,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 726,50, di cui € 662,00 per
[...]
compensi professionali ed € 64,50 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
10 TRIBUNALE di MESSINA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
SS Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 07.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
11
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07 Ottobre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 60/2023, alle ore 10:23 sono comparsi gli Avv.ti
UR LI, per parte appellante e l'avv. Fortunata Grasso per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione. In particolare l'avv. UR si riporta alle note conclusive autorizzate depositate il 23.01.2025 ed esibisce ulteriori n. 3 foto raffiguranti la strada in questione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 60/2023
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio C.F._1
n. 100, presso lo studio dell'Avv. LI UR, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 TRIBUNALE di MESSINA
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Unione
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 02.01.2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 807/2022 depositata dal Giudice di
Pace di Messina in data 12.09.2022 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale di contestazione n. 44888/2021/J del
26.06.2021 notificato in data 19.08.2021.
In particolare, l'appellante esponeva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'opposizione nella parte in cui aveva ritenuto regolare l'apparecchio di rilevamento in modalità automatica posto al km 31,700 della SS. 113 nel territorio di Messina, in località Ortoliuzzo e qualificato tale tratto di strada
“extraurbana secondaria”, dotata di banchina.
Il provvedimento, oggetto del giudizio, era stato adottato in seguito al rilevamento con postazione fissa della velocità di circolazione dell'autovettura
Volkswagen Passat tg. EY 789 WS, di proprietà di , alla Parte_1
velocità di km/h 62 eccedendo di oltre km/h 10 il limite massimo di velocità
2 TRIBUNALE di MESSINA fissato in km/h 50, tramite apparecchiatura Autovelox modello 105/SE matricola
928012, CPU 929383 - certificato di taratura LAT 290 Autovelox 105-
SE_19.11.20_928012 del 19.11.2020.
Invero, in data 19.08.2021, la Polizia Municipale notificava all'odierno appellante il verbale n. 44888/2021/J, del 26/06/2021 numero cronologico
2832/20210806, il quale contestava l'infrazione dell'art. 142, c. 8 ec. 11 C.d.S., rilevata dal Corpo Polizia Stradale di Messina in data 26.06.2021 alle ore 04:03 sulla strada SS.113 in località Ortoliuzzo al km 31,700 nel territorio del Comune di Messina e, che condannava al pagamento di € 244,50, di Parte_1
cui € 230,00 per sanzione amministrativa, ed € 14,50 per spese di accertamento e notifica, comminava, altresì, la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Il Giudice di Pace ha, preliminarmente, rilevato il corretto funzionamento dello strumento di rilevamento, ritenuto che la strada ove è stata rilevata la violazione fosse una “strada extraurbana secondaria”, munita di banchina e, di conseguenza con la sentenza oggetto di impugnazione, ha ritenuto legittimo il verbale oggetto di contestazione.
presentava, quindi, appello affidandolo a tre motivi. Parte_1
Con il motivo sub 1) lamentava l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare banchina sul tratto stradale.
In particolare, l'appellante riteneva la contravvenzione illegittima, poiché il rilevamento era avvenuto su un tratto di strada privo delle caratteristiche previste dal Codice della Strada, infatti, la SS. 113 al km 31,700, punto dove è collocato l'autovelox non è munita di banchina in quanto non è dotata delle dimensioni di larghezza necessarie per garantire effettivamente il transito dei pedoni ovvero la sosta di emergenza delle autovetture;
invero, al fine di rendere legittima tale installazione avrebbe dovuto esserci un “presidio” di organi di
3 TRIBUNALE di MESSINA polizia o di VV.UU., ma in realtà, il rilevamento dell'infrazione è stato affidato alla mera regolare taratura e funzionamento dell'autovelox, oltre che per il tramite di supporto fotografico, con successiva verifica e contestazione “a distanza”.
Con il motivo sub 2) lamentava l'illegittimità della sentenza di primo grado in ordine alla qualificazione del tratto stradale.
Più segnatamente, dalla consultazione delle immagini della strada in questione allegate dal ricorrente, lungo la SS 133 dir. Località Ortoliuzzo, Km. 31+700 del
Comune di Messina non sono presenti marciapiedi né banchine pavimentate a destra, né aree per la sosta o fasce laterali non potendo dunque tale strada, in base al Codice della Strada, essere qualificata “urbana di scorrimento”.
Infine, con il motivo sub 3) lamentava la contrarietà della sentenza ad altre pronunciate dallo stesso giudice, in fattispecie analoghe.
Invero, il ricorrente ha prodotto a supporto della propria posizione processuale dei precedenti giurisprudenziali di tenore analogo a quello del caso di specie, in cui il Giudice ha annullato il verbale di contestazione.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, l'installazione di autovelox fissi è consentita dall'art. 4 comma 1 del d.l.
n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, in base al quale gli organi della polizia stradale “…possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti,
4 TRIBUNALE di MESSINA finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni”.
Il medesimo comma prevede, altresì, che l'installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione automatica della velocità può avvenire “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”; il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto precisa che, per le infrazioni rilevate tramite i suddetti apparecchi, non sussiste l'obbligo di immediata contestazione sancito dall'art. 200 C.d.S.
E' di fondamentale importanza, però, osservare che l'attuale formulazione del predetto art. 4 comma 1 è stata introdotta solo di recente, con il decreto-legge n.
76 del 2020 (in vigore dal 17.07.2020) convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120.
La precedente formulazione normativa prevedeva, invece, che l'utilizzo o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico fosse ammessa “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
Deve quindi esaminarsi l'art. 2 del C.d.S., il quale detta requisiti strutturali di cui devono essere dotate autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento.
In particolare, il citato art. 2, c. 3 lett. C) sancisce che la strada extraurbana deve avere le seguenti caratteristiche minime: “… strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, mentre la lett. D) della citata disposizione sancisce che la strada urbana a scorrimento veloce deve avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una
5 TRIBUNALE di MESSINA eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate…”.
Ebbene, dalla normativa emerge che ai fini della qualificazione di una strada come extraurbana secondaria è necessaria la presenza della banchina, mentre ai fini della qualificazione come urbana come “di scorrimento”, oltre agli elementi eventuali quali la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate, annovera tra gli elementi necessari la presenza di aree di sosta e della banchina pavimentata a destra del marciapiede, ovvero uno spazio interno alla sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.
Infatti, anche nella strada extraurbane secondarie la giurisprudenza ha chiarito che è necessaria “la presenza di banchine per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria costituisce una condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox” (Cass. Civile, Sez.
6. Ordinanza n. 7708 del 09.03.2022).
È opportuno chiarire che la banchina è quella parte della strada (richiamando la locuzione di cui all'art. 3 C.d.S.) che si trova al di là della striscia bianca di demarcazione e che è ricompresa tra tale striscia ed elementi esterni come il marciapiede, l'arginello, il ciglio interno della cunetta o il ciglio superiore della scarpata.
Esaminata la normativa di riferimento bisogna ora esaminare il caso di specie, e in particolare i motivi sub 1) e sub 2) che possono essere trattati congiuntamente poiché connessi.
6 TRIBUNALE di MESSINA Dal verbale di contestazione si rileva che la violazione è stata accertata al km
31+700 della SS. 113, località Ortoliuzzo, ove, come emerge dagli atti allegati al fascicolo di primo grado, la collocazione dell'autovelox è stata autorizzata con decreto prefettizio prot. 8457/2002 del 21.05.2003.
Tuttavia, l'appellante lamenta l'insussistenza di un elemento necessario al fine di rendere legittima l'installazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, ovvero la banchina, e di conseguenza l'impossibilità di qualificare la predetta strada come “urbana di scorrimento”.
Ed infatti, ai fini della qualificazione della strada come strada urbana di scorrimento, o comunque rientrante tra le strade extraurbane secondarie, la banchina rappresenta una caratteristica essenziale per la legittima adozione del provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4 legge n. 168/2002 (come vigente all'epoca dei fatti).
Ebbene, con riferimento alla banchina, la sua presenza deve essere accertata in concreto, avendo la Suprema Corte evidenziato, in più occasioni, la necessità di un accertamento in fatto della sussistenza delle caratteristiche minime previste dal citato art. 2 C.d.S.
A proposito della nozione di banchina, la Suprema Corte ha affermato che “tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (cfr., ex multis, Cass. Civ., II, 29.5.2020, n. 10326).
Dunque, è necessario che la banchina assolva anche la funzione di consentire la sosta di emergenza dei veicoli, ed infatti, “una banchina non funzionale a
7 TRIBUNALE di MESSINA consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come "strada urbana di scorrimento" (Cass.
Civ., VI, 17.5.2022, n. 15827).
Ed ancora, “l'art. 201, comma 1 bis, C.d.S. ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”
(Cass. Civ., II, 22/04/2022, n.12864).
Nel caso di specie, sulla scorta della circostanziata documentazione fotografica versata in atti è possibile ritenere che la SS. 113 al km 31+700, indipendentemente dalla qualificazione di strada extraurbana secondaria o urbana a scorrimento, è carente del requisito strutturale della banchina.
Invero, alla luce della documentazione fotografica prodotta dal CP_1
nel giudizio di prime cure, emerge chiaramente che nel punto della
[...]
strada teatro della rilevazione lo spazio laterale alla corsia ha dimensioni molto ridotte, tali da ritenere, ictu oculi, inconsistente l'elemento strutturale proprio della banchina;
infatti tale spazio appare inidoneo ad assolvere non solo la funzione della sosta dei veicoli in situazione di emergenza, ma anche quella del transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
Da ciò discende che il ciglio di strada che si vede al km 31+700 della SS. 113, oltre il margine della carreggiata segnalato con striscia continua di colore bianco, non integra la banchina, e pertanto su tale strada non era possibile
8 TRIBUNALE di MESSINA collocare un autovelox, sulla base della previgente formulazione dell'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002. Sul punto infatti bisogna sottolineare che, nel caso in esame, non assume rilevanza la novella dell'appena citato comma 1 introdotta con il suddetto D.L. n. 79 del 2020.
E' vero, infatti, che sulla base della nuova normativa il Prefetto può adesso autorizzare l'installazione di apparecchi autovelox in modalità “automatica”, senza la necessaria contestazione immediata, su tutte le strade, o su singoli tratti delle stesse, e non più solo su quelle extraurbane secondarie o su quelle urbane di scorrimento. Al tempo stesso, però, bisogna evidenziare che il decreto prefettizio prodotto dal e indicato nel verbale di accertamento CP_1
impugnato è stato emesso il 29.05.2003, e pertanto prima dell'entrata in vigore della citata novella del 2020. Per tale ragione il decreto, originariamente illegittimo in quanto avente ad oggetto dei tratti di strada non aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S. non può ritenersi valido ed efficace a seguito dell'entrata in vigore della novella del
2020, che ha attribuito al Prefetto, come visto, la facoltà di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade. Infatti, in tema di legittimità del provvedimento amministravo vige il principio tempus regit actum, e quindi lo stesso deve essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione (v. sul punto Tribunale di Patti n. 931/2025). Di conseguenza il decreto citato deve essere ritenuto nullo e non “sanato” dalla successiva novella legislativa, necessitando all'uopo un nuovo provvedimento espresso da parte del Prefetto, che nel caso in esame non risulta essere stato adottato.
Per le ragioni che precedono, il decreto prefettizio del 21.05.2003 di individuazione delle strade lungo le quali è consentito l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per la rilevazione a distanza delle
9 TRIBUNALE di MESSINA violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, va disapplicato nel caso di specie con riferimento alla SS 113 dir. località Ortoliuzzo Km 31+700, in quanto illegittimo.
L'appello proposto da va, dunque, accolto con riforma della Parte_1
sentenza appellata e annullamento del verbale di contestazione di violazione del
Codice della Strada n. 44888/2021/J elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 26.06.2021.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sul in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, e in favore di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto annulla il Parte_1
verbale n. 44888/2021/J del 26.06.2021;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
373,00 di € 330,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 726,50, di cui € 662,00 per
[...]
compensi professionali ed € 64,50 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
10 TRIBUNALE di MESSINA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
SS Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 07.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
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